Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.5 prevenzione e cura delle malattie |
Data: | 06/03/1953 |
Numero: | 99 |
Sommario |
Art. 1. L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica è autorizzato ad indire ogni anno una giornata per la raccolta di fondi per la lotta contro i tumori maligni e [...] |
Art. 2. E' in facoltà dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica di affidare, con suo decreto, l'organizzazione e lo svolgimento della giornata prevista dall'art. 1 [...] |
Art. 3. |
Art. 4. Il ricavato netto della giornata di cui l'art. 1 e l'importo dei sovraprezzi di cui l'art. 3, sono devoluti alla Lega italiana per la lotta contro i tumori, che ne [...] |
§ 86.5.8 – L. 6 marzo 1953, n. 99.
Organizzazione della raccolta di fondi per la lotta contro i tumori.
(G.U. 17 marzo 1953, n. 64).
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica è autorizzato ad indire ogni anno una giornata per la raccolta di fondi per la lotta contro i tumori maligni e l'assistenza dei cancerosi poveri e delle loro famiglie.
Il programma relativo è approvato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il parere di una Commissione nominata dall'Alto Commissario stesso e composta:
a) dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, o un suo rappresentante con funzioni di presidente;
b) dal direttore generale dell'Assistenza pubblica;
c) da un rappresentante del Ministero del tesoro;
d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
e) da un rappresentante della Croce Rossa Italiana;
f) da un rappresentante della Lega Italiana per la lotta contro i tumori;
g) da un rappresentante delle Associazioni che assistono i cancerosi.
Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.
E' in facoltà dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica di affidare, con suo decreto, l'organizzazione e lo svolgimento della giornata prevista dall'art. 1 ad enti particolarmente attrezzati allo scopo, secondo le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto.
Gli enti predetti svolgeranno la loro azione sotto la vigilanza dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica al quale renderanno i conti delle proprie gestioni.
I sovraprezzi previsti dalla
Il ricavato netto della giornata di cui l'art. 1 e l'importo dei sovraprezzi di cui l'art. 3, sono devoluti alla Lega italiana per la lotta contro i tumori, che ne curerà l'impiego per le finalità indicate nei due articoli predetti, sotto la vigilanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e del Ministero dell'interno.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della