Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 18. Carburanti |
Capitolo: | 18.4 regime fiscale |
Data: | 31/03/1983 |
Numero: | 88 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso [...] |
Art. 2. 1. A decorrere dal 4 aprile 1983, l'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera F), punto 1, [...] |
Art. 3. 1. I maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli, determinati per l'anno finanziario 1983 in lire 460 miliardi, sono riservati al [...] |
Art. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 18.4.18 - D.L. 31 marzo 1983, n. 88 [1] .
Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.
(G.U. 1 aprile 1983, n. 90)
1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono aumentate da L. 56.294 a L. 58.453 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.
2. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla
3. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla
1. A decorrere dal 4 aprile 1983, l'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera F), punto 1, della tabella B allegata alla
2. Con la medesima decorrenza indicata nel precedente comma, le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b, 1-c ed 1-d, della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate, rispettivamente, da L. 2.767 a L. 3.059, da L. 3.140 a L. 3.478 e da L. 8.634 a L. 9.742 per quintale.
1. I maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli, determinati per l'anno finanziario 1983 in lire 460 miliardi, sono riservati al bilancio dello Stato e sono destinati all'alimentazione del "Fondo compensativo delle oscillazioni nelle quotazioni dei prezzi dei prodotti petroliferi".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall' art. unico della