Settore: | Normativa europea |
Materia: | 5. diritto delle imprese |
Capitolo: | 5.1 diritto delle società |
Data: | 17/02/2005 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 5.1.25 – Direttiva 17 febbraio 2005, n. 19.
Direttiva n. 2005/19/CE del Consiglio che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi.
(G.U.U.E. 4 marzo 2005, n. L 58).
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 94,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Scopo della
(3) Uno degli scopi della
(4) L’esperienza acquisita con l’applicazione della
(5) L’8 ottobre 2001, il Consiglio ha adottato il
(6) Il trasferimento della sede sociale è un modo di esercitare la libertà di stabilimento di cui agli articoli 43 e 48 del trattato. L’operazione non comporta trasferimenti di attivo né dà luogo a reddito, utili o plusvalenze per la società e per i suoi soci. La decisione della società di riorganizzare la sua attività mediante un trasferimento della sede sociale non dovrebbe essere ostacolata da norme fiscali discriminatorie né da restrizioni, svantaggi o distorsioni derivanti da disposizioni fiscali nazionali incompatibili con il diritto comunitario. Il trasferimento della sede sociale di una SE o di una SCE da uno Stato membro a un altro non sempre comporta che la SE o la SCE perda la residenza nel primo Stato membro. La residenza fiscale della SE o della SCE continua ad essere determinata dalla legislazione nazionale e dai trattati fiscali.
(7) Il trasferimento della sede sociale di una società, o una circostanza connessa con tale trasferimento, che comporti un cambiamento della residenza fiscale, può dar luogo a un certo tipo di imposizione nello Stato membro dal quale la sede è trasferita. L’imposizione può aver luogo anche qualora il trasferimento della sede sociale, o la circostanza connessa con tale trasferimento, non comporti un cambiamento della residenza fiscale. Per far fronte a questa eventualità, per quanto riguarda la SE o la SCE, nella
(8) La
(9) La
(10) L’articolo 3 della
(11) Visto che la SE è una società pubblica a responsabilità limitata, che la SCE è una società cooperativa e che entrambe sono simili, per natura, ad altri tipi di società contemplate dalla
(12) Le altre nuove società aggiunte all’elenco dell’allegato della presente direttiva sono società soggette a imposta nei rispettivi Stati membri di residenza, ma alcune di essere vengono considerate trasparenti sotto il profilo fiscale da altri Stati membri. Per rendere effettivi i vantaggi della
(13) Qualora i soci delle società che intervengono nelle operazioni disciplinate dalla
(14) Sussiste qualche dubbio circa l’applicazione della
(15) L’attuale definizione di «scambio di azioni», di cui all’articolo 2, lettera d), della
(16) Nel caso delle fusioni e delle scissioni, la società beneficiaria può ricavare un utile dalla differenza in valore tra gli elementi d’attivo e di passivo ricevuti e le azioni che deteneva eventualmente nella società conferente e che sono state annullate a seguito di queste operazioni. Queste plusvalenze godono di un’esenzione a norma dell’articolo 7 della
(17) Data l’estensione della
(18) La
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1.
La
1) Il titolo è sostituito dal seguente:
«
2) L’articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
Ogni Stato membro applica la presente direttiva:
a) alle operazioni di fusioni, scissioni, scissioni parziali, conferimenti d’attivo e scambi di azioni riguardanti società di due o più Stati membri;
b) ai trasferimenti di sede sociale da uno Stato membro all’altro operati dalle società europee (Societas Europaea o SE) di cui al
3) L’articolo 2 è modificato come segue:
a) è aggiunta la lettera seguente:
«b bis) scissione parziale: l’operazione mediante la quale una società trasferisce, senza essere sciolta, mantenendo almeno un ramo di attività, uno o più rami di attività a una o più società preesistenti o nuove, mediante l’assegnazione ai propri soci, secondo un criterio proporzionale, di titoli rappresentativi del capitale sociale delle società beneficiarie del conferimento ed eventualmente di un saldo in contanti che non superi il 10 % del valore nominale o, in mancanza del valore nominale, della parità contabile di tali titoli;»;
b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) scambio di azioni: l’operazione mediante la quale una società acquisisce nel capitale sociale di un’altra società una partecipazione il cui effetto sia quello di conferire la maggioranza dei diritti di voto di questa società o, se dispone già di tale maggioranza, acquisisce un’ulteriore partecipazione, in cambio dell’assegnazione ai soci di quest’ultima, in contropartita dei loro titoli, di titoli rappresentativi del capitale sociale della prima società ed eventualmente di un saldo in contanti che non superi il 10 % del valore nominale o, in mancanza del valore nominale, della parità contabile dei titoli assegnati in cambio;»;
c) è aggiunta la lettera seguente:
«j) trasferimento della sede sociale: un’operazione mediante la quale una SE o una SCE trasferisce la sua sede sociale da uno Stato membro a un altro Stato membro senza essere sciolta e senza creare una nuova persona giuridica.».
4) L’articolo 3, lettera c), ottavo trattino (concernente l’Italia), è sostituito dal seguente:
«— imposta sul reddito delle società in Italia,».
5) Il titolo del titolo II è sostituito dal seguente:
«TITOLO II
Regole applicabili alle fusioni, scissioni, scissioni parziali e scambi di azioni».
6) L’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
1. La fusione, la scissione o la scissione parziale non comporta alcuna imposizione delle plusvalenze risultanti dalla differenza tra il valore reale degli elementi d’attivo e di passivo conferiti e il loro valore fiscale.
Ai fini del presente articolo, si applicano le seguenti definizioni:
a) “valore fiscale”: il valore che sarebbe stato preso in considerazione per il calcolo degli utili o delle perdite ai fini della determinazione della base imponibile di un’imposta sul reddito, sugli utili o sulle plusvalenze della società conferente, se questi elementi d’attivo o di passivo fossero stati venduti al momento della fusione, della scissione o della scissione parziale, ma indipendentemente da tali operazioni;
b) “elementi d’attivo e di passivo conferiti”: gli elementi d’attivo e di passivo della società conferente che, a seguito della fusione, della scissione o della scissione parziale, sono effettivamente connessi a una stabile organizzazione della società beneficiaria nello Stato membro della società conferente e che concorrono alla formazione dei risultati presi in considerazione ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte.
2. Quando si applica il paragrafo 1 e uno Stato membro considera una società conferente non residente come trasparente sotto il profilo fiscale, in base a una sua valutazione delle caratteristiche giuridiche di tale società derivanti dalla legge in forza della quale è stata costituita, per cui tassa i soci sulla loro quota degli utili della società conferente nel momento in cui questi sorgono, detto Stato evita di tassare gli eventuali redditi, utili o plusvalenze calcolati con riferimento alla differenza tra i valori reali degli elementi d’attivo e di passivo conferiti e i loro valori per scopi fiscali.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano a condizione che la società beneficiaria calcoli i nuovi ammortamenti, utili o perdite inerenti agli elementi d’attivo e di passivo conferiti secondo le regole che sarebbero state applicate alla/alle società conferente/i se la fusione, la scissione o la scissione parziale non fosse avvenuta.
4. Qualora le leggi dello Stato membro della società conferente autorizzino la società beneficiaria a calcolare i nuovi ammortamenti e le plusvalenze o perdite inerenti agli elementi d’attivo e di passivo conferiti su una base diversa da quella di cui al paragrafo 3, il paragrafo 1 non si applica agli elementi d’attivo e di passivo per i quali si è scelto questo metodo.».
7) L’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Se gli Stati membri applicano, per le operazioni di cui all’articolo 1, lettera a), effettuate tra società dello Stato della società conferente, disposizioni che consentono la presa a carico, da parte della società beneficiaria, delle perdite della società conferente non ancora ammortizzate dal punto di vista fiscale, essi estendono il beneficio di tali disposizioni alla presa a carico, da parte delle stabili organizzazioni della società beneficiaria situate sul loro territorio, delle perdite della società conferente non ancora ammortizzate dal punto di vista fiscale.».
8) All’articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri hanno la facoltà di derogare al paragrafo 1 qualora la partecipazione detenuta dalla società beneficiaria nel capitale della società conferente sia inferiore al 20 %.
A decorrere dal 1° gennaio 2007, la percentuale di partecipazione minima è del 15 %. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale di partecipazione minima è del 10 %.».
9) L’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
1. L’assegnazione, in occasione di una fusione, di una scissione o di uno scambio di azioni, di titoli rappresentativi del capitale sociale della società beneficiaria o acquirente a un socio della società conferente o acquistata, in cambio di titoli rappresentativi del capitale sociale di quest’ultima società, non deve di per se stessa comportare alcuna imposizione sul reddito, gli utili o le plusvalenze di detto socio.
2. Nel caso delle scissioni parziali, l’assegnazione a un socio della società conferente di titoli rappresentativi del capitale sociale della società beneficiaria non deve di per se stessa comportare alcuna imposizione sul reddito, gli utili o le plusvalenze di detto socio.
3. Qualora uno Stato membro consideri un socio trasparente sotto il profilo fiscale, in base a una sua valutazione delle caratteristiche giuridiche di tale socio derivanti dalla legge in forza della quale la società è stata costituita, e, pertanto, tassi le persone che hanno una partecipazione nell’azionariato sulla loro quota degli utili del socio nel momento in cui questi sorgono, detto Stato evita di tassare queste persone sul reddito, gli utili o le plusvalenze derivanti dall’assegnazione al socio di titoli rappresentativi del capitale sociale della società ricevente o della società acquirente.
4. I paragrafi 1 e 3 si applicano a condizione che il socio non assegni ai titoli ricevuti in cambio un valore fiscale superiore a quello che i titoli scambiati avevano immediatamente prima della fusione, della scissione o dello scambio di azioni.
5. I paragrafi 2 e 3 si applicano a condizione che il socio non assegni alla somma dei titoli ricevuti e di quelli detenuti nella società conferente un valore fiscale superiore al valore che i titoli detenuti nella società conferente avevano immediatamente prima della scissione parziale.
6. L’applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 non impedisce agli Stati membri di tassare il profitto risultante dalla successiva cessione dei titoli ricevuti allo stesso modo del profitto risultante dalla cessione dei titoli esistenti prima dell’acquisto.
7. Nel presente articolo, per “valore fiscale” va inteso il valore che verrebbe utilizzato come base per il calcolo eventuale di un profitto o di una perdita da considerare ai fini della determinazione della base imponibile di un’imposta sul reddito, gli utili o le plusvalenze del socio della società.
8. Qualora un socio sia autorizzato, ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui risiede, a optare per un trattamento fiscale diverso da quello definito ai paragrafi 4 e 5, i paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai titoli rappresentativi per i quali egli ha esercitato questo diritto di opzione.
9. I paragrafi 1, 2 e 3 non ostano a che, per la tassazione del socio, uno Stato membro prenda in considerazione il saldo in contanti eventualmente versatogli in occasione della fusione, della scissione, della scissione parziale o dello scambio di azioni.».
10) L’articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
1. Qualora, fra i beni conferiti all’atto di una fusione, di una scissione, di una scissione parziale o di un conferimento di attivo, figuri una stabile organizzazione della società conferente, situata in uno Stato membro diverso da quello di tale società, lo Stato membro della società conferente rinuncia a ogni diritto all’imposizione di detta stabile organizzazione.
Lo Stato membro della società conferente può tuttavia reintegrare nell’utile imponibile di tale società le perdite anteriori della stabile organizzazione che sono state eventualmente dedotte dall’utile imponibile della società in detto Stato e che non sono state compensate.
Lo Stato membro in cui si trova la stabile organizzazione e lo Stato membro della società beneficiaria applicano a tale conferimento le norme della presente direttiva come se lo Stato membro in cui è situata la stabile organizzazione fosse lo Stato membro della società conferente.
Le presenti disposizioni si applicano anche qualora la stabile organizzazione si trovi nello Stato membro in cui è residente la società beneficiaria.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora lo Stato membro della società conferente applichi un regime di imposizione degli utili a livello mondiale, tale Stato membro ha il diritto di tassare tutti gli utili o le plusvalenze della stabile organizzazione risultanti da operazioni di fusione, scissione, scissione parziale o conferimento d’attivo, a condizione di concedere una detrazione dalla tassa che, se non fosse stato per le disposizioni della presente direttiva, sarebbe stata applicata a detti utili o plusvalenze nello Stato membro in cui è situata la stabile organizzazione, così come avrebbe fatto, anche in termini di importo, se detta tassa fosse stata realmente applicata e pagata.».
11) È inserito il titolo seguente:
«TITOLO IV bis
Caso particolare delle entità trasparenti
Art. 10 bis
1. Qualora uno Stato membro consideri una società conferente o acquistata non residente come trasparente sotto il profilo fiscale, in base a una sua valutazione delle caratteristiche giuridiche di tale società derivanti dalla legge in forza della quale è stata costituita, esso ha il diritto di non applicare le disposizioni della presente direttiva per la tassazione dell’azionista diretto o indiretto di detta società per quanto riguarda il reddito, gli utili o le plusvalenze di detta società.
2. Uno Stato membro che esercita il diritto di cui al paragrafo 1 concede una detrazione dalla tassa che, se non fosse stato per le disposizioni della presente direttiva, sarebbe stata applicata al reddito, agli utili o alle plusvalenze della società trasparente sotto il profilo fiscale, così come detto Stato avrebbe fatto, anche in termini di importo, se detta tassa fosse stata realmente applicata e pagata.
3. Qualora uno Stato membro consideri una società beneficiaria o acquirente non residente come trasparente sotto il profilo fiscale in base a una sua valutazione delle caratteristiche giuridiche di tale società derivanti dalla legge in forza della quale è stata costituita, esso ha il diritto di non applicare l’articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3.
4. Qualora uno Stato membro consideri una società beneficiaria non residente cometrasparente sotto il profilo fiscale in base a una sua valutazione delle caratteristiche giuridiche di tale società derivanti dalla legge in forza della quale è stata costituita, detto Stato membro può applicare agli azionisti diretti o indiretti lo stesso regime fiscale che applicherebbe se la società beneficiaria fosse residente nello Stato membro in questione.».
12) È inserito il titolo seguente:
«TITOLO IV ter
Norme applicabili al trasferimento della sede sociale di una SE o una SCE
Art. 10 ter
1. Qualora
a) una SE o una SCE trasferisca la propria sede sociale da uno Stato membro a un altro, oppure
b) in concomitanza con il trasferimento della sua sede sociale da uno Stato membro a un altro, una SE o una SCE, residente nel primo Stato membro, estingua la propria residenza fiscale in tale Stato membro ed elegga la sua residenza fiscale in un altro Stato membro,
il trasferimento della sede sociale o l’estinzione della residenza fiscale non dà luogo all’imposizione delle plusvalenze, calcolate a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, nello Stato membro dal quale è stata trasferita la sede sociale, risultanti dagli elementi d’attivo e di passivo della SE o della SCE i quali, di conseguenza, rimangono effettivamente collegati con una stabile organizzazione della SE o della SCE nello Stato membro dal quale è stata trasferita la sede sociale e contribuiscono agli utili o alle perdite presi in considerazione per scopi fiscali.
2. Il paragrafo 1 si applica solo a condizione che la SE o la SCE calcoli i nuovi ammortamenti e le plusvalenze o le perdite inerenti agli elementi d’attivo e di passivo che rimangono effettivamente collegati con la stabile organizzazione in questione come se il trasferimento della sede sociale non fosse mai avvenuto, o come se la SE o la SCE non avesse quindi estinto la sua residenza fiscale.
3. Qualora le leggi dello Stato membro autorizzino la SE o la SCE a calcolare i nuovi ammortamenti e le plusvalenze o le perdite inerenti agli elementi d’attivo e di passivo che rimangono in detto Stato membro su una base diversa da quella di cui al paragrafo 2, il paragrafo 1 non si applica agli elementi d’attivo e di passivo per i quali si è scelto questo metodo.
Art. 10 quater
1. Qualora
a) una SE o una SCE trasferisca la propria sede sociale da uno Stato membro a un altro, oppure
b) in concomitanza con il trasferimento della sua sede sociale da uno Stato membro a un altro, una SE o una SCE, residente nel primo Stato membro, estingua la propria residenza fiscale in tale Stato membro ed elegga la sua residenza fiscale in un altro Stato membro,
gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli accantonamenti o riserve regolarmente costituiti in franchigia parziale o totale di imposta dalla SE o dalla SCE prima del trasferimento della sede sociale, salvo quelli provenienti da stabili organizzazioni all’estero, siano ripresi, alle stesse condizioni di franchigia di imposta, da una stabile organizzazione della SE o della SCE situata nel territorio dello Stato membro dal quale è stata trasferita la sede sociale.
2. Se una società che trasferisce la sua sede sociale entro l’ambito del territorio di uno Stato membro ha facoltà di riportare in esercizi successivi o anteriori le perdite che non erano state esaurite per scopi fiscali, detto Stato membro autorizza la stabile organizzazione, situata nel suo territorio, della SE o della SCE che trasferisce la sede sociale a rilevare le perdite della SE o della SCE che non sono ammortizzate dal punto di vista fiscale, a condizione che sia ammesso in analoghe circostanze il riporto delle perdite in esercizi successivi o anteriori da parte di una società che abbia mantenuto la sua sede sociale o la propria residenza fiscale nello Stato membro in questione.
Art. 10 quinquies
1. Il trasferimento della sede sociale di una SE o di una SCE non dà luogo di per sé all’imposizione del reddito, degli utili o delle plusvalenze dei soci.
2. L’applicazione del paragrafo 1 non impedisce agli Stati membri di tassare gli utili derivanti dal successivo conferimento dei titoli rappresentativi del capitale sociale della SE o della SCE che trasferisce la sua sede sociale.».
13) All’articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Uno Stato membro può rifiutare di applicare in tutto o in parte le disposizioni dei titoli II, III, IV e IV ter o revocarne il beneficio, qualora risulti che l’operazione di fusione, di scissione, di scissione parziale, di conferimento d’attivo, di scambio di azioni o di trasferimento della sede sociale di una SE o di una SCE:
a) ha come obiettivo principale o come uno degli obiettivi principali la frode o l’evasione fiscale; il fatto che una delle operazioni di cui all’articolo 1 non sia effettuata per valide ragioni economiche, quali la ristrutturazione o la razionalizzazione delle attività delle società partecipanti all’operazione, può costituire la presunzione che quest’ultima abbia come obiettivo principale o come uno degli obiettivi principali la frode o l’evasione fiscali;
b) ha come conseguenza che una società, a prescindere dalla partecipazione della medesima all’operazione, non soddisfa più le condizioni richieste per la rappresentanza dei lavoratori negli organi della società secondo le modalità applicabili prima di detta operazione.».
14) L’allegato è sostituito dal testo di cui all’allegato della presente direttiva.
Art. 2.
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva concernenti il trasferimento della sede sociale di una SE o di una SCE e di cui alla lettera a) dell’allegato della presente direttiva entro il 1° gennaio 2006. Gli Stati membri trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella di corrispondenza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, per quanto concerne le disposizioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1, entro il 1° gennaio 2007. Gli Stati membri trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella di corrispondenza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 3.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO
«ALLEGATO
Elenco delle società di cui all’articolo 3, lettera a)
[si omettono le parti non concernenti l’Italia]
k) le società di diritto italiano denominate “società per azioni”, “società in accomandita per azioni”, “società a responsabilità limitata”, “società cooperative”, “società di mutua assicurazione”, nonché gli enti pubblici e privati che esercitano attività unicamente o parzialmente commerciali»