Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.9 sanità militare e penitenziaria |
Data: | 24/12/1979 |
Numero: | 674 |
Sommario |
Art. 1. All'articolo 13 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, sono apportate le seguenti modificazioni |
Art. 2. Nella legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, dopo il primo comma dell'art. 63 sono inseriti i seguenti commi |
Art. 3. A modifica di quanto stabilito dalla legge 14 marzo 1968, n. 273, i giovani ammessi all'Accademia di sanità militare interforze aspiranti alla nomina a ufficiale in [...] |
Art. 4. L'articolo 39 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente |
Art. 5. Nella prima applicazione della presente legge, i capitani, i quali sono stati esclusi dalla valutazione per la promozione al grado superiore perchè non in possesso delle [...] |
§ 86.9.7 - Legge 24 dicembre 1979, n. 674. [1]
Modifiche alle norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali chimici farmacisti in servizio permanente dell'Esercito e alle norme sul reclutamento degli ufficiali farmacisti della Marina militare.
(G.U. 5 gennaio 1980, n. 4).
All'articolo 13 della
la lettera b) del primo comma è sostituita dalla seguente:
"b) diploma di laurea in chimica e tecnologia farmaceutica con l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ovvero diploma di laurea in farmacia con la relativa abilitazione all'esercizio della professione ovvero diploma di laurea in chimica o in chimica industriale con il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico, per gli ufficiali chimici farmacisti. In relazione alle esigenze del ruolo, può essere indetto concorso per una o più categorie di laureati di cui sopra in possesso di uno dei predetti diplomi di abilitazione. Nella seconda ipotesi i bandi di concorso indicano la ripartizione dei posti";
il terzo comma è abrogato.
Nella
"I tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario (ruolo ufficiali chimici farmacisti) reclutati mediante concorso o provenienti dall'Accademia di sanità militare interforze, superato il corso applicativo, sono ammessi a valutazione per la promozione al grado di capitano dopo il compimento di quattro anni di permanenza nel grado.
Gli ufficiali promossi in applicazione del precedente comma, qualora siano in possesso di uno dei diplomi di laurea, richiesti dalle norme sul reclutamento, conseguito con un ciclo di studi universitari di durata quinquennale, assumono anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, con decorrenza retroattiva di un anno. Detti ufficiali sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo capitano già promosso avente la loro stessa anzianità assoluta".
A modifica di quanto stabilito dalla
La disposizione di cui al precedente comma ha effetto a partire dai giovani ammessi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
L'articolo 39 della
"Gli ufficiali farmacisti sono reclutati mediante concorso per esami fra i laureati in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche che non abbiano superato l'età di 32 anni.
Gli ufficiali così reclutati sono nominati sottotenenti di vascello (FM) in servizio permanente effettivo".
Nella prima applicazione della presente legge, i capitani, i quali sono stati esclusi dalla valutazione per la promozione al grado superiore perchè non in possesso delle due lauree richieste al terzo comma, abrogato dalla presente legge, dell'art. 13 della
[1] Abrogata dall'art. 2268 del