Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.4 personale |
Data: | 23/06/1961 |
Numero: | 532 |
Sommario |
Art. 1. Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri contenute nella legge 10 marzo 1955, n. 97, ripristinate e modificate con la legge 18 giugno 1960, n. 640, [...] |
Art. 2. Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 5 della legge 10 marzo 1955, n. 97, sub lettere b) e c), sono sostituite dalle seguenti: |
§ 86.4.3e - Legge 23 giugno 1961, n. 532. [1]
Proroga delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97.
(G.U. 7 luglio 1961, n. 166).
Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri contenute nella
Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 5 della
"b) da due primari ospedalieri di ruolo della disciplina messa a concorso, in servizio presso altri ospedali di categoria pari o superiore a quella dell'ospedale che bandisce il concorso, uno dei quali abilitato alla libera docenza; uno di questi due primari sarà designato dall'Ordine dei medici della provincia nella quale si bandisce il concorso;
"c) da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina messa a concorso o, in mancanza di materia strettamente attinente al concorso".
La disposizione di cui al secondo comma del predetto art. 5, sub lettera c), è sostituita dalla seguente:
"c) da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina messa a concorso o, in mancanza, di materia strettamente attinente al concorso".
[1] Abrogata dall'art. 24 del