§ 18.5.50 - D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526.
Regolamento recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.5 oli minerali idrocarburi e gas
Data:18/04/1994
Numero:526


Sommario
Art. 1.  Permessi di prospezione
Art. 2.  Permessi di ricerca
Art. 3.  Concessioni di coltivazione
Art. 4.  Proroghe di vigenza dei titoli e modifiche dei programmi di lavoro
Art. 5.  Presentazione delle domande di pronuncia di compatibilità ambientale e della documentazione relativa
Art. 6.  Pubblicità
Art. 7.  Istruttoria tecnica per il giudizio di compatibilità ambientale
Art. 8.  Giudizio di compatibilità
Art. 9.  Accordo procedimentale
Art. 10.  Attività in zona esclusiva ENI
Art. 11.  Norme finali e transitorie


§ 18.5.50 - D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526. [1]

Regolamento recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.

(G.U. 5 settembre 1994, n. 207)

 

     Art. 1. Permessi di prospezione

     1. Il conferimento del permesso di prospezione di cui all'art. 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è subordinato alla pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Lo studio di impatto ambientale da allegare alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale deve essere redatto secondo lo schema di cui agli allegati II/A e II/B al presente regolamento, che fanno parte integrante del regolamento stesso.

     2. La pronuncia di compatibilità ambientale non occorre:

     a) nel caso in cui il richiedente nell'istanza di permesso si impegni espressamente a non effettuare attività di prospezione all'interno delle aree di cui all'allegato I al presente regolamento, che fa parte integrante del regolamento stesso;

     b) per istanze di permessi di prospezione i cui programmi di lavoro comprendano esclusivamente rilievi geologici in campagna, misure gravimetriche, magnetometriche, paleomagnetiche e sismometriche passive, prospezioni geochimiche, rilievi condotti con aerei o satelliti.

     3. Ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione di cui al comma 2, il richiedente il permesso di prospezione deve trasmettere al Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale il programma dei lavori e una adeguata cartografia, nonché gli altri elementi necessari per l'effettuazione della verifica medesima. Tale verifica è effettuata dalla commissione per la valutazione dell'impatto ambientale di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

 

          Art. 2. Permessi di ricerca

     1. Prima del conferimento del permesso di ricerca di cui agli articoli 5 e 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, il richiedente deve trasmettere al Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale la seguente documentazione in triplice copia:

     a) programma dei lavori;

     b) rapporto ambientale redatto secondo gli allegati III/A e III/B al presente regolamento, che fanno parte integrante del regolamento stesso.

     2. Nel caso di permessi di ricerca ricadenti in terraferma il richiedente trasmette la documentazione di cui al comma 1 anche al Ministero per i beni culturali ed ambientali - Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, e alla regione o provincia autonoma competente per territorio.

     3. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2, il Ministero per i beni culturali e ambientali e la regione o provincia autonoma interessata, ove ritengano che i lavori in programma, considerate anche le operazioni di ripristino previste, siano in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente, indicano al Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale le attività e le zone specifiche dell'area di ricerca che a loro avviso richiedono uno specifico studio di impatto ambientale.

     4. Entro i successivi quarantacinque giorni nel caso in cui il Ministero dell'ambiente, tenuto conto delle eventuali indicazioni di cui al comma 3, ritenga che i lavori in programma siano in grado di produrre rilevanti modificazioni all'ambiente, comunicherà al richiedente e per conoscenza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, la necessità di attivare la procedura di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, precisando i tipi di attività previsti nel programma dei lavori e le zone dell'area di ricerca per i quali dovrà essere predisposto uno studio d'impatto ambientale secondo quanto indicato negli allegati III/C e III/D al presente regolamento, che fanno parte integrante del regolamento stesso.

 

          Art. 3. Concessioni di coltivazione

     1. Il conferimento della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma, nel mare territoriale o nella piattaforma continentale di cui all'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è subordinato alla pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Lo studio di impatto ambientale da allegare alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale deve essere redatto secondo gli schemi di cui agli allegati IV/A e IV/B al presente regolamento, che fanno parte integrante del regolamento stesso.

 

          Art. 4. Proroghe di vigenza dei titoli e modifiche dei programmi di lavoro

     1. Le disposizioni dell'art. 2 si applicano anche alle istanze di proroga di vigenza dei titoli ed alle istanze di modifica dei programmi dei lavori riguardanti permessi di ricerca, soltanto nel caso in cui tali istanze si riferiscono a permessi di ricerca rilasciati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento nel caso in cui comportano attività ed opere non considerate nell'ambito della pronuncia di compatibilità ambientale di cui al successivo art. 8.

     2. Le disposizioni dell'art. 3 si applicano anche alle istanze per la modifica significativa dei programmi di lavoro, riguardanti concessioni di coltivazione, soltanto nel caso in cui tali istanze siano presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e comportino la realizzazione di nuovi impianti fissi o di nuove strutture fisse.

     3. La Direzione generale delle miniere - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia di cui all'art. 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6 e successive modifiche, trasmette al Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale copia delle istanze di cui ai commi 1 e 2, corredata di una relazione tecnica, ai fini della verifica dell'applicabilità degli articoli 2 e 3 del presente regolamento. Il Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale, sentita la commissione per la valutazione dell'impatto ambientale, comunica al richiedente ed all'U.N.M.I.G. le istanze per le quali dovrà essere attuata la procedura di compatibilità ambientale.

 

          Art. 5. Presentazione delle domande di pronuncia di compatibilità ambientale e della documentazione relativa

     1. La domanda di pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è presentata dal richiedente al Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale con allegata la seguente documentazione in triplice copia:

     a) programma dei lavori;

     b) studio di impatto ambientale articolato secondo gli schemi indicati negli allegati II/A e II/B, III/C e III/D, IV/A e IV/B al presente regolamento, rispettivamente per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione;

     c) descrizione tecnica dei mezzi, strutture e impianti di cui è prevista la realizzazione e/o l'impiego;

     d) sintesi non tecnica con allegati grafici di agevole riproduzione;

     e) una o più dichiarazioni giurate, di cui al comma 3 del presente articolo;

     f) la documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione secondo quanto disposto al successivo art. 6.

     2. La documentazione di cui al comma 1 va presentata in duplice copia anche al Ministero per i beni culturali ed ambientali - Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici ed alla regione o provincia autonoma territorialmente interessata se la domanda di pronuncia riguarda un'istanza per il rilascio di un titolo minerario ricadente in terraferma.

     3. L'esattezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenuti nella documentazione di cui al comma 1, sono attestate da apposita dichiarazione giurata resa da professionisti iscritti agli albi professionali, ove esistenti, ovvero dagli esperti che hanno firmato lo studio di impatto ambientale.

 

          Art. 6. Pubblicità

     1. Il richiedente la pronuncia di compatibilità ambientale, deve depositare almeno una copia della documentazione di cui all'art. 5 presso il competente ufficio della regione o della provincia autonoma il cui territorio è interessato dalle attività previste nel programma dei lavori, ovvero presso la competente capitaneria di porto nel caso in cui tali attività interessino il mare territoriale o la piattaforma continentale.

     2. Il richiedente deve inoltre provvedere alla pubblicazione dell'annuncio di cui all'art. 6, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul quotidiano più diffuso nella regione o nella provincia autonoma il cui territorio è interessato dalle attività previste nel programma dei lavori, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.

     3. Per quanto non diversamente disposto dai successivi commi, dovrà farsi riferimento per le modalità dell'annuncio a quanto previsto nella circolare del Ministero dell'ambiente in data 11 agosto 1989 "Pubblicità degli atti riguardanti la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349; modalità dell'annuncio su quotidiani", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 1989 e successive circolari integrative o di rettifica.

     4. L'annuncio deve in ogni caso contenere: l'indicazione della natura del titolo minerario (permesso di prospezione, permesso di ricerca, concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi) in relazione al quale è stata richiesta la pronuncia di compatibilità ambientale; una sommaria descrizione del programma dei lavori; l'indicazione degli uffici regionali ovvero delle capitanerie di porto presso i quali il pubblico può consultare la documentazione presentata ai fini della valutazione dell'impatto ambientale.

     5. Sono esclusi dalla pubblicità di cui ai precedenti commi i dati e le informazioni ai quali si applica la disciplina vigente in materia di tutela del segreto industriale, nonché quelli che rivestono carattere di riservatezza ai sensi degli articoli 39 e 71 della legge 21 luglio 1967, n. 613.

     6. I dati e le informazioni di cui al comma 5 devono essere trasmessi in plico separato alle amministrazioni di cui all'art. 5.

 

          Art. 7. Istruttoria tecnica per il giudizio di compatibilità ambientale

     1. Ai fini dell'istruttoria tecnica per il giudizio di compatibilità ambientale, la commissione di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, ove necessario, richiede i pareri di enti, amministrazioni pubbliche e di organi di ricerca tecnico-scientifica dello Stato. Ciascuna richiesta, in relazione allo stato di avanzamento dell'istruttoria, indica il termine ultimo per la trasmissione del parere, termine che comunque non può superare i sessanta giorni.

     2. Ove sia verificata l'incompletezza della documentazione presentata, il Ministro dell'ambiente provvede a richiedere, possibilmente in unica soluzione, le integrazioni necessarie.

     3. L'istruttoria tecnica si conclude con parere motivato della commissione tenuto conto degli studi effettuati dal proponente e previa valutazione degli effetti, anche indotti, dalle attività di prospezione, ricerca o coltivazione, sul sistema ambientale, raffrontando la situazione preesistente con la situazione che potrebbe aversi a seguito dello svolgimento delle attività minerarie programmate. La commissione identifica inoltre, se necessarie, le prescrizioni finalizzate alla compatibilità ambientale delle attività minerarie programmate.

 

          Art. 8. Giudizio di compatibilità

     1. Per le procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente regolamento, il giudizio di compatibilità è reso ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, con atto definitivo che contestualmente considera le osservazioni, le proposte e le allegazioni presentate ai sensi del comma 9 del medesimo art. 6, esprimendosi sulle stesse singolarmente o per gruppi.

     2. Ove tali procedure riguardino attività di prospezione, di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale o nella piattaforma continentale, in attuazione dell'art. 1, comma 3, della legge 28 febbraio 1992, n. 220, e dell'art. 1, commi 8, 9, 10 ed 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Ministro dell'ambiente provvede con proprio decreto.

 

          Art. 9. Accordo procedimentale

     1. Al fine di accelerare le procedure per l'acquisizione dei concerti, intese, pareri, nulla osta previsti dalle norme vigenti in fase di conferimento di titoli minerari e successivi provvedimenti, in base anche alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni competenti ai sensi delle leggi 11 gennaio 1957, n. 6, 21 luglio 1967, n. 613, 8 luglio 1986, n. 349, e 9 gennaio 1991, n. 9, possono sottoscrivere un accordo procedimentale.

     2. Al fine di accelerare le procedure connesse all'espressione del giudizio di compatibilità ambientale di cui all'art. 8 in connessione con le procedure riguardanti il rilascio di titoli minerari il Ministro dell'ambiente, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro per i beni culturali e ambientali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sottoscrivono un apposito accordo procedimentale.

     3. Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle aree naturali protette di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e nelle aree naturali sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 6 della medesima legge, ove consentite dai relativi regolamenti e misure di salvaguardia, possono formare oggetto di apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni o gli enti preposti alla gestione delle aree naturali medesime. Tali convenzioni devono tra l'altro assicurare il rispetto delle prescrizioni eventualmente stabilite nel giudizio di compatibilità di cui all'art. 8.

 

          Art. 10. Attività in zona esclusiva ENI

     1. L'ENI, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è tenuto a presentare al Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, U.N.M.I.G., con almeno novanta giorni di anticipo, un programma con cadenza biennale, per le attività di prospezione e ricerca che hanno luogo nelle zone di cui all'art. 2 della legge 10 febbraio 1953, n. 136. A tale programma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente regolamento, in relazione alle attività previste.

     2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'inizio delle attività di sviluppo e coltivazione nelle zone di cui all'art. 2 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, è subordinato alla pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 3 del presente regolamento.

 

          Art. 11. Norme finali e transitorie

     1. Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 si applicano alle istanze di permesso di prospezione, permesso di ricerca e concessione di coltivazione, presentate dopo la data di entrata in vigore della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e la cui istruttoria non sia conclusa con parere del comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

 

     ALLEGATI

     (Omissis)

 


[1] Abrogato dall'art. 36 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.