Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.4 personale |
Data: | 18/11/1996 |
Numero: | 583 |
Sommario |
Art. 1. Emoderivati salvavita. |
Art. 2. Norme urgenti in materia di organizzazione sanitaria. |
Art. 3. Finanziamenti per l'attuazione dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché per il potenziamento delle funzioni distrettuali e [...] |
Art. 4. Disposizioni per le commissioni mediche periferiche del Ministero del tesoro. |
Art. 5. Entrata in vigore. |
§ 86.4.132 – D.L. 18 novembre 1996, n. 583. [1]
Disposizioni urgenti in materia sanitaria.
(G.U. 19 novembre 1996, n. 271).
Art. 1. Emoderivati salvavita.
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 12, della
Art. 2. Norme urgenti in materia di organizzazione sanitaria.
1. In attesa della ridefinizione della disciplina sull'accesso al secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario, prevista dai regolamenti di cui al comma 1-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, pur senza avere la necessaria qualifica dirigenziale, ricoprono l'incarico di direttore sanitario di azienda ospedaliera, di azienda USL o un incarico relativo al secondo livello dirigenziale, possono conservare l'incarico medesimo [2].
1 bis. Al fine di realizzare la semplificazione normativa della disciplina sull'accesso al secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, del
1 ter. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1-bis il Governo si attiene ai principi generali dell'ordinamento, a quelli del
1 quater Dell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1-bis sono escluse le disposizioni che prevedano sanzioni o che introducano nuove o maggiori spese e la relativa copertura finanziaria [5].
1 quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1-bis sono abrogati l'articolo 20 del decreto del presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, l'articolo 3, comma 7, quinto periodo, limitatamente alle parole "in possesso della idoneità nazionale di cui all'articolo 17”, l'articolo 15, comma 3, secondo periodo, e l'articolo 17 del
1 sexies. Gli esami di idoneità nazionale all'esercizio della funzione di direzione già banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono revocati [7].
1 septies. Gli incarichi di direttore sanitario di azienda USL o di azienda ospedaliera che dovessero risultare vacanti fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1-bis e comunque non oltre il 31 dicembre 1997 possono essere conferiti a coloro che abbiano ricoperto uno degli incarichi indicati dal comma 1 nonchè ad un direttore sanitario ospedaliero di ruolo, ad un dirigente apicale dell'area di igiene e sanità pubblica di ruolo, in servizio alla data del 31 dicembre 1994, ovvero, in mancanza, rispettivamente ad un coadiutore sanitario o ad un vice direttore sanitario che siano in possesso della specializzazione in una delle discipline comprese nell'area dell'igiene e di un' anzianità di servizio di sei anni nella medesima posizione funzionale. L'incarico di direttore sanitario di azienda USL, nei casi previsti dal presente comma, può inoltre essere conferito ad un medico appartenente ad una posizione funzionale di livello apicale, in possesso di un curriculum comprovante un iter formativo ed esperienze professionali nel campo della programmazione o della gestione di servizi sanitari. L' incarico di dirigente medico di presidio ospedaliero, nei casi previsti dal presente comma, potrà essere conferito al personale inquadrato nella posizione funzionale di vice direttore sanitario che presenti maggiori titoli da valutare con i criteri previsti per il relativo concorso dal decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982 [8].
2. Il comma 2 dell'articolo 7 del
(Omissis).
Art. 3. Finanziamenti per l'attuazione dell'articolo 18, comma 2-bis, del
1. Al finanziamento dei contratti collettivi di lavoro della dirigenza medico-veterinaria e dei ruoli professionali tecnico, sanitario e amministrativo del Servizio sanitario nazionale relativi al biennio 1996-1997, la cui sottoscrizione è stata autorizzata dal Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 1996, si provvede a carico del Fondo sanitario nazionale nella misura di lire 110 miliardi per il 1996, di lire 220 miliardi per il 1997 e di lire 340 miliardi per il 1998 e per gli anni successivi. Sono corrispondentemente ridotti i programmi riferiti agli interventi di abbattimento, di cui alla
Art. 4. Disposizioni per le commissioni mediche periferiche del Ministero del tesoro. [9]
Art. 5. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così sostituito dalla
[3] Comma inserito dalla
[4] Comma inserito dalla
[5] Comma inserito dalla
[6] Comma inserito dalla
[7] Comma inserito dalla
[8] Comma inserito dalla
[9] Articolo abrogato dalla