| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 1. Acque | 
| Capitolo: | 1.2 acque potabili e acquedotti | 
| Data: | 01/07/1966 | 
| Numero: | 506 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Il termine stabilito dall'art. 3 della legge 4 febbraio 1963, n. 129, entro il quale deve essere deliberato il progetto del piano regolatore generale degli acquedotti, è [...] | 
| Art. 2. L'art. 4, primo comma, della legge 4 febbraio 1963, n. 129, è così modificato | 
| Art. 3. Ad integrazione dell'art. 3, primo comma, della legge 4 febbraio 1963, n. 129, il progetto di piano è deliberato di concerto anche con il Ministro per le finanze | 
§ 1.2.a - Legge 1 luglio 1966, n. 506. [1]
Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1963, n. 129 che detta norme per la formazione del piano regolatore generale degli acquedotti.
(G.U. 12 luglio 1966, n. 170).
     Il termine stabilito dall'art. 3 della 
     L'art. 4, primo comma, della 
     "Per il periodo di cinque anni a decorrere dal 17 marzo 1963, il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, è autorizzato, anche in deroga all'art. 380 del testo unico approvato con 
     Ad integrazione dell'art. 3, primo comma, della 
[1] Abrogata dall'art. 24 del