§ 86.4.16 – L. 2 aprile 1951, n. 299.
Misura delle indennità ai medici civili che assistono alle sedute dei Consigli e delle Commissioni mobili di leva.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:02/04/1951
Numero:299


Sommario
Art. 1.      A modifica di quanto disposto dall'art. 12 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 6 [...]
Art. 2.      Per gli effetti di cui all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, sarà provveduto con i fondi stanziati nel [...]


§ 86.4.16 – L. 2 aprile 1951, n. 299. [1]

Misura delle indennità ai medici civili che assistono alle sedute dei Consigli e delle Commissioni mobili di leva.

(G.U. 10 maggio 1951, n. 105).

 

     Art. 1.

     A modifica di quanto disposto dall'art. 12 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 6 giugno 1940, n. 1481, al medico civile chiamato come perito dinanzi ai Consigli ed alle Commissioni mobili di leva spetta per ogni giornata di seduta la indennità di L. 2000.

     Qualora, per assistere alle sedute, il medico civile debba recarsi in un Comune che non sia quello della sua ordinaria residenza, l'indennità di cui al primo comma è elevata a lire 3000, oltre al rimborso delle spese personali di trasporto in seconda classe sulle ferrovie e sui piroscafi e a quello dell'effettivo costo del biglietto sugli altri veicoli a trazione meccanica, destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio.

 

          Art. 2.

     Per gli effetti di cui all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, sarà provveduto con i fondi stanziati nel capitolo 133 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1950-51.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista e dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.