Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.4 personale |
Data: | 18/06/1960 |
Numero: | 640 |
Sommario |
Art. 1. Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97, successivamente prorogata con la legge 4 febbraio 1958, n. 21, e [...] |
Art. 2. La disposizione sub lettera e) dell'art. 3 della legge 10 marzo 1955, n. 97, recante disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri e richiamata in vigore [...] |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
§ 86.4.3d - Legge 18 giugno 1960, n. 640. [1]
Modificazione dell'art. 3 della legge 10 marzo 1955, n. 97, e ulteriore proroga della medesima.
(G.U. 12 luglio 1960, n. 169).
Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla
La disposizione sub lettera e) dell'art. 3 della
"e) servizio di assistente effettivo incaricato o volontario presso ospedali, cliniche o istituti universitari, per la disciplina messa a concorso da valutarsi in base alla qualità o alla durata del servizio medesimo, nonchè, se trattasi di ospedale, alla categoria cui questo appartiene".
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 24 del