§ 1.3.27 - L. 24 gennaio 1977, n. 7.
Norme per l'aumento del limite tra grandi e piccole derivazioni di acque pubbliche per forza motrice.


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.3 acque pubbliche
Data:24/01/1977
Numero:7


Sommario
Art. 1.      Il limite di 220 Kw di potenza nominale media di cui alla lettera a) dell'art. 6 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. [...]
Art. 2.      Alle derivazioni di acque pubbliche per forza motrice di potenza nominale media annua superiore a 220 Kw e fino a 3.000 Kw, già attuate alla data di entrata in vigore della presente legge, si [...]
Art. 3.      Le derivazioni di acque pubbliche per forza motrice di cui al precedente articolo e quelle attuate dopo l'entrata in vigore della presente legge, restano assoggettate agli oneri previsti dagli [...]


§ 1.3.27 - L. 24 gennaio 1977, n. 7.

Norme per l'aumento del limite tra grandi e piccole derivazioni di acque pubbliche per forza motrice.

(G.U. 27 gennaio 1977, n. 25).

 

Art. 1.

     Il limite di 220 Kw di potenza nominale media di cui alla lettera a) dell'art. 6 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è elevato a 3.000 Kw.

 

     Art. 2.

     Alle derivazioni di acque pubbliche per forza motrice di potenza nominale media annua superiore a 220 Kw e fino a 3.000 Kw, già attuate alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano, salvo quanto dispone il successivo art. 3, le norme concernenti le "piccole" derivazioni, contenute nel testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, nel regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, negli statuti delle regioni a statuto speciale e nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 13.

 

     Art. 3.

     Le derivazioni di acque pubbliche per forza motrice di cui al precedente articolo e quelle attuate dopo l'entrata in vigore della presente legge, restano assoggettate agli oneri previsti dagli articoli 52 e 53 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive leggi di modifica 4 dicembre 1956, n. 1377 e 21 dicembre 1961, n. 1501, nonché dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, modificata dalla legge 30 dicembre 1959, n. 1254, in materia di riserva di energia elettrica, di canoni e di sovracanoni in favore degli enti locali.

     Resta altresì ferma, nei riguardi delle derivazioni di acqua per forza motrice di cui al precedente comma, l'applicazione delle norme dell'art. 13, commi primo, secondo e terzo, e dell'art. 71 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.