§ 46.7.1 - Legge 8 luglio 1926, n. 1178.
Ordinamento della regia marina.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.7 marina militare
Data:08/07/1926
Numero:1178


Sommario
Art. 1.      Alla regia marina sono affidati i seguenti servizi che pertanto dipendono dal ministero della marina
Art. 2.  [2]
Art. 3.  [3]
Art. 4.  [4]
Art. 5.  [5]
Art. 6.  [6]
Art. 7.  [7]
Art. 8.  [8]
Art. 9.  [9]
Art. 10.  [10]
Art. 11.      I servizi dipartimentali comprendono
Art. 12.      I servizi centrali sono quelli relativi
Art. 13.      Sono servizi speciali
Art. 14.      Gli istituti e scuole della regia marina comprendono
Art. 15.      Gli ufficiali ed il personale del C.R.E.M. occorrenti per tutti i servizi e comandi sopra indicati sono stabiliti da apposite tabelle compilate dall'ufficio del capo di [...]
Art. 16.      Sono corpi militari della regia marina
Art. 17.      Il corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine viene fuso col corpo del genio navale con le norme in seguito indicate
Art. 18.      E' istituito un ruolo transitorio di ufficiali di macchina per quegli ufficiali, di cui al precedente art. 17, che non passeranno nel corpo del genio navale
Art. 19.      La composizione gerarchica e la corrispondenza dei gradi per i corpi militari della regia marina sono stabilite dalle tabelle A e B annesse alla presente legge
Art. 20.      La tabella C annessa alla presente legge stabilisce i quadri organici per gli ufficiali di ciascun corpo militare della regia marina
Art. 21.      I principi reali che rivestono grado nella regia marina non sono inclusi nei ruoli organici
Art. 22.      Non sono altresì compresi nelle tabelle organiche allegate alla presente legge e sono collocati fuori quadro dei corrispondenti corpi gli ufficiali della regia marina [...]
Art. 23.      Nelle tabelle organiche stabilite dalla presente legge non sono compresi gli ufficiali di complemento
Art. 24.  [19]
Art. 25.      Il grado di grande ammiraglio, che può essere conferito esclusivamente per azioni di guerra, non è compreso nelle tabelle organiche ed è considerato fuori dei quadri di [...]
Art. 26.      Spetta al corpo di stato maggiore
Art. 27.      Spetta al corpo del genio navale
Art. 28.      Spetta al corpo per le armi navali
Art. 29.      Spetta agli ufficiali del ruolo transitorio degli ufficiali di macchina
Art. 30.      Spetta al corpo sanitario militare marittimo
Art. 31.      Spetta al corpo di commissariato militare marittimo
Art. 32.      Spetta al corpo delle capitanerie di porto
Art. 33.      Il corpo reale equipaggi marittimi, distinto in categoria come all'art. 1 della presente legge, è destinato
Art. 34.      Un ufficiale di qualsiasi grado e corpo non potrà mai esercitare le funzioni tecniche attribuite ad un ufficiale di un corpo diverso dal proprio, tranne quelle che negli [...]
Art. 35.  [31]
Art. 36.      Gli ufficiali del corpo di stato maggiore sono reclutati per mezzo di un istituto di istruzione e di educazione, che prende il titolo di regia accademia navale, secondo [...]
Art. 37.      Gli ufficiali dei corpi per il genio navale e per le armi navali sono reclutati
Art. 37 bis.  [44]
Art. 38.      Gli ufficiali medici sono reclutati mediante concorso per esame fra i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a [...]
Art. 39.  [47]
Art. 40.  [48]
Art. 41.      Gli ufficiali del corpo delle capitanerie di porto sono reclutati
Art. 42.      Gli ufficiali del corpo reale equipaggi marittimi sono reclutati dai sottufficiali del corpo reale equipaggi marittimi, secondo le norme vigenti
Art. 43.      I militari del corpo reale equipaggi marittimi sono reclutati nei modi stabiliti dalle vigenti leggi sulla leva di mare e dal testo unico sull'ordinamento del corpo [...]
Art. 44.      I quadri organici riportati dalla tabella C saranno raggiunti entro un triennio, con la gradualità stabilita dalla tabella D. E' in facoltà del ministro di suddividere [...]
Art. 45.  [52]
Art. 46.      Gli ufficiali per la direzione delle macchine che hanno compiuto corsi universitari potranno essere esonerati dalle prove o dai corsi previsti nel precedente articolo a [...]
Art. 47.  [53]
Art. 48.  [54]
Art. 49.      L'organico del ruolo transitorio sarà determinato annualmente dal ministro della marina di concerto con quello delle finanze
Art. 50.      La tabella D prevista dall'art. 44 per il corpo del genio navale e per gli ufficiali del corpo reale equipaggi marittimi della categoria meccanici sarà fissata dal [...]
Art. 51.  [55]
Art. 52.      L'aspettativa per riduzione di quadri nella quale saranno collocati gli ufficiali di cui al comma a) dell'art. 45, è regolata dal regio decreto n. 1938 del 15 ottobre [...]
Art. 53.      Agli ufficiali del genio navale e agli ufficiali per la direzione delle macchine confermati o trasferiti nel corpo del genio navale, agli ufficiali del genio navale e [...]
Art. 54.      Agli ufficiali del ruolo transitorio degli ufficiali di macchina si applicano i limiti di età previsti dalla vigente legge sullo stato degli ufficiali del regio [...]
Art. 55.      I tenenti colonnelli, i maggiori per la direzione delle macchine trasferiti nel corpo del genio navale, ed i maggiori per la direzione delle macchine trasferiti nel [...]
Art. 56.  [56]
Art. 57.      Il ministero della marina ha facoltà di assegnare ad ufficiali di vascello gli incarichi previsti per gli ufficiali delle armi navali, sino al completamento del ruolo di [...]
Art. 58.      Agli ufficiali del corpo delle armi navali, meno quelli provenienti dagli ufficiali di vascello, si applicano gli stessi limiti di età previsti dalla presente legge [...]
Art. 59.      Il tenente generale medico del corpo sanitario che risulta in eccedenza alla tabella C allegata alla presente legge continua a rimanere in soprannumero, ma non si fa [...]
Art. 60.      Nulla è variato alle disposizioni degli ufficiali in congedo per la direzione delle macchine. In questi ruoli saranno inscritti all'atto del loro allontanamento dal [...]
Art. 61.      Per la prima formazione della categoria servizi portuali del corpo reale equipaggi marittimi saranno trasferiti nella categoria stessa i sottufficiali di porto ora [...]
Art. 62.      Per gli assistenti del genio navale che sono compresi nel ruolo transitorio previsto dall'ultimo comma dell'art. 60 del testo unico delle disposizioni legislative [...]
Art. 63.      Tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge sono abrogate
Art. 64.      Il ministro della marina ha facoltà di dettare le norme particolari per l'esecuzione di quanto è previsto nella presente legge


§ 46.7.1 - Legge 8 luglio 1926, n. 1178. [1]

Ordinamento della regia marina.

(G.U. 15 luglio 1926, n. 162)

 

 

 

Capo I

 

SERVIZI E COMANDI DELLA REGIA MARINA

 

Disposizioni generali

 

     Art. 1.

     Alla regia marina sono affidati i seguenti servizi che pertanto dipendono dal ministero della marina:

     a) servizio navale nelle acque nazionali, nelle acque coloniali e all'estero;

     b) servizio dipartimentale marittimo nel territorio nazionale e nel territorio coloniale;

     c) servizi centrali;

     d) servizi speciali;

     e) istituti e scuole della regia marina.

     Il ministero delle colonie concorre alle spese per il servizio navale e dipartimentale delle colonie.

 

Servizio navale

 

          Art. 2. [2]

     Le navi, secondo le loro condizioni nei riguardi degli effettivi del personale e dell'efficienza del materiale, si distinguono nel modo seguente:

     a) navi armate;

     b) navi in disponibilità.

 

          Art. 3. [3]

     Le forze navali armate sono, nella massima parte, raggruppate in squadre, che, nel tempo di pace, sono normalmente indipendenti fra loro, alla diretta dipendenza del ministero.

     Ad ogni squadra è assegnata una aliquota di naviglio sussidiario.

     I comandi navali all'estero e nelle colonie dipendono direttamente dal ministero.

 

          Art. 4. [4]

     Le navi e siluranti non facenti parte delle forze navali armate sono costituite in gruppi, alla dipendenza dei comandi di dipartimento marittimo o comandi militari marittimi nella cui giurisdizione sono dislocate. Ad ogni gruppo è assegnato un nucleo di personale per la manutenzione.

     I gruppi di unità navali in disponibilità costituenti le riserve delle squadre armate, mentre dipendono disciplinarmente dai comandi locali, sono organicamente dipendenti dai rispettivi comandi di squadra e di divisione, che possono disporne l'armamento e le esercitazioni in sostituzione di unità armate.

 

          Art. 5. [5]

     Le unità navali assegnate ai servizi costieri dipendono dai comandi di dipartimento marittimo o comandi militari marittimi nella cui giurisdizione sono dislocate.

 

          Art. 6. [6]

     Nel tempo di guerra, o, in tempo di pace, durante le esercitazioni o in altre particolari circostanze, il ministro per la marina può costituire il comando in capo dell'armata navale, dal quale dipenderanno i comandi di squadra.

 

          Art. 7. [7]

     La costituzione delle forze navali armate e del naviglio in disponibilità, l'assegnazione ai servizi costieri e al naviglio sussidiario, è stabilita dal ministro per la marina, sentito il capo di stato maggiore.

 

          Art. 8. [8]

     Le unità navali, per la progressiva svalutazione dipendente dall'età o da altre cause, si distinguono in categorie di efficienza nel modo seguente:

     1ª categoria: unità navali che per la loro efficienza sono atte a tutti i compiti inerenti alla loro specie;

     2ª categoria: unità navali in avanzata svalutazione, atte a compiti di carattere secondario.

     Ogni anno il ministro convoca il comitato degli ammiragli per chiedere il parere sulle navi che devono rimanere nella prima categoria e su quelle che devono essere trasferite, immediatamente o prossimamente, nella seconda categoria.

     Il capo di stato maggiore della marina, tenuto conto di tale parere, riferisce al ministro sulla situazione della flotta.

 

          Art. 9. [9]

     Cessano di appartenere alla 2 categoria, e sono radiate dai ruoli del naviglio dello Stato, le unità che a giudizio del ministro per la marina, sentito il parere del comitato degli ammiragli, non possono più rendere utili servizi in rapporto alla spesa di manutenzione e di esercizio. Le navi radiate possono essere temporaneamente impiegate come navi caserme, o per servizi non bellici.

 

          Art. 10. [10]

     Le navi sussidiarie sono radiate a giudizio del ministro per la marina, previo parere del comitato degli ammiragli, quando non possono più rendere utili servizi in rapporto alla spesa di manutenzione e di esercizio.

 

Servizi dipartimentali

 

Dipartimenti e comandi marittimi

 

          Art. 11.

     I servizi dipartimentali comprendono:

     i comandi in capo di dipartimento marittimo;

     i comandi militari marittimi;

     i comandi di arsenali, cantieri e basi navali;

     i comandi di marina.

     I limiti delle attribuzioni territoriali dei comandi sopra indicati sono fissati con decreto reale su proposta del ministro della marina.

     I comandi in capo di dipartimento marittimo hanno alla loro dipendenza i comandi militari marittimi della loro zona. I comandi militari marittimi hanno alla loro dipendenza i comandi di marina, delle piazze forti marittime, delle difese marittime, degli arsenali, cantieri e basi navali della loro zona, e i gruppi di forze navali mobilitabili, quelli di difesa mobile ravvicinata e il naviglio ausiliario e sussidiario loro assegnato, come è prescritto dagli articoli 4, 5 e 6.

     Con Decreto reale, su proposta del ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze, sono istituiti o soppressi o modificati i comandi, le direzioni e gli altri istituti o uffici principali necessari per il disimpegno dei servizi affidati alla Regia marina [11] .

     Con Decreto del ministro per la marina potranno essere dettate le norme per l'organizzazione interna dei detti comandi, direzioni, ecc., nonché per il modo come essi devono esplicare i servizi di propria competenza [12] .

     Dai comandi militari marittimi dipendono altresì le capitanerie di porto delle loro zone per i servizi attinenti alla regia marina ad esse affidati.

 

Servizi centrali

 

          Art. 12.

     I servizi centrali sono quelli relativi:

     1) al gabinetto di S. E. il ministro;

     2) all'ufficio del capo di stato maggiore della regia marina;

     3) alle direzioni generali e centrali;

     4) al comitato degli ammiragli;

     5) al consiglio superiore di marina;

     6) al comitato per i progetti delle navi;

     7) all'ufficio d'istruzione nautica;

     8) al tribunale supremo militare;

     9) alle navi scuola marinaretti;

     10) all'ufficio della difesa del traffico.

 

Servizi speciali

 

          Art. 13.

     Sono servizi speciali:

     1) il comando superiore del corpo reale equipaggi marittimi;

     2) la commissione permanente per gli esperimenti sul materiale da guerra;

     3) gli uffici tecnici e quelli di vigilanza della regia marina presso cantieri e stabilimenti industriali;

     4) gli uffici di addetto navale presso le regie ambasciate e legazioni;

     5) i comandi di deposito e distaccamento del C.R.E.M.;

     6) il comando di balipedii;

     7) il comando del battaglione San Marco;

     8) i servizi che si svolgono presso le capitanerie di porto e gli uffici di porto e che hanno attinenza con i servizi della regia marina;

     9) l'istituto idrografico;

     10) i tribunali militari marittimi;

     11) i servizi riguardanti i segnalamenti marittimi e fari;

     12) il comitato talassografico.

 

          Art. 14.

     Gli istituti e scuole della regia marina comprendono:

     A) Per gli ufficiali:

     1) l'istituto di guerra marittima (I.G.M.);

     2) l'istituto elettrotecnico e radiotelegrafico della regia marina;

     3) la regia accademia navale nella quale si compiono: corsi di abilitazione e di specializzazione ai vari servizi per ufficiali di vascello, esclusi quelli per la specializzazione nei servizi idrografici che si svolgono presso l'istituto idrografico; corsi superiori per ufficiali di vascello ed ufficiali del genio navale e delle armi navali; corsi per ufficiali di nuova nomina dei corpi del genio navale, delle armi navali, medici, commissari e ufficiali di porto; corsi normali per allievi ufficiali di vascello e per allievi ufficiali del corpo del genio navale e delle armi navali; corsi per gli allievi ufficiali di complemento.

     B) Per il personale del C.R.E.M.:

     4) le scuole variamente dislocate nelle quali si seguono corsi di perfezionamento per sottufficiali delle varie categorie e specialità del C.R.E.M., corsi di istruzione generale e professionale per sottocapi delle varie categorie e specialità del C.R.E.M. e corsi ordinari per la formazione dei militari delle varie categorie e specialità del C.R.E.M.

     C) Per il personale non militare:

     5) gli istituti nautici.

     L'ordinamento di ciascun istituto o scuola è stabilito per decreto reale o ministeriale.

     Tutti gli istituti e scuole, ad eccezione degli istituti nautici, sono retti da ufficiali di vascello e ad essi sono assegnati ufficiali superiori ed inferiori dei vari corpi i quali sono compresi nelle tabelle organiche di detti corpi. All'insegnamento di materie non militari si provvede con insegnanti civili secondo le leggi vigenti.

 

          Art. 15.

     Gli ufficiali ed il personale del C.R.E.M. occorrenti per tutti i servizi e comandi sopra indicati sono stabiliti da apposite tabelle compilate dall'ufficio del capo di stato maggiore della regia marina.

     Le attribuzioni dei vari corpi della regia marina e le tabelle organiche sono indicate nel capo seguente.

 

Capo II

 

ORDINAMENTO DEI CORPI MILITARI DELLA REGIA MARINA

 

Disposizioni generali

 

          Art. 16.

     Sono corpi militari della regia marina:

     A) Per gli ufficiali:

     a) il corpo di stato maggiore (ufficiali di vascello);

     b) il corpo del genio navale (ufficiali G. N.);

     c) il corpo per le armi navali (ufficiali A. N.);

     d) il corpo sanitario militare marittimo, il quale comprende, in ruoli organici distinti, gli "ufficiali medici" e gli "ufficiali farmacisti";

     e) il corpo di commissariato militare marittimo;

     f) il corpo delle capitanerie di porto;

     g) gli ufficiali del C.R.E.M divisi nei seguenti ruoli: servizi nautici, servizi tecnici, servizi radiotelegrafici, servizi macchina e servizi contabili.

     Il corpo degli ufficiali predetti comprende anche un sottotenente direttore del corpo musicale [13] .

     B) Per i sottufficiali, graduati e comuni:

     Il corpo reale equipaggi marittimi, il quale comprende le seguenti categorie:

     marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, assistenti del genio navale, carpentieri, meccanici, fuochisti, semaforisti, infermieri, furieri, musicanti, trombettieri e servizi portuali.

 

          Art. 17.

     Il corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine viene fuso col corpo del genio navale con le norme in seguito indicate.

 

          Art. 18.

     E' istituito un ruolo transitorio di ufficiali di macchina per quegli ufficiali, di cui al precedente art. 17, che non passeranno nel corpo del genio navale.

 

          Art. 19.

     La composizione gerarchica e la corrispondenza dei gradi per i corpi militari della regia marina sono stabilite dalle tabelle A e B annesse alla presente legge.

 

          Art. 20.

     La tabella C annessa alla presente legge stabilisce i quadri organici per gli ufficiali di ciascun corpo militare della regia marina.

 

          Art. 21.

     I principi reali che rivestono grado nella regia marina non sono inclusi nei ruoli organici.

     Sono collocati fuori quadro con decreto ministeriale da registrarsi alla corte dei conti:

     a) Gli ufficiali appartenenti alla casa militare di sua maestà ed alle case militari dei principi reali.

     b) il ministro, il sottosegretario di Stato, nonché il segretario generale od il capo di gabinetto. Però il numero complessivo degli ufficiali che potranno essere collocati fuori quadro organico per effetto di questa disposizione non dovrà in nessun caso essere maggiore di due [14] .

     c) Gli ufficiali di qualsiasi corpo e grado messi temporaneamente a disposizione di altri ministeri in seguito a richiesta di essi per servizi che dureranno oltre sei mesi. Qualora un ufficiale generale del corpo delle capitanerie di porto assuma la carica di direttore della marina mercantile, egli potrà essere collocato fuori quadro fino a quando copra la carica stessa.

     In massima i rispettivi ministeri rimborseranno a quello della marina tutte le competenze di tali ufficiali, e provvederanno direttamente al pagamento delle indennità eventuali [15].

     d) Gli ufficiali di qualsiasi corpo e grado, che il ministero della marina destinerà all'istruzione nautica per servizi speciali o per deficienza di insegnanti civili.

     Le competenze di questi ufficiali saranno poste a carico dei capitoli del bilancio del ministero della marina per l'istruzione nautica.

     e) Gli addetti navali.

     f) Gli ufficiali che prestano servizio presso la regia aeronautica quali osservatori o piloti di aerei.

     g) Gli ufficiali osservatori industriali se non appartengono alla riserva navale e quelli destinati alla commissione suprema di difesa.

     h) Gli ufficiali delle capitanerie di porto destinati a prestar servizio al consorzio autonomo del porto di Genova e al provveditorato al porto di Venezia, come è previsto dai regi decreti-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, e 7 febbraio 1926, n. 222.

 

          Art. 22.

     Non sono altresì compresi nelle tabelle organiche allegate alla presente legge e sono collocati fuori quadro dei corrispondenti corpi gli ufficiali della regia marina invalidi di guerra riassunti in servizio.

     Il loro numero è stabilito dalle disposizioni vigenti.

 

          Art. 23.

     Nelle tabelle organiche stabilite dalla presente legge non sono compresi gli ufficiali di complemento.

     Il loro numero è variabile, in dipendenza del gettito che annualmente si ottiene in virtù delle disposizioni vigenti per il loro reclutamento.

     (Omissis) [16].

     (Omissis) [17].

     (Omissis) [18].

 

          Art. 24. [19]

     (Omissis) [20].

     (Omissis) [21].

     (Omissis) [22].

     (Omissis) [23].

     (Omissis) [24].

     Il grado di ammiraglio è abolito. Gli attuali ammiragli conservano ad personam tale grado.

 

          Art. 25.

     Il grado di grande ammiraglio, che può essere conferito esclusivamente per azioni di guerra, non è compreso nelle tabelle organiche ed è considerato fuori dei quadri di classificazione, ai termini dell'art. 179 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

 

Capo III

 

FUNZIONI SPETTANTI AI CORPI MILITARI DELLA REGIA MARINA

 

          Art. 26.

     Spetta al corpo di stato maggiore:

     a) coprire la carica di capo di stato maggiore della marina e di sotto-capo di stato maggiore della marina;

     b) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del ministero della marina;

     c) armare, guidare, comandare, disarmare le navi dello Stato, ed assumerne la responsabilità e la custodia nei porti militari e negli arsenali;

     d) comandare le forze navali comunque costituite;

     e) comandare i dipartimenti e i comandi militari marittimi, comandare le difese marittime, i depositi e distaccamenti del corpo reale equipaggi marittimi; comandare, dirigere gli arsenali ed analoghi stabilimenti di lavoro; comandare e dirigere gli istituti e le scuole della regia marina;

     e bis) coprire la carica di comandante generale delle capitanerie di porto [25] ;

     f) dirigere a bordo ed eventualmente a terra i servizi delle artiglierie e delle armi subacquee e provvedere a bordo alle relative sistemazioni e al munizionamento in concorso con gli ufficiali A. N., ed amministrare il relativo materiale;

     g) dirigere a bordo ed eventualmente a terra i servizi elettrici eccettuati quelli per la propulsione delle navi; dirigere a bordo ed a terra i servizi delle comunicazioni, e in particolare tutto quanto si riferisce alla radiotecnica;

     h) dirigere i servizi semaforici ed aeronautici occorrenti alla regia marina ed amministrarne il materiale;

     i) dirigere il servizio idrografico ed astronomico, quello dei fari e del segnalamento marittimo, ed ogni altro servizio attinente alla nautica, ed amministrarne il materiale;

     l) dirigere e compiere gli studi per la preparazione alla guerra delle forze marittime;

     m) concorrere alla sorveglianza sulle lavorazioni affidate all'industria privata e ai relativi collaudi;

     n) presiedere il comitato degli ammiragli e farne parte; presiedere il consiglio superiore di marina e farne parte;

     o) far parte del comitato per i progetti delle navi;

     p) far parte della commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra;

     q) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza;

     r) adempiere gli incarichi di aiutante di campo generale e aiutante di campo di sua maestà il re e dei reali principi;

     s) adempiere gli incarichi di addetti navali all'estero;

     t) presiedere le giunte di ricezione e di verifica.

 

          Art. 27.

     Spetta al corpo del genio navale:

     a) progettare le navi dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti;

     b) costruire, provvedere e raddobbare le navi dello Stato, le macchine e gli attrezzi relativi, costruire, provvedere, montare, riparare gli impianti elettrici di propulsione delle regie navi;

     c) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del ministero della marina;

     d) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio per la direzione e l'esercizio degli apparati motori e generatori e relativi macchinari ausiliari compresi gli impianti elettrici per la propulsione;

     e) dirigere ed amministrare i lavori degli arsenali e stabilimenti della regia marina per il servizio delle costruzioni navali e delle macchine;

     f) vigilare i lavori di competenza del corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della regia marina;

     g) far parte del consiglio superiore di marina;

     h) presiedere e far parte del comitato per i progetti delle navi;

     i) far parte della commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra;

     l) dirigere le stazioni di forza e luce nei regi arsenali e stabilimenti di lavoro;

     m) acquistare, conservare, erogare i combustibili solidi e liquidi e le materie lubrificanti nonchè i materiali di consumo stabiliti con determinazione ministeriale [26] ;

     n) provvedere ad ogni altro servizio tecnico relativo alle costruzioni navali occorrenti alla regia marina;

     o) presiedere le giunte di ricezione e di verifica.

 

          Art. 28.

     Spetta al corpo per le armi navali:

     a) in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti, studiare l'armamento delle navi di nuova costruzione e provvedere all'acquisto ed alla sistemazione dei relativi impianti; studiare e provvedere le nuove armi, i materiali d'armamento, quelli per il servizio ottico, quelli per il servizio elettrico e radiotecnico, eccettuati gli apparecchi elettrici per la propulsione delle navi; provvedere a tutti i servizi del munizionamento e degli esplosivi, salvo il disposto dell'art. 26, lett. f) [27];

     b) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del ministero della marina;

     c) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio;

     d) dirigere i lavori di costruzione, di montamento, di riparazione e modifica del materiale di cui al comma a);

     e) dirigere ed amministrare i lavori nelle officine degli arsenali e stabilimenti della regia marina per i servizi di cui al comma a), e per i lavori al materiale elettrico di propria competenza e al materiale radiotecnico;

     f) vigilare i lavori di competenza del corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della regia marina;

     g) far parte del consiglio superiore di marina;

     h) far parte del comitato per progetti delle navi;

     i) presiedere la commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra e farne parte;

     l) provvedere ad ogni altro servizio tecnico relativo ai servizi di cui al comma a);

     m) provvedere al servizio automobilistico della regia marina ed amministrarne il materiale;

     n) presiedere le giunte di ricezione e di verifica.

 

          Art. 29.

     Spetta agli ufficiali del ruolo transitorio degli ufficiali di macchina:

     a) imbarcare sulle navi dello Stato per la direzione e il servizio degli apparati motori e generatori;

     b) disimpegnare presso le direzioni costruzioni navali incarichi in sott'ordini per la riparazione delle macchine;

     c) prestare servizio presso i depositi di combustibile.

 

          Art. 30.

     Spetta al corpo sanitario militare marittimo:

     A) Agli ufficiali medici:

     a) il servizio medico chirurgico occorrente alla regia marina sia a terra che a bordo;

     b) coprire le cariche previste dall'ordinamento del ministero della marina;

     c) la direzione e l'amministrazione degli ospedali della regia marina e l'amministrazione del materiale ospedaliero sia a terra che a bordo;

     d) eseguire le visite mediche disciplinari e quelle medico-legali;

     e) mettere a disposizione del commissario per l'emigrazione il personale medico previsto dalle disposizioni vigenti per l'esercizio della assistenza igienico-sanitaria degli emigranti, sia a terra che sui piroscafi adibiti all'emigrazione;

     f) eseguire le ispezioni di carattere tecnico-sanitario agli stabilimenti di cura della regia marina ed effettuare ogni altro servizio sanitario per la regia marina;

     g) far parte del consiglio superiore di marina.

     B) Agli ufficiali farmacisti [28] :

     Il servizio farmaceutico.

 

          Art. 31.

     Spetta al corpo di commissariato militare marittimo:

     a) dirigere il servizio tecnico amministrativo delle sussistenze per la regia marina, del vestiario dei militari del corpo reale equipaggi marittimi, dei materiali di consumo stabiliti con determinazione ministeriale e casermaggio, delle dotazioni per mense, nonchè dei tessuti e delle tele di qualunque genere [29] ;

     b) coprire le cariche previste dall'ordinamento del ministero della marina;

     c) amministrare il fondo scorta per le regie navi e per gli enti a terra; sovraintendere alla gestione della cassa dei comandi militari marittimi, provvedere alla tenuta delle scritture relative;

     d) imbarcare sulle regie navi ed avere destinazione presso i comandi, gli istituti, arsenali e stabilimenti della regia marina per il funzionamento dei servizi logistici ed amministrativi;

     e) disimpegnare l'incarico dei capi servizio di segreteria presso enti militari a terra;

     f) coadiuvare gli ufficiali di vascello nelle ispezioni generali;

     g) eseguire le ispezioni tecnico-amministrative e contabilità dei servizi direttamente gestiti; procedere alla regolamentazione dei servizi stessi, e concorrere a quella dei servizi amministrativi ai quali sono destinati ufficiali del corpo;

     h) far parte del consiglio superiore di marina;

     i) provvedere ad ogni altro servizio di carattere logistico amministrativo relativo al rifornimento e vettovagliamenti, o che richieda le speciali cognizioni tecniche, giuridiche, commerciali del corpo di commissariato.

 

          Art. 32.

     Spetta al corpo delle capitanerie di porto:

     a) coprire presso l'amministrazione centrale le cariche previste dall'ordinamento della marina mercantile;

     b) dirigere i servizi delle circoscrizioni territoriali della marina mercantile; comandare i porti e regolare tutte le attività che in essi si svolgono;

     c) esercitare funzioni di controllo e di polizia sui cantieri e stabilimenti meccanici navali; applicare le leggi a favore dell'industria delle costruzioni e sovraintendere all'istituto della proprietà ed ipoteca navale;

     d) verificare l'armamento e l'idoneità delle navi mercantili in relazione ai servizi cui sono adibite; liquidare le tasse d'ancoraggio e i diritti marittimi;

     e) dirigere i soccorsi alle navi pericolanti; dare assistenza ai naufraghi; presiedere le commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi delle navi della marina mercantile; istruire le azioni generose compiute in mare;

     e bis) armare le unità navali assegnate al servizio delle capitanerie di porto ed iscritte nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare, nonchè farne assumere il comando, per l'assolvimento dei compiti di istituto, a propri ufficiali in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del comando navale di tali unità e che provengano dal Corpo di stato maggiore della Marina militare o abbiano conseguito il titolo professionale di capitano di lungo corso ovvero abbiano ottenuto apposita abilitazione dopo un corso teorico-pratico in base a norme ed a programmi da stabilirsi con determinazione del capo di stato maggiore della Marina [30] ;

     f) provvedere alla inscrizione, al conferimento dei gradi e alla tutela sociale e giuridica della gente di mare;

     g) esercitare il potere disciplinare e la giurisdizione civile e penale secondo le competenze stabilite dalle leggi;

     h) amministrare il demanio pubblico marittimo;

     i) esercitare la vigilanza tecnica sulla pesca marittima; presiedere le commissioni compartimentali di pesca e attuare i provvedimenti a favore dei pescatori;

     l) presiedere i consigli di leva marittima e farne parte; adempiere alle operazioni per la formazione del contingente di leva; arruolare ed avviare gli iscritti sotto le armi; tenere i ruoli e le matricole degli uomini in congedo illimitato; compiere le operazioni inerenti alla mobilitazione dell'armata;

     m) concorrere alla difesa marittima e costiera, ai servizi ausiliari e logistici dell'armata, all'applicazione delle norme del diritto internazionale marittimo e all'esercizio della polizia militare;

     n) far parte del consiglio superiore della marina mercantile;

     o) adempiere ogni altro servizio che abbia attinenze con quelli sovraindicati.

 

          Art. 33.

     Il corpo reale equipaggi marittimi, distinto in categoria come all'art. 1 della presente legge, è destinato:

     A) Ufficiali:

     a coadiuvare con mansioni esecutive nelle loro attribuzioni a terra ed a bordo, gli ufficiali degli altri corpi militari della regia marina, coprendo gli incarichi per gli ufficiali di ciascuna categoria fissati dalle apposite tabelle delle destinazioni stabilite dal ministero o gli incarichi che vengono loro attribuiti con disposizione ministeriale.

     B) Sottufficiali, sottocapi e comuni:

     1) ad equipaggiare le navi dello Stato, armarle, disarmarle e custodirle nei porti militari e negli arsenali;

     2) a disimpegnare i servizi militari e professionali inerenti alle varie specialità del corpo presso i comandi, nei regi arsenali e negli altri stabilimenti, uffici e istituti della regia marina e presso le capitanerie e gli uffici di porto.

 

          Art. 34.

     Un ufficiale di qualsiasi grado e corpo non potrà mai esercitare le funzioni tecniche attribuite ad un ufficiale di un corpo diverso dal proprio, tranne quelle che negli articoli precedenti sono attribuite a due o più corpi contemporaneamente.

 

Capo IV

 

RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DEI CORPI MILITARI DELLA REGIA MARINA

 

          Art. 35. [31]

     1. Per conseguire la nomina ad ufficiale subalterno in servizio permanente di uno dei Corpi della Marina militare, oltre alle condizioni prescritte dalla legge sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, è necessario contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM), con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina ad ufficiale in servizio permanente.

     2. Gli ufficiali subalterni del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali che provengono dall'Accademia navale, hanno l'obbligo di commutare la ferma di cui al comma 1 in un'altra della durata di anni otto a decorrere dalla data di conseguimento della laurea.

 

          Art. 36.

     Gli ufficiali del corpo di stato maggiore sono reclutati per mezzo di un istituto di istruzione e di educazione, che prende il titolo di regia accademia navale, secondo le norme stabilite dall'ordinamento dell'istituto stesso.

     I sottufficiali di tutte le categorie del corpo reale equipaggi marittimi, i quali abbiano le condizioni da stabilirsi con decreto reale sulla proposta del ministro per la marina e sentiti il consiglio superiore di marina ed il consiglio dei ministri, possono, a loro domanda e nel numero che sarà annualmente fissato dal ministero della marina, essere ammessi a frequentare tutti o parte dei corsi della regia accademia navale per potere conseguire la nomina ad ufficiale dello stato maggiore; essi devono possedere almeno il diploma di maturità classica o scientifica, oppure quello di licenza della sezione capitani degli istituti nautici [32] .

     Possono altresì essere reclutati fra gli ufficiali subalterni di vascello di complemento che, avendo ottime note caratteristiche, sono ammessi, a domanda, dal ministero ad un esame di concorso sulle materie dell'ultimo corso di vascello della regia accademia navale e ne risultino vincitori [33] .

     A detto concorso sono ammessi coloro che sono in servizio continuativo dalla data della nomina a guardiamarina:

     da almeno un anno, se laureati e provenienti dai corsi preliminari navali;

     da almeno due anni, se laureati;

     da almeno quattro anni, se diplomati [34] .

     I vincitori saranno ammessi al corso superiore degli ufficiali di vascello e il loro passaggio in S.E.P. avrà luogo dopo esito favorevole di tale corso [35] .

     La commissione ordinaria di avanzamento, nell'anno in cui essi hanno ultimato il corso superiore, fisserà la loro sede di anzianità con il corso degli ufficiali in servizio effettivo permanente, che nell'anno stesso sono stati promossi sottotenenti di vascello [36] .

     I sottotenenti di vascello di complemento che, superato l'esame di concorso di cui al terzo comma, abbiano frequentato con ritardo il corso superiore, a causa della sospensione o della interruzione del corso stesso avvenuta per cause di servizio, sono classificati con i guardiamarina in servizio effettivo permanente promossi sottotenenti di vascello nell'anno in cui avrebbero ultimato il corso superiore, se questo non fosse stato sospeso od interrotto [37] .

     La designazione del numero dei posti messi a concorso e degli ufficiali di vascello di complemento ammessi a prendervi parte avrà luogo per determinazione del ministro della marina [38] .

     Gli ufficiali riprovati agli esami, potranno, se ancora in servizio, ripetere una sola volta la prova in un concorso successivo, del quale seguiranno le sorti [39] .

     E' in facoltà del ministro per la marina di disporre corsi preparatori per facilitare l'ammissione in servizio attivo di tali ufficiali di complemento [40] .

 

          Art. 37.

     Gli ufficiali dei corpi per il genio navale e per le armi navali sono reclutati:

     a) Fra i giovani in possesso del diploma di maturità classica o scientifica che non abbiano oltrepassato l'età di venti anni, mediante concorso.

     I vincitori del concorso seguiranno presso l'Accademia navale un corso biennale di studi pari al biennio propedeutico di matematica delle Università. Essi faranno la campagna di mare prescritta per gli allievi dell'Accademia navale, e, terminato il corso, frequenteranno il primo anno della scuola di applicazione di ingegneria, ramo industriale, per quelli delle armi navali, e il primo anno della scuola di ingegneria navale per quelli del genio navale presso l'Accademia navale secondo le disposizioni dello statuto di quell'Istituto. Al termine del primo anno di applicazione presso l'Accademia navale, essi saranno nominati sottotenenti.

     Le disposizioni del presente comma sono applicabili ai sottufficiali di tutte le categorie del corpo reale equipaggi marittimi, i quali abbiano l'età e le altre condizioni da stabilirsi col decreto reale di cui all'articolo precedente; essi devono possedere almeno il diploma di maturità classica o scientifica.

     Il ministero della marina ha facoltà di disporre gli ulteriori corsi di specializzazione che vorrà far seguire ai predetti ufficiali. [41]

     b) Dai giovani laureati in ingegneria civile, industriale, o navale e meccanica per gli ufficiali del genio navale ed ingegneria industriale o navale e meccanica per gli ufficiali per le armi navali, che non abbiano oltrepassato il 26° anno di età.

     Il ministro per la marina ha però facoltà di disporre che il concorso per ufficiale subalterno in servizio attivo del corpo del genio navale sia limitato solo ai giovani laureati in ingegneria navale e meccanica.

     Qualora però al concorso siano ammessi promiscuamente laureati in ingegneria civile, industriale, navale e meccanica, il ministro per la marina ha facoltà di stabilire, volta per volta, nei relativi bandi di concorso, in relazione alle esigenze organiche e di servizio del corpo del genio navale, un criterio di preferenza nell'assunzione in servizio per i laureati in ingegneria navale e meccanica.

     Gli ufficiali così reclutati sono nominati tenenti e dopo un breve corso militare presso la regia accademia navale possono essere inviati a compiere corsi speciali sia presso l'accademia navale che presso le università del regno o altri enti o istituti per completare la loro cultura professionale.

     Detti corsi sono però obbligatori per i tenenti del genio navale di nuova nomina laureati in ingegneria civile o industriale. Gli ufficiali del genio navale e quelli delle armi navali, dopo il corso teorico, seguiranno altresì un tirocinio pratico a bordo di regie navi, della durata di un anno. [42]

     c) Gli ufficiali del corpo delle armi navali potranno anche essere reclutati fra i sottotenenti di vascello che abbiano conseguita la laurea in ingegneria industriale o navale e meccanica. Essi saranno trasferiti nel corpo armi navali, se giudicati idonei dalla competente commissione d'avanzamento, con la loro anzianità di grado [43] .

 

          Art. 37 bis. [44]

     Gli ufficiali del corpo delle armi navali possono, altresì, essere reclutati mediante concorso per titoli fra gli studenti universitari della facoltà di ingegneria - sezione di ingegneria industriale -- che abbiano sostenuto, con esito favorevole, gli esami del primo anno del triennio di studi di applicazione e non abbiano oltrepassato il ventiseiesimo anno di età.

     I vincitori del concorso sono nominati sottotenenti e, con tale grado, sono inviati dal ministero della marina presso un politecnico del regno a frequentare il secondo ed il terzo anno del triennio di studi di applicazione per il conseguimento della laurea di ingegneria industriale (sottosezioni: meccanica, elettrotecnica e chimica).

     Essi seguono, inoltre, presso la regia accademia navale, un breve tirocinio militare-marinaresco, e, conseguita la laurea, un corso integrativo di istruzione professionale, della durata di otto mesi, sulle materie e sui programmi che sono stabiliti dal ministero della marina.

     Al concorso previsto dal presente articolo possono essere anche ammessi studenti universitari della facoltà di ingegneria -- sezione di ingegneria civile -- purché essi si impegnino ad ottenere, se vincitori del concorso, il passaggio al secondo anno del triennio di studi di applicazione della sezione industriale della facoltà d'ingegneria.

 

          Art. 38.

     Gli ufficiali medici sono reclutati mediante concorso per esame fra i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superata l'età di 27 anni. La classificazione degli idonei è fatta per ordine di merito, come risulta dai punti ottenuti, ed a parità di punti viene data la precedenza a coloro che rivestono il grado di ufficiale medico di complemento nella regia marina o nel regio esercito [45] .

     Gli ufficiali così reclutati sono nominati tenenti e sono inviati a seguire un corso di istruzione militare ed un corso presso la scuola di sanità militare marittima [46] .

 

          Art. 39. [47]

     Gli ufficiali farmacisti sono reclutati mediante concorso per esami fra i laureati in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche che non abbiano superato l'età di 32 anni.

     Gli ufficiali così reclutati sono nominati sottotenenti di vascello in servizio permanente effettivo.

 

          Art. 40. [48]

     Gli ufficiali del Corpo di commissariato militare marittimo in servizio permanente effettivo sono reclutati per pubblico concorso tra i giovani muniti di laurea in economia e commercio o di titolo accademico equipollente, oppure di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze coloniali, o di laurea dottorale in scienze marittime, rilasciata dall'Istituto navale di Napoli, che non abbiano oltrepassato il 28° anno di età.

     I prescelti, nominati sottotenenti di commissariato, seguono un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale ed un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di mesi dieci.

 

          Art. 41.

     Gli ufficiali del corpo delle capitanerie di porto sono reclutati:

     per mezzo di pubblico concorso per esami;

     fra gli allievi della regia accademia navale;

     fra i tenenti di vascello in servizio permanente.

     A) Il concorso per esami ha luogo:

     a) per la nomina nel grado di sottotenente di vascello, tra i giovani in possesso di uno dei diplomi di laurea definiti per il ruolo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della marina mercantile;

     b) per la nomina nel grado di guardiamarina, tra i giovani in possesso della patente di capitano di lungo corso o di capitano di macchina, ovvero tra i sottotenenti di vascello di complemento dei Corpi di stato maggiore, del Genio navale e delle Capitanerie di porto, in possesso di diploma rilasciato dall'Istituto tecnico nautico e aeronautico che abbiano prestato almeno due anni di servizio effettivo nella Marina militare e continuo almeno un anno di imbarco su navi non di uso locale della Marina militare o mercantile o, in alternativa, di destinazione presso reparti militari di volo;

     c) fra gli ufficiali di porto di complemento con almeno due anni di lodevole servizio, che non abbiano superato il ventottesimo anno di età.

     E' in facoltà del ministro di limitare volta per volta il concorso ad una delle tre categorie a), b) e c), oppure di estenderlo a due di esse o a tutte. Nel secondo e nel terzo caso si indicherà nel bando di concorso il numero dei posti riservati a ciascuna categoria.

     Le nomine avverranno promiscuamente fra i candidati delle tre categorie negli esami, ma rispettando per ogni categoria il limite numerico dei posti ad essa riservato ed attribuendo i posti della categoria a) metà ai sottotenenti di vascello di complemento e metà ai patentati capitani di lungo corso di cui alla lettera a).

     Qualora il numero complessivo dei vincitori di una o due delle tre categorie risulti inferiore al numero di posti ad esse assegnati, il ministero ha facoltà di completare tale numero con candidati idonei di una o due delle altre categorie, a sua scelta e giudizio insindacabile. Analogo criterio è adottato nella categoria a) fra i sottotenenti di vascello e fra i patentati capitani di lungo corso.

     I prescelti, nominati sottotenenti di porto, seguono un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso la regia accademia navale e un tirocinio pratico presso le capitanerie di porto per la durata complessiva di dodici mesi . [49]

     B) Fino alla concorrenza di un quarto dei posti disponibili annualmente possono essere nominati sottotenenti di porto gli allievi dell'ultima classe della regia accademia navale i quali, pur avendo superato tutti gli esami, per menomate condizioni fisiche o per altri particolari motivi non siano idonei alla nomina a guardiamarina.

     Essi però devono possedere le volute condizioni fisiche per il corpo delle capitanerie di porto e superare un esame da stabilirsi con decreto del ministro della marina.

     A questi ufficiali si applicano le disposizioni dell'ultimo comma della precedente lettera A) per quanto riguarda il tirocinio pratico presso le capitanerie di porto [50] .

     C) I tenenti di vascello in servizio permanente effettivo possono essere trasferiti, a domanda, nel Corpo delle capitanerie di porto, previo parere favorevole della competente Commissione di avanzamento, purchè abbiano superato alcune prove di esami scritti ed orali, e non abbiano, all'atto dell'accoglimento della loro domanda, da parte del Ministero della marina, un'anzianità di grado superiore a quattro anni.

     Le prove di esami scritti ed orali sono quelle stabilite nel programma per l'ammissione a sottotenente nel Corpo delle capitanerie di porto, ad eccezione delle prove riguardanti la cultura militare, la matematica, la fisica e la geografia.

     I trasferimenti hanno luogo in base all'anzianità di grado posseduta nel ruolo di provenienza e nel limite di uno per ogni otto posti che si rendono vacanti nel grado di capitano nel Corpo delle capitanerie di porto [51] .

 

          Art. 42.

     Gli ufficiali del corpo reale equipaggi marittimi sono reclutati dai sottufficiali del corpo reale equipaggi marittimi, secondo le norme vigenti.

 

Capo V

 

MILITARI DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI

 

          Art. 43.

     I militari del corpo reale equipaggi marittimi sono reclutati nei modi stabiliti dalle vigenti leggi sulla leva di mare e dal testo unico sull'ordinamento del corpo reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della regia marina, approvato con regio decreto 21 agosto 1924, n. 1525, e sue successive modificazioni.

 

Capo VI

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Art. 44.

     I quadri organici riportati dalla tabella C saranno raggiunti entro un triennio, con la gradualità stabilita dalla tabella D. E' in facoltà del ministro di suddividere entro l'anno finanziario, con notificazione al foglio d'ordini, il numero dei posti di organico previsti in aumento per l'esercizio finanziario.

 

          Art. 45. [52]

     Per il passaggio degli ufficiali del soppresso corpo per la direzione delle macchine nel corpo del genio civile sono attualmente applicabili le seguenti norme:

     a) i capitani e i tenenti già appartenenti al corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine provenienti dall'accademia navale, che, avendo già frequentato il corso superiore, sono stati iscritti temporaneamente nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina, passeranno nel corpo del genio navale quando avranno seguìto con esito favorevole corsi speciali presso le scuole di ingegneria;

     b) i tenenti e sottotenenti già appartenenti al corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine che non hanno frequentato il corso superiore, non lo dovranno più frequentare e faranno passaggio nel genio navale dopo aver seguìto con esito favorevole corsi speciali presso le scuole di ingegneria. Essi nel frattempo continueranno ad essere temporaneamente inscritti nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina;

     c) gli allievi della regia accademia navale, ramo macchine, saranno indirizzati per seguire all'uscita dell'accademia navale corsi presso le scuole di ingegneria come è prescritto dal comma precedente e dal comma a) dell'art. 37.

     Gli ufficiali di cui ai commi a) e b) dovranno compiere i loro studi in ingegneria nel periodo di tempo prescritto dalle leggi sull'avanzamento dei corpi militari della regia marina.

     Gli ufficiali già appartenenti al corpo degli ufficiali per la direzione macchine, che siano mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio, possono essere trasferiti nel ruolo del genio navale, anche se non abbiano a suo tempo sostenuto l'esame di avanzamento a capitano e di abilitazione a maggiore e siano stati inscritti nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina. Tale loro trasferimento dovrà essere preceduto dal parere favorevole di un comitato costituito dal presidente e dal vice-presidente del consiglio superiore di marina, e dal sottocapo di stato maggiore della regia marina, il quale, prima di esprimere il suo giudizio, prenderà in esame tutta la pratica personale di ciascun ufficiale da trasferire.

 

          Art. 46.

     Gli ufficiali per la direzione delle macchine che hanno compiuto corsi universitari potranno essere esonerati dalle prove o dai corsi previsti nel precedente articolo a giudizio del ministro della marina.

 

          Art. 47. [53]

     Il ruolo transitorio degli ufficiali di macchina è costituito da:

     a) i maggiori ed i capitani del soppresso corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine che avevano già superato gli esami per la promozione a maggiore, i quali non furono ritenuti idonei al passaggio nel corpo del genio navale. I maggiori suddetti non potranno avere avanzamento, e, se idonei, saranno trattenuti in servizio, fino al limite di età del loro grado. I capitani suddetti potranno ottenere l'avanzamento a maggiore per anzianità;

     b) i capitani già appartenenti al corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine di cui al comma a) dell'art. 45 fino a quando non raggiungano le condizioni previste dallo stesso comma a) per passare nel corpo del genio navale. Coloro che rinunzieranno a frequentare tali corsi o non conseguiranno l'idoneità alla fine dei corsi stessi, resteranno definitivamente nel ruolo transitorio, e non potranno avere avanzamento;

     c) i tenenti e sottotenenti del soppresso corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine di cui alla lettera b) dell'art. 45 fino a quando raggiungeranno le condizioni previste dallo stesso comma per passare nel genio civile. Ai detti ufficiali che non conseguiranno l'idoneità alla fine di tali corsi si applicherà il disposto delle vigenti leggi sull'avanzamento dei corpi militari della regia marina;

     d) i capitani del soppresso corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine che all'entrata in vigore della legge 8 luglio 1926, n. 1178, avevano rinunziato all'esame per maggiore o non l'avevano sostenuto con esito favorevole, fatta eccezione per gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio, che, giusta il disposto dall'ultimo comma dell'art. 45, abbiano ottenuto il trasferimento nel corpo del genio navale.

 

          Art. 48. [54]

     Gli ufficiali del soppresso corpo degli ufficiali per la direzione macchine che, dal ruolo transitorio, fanno passaggio nel genio navale sono classificati secondo le norme dell'art. 92 del testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della regia marina, approvato con Regio Decreto 7 novembre 1929, n. 2007.

 

          Art. 49.

     L'organico del ruolo transitorio sarà determinato annualmente dal ministro della marina di concerto con quello delle finanze.

 

          Art. 50.

     La tabella D prevista dall'art. 44 per il corpo del genio navale e per gli ufficiali del corpo reale equipaggi marittimi della categoria meccanici sarà fissata dal ministro della marina di concerto con quello delle finanze, quando saranno messe in completa esecuzione le norme dettate dall'art. 45, commi a), b) e c).

 

          Art. 51. [55]

 

          Art. 52.

     L'aspettativa per riduzione di quadri nella quale saranno collocati gli ufficiali di cui al comma a) dell'art. 45, è regolata dal regio decreto n. 1938 del 15 ottobre 1925, meno per quanto riguarda la durata e il trattamento di quiescenza.

     Gli ufficiali suddetti potranno conseguire la promozione al grado immediatamente superiore liquidando gli assegni sulla base di quelli loro spettanti nel nuovo grado come se fossero rimasti in servizio.

     La promozione competerà loro quando sarà concessa al pari grado e pari anzianità trasferito o confermato nel corpo del genio navale. La durata dell'aspettativa non potrà eccedere i quattro anni, allo scadere dei quali o anche prima nel caso di raggiungimento dei limiti di età gli ufficiali di cui trattasi saranno trasferiti in ausiliaria, e liquideranno la pensione con le norme ordinarie, sulla media degli stipendi che essi avrebbero percepiti se fossero rimasti in servizio nel triennio.

 

          Art. 53.

     Agli ufficiali del genio navale e agli ufficiali per la direzione delle macchine confermati o trasferiti nel corpo del genio navale, agli ufficiali del genio navale e per la direzione macchine collocati in aspettativa per riduzione di quadri di cui al comma a) dell'art. 45 e all'art. 52 saranno applicati i seguenti limiti di età:

 

Generale ispettore

65

anni

Tenente generale

62

"

Maggior generale

62

"

Colonnello

60

"

Tenente colonnello

55

"

Maggiore

50

"

Capitani e tenenti

45

"

 

          Art. 54.

     Agli ufficiali del ruolo transitorio degli ufficiali di macchina si applicano i limiti di età previsti dalla vigente legge sullo stato degli ufficiali del regio esercito, regia marina e regia aeronautica per gli ufficiali per la direzione delle macchine.

 

          Art. 55.

     I tenenti colonnelli, i maggiori per la direzione delle macchine trasferiti nel corpo del genio navale, ed i maggiori per la direzione delle macchine trasferiti nel ruolo transitorio a mente del comma c) dell'art. 45, quando colpiti dai limiti di età del loro grado, saranno collocati in aspettativa per riduzione di quadri.

     L'aspettativa concessa sarà regolata con le norme dell'art. 52, attribuendo ai predetti ufficiali il limite di età del grado superiore.

 

          Art. 56. [56]

     Fino a quando l'organico del corpo delle armi navali non sarà completato, potranno esservi trasferiti:

     1) Gli ufficiali di vascello del grado di capitano di fregata o di capitano di corvetta che ne facciano domanda e nel numero che stabilirà il ministro per la marina, purché siano muniti di un brevetto di specializzazione superiore, oppure abbiano superato con esito favorevole un apposito esame, secondo modalità che saranno stabilite dal ministro per la marina.

     Il trasferimento di questi ufficiali è subordinato alla dichiarazione di idoneità al passaggio della competente commissione di avanzamento.

     Tale norma avrà valore fino al 31 dicembre 1935.

     2) I tenenti di vascello con anzianità non inferiore a quella del 31 dicembre 1928, muniti del brevetto di specializzazione superiore o del diploma della scuola di telegrafia e telefonia dell'istituto superiore postale, telegrafico e telefonico, che abbiano compiuto il tirocinio pratico, prescritto per il conseguimento del brevetto di specializzazione superiore, oppure che abbiano superato con esito favorevole un apposito esame, secondo modalità che saranno stabilite dal ministro per la marina.

     Il trasferimento di questi ufficiali ha luogo in seguito a loro domanda e previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento".

     Il numero dei tenenti di vascello che potranno ottenere detto passaggio non può essere superiore a nove.

     Tale norma avrà vigore fino al 31 dicembre 1935.

     Potranno inoltre, entro il 1° luglio 1935, e nel numero massimo complessivo di due, in seguito a domanda ed a giudizio insindacabile del ministro per la marina, essere ammessi al passaggio in servizio permanente effettivo nel corpo delle armi navali, col proprio grado e con la propria anzianità, capitani di fregata e capitani di corvetta di complemento e tenenti colonnelli e maggiori delle armi navali di complemento, che abbiano appartenuto precedentemente a ruoli del servizio permanente effettivo nella regia marina e che, essendo in possesso della laurea in ingegneria industriale, abbiano compiuto non meno di otto anni di servizio (compresi quelli di temporaneo richiamo) ed abbiano almeno tre anni e sei mesi di imbarco.

     Per gli ufficiali ammessi in servizio permanente effettivo in base al precedente comma, i periodi di servizio prestati in qualità di ufficiale del servizio attivo permanente e di ufficiale di complemento saranno computati agli effetti della pensione.

     Gli ufficiali del corpo di stato maggiore che saranno passati nel corpo delle armi navali fino al 31 dicembre 1934 conserveranno ad personam le denominazioni di grado degli ufficiali di stato maggiore, fino a quando rimangono nel grado equiparato a quello rivestito nel corpo di stato maggiore all'atto in cui avviene il passaggio.

 

          Art. 57.

     Il ministero della marina ha facoltà di assegnare ad ufficiali di vascello gli incarichi previsti per gli ufficiali delle armi navali, sino al completamento del ruolo di questi ultimi.

     Pertanto i quadri organici degli ufficiali di vascello si intenderanno aumentati, nei vari gradi, di tanti posti quanti sono quelli che resteranno scoperti nei gradi corrispondenti del ruolo degli ufficiali delle armi navali. Tali posti saranno successivamente diminuiti, man mano che verranno a diminuire i posti scoperti nel ruolo degli ufficiali delle armi navali.

 

          Art. 58.

     Agli ufficiali del corpo delle armi navali, meno quelli provenienti dagli ufficiali di vascello, si applicano gli stessi limiti di età previsti dalla presente legge all'art. 53 per il corpo del genio navale.

     Agli ufficiali di vascello che passeranno a far parte del corpo delle armi navali si applicheranno, in via transitoria e sino al 1° gennaio 1936, i limiti di età degli ufficiali di vascello.

 

          Art. 59.

     Il tenente generale medico del corpo sanitario che risulta in eccedenza alla tabella C allegata alla presente legge continua a rimanere in soprannumero, ma non si fa contemporaneamente luogo alla promozione nei gradi di generale fino a che non sia assorbita la eccedenza stessa.

 

          Art. 60.

     Nulla è variato alle disposizioni degli ufficiali in congedo per la direzione delle macchine. In questi ruoli saranno inscritti all'atto del loro allontanamento dal servizio gli ufficiali della direzione delle macchine che non saranno trasferiti nel corpo del genio navale.

     Restano pertanto in vigore anche le disposizioni riguardanti il reclutamento degli ufficiali di complemento per la direzione delle macchine.

 

          Art. 61.

     Per la prima formazione della categoria servizi portuali del corpo reale equipaggi marittimi saranno trasferiti nella categoria stessa i sottufficiali di porto ora esistenti, provenienti dall'ordinamento ora vigente.

     Con decreto reale su proposta del ministro della regia marina, di concerto con quello delle comunicazioni e delle finanze, saranno emanate le norme per l'ordinamento ed il funzionamento della categoria "servizi portuali"; con decreto reale, su proposta del ministro per la marina di concerto col ministro delle comunicazioni e con quello delle finanze sarà stabilito il numero dei sottufficiali sottocapi e comuni della detta categoria.

 

          Art. 62.

     Per gli assistenti del genio navale che sono compresi nel ruolo transitorio previsto dall'ultimo comma dell'art. 60 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del corpo reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della regia marina restano immutate le disposizioni della legge 27 dicembre 1906, n. 692, relative ai collocamenti a riposo degli assistenti del genio navale, ai quali rimane altresì esteso il disposto dell'art. 2 della legge 15 luglio 1906, n. 345.

 

          Art. 63.

     Tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge sono abrogate.

 

          Art. 64.

     Il ministro della marina ha facoltà di dettare le norme particolari per l'esecuzione di quanto è previsto nella presente legge.

 

     Tabelle - (Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D.L. 14 giugno 1928, n. 1446.

[3]  Articolo modificato dall'art. 18 del R.D.L. 19 dicembre 1927, n. 2317 e così sostituito dall'art. 1 del R.D.L. 14 giugno 1928, n. 1446.

[4]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D.L. 14 giugno 1928, n. 1446.

[5]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D.L. 14 giugno 1928, n. 1446.

[6]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D.L. 14 giugno 1928, n. 1446.

[7]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D.L. 14 giugno 1928, n. 1446.

[8]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D.L. 14 giugno 1928, n. 1446.

[9]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D.L. 14 giugno 1928, n. 1446.

[10]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D.L. 14 giugno 1928, n. 1446.

[11]  Comma aggiunto dall'art. 19 del R.D.L. 19 dicembre 1927, n. 2317.

[12]  Comma aggiunto dall'art. 19 del R.D.L. 19 dicembre 1927, n. 2317.

[13]  Lettera sostituita dall'art. 2 della L. 20 dicembre 1932, n. 1613, dall'art. 1 della L. 3 giugno 1937, n. 1166 e così modificata dall'art. 1 del R.D.L. 19 maggio 1938, n. 782.

[14]  Lettera così sostituita dall'art. 1 della L. 9 aprile 1931, n. 369.

[15]  Lettera così modificata dall'art. 20 del R.D.L. 19 dicembre 1927, n. 2317.

[16]  Comma sostituito dall'art. 9 del R.D.L. 8 novembre 1928, n. 2482 e abrogato dall'art. 10 della L. 6 giugno 1935, n. 1098.

[17]  Comma sostituito dall'art. 9 del R.D.L. 8 novembre 1928, n. 2482 e abrogato dall'art. 10 della L. 6 giugno 1935, n. 1098.

[18]  Comma aggiunto dall'art. 9 del R.D.L. 8 novembre 1928, n. 2482 e abrogato dall'art. 10 della L. 6 giugno 1935, n. 1098.

[19]  Articolo così sostituito dall'art. 21 del R.D.L. 19 dicembre 1927, n. 2317.

[20]  Comma abrogato dall'art. 3 della L. 20 dicembre 1932, n. 1613.

[21]  Comma abrogato dall'art. 3 della L. 20 dicembre 1932, n. 1613.

[22]  Comma abrogato dall'art. 3 della L. 20 dicembre 1932, n. 1613.

[23]  Comma abrogato dall'art. 3 della L. 20 dicembre 1932, n. 1613.

[24]  Comma abrogato dall'art. 3 della L. 20 dicembre 1932, n. 1613.

[25]  Lettera aggiunta dall'art. 1 della L. 22 luglio 1939, n. 1225.

[26]  Lettera così modificata dall'art. 15 del R.D.L. 27 marzo 1927, n. 755.

[27]  Lettera così modificata dall'art. 16 del R.D.L. 27 marzo 1927, n. 755.

[28]  Alinea così modificato dall'art. 1 del R.D.L. 19 maggio 1938, n. 782.

[29]  Lettera così modificata dall'art. 17 del R.D.L. 27 marzo 1927, n. 755.

[30]  Lettera aggiunta dall'art. unico della L. 1° ottobre 1969, n. 698 e così sostituita dall'art. unico della L. 5 giugno 1973, n. 299.

[31]  Articolo già sostituito dall'art. 8 della L. 20 dicembre 1932, n. 1613, modificato dall'art. 2 del R.D.L. 19 aprile 1934, n. 730, e ora così sostituito dall'art. 14 della L. 27 dicembre 1990, n. 404.

[32]  Comma aggiunto dall'art. 18 e così ulteriormente dall'art. 17 del R.D.L. 27 marzo 1927, n. 755.

[33]  Comma aggiunto dall'art. 13 del R.D.L. 8 novembre 1928, n. 2482, sostituito dall'art. 9 della L. 20 dicembre 1932, n. 1613, e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 25 agosto 1940, n. 1302.

[34]  Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 25 agosto 1940, n. 1302.

[35]  Comma aggiunto dall'art. 13 del R.D.L. 8 novembre 1928, n. 2482 e così sostituito dall'art. 9 della L. 20 dicembre 1932, n. 1613.

[36]  Comma aggiunto dall'art. 9 della L. 20 dicembre 1932, n. 1613.

[37]  Comma aggiunto dall'art. 4 del R.D.L. 19 maggio 1938, n. 782.

[38]  Comma aggiunto dall'art. 9 della L. 20 dicembre 1932, n. 1613.

[39]  Comma aggiunto dall'art. 9 della L. 20 dicembre 1932, n. 1613.

[40]  Comma aggiunto dall'art. 13 del R.D.L. 8 novembre 1928, n. 2482.

[41]  Lettera già modificata dall'art. 19 del R.D.L. 27 marzo 1927, n. 755, sostituita dall'art. 14 del R.D.L. 8 novembre 1928, n. 2482, modificata dall'art. 10 della L. 20 dicembre 1932, n. 1613, dall'art. 3 della L. 22 luglio 1939, n. 1225, e così ulteriormente modificata dall'art. 6 della L. 14 febbraio 1964, n. 47.

[42]  Lettera così modificata dall'art. unico del R.D.L. 14 ottobre 1926, n. 1800.

[43]  Lettera così modificata dall'art. 10 della L. 20 dicembre 1932, n. 1613.

[44]  Articolo aggiunto dall'art. 4 della L. 22 luglio 1939, n. 1225.

[45]  Comma così modificato dall'art. 11 della L. 20 dicembre 1932, n. 1613.

[46]  Comma modificato dall'art. 11 della L. 20 dicembre 1932, n. 1613 e così sostituito dall'art. 6 del R.D.L. 19 maggio 1938, n. 782.

[47]  Articolo modificato dall'art. 12 della L. 20 dicembre 1932, n. 1613 e così sostituito dall'art. 2 del R.D.L. 19 maggio 1938, n. 782.

[48]  Articolo modificato dall'art. 20 del R.D.L. 27 marzo 1927, n. 755, dall'art. 13 della L. 20 dicembre 1932, n. 1613, dall'art. 7 del R.D.L. 19 maggio 1938, n. 782 e così sostituito dall'art. 1 della L. 29 marzo 1949, n. 167.

[49]  Comma già modificato dall'art. 15 del R.D.L. 8 novembre 1928, n. 2482, sostituito dall'art. 3 del R.D.L. 19 aprile 1934, n. 730 e ora così modificato dall'art. 8 del R.D.L. 19 maggio 1938, n. 782

[50]  Comma così modificato dall'art. 15 del R.D.L. 8 novembre 1928, n. 2482.

[51]  Comma modificato dall'art. 21 del R.D.L. 27 marzo 1927, n. 755 e così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 29 marzo 1946, n. 348.

[52]  Articolo così modificato dall'art. 16 del R.D.L. 8 novembre 1928, n. 2482.

[53]  Articolo così modificato dall'art. 16 della L. 20 dicembre 1932, n. 1613.

[54]  Articolo così modificato dall'art. 17 della L. 20 dicembre 1932, n. 1613.

[55]  Articolo abrogato dall'art. 10 della L. 6 giugno 1935, n. 1098.

[56]  Articolo modificato dall'art. 22 del R.D.L. 27 marzo 1927, n. 755, dall'art. 18 della L. 20 dicembre 1932, n. 1613 e così sostituito dall'art. 4 del R.D.L. 19 aprile 1934, n. 730.