§ 10.6.21 - L. 3 novembre 1954, n. 1042.
Fondo nazionale per il soccorso invernale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.6 istituzioni
Data:03/11/1954
Numero:1042


Sommario
Art. 1.      E' istituito il "Fondo nazionale di soccorso invernale", allo scopo di incrementare l'assistenza invernale agli indigenti con i mezzi finanziari stabiliti nella presente legge o provenienti da [...]
Art. 2.      E' istituito, per ventisei domeniche che saranno ogni anno determinate con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, nonché per i giorni 25 e 26 dicembre, 1° e 6 [...]
Art. 3. 
Art. 4.      I sovrapprezzi di cui ai precedenti articoli 2 e 3, da registrarsi nella distinta giornaliera di incasso, sono riscossi dall'esercente e da questo versati alla Società italiana autori ed [...]
Art. 5.      E' istituito a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale" un sovrapprezzo di lire 2000 su ciascun biglietto d'ingresso nei casinò da gioco.
Art. 6.      Le Ferrovie dello Stato debbono applicare a favore del "Fondo nazionale" suddetto un sovrapprezzo sull'importo dei biglietti per viaggi che si effettuano in dodici domeniche di ciascun anno.
Art. 7.      Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare a favore del "Fondo nazionale" medesimo, nelle dodici domeniche da stabilirsi per ciascun anno a norma dell'articolo [...]
Art. 8.      I sovrapprezzi di cui agli articoli 6 e 7, nella misura minima di lire 5 e fino ad un massimo di lire 200, sono dovuti anche da chi è munito di tessera di abbonamento o di biglietto gratuito od [...]
Art. 9.      Per le dodici domeniche di cui al precedente art. 6, sul prezzo dei biglietti per il transito degli automezzi per trasporto di persone sulle autostrade è stabilito, a favore del "Fondo nazionale [...]
Art. 10.      Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto extra-urbani, cui è fatto obbligo di applicare i sovrapprezzi previsti dalla presente legge, non possono esigere alcun compenso per il relativo [...]
Art. 11.      Il servizio di cassa del "Fondo nazionale di soccorso invernale" è affidato ad una o più aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, [...]
Art. 12.      Gli avvisi al pubblico, anche se luminosi, e le inserzioni pubblicate sui giornali, riviste ed altre stampe inerenti all'appello per la raccolta dei contributi da devolversi al "Fondo nazionale [...]
Art. 13.      I sovrapprezzi previsti dalla presente legge saranno applicati, in ciascun anno, anche nel giorno 8 dicembre, ed i relativi proventi saranno devoluti all'Associazione italiana della Croce Rossa [...]
Art. 14.      Per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei sovrapprezzi di cui agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge, nonché per la repressione delle trasgressioni, la risoluzione delle [...]
Art. 15.      E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1954-55, la concessione della somma di un miliardo a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale".
Art. 16.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


§ 10.6.21 - L. 3 novembre 1954, n. 1042. [1]

Fondo nazionale per il soccorso invernale.

(G.U. 13 novembre 1954, n. 261).

 

Art. 1.

     E' istituito il "Fondo nazionale di soccorso invernale", allo scopo di incrementare l'assistenza invernale agli indigenti con i mezzi finanziari stabiliti nella presente legge o provenienti da altre contribuzioni.

     La gestione del Fondo suddetto è affidata al Ministero dell'interno, secondo le direttive da impartire da un Comitato composto dei Ministri per l'interno, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale.

 

     Art. 2.

     E' istituito, per ventisei domeniche che saranno ogni anno determinate con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, nonché per i giorni 25 e 26 dicembre, 1° e 6 gennaio e 19 marzo, un sovrapprezzo sui biglietti d'ingresso ai pubblici spettacoli e trattenimenti di qualsiasi specie, comprese le manifestazioni sportive, soggetti a diritto erariale, nonché sugli importi comunque assoggettabili allo stesso tributo, ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, e successive modificazioni.

     La misura relativa, da calcolarsi sull'importo complessivo assoggettabile al diritto erariale, al lordo di tale tributo, è stabilito come segue:

 

per importi:

 

 

 

 

 

 

 

fino a lire

100

L.

5

da lire

101

a lire

200

>>

10

>>

201

>>

400

>>

20

>>

401

>>

800

>>

60

>>

801

>>

1.000

>>

100

>>

1.001

>>

1.500

>>

150

>>

1.501

>>

2.000

>>

200

>>

2.001

>>

3.000

>>

300

 

 

oltre a lire

3.000

>>

500

 

     Per gli spettacoli di lirica, di prosa e per i concerti, il sovrapprezzo per gli importi superiori alle lire 1000 è stabilito in lire 100 [2].

     Il sovrapprezzo è dovuto - con riferimento al prezzo del posto cui ha diritto - anche dai possessori delle tessere e dei biglietti di ingresso gratuito, qualora vengano utilizzati nei giorni di applicazione della presente legge, fatta eccezione per le tessere ed i biglietti di servizio previsti da apposite disposizioni legislative.

     Gli abbonati, che intervengano agli anzidetti spettacoli, trattenimenti e manifestazioni nelle giornate per le quali è prevista l'applicazione del sovrapprezzo di cui sopra, sono tenuti alla corresponsione del sovrapprezzo medesimo nella misura stabilita per il prezzo intero del posto cui l'abbonamento dà diritto.

     Per le manifestazioni nelle quali il diritto erariale viene riscosso senza che abbia luogo la compilazione della distinta degli incassi, il sovrapprezzo deve essere determinato con l'aliquota del 5 per cento sullo stesso imponibile che si prende per base ai fini della liquidazione del diritto erariale.

     I sovrapprezzi suddetti sono esenti dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata.

 

     Art. 3. [3]

     A favore del Fondo nazionale di soccorso invernale è istituito un diritto di prelievo sulle scommesse alle corse di cavalli e levrieri, nella misura del 2 per cento dell'importo delle scommesse stesse, al lordo del diritto erariale.

 

     Art. 4.

     I sovrapprezzi di cui ai precedenti articoli 2 e 3, da registrarsi nella distinta giornaliera di incasso, sono riscossi dall'esercente e da questo versati alla Società italiana autori ed editori, nei modi e nei limiti stabiliti per i diritti erariali.

     La Società italiana autori ed editori deve versare, entro ciascun mese successivo a quello della riscossione, l'ammontare dei sovrapprezzi incassati al "Fondo nazionale di soccorso invernale" dandone notizia al Ministero dell'interno ed a quelli delle finanze e del tesoro.

     Il servizio di accertamento, riscossione e versamento dei sovrapprezzi sarà dalla Società suddetta svolto gratuitamente.

 

     Art. 5.

     E' istituito a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale" un sovrapprezzo di lire 2000 su ciascun biglietto d'ingresso nei casinò da gioco.

     Detto sovrapprezzo è dovuto per una volta al giorno dai frequentatori di casinò muniti di tessera di abbonamento o di tessera di favore, escluse quelle rilasciate a scopo di servizio

     Le ditte che hanno in gestione i suddetti casinò sono obbligate a riscuotere senza alcun compenso ed a versare l'importo del sovrapprezzo, che è esente dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata, al "Fondo nazionale di soccorso invernale", entro otto giorni dalla riscossione.

 

     Art. 6.

     Le Ferrovie dello Stato debbono applicare a favore del "Fondo nazionale" suddetto un sovrapprezzo sull'importo dei biglietti per viaggi che si effettuano in dodici domeniche di ciascun anno.

     (Omissis) [4].

     Il sovrapprezzo predetto è dovuto nelle seguenti misure:

per importi:

 

per importi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª cl.

2ª cl.

3ª cl.

 

 

 

 

 

Lire

Lire

Lire

 

 

 

 

 

--

--

--

 

 

fino a lire

50

 

10

10

5

da lire

51

a lire

100

 

15

15

10

>>

101

>>

200

 

30

25

20

>>

201

>>

500

 

80

60

45

>>

501

>>

1.000

 

150

120

90

>>

1.001

>>

2.000

 

200

180

135

>>

2.001

>>

5.000

 

300

240

180

 

 

oltre a lire

5.000

 

600

480

360

 

     Per i biglietti collettivi il sovrapprezzo deve essere applicato, nella stessa misura, sull'importo relativo a ciascun viaggiatore.

Sono esclusi dall'applicazione del sovrapprezzo i biglietti rilasciati all'estero.

 

     Art. 7.

     Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare a favore del "Fondo nazionale" medesimo, nelle dodici domeniche da stabilirsi per ciascun anno a norma dell'articolo precedente, un sovrapprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi in ferrovie, filovie, autolinee, funivie, seggiovie, tranvie, funicolari e servizi di navigazione interna, esclusi i servizi urbani.

     Il sovrapprezzo predetto è dovuto nelle seguenti misure:

per importi:

 

per importi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª e 2ª cl.

3ª cl.

 

 

 

 

 

Lire

Lire

 

 

 

 

 

--

--

 

 

fino a lire

50

 

10

5

da lire

51

a lire

100

 

15

10

>>

101

>>

200

 

25

20

>>

201

>>

500

 

60

45

>>

501

>>

1.000

 

120

90

>>

1.001

>>

2.000

 

180

135

 

 

oltre a lire

2.000

 

240

180

 

     Art. 8.

     I sovrapprezzi di cui agli articoli 6 e 7, nella misura minima di lire 5 e fino ad un massimo di lire 200, sono dovuti anche da chi è munito di tessera di abbonamento o di biglietto gratuito od a riduzione, ad eccezione dei mutilati e invalidi di guerra e di quelli del lavoro, nonché dei mutilati civili per eventi bellici.

     L'importo dei sovrapprezzi, per le singole categorie, e le modalità per la relativa riscossione saranno stabiliti con decreto da adottarsi di concerto dai Ministri per l'interno e per i trasporti.

 

     Art. 9.

     Per le dodici domeniche di cui al precedente art. 6, sul prezzo dei biglietti per il transito degli automezzi per trasporto di persone sulle autostrade è stabilito, a favore del "Fondo nazionale soccorso invernale", un sovrapprezzo uguale al prezzo dei biglietti stessi.

 

     Art. 10.

     Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto extra-urbani, cui è fatto obbligo di applicare i sovrapprezzi previsti dalla presente legge, non possono esigere alcun compenso per il relativo servizio di riscossione e sono tenute a rimettere, entro otto giorni, l'importo al "Fondo nazionale di soccorso invernale".

     Le aziende stesse, qualora non applichino o non riscuotano i sovrapprezzi suindicati, sono tenute a corrispondere in proprio il relativo importo, maggiorato di una somma pari a cinque volte l'importo medesimo, a favore del Fondo suddetto.

 

     Art. 11.

     Il servizio di cassa del "Fondo nazionale di soccorso invernale" è affidato ad una o più aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, da scegliersi d'intesa con il Ministero del tesoro.

 

     Art. 12.

     Gli avvisi al pubblico, anche se luminosi, e le inserzioni pubblicate sui giornali, riviste ed altre stampe inerenti all'appello per la raccolta dei contributi da devolversi al "Fondo nazionale di soccorso invernale" sono esenti da imposta di pubblicità, a condizione che non svolgano anche propaganda a favore di terzi.

 

     Art. 13.

     I sovrapprezzi previsti dalla presente legge saranno applicati, in ciascun anno, anche nel giorno 8 dicembre, ed i relativi proventi saranno devoluti all'Associazione italiana della Croce Rossa per lo svolgimento dei compiti assistenziali.

     Nella stessa giornata si applicheranno, pure a favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa, i contributi previsti dagli articoli 6, 7 e 9.

 

     Art. 14.

     Per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei sovrapprezzi di cui agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge, nonché per la repressione delle trasgressioni, la risoluzione delle controversie, le prescrizioni e la riscossione dei crediti dipendenti dalle disposizioni in detti articoli previste, si osservano, in quanto applicabili, le norme relative ai diritti erariali.

     Nei casi, peraltro, in cui il trasgressore incorra, per il medesimo fatto, in penalità per il mancato pagamento sia dei diritti erariali, sia dei sovrapprezzi sopra menzionati, si applica una sola pena pecuniaria.

 

     Art. 15.

     E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1954-55, la concessione della somma di un miliardo a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale".

     Alla copertura dell'onere relativo sarà provveduto mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario predetto.

 

     Art. 16.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Le disposizioni riguardanti i contributi e i sovrapprezzi di cui alla presente legge sono sostituite dalla L. 18 febbraio 1963, n.67, per effetto dell’art. 1 della stessa L. 67/1963.

[2] Comma così sostituito dall'art. unico della L. 4 febbraio 1958, n. 20.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 31 gennaio 1955, n. 17.

[4] Comma abrogato dall'art. 1 della L. 25 ottobre 1960, n. 1321.