§ 1.2.a - Legge 1 luglio 1966, n. 506.
Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1963, n. 129 che detta norme per la formazione del piano regolatore generale degli acquedotti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.2 acque potabili e acquedotti
Data:01/07/1966
Numero:506


Sommario
Art. 1.      Il termine stabilito dall'art. 3 della legge 4 febbraio 1963, n. 129, entro il quale deve essere deliberato il progetto del piano regolatore generale degli acquedotti, è [...]
Art. 2.      L'art. 4, primo comma, della legge 4 febbraio 1963, n. 129, è così modificato
Art. 3.      Ad integrazione dell'art. 3, primo comma, della legge 4 febbraio 1963, n. 129, il progetto di piano è deliberato di concerto anche con il Ministro per le finanze


§ 1.2.a - Legge 1 luglio 1966, n. 506. [1]

Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1963, n. 129 che detta norme per la formazione del piano regolatore generale degli acquedotti.

(G.U. 12 luglio 1966, n. 170).

 

 

     Art. 1.

     Il termine stabilito dall'art. 3 della legge 4 febbraio 1963, n. 129, entro il quale deve essere deliberato il progetto del piano regolatore generale degli acquedotti, è prorogato di due anni. Sono parimenti prorogati di due anni il termine per l'approvazione del piano di cui al quarto comma dell'art. 3 e quello del primo comma dell'art. 5.

 

          Art. 2.

     L'art. 4, primo comma, della legge 4 febbraio 1963, n. 129, è così modificato:

     "Per il periodo di cinque anni a decorrere dal 17 marzo 1963, il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, è autorizzato, anche in deroga all'art. 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed alle altre disposizioni vigenti, a conferire incarichi ad enti e liberi professionisti e ad assumere personale temporaneo specializzato allo scopo di provvedere alla formulazione del piano mediante studi, ricerche, indagini esecutive e quanto altro a tal fine occorrente, determinando i relativi compensi".

 

          Art. 3.

     Ad integrazione dell'art. 3, primo comma, della legge 4 febbraio 1963, n. 129, il progetto di piano è deliberato di concerto anche con il Ministro per le finanze.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.