Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 87. Società |
Capitolo: | 87.11 trasformazione fusione e scissione |
Data: | 06/11/2007 |
Numero: | 199 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di imposizione diretta |
Art. 2. Decorrenza |
§ 87.11.25 - D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 199.
Attuazione della direttiva 2005/19/CE che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi di azione concernenti società di Stati membri diversi.
(G.U. 9 novembre 2007, n. 261 - S.O. n. 228)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
Vista la
Visto il
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
Acquisiti i pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Disposizioni in materia di imposizione diretta
1. Al fine di conformare l'ordinamento interno alla
a) all'articolo 73, comma 1, lettera a), dopo le parole: "mutua assicurazione" sono inserite le seguenti: ", nonchè le società europee di cui al
b) all'articolo 166, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Le perdite generatesi fino al periodo d'imposta anteriore a quello da cui ha effetto il trasferimento all'estero della residenza fiscale, non compensate con i redditi prodotti fino a tale periodo, sono computabili in diminuzione del reddito della predetta stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 84 e alle condizioni e nei limiti indicati nell'articolo 181.
2-ter. Il trasferimento della residenza fiscale all'estero da parte di una società di capitali non dà luogo di per sè all'imposizione dei soci della società trasferita.";
c) all'articolo 177:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "di società controllate o collegate," sono inserite le seguenti: "ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo";
2) al comma 2 dopo le parole: "del codice civile," sono inserite le seguenti: "ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo";
d) all'articolo 178, comma 1:
1) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
"b-bis) alle scissioni parziali mediante le quali uno dei soggetti indicati nella lettera a) trasferisce, senza essere sciolto, mantenendo almeno un'azienda o un complesso aziendale, una o più aziende o uno più complessi aziendali a uno o più soggetti indicati nella stessa lettera, preesistenti o di nuova costituzione, alcuno dei quali sia residente in uno Stato della Comunità diverso da quello del primo, e limitatamente alla parte corrispondente dell'operazione, con assegnazione ai propri partecipanti, secondo un criterio proporzionale, delle azioni o quote del soggetto o dei soggetti beneficiari, sempre che il soggetto scisso o uno dei beneficiari sia residente nel territorio dello Stato e che l'eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti del soggetto scisso non superi il dieci per cento del valore nominale della partecipazione ricevuta in concambio;";
2) alla lettera e) dopo le parole: "acquisti o integri una partecipazione di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile", sono inserite le seguenti: "ovvero incrementi, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo".
e) all'articolo 179:
1) nel comma 1 le parole: "nelle lettere a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "nelle lettere a), b) e b-bis)";
2) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Regole analoghe a quelle previste dai periodi precedenti si applicano nel caso in cui una società residente in Italia trasferisca la propria residenza fiscale in un altro Stato membro, assumendo, quale valore su cui calcolare la tassazione virtuale della stabile organizzazione all'estero, il valore normale che l'altro Stato membro avrebbe determinato in caso di realizzo al valore normale di detta stabile organizzazione.".
2. All'articolo 37-bis del
Art. 2. Decorrenza
1. Le disposizioni dell'articolo 1 comma 1, lettere da b) ad e), concernenti il recepimento dell'articolo 2, paragrafo 2, della