§ 86.5.8 – L. 6 marzo 1953, n. 99.
Organizzazione della raccolta di fondi per la lotta contro i tumori.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.5 prevenzione e cura delle malattie
Data:06/03/1953
Numero:99


Sommario
Art. 1.      L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica è autorizzato ad indire ogni anno una giornata per la raccolta di fondi per la lotta contro i tumori maligni e [...]
Art. 2.      E' in facoltà dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica di affidare, con suo decreto, l'organizzazione e lo svolgimento della giornata prevista dall'art. 1 [...]
Art. 3. 
Art. 4.      Il ricavato netto della giornata di cui l'art. 1 e l'importo dei sovraprezzi di cui l'art. 3, sono devoluti alla Lega italiana per la lotta contro i tumori, che ne [...]


§ 86.5.8 – L. 6 marzo 1953, n. 99.

Organizzazione della raccolta di fondi per la lotta contro i tumori.

(G.U. 17 marzo 1953, n. 64).

 

     Art. 1.

     L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica è autorizzato ad indire ogni anno una giornata per la raccolta di fondi per la lotta contro i tumori maligni e l'assistenza dei cancerosi poveri e delle loro famiglie.

     Il programma relativo è approvato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il parere di una Commissione nominata dall'Alto Commissario stesso e composta:

     a) dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, o un suo rappresentante con funzioni di presidente;

     b) dal direttore generale dell'Assistenza pubblica;

     c) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

     d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

     e) da un rappresentante della Croce Rossa Italiana;

     f) da un rappresentante della Lega Italiana per la lotta contro i tumori;

     g) da un rappresentante delle Associazioni che assistono i cancerosi.

     Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

 

          Art. 2.

     E' in facoltà dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica di affidare, con suo decreto, l'organizzazione e lo svolgimento della giornata prevista dall'art. 1 ad enti particolarmente attrezzati allo scopo, secondo le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto.

     Gli enti predetti svolgeranno la loro azione sotto la vigilanza dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica al quale renderanno i conti delle proprie gestioni.

 

          Art. 3. [1]

     I sovraprezzi previsti dalla legge 3 novembre 1954, n. 1042, e successive modificazioni, saranno applicati, compresi i contributi di cui al capoverso dell'art. 13 della legge medesima, in ciascun anno, anche nel lunedì di Pasqua e i proventi relativi saranno devoluti alla Lega italiana per la lotta contro i tumori.

 

          Art. 4.

     Il ricavato netto della giornata di cui l'art. 1 e l'importo dei sovraprezzi di cui l'art. 3, sono devoluti alla Lega italiana per la lotta contro i tumori, che ne curerà l'impiego per le finalità indicate nei due articoli predetti, sotto la vigilanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e del Ministero dell'interno.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 31 marzo 1955, n. 190.