§ 86.4.3d - Legge 18 giugno 1960, n. 640.
Modificazione dell'art. 3 della legge 10 marzo 1955, n. 97, e ulteriore proroga della medesima.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:18/06/1960
Numero:640


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97, successivamente prorogata con la legge 4 febbraio 1958, n. 21, e [...]
Art. 2.      La disposizione sub lettera e) dell'art. 3 della legge 10 marzo 1955, n. 97, recante disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri e richiamata in vigore [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 86.4.3d - Legge 18 giugno 1960, n. 640. [1]

Modificazione dell'art. 3 della legge 10 marzo 1955, n. 97, e ulteriore proroga della medesima.

(G.U. 12 luglio 1960, n. 169).

 

     Art. 1.

     Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97, successivamente prorogata con la legge 4 febbraio 1958, n. 21, e con la legge 1° aprile 1959, n. 136, sono richiamate in vigore e ulteriormente prorogate di un anno a partire dall'11 marzo 1960.

 

          Art. 2.

     La disposizione sub lettera e) dell'art. 3 della legge 10 marzo 1955, n. 97, recante disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri e richiamata in vigore ai sensi dell'articolo precedente, è modificata come segue:

     "e) servizio di assistente effettivo incaricato o volontario presso ospedali, cliniche o istituti universitari, per la disciplina messa a concorso da valutarsi in base alla qualità o alla durata del servizio medesimo, nonchè, se trattasi di ospedale, alla categoria cui questo appartiene".

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.