§ 46.5.6 – R.D. 6 giugno 1940, n. 1481.
Parte prima del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del regio esercito, approvato con regio [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.5 esercito
Data:06/06/1940
Numero:1481


Sommario
Articolo unico      E' approvata l'annessa prima parte del regolamento firmata d'ordine nostro dal Duce del fascismo, Capo del governo, ministro della guerra e dal ministro per le finanze, per l'esecuzione del [...]
Art. 1.      Il ministro della guerra provvede e sovraintende a tutte le operazioni della leva militare.
Art. 2.      I consigli di leva, giusta l'art. 24 della legge, sono costituiti in ciascuna provincia del regno, ed hanno sede nei rispettivi capoluoghi, fatta eccezione per la provincia di Zara, per la quale [...]
Art. 3.      I consigli di leva provvedono, o direttamente o per mezzo delle commissioni mobili, di cui alla sezione seguente, alle operazioni di leva, e prendono per ciascun iscritto le decisioni che non [...]
Art. 4.      Le sedute dei consigli di leva sono ordinarie e straordinarie.
Art. 5.      L'ufficiale delegato dal ministro per la guerra presso ciascuno dei consigli di leva e presso le commissioni mobili di leva, deve essere un ufficiale superiore o capitano del regio esercito in [...]
Art. 6.      Alle sedute dei consigli di leva delle province più popolose il ministero della guerra può disporre che intervenga, oltre l'ufficiale delegato, anche altro ufficiale superiore o capitano del [...]
Art. 7.      Qualora l'ufficiale delegato sia improvvisamente impedito di prendere parte alle sedute, le funzioni relative vengono disimpegnate dall'ufficiale coadiutore nei consigli di leva di cui al [...]
Art. 8.      Alle sedute straordinarie del consiglio di leva partecipa come ufficiale delegato un ufficiale superiore o capitano all'uopo incaricato di volta in volta, quando non vi sia un comando superiore [...]
Art. 9.      Nelle province ove esistono più commissari di leva, tutti debbono, di massima, partecipare a turno alle sedute del consiglio.
Art. 10.      Alle sedute del consiglio di leva assiste come perito sanitario, senza diritto a voto, un ufficiale medico, all'uopo destinato dal comandante del corpo d'armata, sulla proposta dei direttori di [...]
Art. 11.      Qualora per deficienza di personale o per ragione di servizio, non possa essere destinato al consiglio di leva un ufficiale medico, vi assiste, finchè tale impossibilità perduri, un medico [...]
Art. 12.      Al medico civile, chiamato come perito dinanzi ai consigli o alle commissioni mobili di leva, viene corrisposta per ogni seduta ordinaria l'indennità di lire 50, e per ogni seduta straordinaria [...]
Art. 13.      Il pagamento delle indennità stabilite per i medici civili dall'art. 12 è fatto dai comandi dei distretti per mezzo dei commissari di leva
Art. 14.      Le dette indennità sono pagate in base ad una dichiarazione del presidente del consiglio di leva, contenente le varie indicazioni necessarie per determinare la somma che spetta a ciascun medico
Art. 15.      Alle sedute straordinarie del consiglio di leva, qualora non possa assistervi l'ufficiale medico di cui al primo comma dell'art. 10, interviene, come perito sanitario, un ufficiale medico, [...]
Art. 16.      Alle sedute ordinarie del consiglio di leva assiste anche, con voce consultiva, un ufficiale dei carabinieri reali, da designarsi, previa intesa col comando della legione dell'arma, dal comando [...]
Art. 17.      Alle sedute ordinarie del consiglio di leva interviene, senza diritto a voto, per ogni comune, nell'interesse degli amministrati, il capo dell'amministrazione comunale od un suo delegato, [...]
Art. 18.      Il personale dei reali carabinieri, gli scritturali e i piantoni militari occorrenti per le operazioni dei consigli sono designati dai comandi di corpo d'armata, i quali adottano per tempo le [...]
Art. 19.      La designazione del personale militare di scritturazione, di cui all'articolo precedente, è fatta sulla domanda degli uffici di leva, in proporzione del numero degli iscritti da visitare
Art. 20.      Il voto per le decisioni del consiglio di leva è espresso prima dall'ufficiale delegato, poi dal commissario di leva ed infine dal presidente
Art. 21.      Spetta all'amministrazione comunale delle città capiluoghi di provincia di provvedere i locali per le operazioni della leva e per le sedute del consiglio.
Art. 22.      Ciascun consiglio di leva, nel costituire le commissioni mobili giusta l'art. 29 della legge, può anche stabilire, per delegazione del ministero della guerra, che le commissioni, per [...]
Art. 23.      Nei limiti del territorio assegnatole, la commissione mobile rappresenta il consiglio di leva e può emettere qualsiasi decisione che sia di spettanza del consiglio.
Art. 24.      Il consiglio di leva determina in quali mandamenti ciascuna commissione mobile debba operare
Art. 25.      Il presidente del consiglio di leva, dopo che il consiglio ha fissato le date per il giro di ciascuna commissione mobile, ne dà subito comunicazione, per mezzo degli uffici di leva, ai pretori [...]
Art. 26.      Il pretore, qualora per impedimento di forza maggiore, non possa presiedere la commissione mobile, ne informa telegraficamente il procuratore del Re, affinchè questi possa, pure [...]
Art. 27.      I consigli di leva delle province alle quali sia assegnato più d'un commissario di leva possono costituire tante commissioni mobili quanti sono i commissari i quali devono, di norma, alternarsi [...]
Art. 28.      Il consiglio di leva deve stabilire che il giro delle commissioni mobili sia preordinato in modo che una di esse rientri al più presto in sede e che durante il tempo nel quale le commissioni [...]
Art. 29.      Quando le sedute della commissione mobile si svolgono in località dalle quali sia possibile rientrare in giornata nella città sede del consiglio di leva, la commissione stessa decide se debba [...]
Art. 30.      Per la nomina dei componenti delle commissioni mobili, per l'eventuale sostituzione di alcuno dei componenti medesimi in caso di impedimento, per l'ordine di votazione, valgono le disposizioni [...]
Art. 31.      Il commissario di leva destinato ad una commissione mobile deve portare seco, rimanendone personalmente responsabile, le liste di leva di tutti i comuni compresi nel giro della commissione, [...]
Art. 32.      Il commissario di leva deve, inoltre, curare che la commissione mobile sia provvista, durante il giro, di due tavole murali ottotipiche per accertare i difetti di vista degli iscritti, di un [...]
Art. 33.      Per quanto occorre per il funzionamento delle commissioni mobili di leva, le amministrazioni dei comuni ove si recano le commissioni provvedono in conformità di quanto è stabilito per i consigli [...]
Art. 34.      In occasione delle visite delle commissioni mobili nei vari mandamenti, i commissari di leva devono verificare se i comuni attendono puntualmente e regolarmente ai loro incombenti in materia di [...]
Art. 35.      La costituzione, la circoscrizione e la sede degli uffici provinciali di leva sono determinate dall'art. 39 della legge
Art. 36.      Negli uffici di leva ai quali sono assegnati due o più commissari di leva, assume la qualifica di capo ufficio il commissario più anziano secondo le disposizioni dell'art. 12 del regio decreto [...]
Art. 37.      Ai commissari di leva è vietato di rilasciare certificati o dichiarazioni non previsti dalle disposizioni in vigore.
Art. 38.      In conformità delle disposizioni impartite dal ministero della guerra, sono comandati agli uffici provinciali di leva gli scritturali e piantoni militari necessari. Essi dipendono direttamente [...]
Art. 39.      I locali per la sede e per l'archivio degli uffici di leva sono forniti dalle amministrazioni provinciali.
Art. 40.      Ciascuno ufficio di leva deve avere un unico archivio ed un unico protocollo ordinario qualunque sia il numero dei commissari di leva ad esso assegnati.
Art. 41.      Il commissario di leva che ha la qualifica di capo ufficio deve compilare e tenere al corrente un esatto e particolareggiato inventario degli atti d'archivio di cui all'articolo precedente, [...]
Art. 42.      L'ufficio di leva deve parimenti provvedere alla conservazione degli antropometri per la misurazione della statura, dei nastri metrici per la misurazione del torace, delle tavole murali e [...]
Art. 43.  [2].
Art. 44.  [3].
Art. 45.  [4].
Art. 85.  [6].
Art. 209.      Il direttore dell'ospedale militare, nell'assoggettare ad esperimento l'iscritto, deve tener conto delle eventuali osservazioni fatte dal consiglio o dalla commissione mobile di leva e disporre [...]


§ 46.5.6 – R.D. 6 giugno 1940, n. 1481. [1]

Parte prima del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del regio esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329.

(G.U. 6 novembre 1940, n. 259, S. O.)

 

 

     Articolo unico

     E' approvata l'annessa prima parte del regolamento firmata d'ordine nostro dal Duce del fascismo, Capo del governo, ministro della guerra e dal ministro per le finanze, per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del regio esercito, approvato col nostro decreto del 24 febbraio 1938, n. 329.

     Sono abrogati il regolamento approvato con decreto del 2 luglio 1890, n. 6952 e tutte le altre disposizioni successive che siano contrarie all'unito regolamento.

 

 

Parte Prima

 

Capo I

 

ORGANI DEL SERVIZIO DELLA LEVA

 

Sezione I

 

GENERALITA'

 

     Art. 1.

     Il ministro della guerra provvede e sovraintende a tutte le operazioni della leva militare.

     Sono organi del servizio della leva nel regno:

     a) i consigli di leva;

     b) le commissioni mobili di leva;

     c) gli uffici di leva.

     Al servizio della leva all'estero provvedono le autorità diplomatiche consolari.

     Per il servizio della leva nelle colonie e nei possedimenti valgono disposizioni speciali.

 

Sezione II

 

I CONSIGLI DI LEVA

 

     Art. 2.

     I consigli di leva, giusta l'art. 24 della legge, sono costituiti in ciascuna provincia del regno, ed hanno sede nei rispettivi capoluoghi, fatta eccezione per la provincia di Zara, per la quale provvede il consiglio di leva di Ancona.

 

     Art. 3.

     I consigli di leva provvedono, o direttamente o per mezzo delle commissioni mobili, di cui alla sezione seguente, alle operazioni di leva, e prendono per ciascun iscritto le decisioni che non siano di competenza dell'autorità giudiziaria a norma dell'art. 22 della legge.

 

     Art. 4.

     Le sedute dei consigli di leva sono ordinarie e straordinarie.

     Sono ordinarie quelle che vengono stabilite per l'esame e l'arruolamento degli iscritti di ciascun comune, nonchè quelle suppletive che, insieme con le prime, vengono indicate nel manifesto di chiamata alla leva.

     Sono straordinarie tutte le altre sedute che ai consigli di leva occorra di tenere oltre alle preindicate, sia durante la sessione ordinaria, sia durante il secondo periodo della leva.

 

     Art. 5.

     L'ufficiale delegato dal ministro per la guerra presso ciascuno dei consigli di leva e presso le commissioni mobili di leva, deve essere un ufficiale superiore o capitano del regio esercito in servizio permanente effettivo ed è nominato, per incarico del ministro della guerra, dal comando del corpo d'armata competente, il quale vi provvede direttamente o per mezzo degli organi dipendenti.

     Esso viene preferibilmente scelto fra gli ufficiali di grado non inferiore a capitano, che per i precedenti servizi abbiano un'esperienza personale del servizio della leva.

     Per i consigli e le commissioni mobili di leva nella cui circoscrizione si trovano distretti e mandamenti di reclutamento per gli alpini, l'ufficiale delegato deve essere tratto possibilmente dai reparti di truppe da montagna.

     Dura in carica per la durata della sessione ordinaria della leva e per quell'ulteriore periodo di tempo che si rende necessario per condurre a termine tutti i lavori inerenti alle operazioni di leva alle quali egli ha assistito.

     L'ufficiale delegato non deve essere distolto per altri incarichi durante il servizio che presta come tale, non può essere avvicendato e non deve essere sostituito se non in casi di assoluta necessità ed eventuali sostituzioni devono essere comunicate al ministero, con indicazione del motivo.

     Per la seduta di apertura della leva, peraltro, i comandi predetti destinano un ufficiale delegato che potrà poi, per l'ulteriore svolgimento delle operazioni di leva, essere confermato o sostituito.

     Prima dell'inizio delle operazioni di leva, i comandi di corpo d'armata trasmettono al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) un elenco nominativo degli ufficiali delegati prescelti e in pari tempo comunicano ai comandi dei distretti dipendenti e agli uffici di leva compresi nella circoscrizione di ciascun distretto i nomi degli ufficiali delegati destinati ai consigli e commissioni mobili.

 

     Art. 6.

     Alle sedute dei consigli di leva delle province più popolose il ministero della guerra può disporre che intervenga, oltre l'ufficiale delegato, anche altro ufficiale superiore o capitano del regio esercito in servizio permanente effettivo, inferiore di grado all'ufficiale delegato o di minore anzianità, da designarsi sempre dal comando del corpo d'armata. tale ufficiale che non fa parte del consiglio, ma ha l'incarico di coadiuvare l'ufficiale delegato, non può firmare i documenti di leva ma può compilare e firmare i modelli di cui all'art. 233.

 

     Art. 7.

     Qualora l'ufficiale delegato sia improvvisamente impedito di prendere parte alle sedute, le funzioni relative vengono disimpegnate dall'ufficiale coadiutore nei consigli di leva di cui al precedente articolo, dall'ufficiale medico in tutti gli altri consigli.

     Contemporaneamente il presidente del consiglio informa telegraficamente il ministero della guerra (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) e il comando del corpo d'armata, il quale ultimo provvede d'urgenza alla sostituzione con altro ufficiale.

 

     Art. 8.

     Alle sedute straordinarie del consiglio di leva partecipa come ufficiale delegato un ufficiale superiore o capitano all'uopo incaricato di volta in volta, quando non vi sia un comando superiore di truppa, dal comandante del locale distretto, a richiesta dell'ufficio di leva, previ accordi con il presidente del consiglio stesso.

     Se nella sede del consiglio di leva non esiste comando di truppa o comando di distretto, le funzioni di ufficiale delegato sono esercitate da un ufficiale del comando locale dell'arma dei carabinieri reali.

 

     Art. 9.

     Nelle province ove esistono più commissari di leva, tutti debbono, di massima, partecipare a turno alle sedute del consiglio.

     In caso di improvviso impedimento del commissario di leva, qualora non sia disponibile altro commissario della provincia ne assume provvisoriamente le funzioni l'ufficiale delegato.

     Contemporaneamente il presidente del consiglio di leva, ove non si tratti di impedimento di brevissima durata, ne informa telegraficamente il ministero della guerra (direzione generale leva, sottufficiali e truppa), al quale, se l'assenza dipende da malattia, invia un certificato del perito medico attestante la natura e la probabile durata della malattia stessa, affinchè il ministero possa provvedere alla sostituzione con altro commissario.

 

     Art. 10.

     Alle sedute del consiglio di leva assiste come perito sanitario, senza diritto a voto, un ufficiale medico, all'uopo destinato dal comandante del corpo d'armata, sulla proposta dei direttori di sanità.

     Ve ne sono destinati due, nei casi nei quali il ministero della guerra lo creda necessario.

     I detti ufficiali medici devono avere almeno il grado di capitano, ma qualora, per le esigenze del servizio sanitario non sia assolutamente possibile destinare ufficiali medici di tale grado, i comandanti di corpo d'armata possono destinarvi anche tenenti anziani.

     Nella seduta di apertura della leva non è necessario l'intervento del perito sanitario.

 

     Art. 11.

     Qualora per deficienza di personale o per ragione di servizio, non possa essere destinato al consiglio di leva un ufficiale medico, vi assiste, finchè tale impossibilità perduri, un medico civile da nominarsi dal presidente del consiglio stesso, previa scelta a turno fra i sanitari, esercenti nel capoluogo della provincia o nei comuni circonvicini, che contino almeno cinque anni di esercizio professionale.

     In caso di improvviso impedimento dell'ufficiale medico e di impossibilità di immediata sostituzione con altro ufficiale medico, il presidente provvede in conformità del comma precedente, informandone al tempo stesso telegraficamente il comando della divisione affinchè provveda alla sostituzione.

     Salvo casi di assoluta impossibilità, il perito sanitario che sia un medico civile deve essere mutato di seduta in seduta.

     L'invito ai sanitari civili di intervenire alle sedute deve essere mantenuto segreto.

 

     Art. 12.

     Al medico civile, chiamato come perito dinanzi ai consigli o alle commissioni mobili di leva, viene corrisposta per ogni seduta ordinaria l'indennità di lire 50, e per ogni seduta straordinaria quella di lire 40. Di tali indennità non potrà esserne corrisposta più di una per ogni giornata di sedute.

     Qualora poi, per assistere alle sedute, debba trasportarsi in un comune che non sia quello della sua ordinaria residenza, gli viene accordato anche il rimborso delle spese di viaggio per trasporto personale in 1 classe sulle ferrovie, sui piroscafi, sulle linee automobilistiche e sugli altri veicoli a trazione meccanica, destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio. Sulle vie ordinarie, gli viene corrisposta una indennità di lire 1 per ogni chilometro di strada percorsa nell'andata e nel ritorno.

 

     Art. 13.

     Il pagamento delle indennità stabilite per i medici civili dall'art. 12 è fatto dai comandi dei distretti per mezzo dei commissari di leva.

 

     Art. 14.

     Le dette indennità sono pagate in base ad una dichiarazione del presidente del consiglio di leva, contenente le varie indicazioni necessarie per determinare la somma che spetta a ciascun medico.

 

     Art. 15.

     Alle sedute straordinarie del consiglio di leva, qualora non possa assistervi l'ufficiale medico di cui al primo comma dell'art. 10, interviene, come perito sanitario, un ufficiale medico, all'uopo designato di volta in volta dal comandante del presidio, a richiesta dell'ufficio di leva, previ accordi con il presidente del consiglio stesso.

     Qualora neppure tale ufficiale medico possa intervenire il presidente può affidare l'incarico ad un medico civile.

 

     Art. 16.

     Alle sedute ordinarie del consiglio di leva assiste anche, con voce consultiva, un ufficiale dei carabinieri reali, da designarsi, previa intesa col comando della legione dell'arma, dal comando del corpo d'armata.

     Per le sedute straordinarie, l'ufficiale predetto, viene richiesto di volta in volta dal presidente del consiglio di leva al comando locale dei carabinieri.

     Il detto ufficiale deve essere sentito ogni qual volta lo chieda e le sue osservazioni, a richiesta di lui, devono essere inserite nel verbale della seduta.

     Non è necessario che l'ufficiale dei carabinieri reali intervenga nella seduta di apertura della leva, salvo che il presidente ritenga opportuno tale intervento; nel qual caso ne fa richiesta.

 

     Art. 17.

     Alle sedute ordinarie del consiglio di leva interviene, senza diritto a voto, per ogni comune, nell'interesse degli amministrati, il capo dell'amministrazione comunale od un suo delegato, assistito dal segretario comunale, o in mancanza, da un impiegato dell'ufficio comunale di leva.

 

     Art. 18.

     Il personale dei reali carabinieri, gli scritturali e i piantoni militari occorrenti per le operazioni dei consigli sono designati dai comandi di corpo d'armata, i quali adottano per tempo le necessarie disposizioni affinchè il personale di scritturazione, almeno cinque giorni prima che abbiano principio le sedute, si trovi nei capiluoghi della provincia, sede degli uffici di leva.

     La designazione dei militari scritturali deve essere fatta con la massima cura, scegliendoli fra elementi idonei allo scopo, e cioè che siano pratici di lavori di scritturazione che posseggano una ortografia sicura e una scrittura chiara. Essi non devono essere in alcun modo sostituiti durante il corso delle operazioni di leva, salvo circostanze eccezionali e di massima devono essere fatti rientrare ai distretti o ai corpi dopo un mese dalla chiusura della sessione, salvo ad essere nuovamente concessi di volta in volta per le sedute straordinarie che vengano in seguito tenute.

     Per gli uffici di leva, peraltro, nei quali per il grande numero degli iscritti siano frequenti le sedute straordinarie e grande sia la mole del lavoro dopo la chiusura della sessione, i comandanti di zona possono disporre che gli scritturali predetti siano lasciati a disposizione degli uffici stessi, in tutto o in parte per il tempo che ritengano indispensabile, non oltre però la prima chiamata generale alle armi.

     Gli scritturali, per quanto riguarda il servizio, sono alla dipendenza del consiglio di leva ed il loro impiego è disposto dal rispettivo presidente o da chi lo sostituisce: soltanto disciplinarmente dipendono dall'ufficiale delegato.

 

     Art. 19.

     La designazione del personale militare di scritturazione, di cui all'articolo precedente, è fatta sulla domanda degli uffici di leva, in proporzione del numero degli iscritti da visitare.

 

     Art. 20.

     Il voto per le decisioni del consiglio di leva è espresso prima dall'ufficiale delegato, poi dal commissario di leva ed infine dal presidente.

 

     Art. 21.

     Spetta all'amministrazione comunale delle città capiluoghi di provincia di provvedere i locali per le operazioni della leva e per le sedute del consiglio.

     La stessa amministrazione comunale deve provvedere detti locali delle suppellettili e degli accessori occorrenti, come i tavoli e le sedie, gli oggetti di cancelleria, di disinfezione ecc., dell'illuminazione e del riscaldamento.

     Deve altresì fornire gli inservienti necessari per la pulizia dei locali medesimi e per gli altri servizi relativi alle sedute del consiglio.

     Tutte le spese occorrenti per quanto sopra sono a carico esclusivo della detta amministrazione comunale.

 

Sezione III

 

LE COMMISSIONI MOBILI DI LEVA

 

     Art. 22.

     Ciascun consiglio di leva, nel costituire le commissioni mobili giusta l'art. 29 della legge, può anche stabilire, per delegazione del ministero della guerra, che le commissioni, per riconosciute eccezionali circostanze, si rechino pure, in applicazione dell'art. 30 della legge, in altri comuni che non siano capoluogo di mandamento giudiziario. In tale caso è destinata a recarvisi la commissione mobile del mandamento più vicino.

     La decisione relativa e le ragioni per le quali essa è adottata devono essere indicate nel verbale della seduta di apertura della leva.

 

     Art. 23.

     Nei limiti del territorio assegnatole, la commissione mobile rappresenta il consiglio di leva e può emettere qualsiasi decisione che sia di spettanza del consiglio.

     Però, per quanto riguarda l'ammissione all'eventuale congedo anticipato, la decisione deve essere rimessa al consiglio, qualora gli iscritti di leva, o, per loro conto, i capi delle amministrazioni comunali, ne facciano richiesta prima che la commissione mobile si pronunci.

 

     Art. 24.

     Il consiglio di leva determina in quali mandamenti ciascuna commissione mobile debba operare.

     Quando lo ritenga opportuno per ragioni di vicinanza, può anche assegnare ad una commissione mobile comuni appartenenti a mandamenti diversi da quelli ove essa debba recarsi.

     Laddove parti o frazioni di un comune appartengano a mandamenti diversi, ha competenza per tutto il comune la commissione mobile competente per il capoluogo di esso.

 

     Art. 25.

     Il presidente del consiglio di leva, dopo che il consiglio ha fissato le date per il giro di ciascuna commissione mobile, ne dà subito comunicazione, per mezzo degli uffici di leva, ai pretori interessati, affinchè nel giorno e nell'ora stabiliti, essi possano trovarsi pronti a presiederle.

 

     Art. 26.

     Il pretore, qualora per impedimento di forza maggiore, non possa presiedere la commissione mobile, ne informa telegraficamente il procuratore del Re, affinchè questi possa, pure telegraficamente, designare altro pretore di mandamento viciniore.

     Se l'impedimento si verifichi quando già la commissione si trova sul posto ove deve tener seduta, la presidenza della commissione è assunta dal commissario di leva, che disimpegna pure le funzioni di relatore e di segretario.

     Il commissario di leva, però avverte telegraficamente il procuratore del Re affinchè questo possa provvedere a senso del primo comma.

 

     Art. 27.

     I consigli di leva delle province alle quali sia assegnato più d'un commissario di leva possono costituire tante commissioni mobili quanti sono i commissari i quali devono, di norma, alternarsi ogni anno nelle commissioni costituite, anche per poter acquistare sicura conoscenza del servizio della leva nell'intera provincia.

     Le commissioni mobili devono compiere, di massima, dei giri di durata equivalente. Qualora per ragioni di opportunità o per ordine del ministero venga costituito un numero di commissioni mobili inferiore al numero dei commissari della provincia, questi devono tutti partecipare, se possibile, al giro della commissione o delle commissioni mobili costituite, per dei periodi proporzionalmente equivalenti.

 

     Art. 28.

     Il consiglio di leva deve stabilire che il giro delle commissioni mobili sia preordinato in modo che una di esse rientri al più presto in sede e che durante il tempo nel quale le commissioni svolgono le operazioni di leva contemporaneamente, un commissario possa, ogni due settimane, rientrare in sede per trattenervisi non meno di un giorno.

 

     Art. 29.

     Quando le sedute della commissione mobile si svolgono in località dalle quali sia possibile rientrare in giornata nella città sede del consiglio di leva, la commissione stessa decide se debba rientrare in sede o rimanere sul posto.

     Qualora decida di rientrare in sede, uno dei suoi membri (commissario di leva o ufficiale delegato) deve rimanere sul posto, sia per la custodia dei documenti di leva esistenti presso la commissione mobile, sia per vigilare gli scritturali addetti alla commissione stessa.

     Nei verbali delle sedute delle commissioni mobili deve sempre indicarsi se la commissione rimane sul posto oppure se o quali membri (compresovi l'ufficiale dei CC. RR. e il perito sanitario) rientrino in sede nello stesso giorno.

     Della decisione del rientro in sede deve essere di volta in volta informato il distretto militare a cura del commissario di leva, il quale specifica quali dei membri della commissione (compreso il perito sanitario e l'ufficiale dei CC. RR.) sono rimasti sul posto.

     I comandi dei distretti militari, nell'effettuare la revisione delle contabilità relative alla liquidazione delle indennità ai membri delle commissioni mobili, devono prendere visione del registro dei verbali delle sedute relative per i necessari accertamenti.

 

     Art. 30.

     Per la nomina dei componenti delle commissioni mobili, per l'eventuale sostituzione di alcuno dei componenti medesimi in caso di impedimento, per l'ordine di votazione, valgono le disposizioni stabilite per i consigli di leva, le quali valgono pure per l'assegnazione del personale di truppa e dei reali carabinieri occorrente, per la sua presentazione, impiego e dipendenza.

 

     Art. 31.

     Il commissario di leva destinato ad una commissione mobile deve portare seco, rimanendone personalmente responsabile, le liste di leva di tutti i comuni compresi nel giro della commissione, nonchè le schede personali di tutti gli iscritti.

     Deve anche portare seco le leggi, i regolamenti, le circolari ministeriali e tutto il materiale occorrente per lo svolgimento delle operazioni di leva (registri, stampati, moduli, ecc.).

 

     Art. 32.

     Il commissario di leva deve, inoltre, curare che la commissione mobile sia provvista, durante il giro, di due tavole murali ottotipiche per accertare i difetti di vista degli iscritti, di un nastro metrico per la misurazione del torace e di uno stetoscopio, nonchè dell'antropometro per la misurazione della statura, qualora i comuni dove la commissione debba recarsi non ne provvedano essi uno debitamente verificato dall'ufficio pesi e misure.

 

     Art. 33.

     Per quanto occorre per il funzionamento delle commissioni mobili di leva, le amministrazioni dei comuni ove si recano le commissioni provvedono in conformità di quanto è stabilito per i consigli di leva.

 

     Art. 34.

     In occasione delle visite delle commissioni mobili nei vari mandamenti, i commissari di leva devono verificare se i comuni attendono puntualmente e regolarmente ai loro incombenti in materia di leva ed in particolar modo se il registro delle situazioni di famiglia e quello dei renitenti siano tenuti nel modo prescritto; se il precetto personale da essi usato sia aggiornato e se siano state compilate le liste e le schede dei due ultimi anni. All'uopo essi invitano i segretari comunali a recare in visione i documenti da verificare. I commissari di leva notano le manchevolezze riscontrate nella relazione di cui all'art. 248.

 

Sezione IV

 

GLI UFFICI PROVINCIALI DI LEVA E I COMMISSARI DI LEVA

 

     Art. 35.

     La costituzione, la circoscrizione e la sede degli uffici provinciali di leva sono determinate dall'art. 39 della legge.

 

     Art. 36.

     Negli uffici di leva ai quali sono assegnati due o più commissari di leva, assume la qualifica di capo ufficio il commissario più anziano secondo le disposizioni dell'art. 12 del regio decreto 23 febbraio 1928, n. 237 e dell'art. 3 del regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1276, convertito nella legge 6 gennaio 1936, n. 98. A lui spetta la firma della corrispondenza d'ufficio con il ministero della guerra e con le superiori autorità civili e militari, mentre negli altri casi ogni commissario firma la propria corrispondenza.

     Peraltro, durante il giro delle commissioni mobili, i commissari appartenenti alle medesime sono autorizzati a firmare la corrispondenza di qualsiasi genere.

     Al commissario che ha la qualifica di capo ufficio è attribuita l'amministrazione dei fondi concessi dal ministero per le spese d'ufficio e la facoltà di provvedere o di dare direttive in merito a quanto si riferisce all'andamento generale dell'ufficio (locali, mobili, archivio, tenuta del registro protocollo e degli altri registri prescritti, ecc.).

     Egli non ha alcuna ingerenza o controllo sull'opera degli altri commissari nell'esercizio delle proprie funzioni.

     Le autorità gerarchiche territoriali dalle quali direttamente dipendono indistintamente tutti i commissari dal punto di vista disciplinare sono i comandanti di zona e il comandante della difesa territoriale della Sardegna, i quali sono anche investiti di funzioni ispettive e di controllo.

     Per quanto si riferisce al servizio tecnico della leva, i commissari dipendono direttamente dal ministero della guerra.

 

     Art. 37.

     Ai commissari di leva è vietato di rilasciare certificati o dichiarazioni non previsti dalle disposizioni in vigore.

     I certificati e le dichiarazioni di cui è consentito il rilascio devono sempre portare il bollo di ufficio.

 

     Art. 38.

     In conformità delle disposizioni impartite dal ministero della guerra, sono comandati agli uffici provinciali di leva gli scritturali e piantoni militari necessari. Essi dipendono direttamente dai commissari di leva.

 

     Art. 39.

     I locali per la sede e per l'archivio degli uffici di leva sono forniti dalle amministrazioni provinciali.

     Essi debbono essere adatti allo scopo sia pel numero e per l'ampiezza dei vani, sia per la loro indipendenza da altri uffici e abitazioni private, e presentare garanzie sufficienti per la conservazione degli atti di ufficio.

 

     Art. 40.

     Ciascuno ufficio di leva deve avere un unico archivio ed un unico protocollo ordinario qualunque sia il numero dei commissari di leva ad esso assegnati.

     Nell'archivio debbono essere raccolte e classificate per ordine cronologico le liste di leva, le schede personali, i registri dei verbali dei consigli e delle commissioni mobili di leva, i documenti che servirono di base alle decisioni di detti consigli e commissioni, gli altri registri prescritti dal presente regolamento, le statistiche, la corrispondenza e tutte le altre carte in genere che si riferiscono al servizio della leva.

     I documenti che servirono di base alle decisioni per i singoli iscritti debbono essere conservati acclusi alle schede personali.

 

     Art. 41.

     Il commissario di leva che ha la qualifica di capo ufficio deve compilare e tenere al corrente un esatto e particolareggiato inventario degli atti d'archivio di cui all'articolo precedente, nonchè delle leggi, regolamenti, istruzioni e circolari riguardanti il servizio di leva.

     Egli è responsabile della diligente custodia degli atti di archivio.

     In caso di sostituzione, egli deve dare al successore regolare consegna degli atti suddetti come anche dei mobili e oggetti di cui al successivo art. 42.

 

     Art. 42.

     L'ufficio di leva deve parimenti provvedere alla conservazione degli antropometri per la misurazione della statura, dei nastri metrici per la misurazione del torace, delle tavole murali e ottotipiche, degli stetoscopi e di tutto il materiale occorrente per le operazioni di leva.

     Per l'amministrazione e la contabilità dei mobili, gli uffici di leva fanno capo alla direzione di commissariato di corpo d'armata, con le norme del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti, ecc.

 

Sezione V

 

CONSERVAZIONE O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI DI ARCHIVIO

 

          Art. 43. [2].

 

     Art. 44. [3].

 

     Art. 45. [4].

 

Capo II

 

COMPILAZIONE DELLE SCHEDE PERSONALI E FORMAZIONE DELLE LISTE DI LEVA

 

Sezione I

 

COMPILAZIONE DELLE SCHEDE PERSONALI

 

Art. 46.

     Le amministrazioni comunali, qualche tempo prima del 1° gennaio dell'anno in cui i giovani compiono il diciottesimo anno di età, compilano le schede personali conformi all'allegato n. 2. Tali schede dovranno poi servire per la compilazione delle liste di leva e per segnarvi le decisioni che saranno prese dal consiglio o dalla commissione mobile di leva per ciascun iscritto.

 

Art. 47.

     Le schede costituiscono il documento fondamentale del servizio della leva, e devono perciò essere uniformi per tutti i comuni.

     Il colore della scheda è diverso per ciascuna classe di nascita.

     Le schede personali, stampate dagli stabilimenti militari di Gaeta, sono richieste dai distretti e cedute, gratuitamente ai comuni, con le modalità di cui alla circolare 227 del Giornale militare del 1938.

     Le schede occorrenti agli uffici di leva sono fornite gratuitamente dagli stabilimenti militari di Gaeta con le modalità di cui alla circolare predetta.

 

Art. 48.

     La compilazione delle schede personali va fatta per tutti i giovani, nati nell'anno al quale la compilazione si riferisce, che siano da considerarsi legalmente domiciliati nel comune, ai sensi dell'art. 43 della legge, compresi gli appartenenti alla razza ebraica. Per questi ultimi le autorità comunali devono limitarsi ad apporre sulle schede l'annotazione: "appartenente alla razza ebraica".

     Qualora essi risultino discriminati, all'annotazione predetta deve essere aggiunta la seguente: "discriminato - decreto ministro interno ... (data)".

     La scheda viene compilata anche per coloro che sono irreperibili oppure morti, ma non per i nati morti.

     Parimenti deve essere compilata la scheda per gli stranieri residenti nel comune e per i figli, anche nati all'estero, ma residenti nel comune, di individui che abbiano, prima o dopo la nascita dei figli stessi, perduto la cittadinanza italiana ai termini dell' art. 8 della legge sulla cittadinanza del 13 giugno 1912 n. 555.

 

Art. 49.

     Per la compilazione delle schede personali, le autorità municipali si valgono dei registri di stato civile, dei registri di popolazione, dei documenti anagrafici e di ogni altro registro o documento che ritengano del caso, nonchè delle informazioni che ricevano o credano di assumere.

     Le amministrazioni comunali non debbono limitarsi a raccogliere le risultanze degli atti di nascita dell'anno cui le schede si riferiscono, ma esaminano anche gli atti di nascita degli anni successivi, per evitare che sfugga qualche giovane il cui atto di nascita sia stato formato o trascritto tardivamente.

 

Art. 50.

     Per i giovani non iscritti nei registri dello stato civile, ma che si presume compiano entro l'anno il diciottesimo di loro età, devono essere compilate le schede personali.

     Le amministrazioni comunali devono procurarsi a loro riguardo ogni possibile elemento di prova, procedendo, all'uopo, ad una inchiesta amministrativa, e provocando apposite dichiarazioni per parte di notabili del comune, e principalmente per parte dei giovani della stessa classe di leva e dei loro parenti.

 

Art. 51.

     Le schede personali non debbono essere rinnovate nel caso che l'iscritto sia rimandato ad altra leva o debba, per qualsiasi altro motivo, essere riportato sulle liste di una leva successiva.

 

Art. 52.

     I giovani ai quali, nell'atto di nascita, siano attribuiti più nomi, sono iscritti sulle schede col primo dei nomi suddetti. Se alcuno di essi sia comunemente chiamato con nome diverso, al primo nome dell'atto di nascita si fa seguire la parola "detto" con l'indicazione del nome con cui il giovane è generalmente conosciuto.

 

Art. 53.

     Il 1° gennaio di ogni anno i capi delle amministrazioni comunali pubblicano un manifesto, conforme all'allegato n. 1 per avvertire i giovani i quali nell'anno medesimo compiono il diciottesimo anno di età, che hanno il dovere di farsi iscrivere, entro lo stesso mese di gennaio, nelle liste di leva, ed i loro genitori o tutori che hanno l'obbligo di curarne l'iscrizione.

     Un esemplare di tale manifesto deve essere tenuto affisso per tutto il mese di gennaio nell'albo pretorio.

 

Art. 54.

     Sulle schede personali compilate pei giovani pei quali, in seguito alla pubblicazione del manifesto di cui all'articolo precedente, venne chiesta l'iscrizione sulle liste di leva, deve essere indicato se l'iscrizione sia stata chiesta dai giovani personalmente o dai loro genitori o tutori.

     Analoga indicazione deve essere fatta sulle schede dei giovani sulla cui data di nascita manchino notizie positive e che richiedano l'iscrizione per età presunta.

 

Art. 55.

     La domanda d'iscrizione, per ragione di residenza, equivale, per quanto concerne la leva, alla prova di cambiamento di domicilio.

 

Art. 56.

     Per evitare doppie iscrizioni, i capi delle amministrazioni comunali, appena abbiano compilato, per ragione di domicilio o di residenza, le schede personali di giovani nati in altri comuni del regno, ne dànno comunicazione ai capi delle amministrazioni dei comuni di nascita, chiedendo loro contemporaneamente una copia autentica dell'atto di nascita dei giovani stessi.

     Se i giovani siano stati iscritti per ragione di residenza, e risultino domiciliati in altro comune, analoga comunicazione deve esser fatta anche ai capi delle amministrazioni dei comuni ove i giovani abbiano il domicilio legale.

 

Art. 57.

     Se i giovani pei quali dal comune di nascita fu compilata la scheda, risultino morti nel comune medesimo, il capo dell'amministrazione comunale ne prende nota sulla scheda, nella casella riservata ai giovani da non comprendersi sulle liste di leva, indicandovi la data della morte e il numero dell'atto di decesso. Tale annotazione deve essere da lui firmata.

     Se i detti giovani risultano morti in altro comune, il capo dell'amministrazione comunale oltre a fare suaccennata annotazione, acclude alla scheda il relativo documento giustificativo.

     Analogamente procede allorchè i giovani risultano regolarmente iscritti in altro comune.

     A tale effetto, ogni qualvolta un cittadino muore prima di aver compiuto il ventesimo anno di età, in un comune diverso da quello in cui è nato, il capo dell'amministrazione comunale deve trasmettere subito copia del relativo atto di morte al capo del comune di nascita, ovvero, se trattasi di nato all'estero, al capo del comune dell'ultimo suo domicilio nel regno.

     I capi delle amministrazioni comunali che ricevono dette copie, debbono conservarle per accluderle alle schede.

 

Art. 58.

     Pei giovani che devono essere iscritti sulle liste di leva dopo che queste sono state formate e pei quali le schede personali non siano state compilate, la compilazione delle schede stesse deve farsi a mano a mano che l'aggiunzione sulle liste debba aver luogo.

 

Sezione II

 

FORMAZIONE DELLE LISTE DI LEVA

 

Art. 59.

     Tutti i giovani per i quali fu compilata la scheda personale, esclusi soltanto quelli menzionati nell'art. 57 debbono essere iscritti sulle liste di leva.

     A riguardo degli appartenenti alla razza ebraica, devono essere riprodotte sulle liste di leva le annotazioni di cui all'art. 48.

 

Art. 60.

     Le schede dei giovani, che non furono iscritti sulle liste di leva in applicazione dell'articolo precedente o ne siano stati cancellati ai sensi dei successivi articoli 66, 67 e 68, sono numerate progressivamente e date in consegna, coi relativi documenti, al capo dell'ufficio comunale di leva, il quale deve diligentemente conservarle in appositi pacchi, a giustificazione della non avvenuta iscrizione o della cancellazione.

     La consegna viene eseguita mediante un apposito verbale, firmato dal capo del comune e dal capo dell'ufficio comunale di leva, in cui sono indicati con precisione il numero complessivo delle schede, ed il cognome e nome degli iscritti a cui si riferiscono.

 

Art. 61.

     Le liste di leva, conformi all'allegato n. 3, stampate dagli stabilimenti militari di Gaeta, sono richieste dai distretti e cedute ai comuni gratuitamente con le modalità di cui alla circolare 227 del Giornale militare del 1938.

 

Art. 62.

     Nel gennaio di ogni anno i capi delle amministrazioni comunali compilano, sulla base delle schede personali, le liste di leva.

     I giovani sono iscritti nelle liste secondo l'ordine alfabetico.

 

Art. 63.

     Il 1° del mese di febbraio e per quindici giorni consecutivi, il capo dell'amministrazione comunale fa pubblicare nel comune l'elenco dei giovani stati iscritti sulle liste di leva, con l'indicazione per ciascuno del cognome, nome, luogo di nascita, paternità, cognome e nome della madre.

     L'elenco è accompagnato da apposita avvertenza che chiunque può denunciare al capo dell'amministrazione i giovani, sia della stessa classe, sia di classi anteriori, che fossero stati omessi, fare osservazioni su indicazioni inesatte contenute nell'elenco, e sporgere qualsiasi altro reclamo sulla compilazione dell'elenco stesso e delle liste di leva.

 

Art. 64.

     Delle domande, denunce e osservazioni che fossero prodotte a seguito della pubblicazione di cui all'articolo precedente il capo dell'amministrazione comunale prende nota nell'apposita casella della scheda personale.

     Le istanze e i documenti sono allegati alla scheda stessa.

 

Art. 65.

     I giovani iscritti sulle liste, pei quali venga sollevata questione di cittadinanza, in nessun caso debbono essere dall'autorità comunale cancellati dalle liste di leva.

     L'autorità comunale si limita a prendere nota della questione nell'apposita casella della scheda e ad accludere alla scheda stessa le domande e i documenti presentati.

     Analoga annotazione l'autorità comunale appone d'ufficio sulla scheda quando ritenga trattarsi di giovani stranieri per origine, e privi della facoltà di optare per la cittadinanza italiana.

     Nello iscrivere sulle liste di leva i giovani che, a mente degli articoli 3 e 12 della legge 12 giugno 1912, n. 555, possono acquistare o riacquistare la cittadinanza italiana, i capi delle amministrazioni comunali debbono far risultare tale circostanza nelle liste medesime, con apposita nota.

 

Art. 66.

     Se risulti che un giovane già iscritto sulle liste di leva, è morto o trovasi regolarmente iscritto in altro comune, il capo dell'amministrazione comunale lo cancella dalle liste con decisione scritta e firmata, e appone analoga annotazione sulla scheda personale, alla quale deve accludere il documento giustificativo della decisione.

 

Art. 67.

     I giovani iscritti sulle liste per età presunta possono essere cancellati, con decisione firmata dal capo del comune, soltanto se producano copia autentica di atto di stato civile o di sentenza del tribunale, comprovante che appartengono per età a classe successiva a quella alla quale la lista si riferisce.

 

Art. 68.

     Gli individui di sesso femminile che siano stati erroneamente iscritti sulla lista, devono essere cancellati, con decisione firmata dal capo del comune, quando l'errore sia stato debitamente accertato o dopo che, con sentenza dell'autorità giudiziaria, sia stato rettificato (se ve ne sia bisogno) l'atto di nascita.

 

Art. 69.

     I giovani che risultino nelle condizioni per essere esclusi dal servizio militare per condanna penale, non possono ciò nonostante, essere dall'autorità comunale cancellati dalle liste.

     Il capo del comune prende però nota sulla scheda personale del reato commesso e della condanna riportata.

 

Art. 70.

     Per i giovani che hanno o affermano di avere i requisiti per l'iscrizione nelle liste di leva di mare, i capi delle amministrazioni comunali si limitano a prender nota sulla scheda di tale circostanza.

 

Art. 71.

     Gli omessi sono aggiunti sulle liste di leva del comune in cui hanno il domicilio legale al tempo in cui deve seguire la loro aggiunzione.

     Quando non abbiano domicilio legale nel regno, il comune sulle liste nel quale devono essere iscritti viene determinato in base all'art. 43 della legge.

 

Art. 72.

     L'iscrizione di un giovane su di una sola lista di leva, quando anche di un comune in cui il medesimo non abbia mai avuto il domicilio legale, è considerata come valida e produce tutti gli effetti di legge.

 

Art. 73.

     Nel corso del mese di febbraio il capo dell'amministrazione comunale deve registrare tutte le osservazioni, le dichiarazioni e i reclami presentatigli a seguito della pubblicazione di cui all'art. 63, per omissioni, per false indicazioni e per errori quali che siano.

     Nel mese di marzo, egli pone al corrente la lista di leva con le nuove iscrizioni e cancellazioni che siano venute a risultare necessarie a seguito delle osservazioni, dichiarazioni e reclami suddetti, o in qualunque altro modo.

     Dopo di ciò, il capo dell'amministrazione dà ai giovani rimasti iscritti sulla lista un numero d'ordine progressivo, e chiude la lista con la formula: "chiusa dal sottoscritto con n. .......... iscritti. Il podestà (firma)".

     Dopo la firma sono lasciate nella lista alcune pagine in bianco per eventuali aggiunte.

 

Art. 74.

     Nella prima decade del successivo aprile il capo del comune deve trasmettere all'ufficio di leva della provincia:

     a) una copia autentica della lista di leva, nella quale non devono essere compresi i giovani che ne siano stati cancellati;

     b) il certificato della pubblicazione, fatta a senso del precedente art. 63 dell'elenco dei giovani iscritti sulla lista stessa;

     c) le schede personali originali, relative ai giovani iscritti sulle liste, con i documenti che vi siano allegati.

 

Capo III

 

DELLE LISTE DI LEVA DOPO LA LORO TRASMISSIONE AGLI UFFICI PROVINCIALI DI LEVA

 

Sezione I

 

AGGIORNAMENTO DELLE LISTE DI LEVA

 

Art. 75.

     Dopo trasmessa la lista di leva all'ufficio provinciale di leva, i capi delle amministrazioni comunali continuano a tener conto di tutte le successive mutazioni nei riguardi dei singoli iscritti, e a prender nota di ogni altra variazione a cui possa andar soggetta la lista.

     Essi devono prendere nota della discriminazione ottenuta dagli appartenenti alla razza ebraica, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, citando gli estremi del relativo decreto.

     Di tutte le mutazioni e variazioni predette, i capi delle amministrazioni comunali devono dare a mano a mano comunicazione all'ufficio provinciale di leva competente, per le variazioni e provvedimenti conseguenti.

 

Art. 76.

     Gli uffici provinciali di leva, in base alle comunicazioni che ricevono dagli ufficiali di stato civile, di rettificazione o di tardiva compilazione e trascrizione di atti di stato civile, provvedono a seconda dei casi, come segue:

     a) rettificano nella lista di leva e nella scheda personale, le generalità secondo le indicazioni risultanti dall'atto di nascita;

     b) aggiungono, quale omesso, nelle liste di leva, ove non vi si trovi già compreso, il giovane cui l'atto di nascita si riferisce.

 

Art. 77.

     Gli iscritti in un comune diverso da quello in cui hanno preso stabile residenza dopo la formazione delle liste della loro classe, possono essere trasferiti, fino al giorno del loro effettivo concorso alla leva, nelle liste del comune nel quale hanno preso abituale residenza, presentandone domanda all'ufficio di leva della provincia da cui dipende il comune nelle cui liste desiderano essere trasferiti.

     L'ufficio provinciale di leva provvede direttamente al trasferimento richiesto, qualora si tratti di passaggio da effettuarsi fra le liste comuni della stessa provincia: in caso diverso provvede d'accordo con l'ufficio provinciale di leva da cui dipende il comune nelle cui liste ebbe luogo la iscrizione originaria, e da esso deve essergli trasmessa la scheda personale.

     Del motivo dell'aggiunzione e della corrispondente cancellazione deve essere presa nota dagli uffici di leva sulle liste dei rispettivi comuni e a questi deve essere data partecipazione del trasferimento perchè possano provvedere a loro volta rispettivamente alla stessa cancellazione e aggiunzione in conseguenza del trasferimento.

 

Art. 78.

     Gli iscritti alla leva di mare devono essere cancellati dalle liste della leva di terra in base a richiesta nominativa della regia capitaneria di porto, debitamente firmata dal capitano di porto e munita di bollo di ufficio.

     La loro cancellazione viene effettuata con decisione dei commissari di leva e firmata dai medesimi.

     In modo analogo deve effettuarsi la cancellazione degli iscritti aeronautici.

 

Art. 79.

     Se viene a risultare che un iscritto è morto o è stato regolarmente iscritto in altro comune, ovvero ha un'età minore di quella presunta, il capo dell'amministrazione comunale trasmette i documenti comprovanti detta circostanza all'ufficio provinciale di leva per le conseguenti variazioni sulle liste.

     Egualmente provvede, dopo avere, se del caso, provocata la rettifica dell'atto di nascita da parte della competente autorità giudiziaria, qualora venga a risultare che un individuo iscritto sulle liste di leva sia di sesso femminile.

     I documenti in base ai quali vengono apportate le variazioni alle liste sono allegati alle schede personali degli individui cui essi si riferiscono.

 

Art. 80.

     Se viene a risultare che qualche giovane è stato omesso nella lista, il capo del comune compila la scheda personale, e ne informa subito l'ufficio di leva, cui rimette anche la scheda affinchè il giovane sia aggiunto sulla copia della lista tenuta dall'ufficio medesimo.

     Per gli omessi appartenenti a classi già chiamate alla leva, le schede personali debbono essere compilate su modello del colore stabilito per la rispettiva classe di nascita.

 

Art. 81.

     I commissari di leva, nell'aggiungere sulle liste di leva i rivedibili in rassegna, debbono, sulle liste della leva nella quale essi furono precedentemente arruolati, apporre l'annotazione: "mandato rivedibile in rassegna".

 

Art. 82.

     Ad introdurre le variazioni predette nella lista di leva tenuta dall'ufficio provinciale, provvedono i commissari dell'ufficio stesso, per conto del consiglio di leva.

L'ufficio provinciale di leva informa delle effettuate variazioni il capo dell'amministrazione comunale affinchè apporti identiche variazioni nella lista da esso tenuta.

 

Art. 83.

     Si ritiene come nullo e non avvenuto il concorso alla leva di quei giovani che per qualsiasi causa vi abbiano preso parte prima che a loro spettasse per ragione di età, salvo per quelli che furono incorporati dopo aver compiuto il diciassettesimo anno di età, per i quali viene mantenuto a tutti gli effetti l'anticipato concorso alla leva. I commissari degli uffici provinciali di leva, venendo comunque a conoscenza che un giovane abbia concorso anticipatamente alla leva, provvedono direttamente per conto del consiglio di leva ad annullare o convalidare l'anticipato concorso, apportando le necessarie variazioni e rettifiche sui documenti di leva delle quali informano il capo dell'amministrazione comunale.

     Le decisioni adottate devono essere comunicate alle competenti autorità militari per le conseguenti variazioni nei ruoli.

 

 

Sezione II

 

ISCRITTI CHE ECCEPISCONO LA QUALITA' DI STRANIERI

 

Art. 84.

     I giovani stranieri iscritti sulle liste di leva possono chiedere di esserne cancellati, inoltrando all'ufficio di leva apposita domanda corredata della copia autentica dell'atto di nascita del padre e di un certificato della competente autorità governativa, diplomatica o consolare (non dell'autorità municipale) dello Stato al quale dichiarano di appartenere, comprovante che il padre (e se questi è ignoto, la madre) è, per origine, cittadino dello Stato medesimo [5].

     La domanda, se il richiedente è minore e non emancipato deve essere firmata anche da chi eserciti su di lui la patria potestà.

     Nel caso che l'iscritto sia un giovane straniero nato all'estero, oltre ai documenti anzidetti, deve essere presentato un certificato comprovante che la madre era per origine cittadina straniera (dello stesso Stato del marito o di un altro Stato qualsiasi).

     I detti documenti e la traduzione in lingua italiana di quelli redatti in lingua straniera, debbono essere legalizzati dall'autorità competente.

 

     Art. 85. [6].

     Per le domande che gli iscritti presentino ai sensi del precedente articolo l'ufficio di leva acquisisce tutti i documenti e le informazioni che valgano a chiarire i termini giuridici della questione e tutti gli altri elementi di fatto che, nella questione stessa, possano avere influenza, tra i quali particolarmente quelli che si riferiscono al domicilio e residenza del genitore e alla residenza dell'iscritto dalla nascita in poi.

     A ciò provvedono le autorità comunali, se le domande vengono loro presentate.

     Sulla eccezione di cittadinanza straniera decide l'ufficio di leva.

 

Art. 86.

     Le autorità comunali devono poi segnalare agli uffici di leva e questi, a loro volta, anche di propria iniziativa, al ministero, per le decisioni di sua competenza, fornendogli all'uopo le informazioni, e, possibilmente, anche i documenti di cui agli articoli precedenti, oltre i casi in detti articoli previsti, anche i casi di stranieri privi di facoltà di acquistare o riacquistare la cittadinanza italiana a mente degli articoli 3 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, i quali risultino iscritti sulle liste soltanto per ragioni di domicilio o di residenza.

     Gli uffici di leva forniscono, all'uopo, al ministero le informazioni e, possibilmente, anche i documenti di cui agli articoli precedenti.

     Gli iscritti che non intendono uniformarsi alle decisioni del ministero sulla questione di cittadinanza, possono, a senso dell'art. 22 della legge, adire il tribunale civile.

 

Sezione III

 

DOPPIE ISCRIZIONI

Art. 87.

     I giovani che, dopo la trasmissione delle liste all'ufficio di leva, vengano a risultare iscritti sulle liste di più comuni, sono mantenuti su quella del comune in cui avevano domicilio legale al tempo prescritto per la formazione delle liste medesime.

 

Art. 88.

     Qualora i giovani doppiamente iscritti abbiano mutato domicilio durante il tempo stabilito per la formazione delle liste, sono mantenuti sulla lista del comune del nuovo domicilio.

     Qualora un giovane sia stato iscritto nelle liste di leva di un comune nel tempo stabilito per la formazione delle liste medesime, e dopo quel tempo sia poi stato aggiunto nella lista di leva di altro comune quando anche in conseguenza di cambio di domicilio, deve essere sempre mantenuto nella lista di leva in cui fu iscritto a tempo debito, salvo quanto è stabilito dall'art. 77.

 

Art. 89.

     I commissari di leva, per delegazione del consiglio di leva, determinano in base alle norme dei precedenti articoli, su quale lista un giovane iscritto in più di un comune della provincia debba essere mantenuto.

     Se il giovane sia iscritto in comuni appartenenti a province diverse, provvedono al riguardo, d'accordo tra loro, i commissari di leva delle province interessate.

     In caso di discordanza la questione viene sottoposta da ciascun ufficio alle determinazioni del ministero della guerra.

 

Art. 90.

     Le decisioni pronunciate dai commissari di leva ai termini dell'articolo precedente, devono essere notificate agli interessati i quali possono ricorrere contro di esse al ministero della guerra entro 90 giorni dalla notifica.

 

Art. 91.

     I giovani che non intendano conformarsi alla decisione del ministero della guerra sulla loro iscrizione, possono, a senso dell'art. 22 della legge, adire il tribunale civile per la questione del domicilio legale, il quale nel decidere deve tenere conto del tempo stabilito per la formazione della lista di leva.

     Intervenuta la sentenza, i commissari di leva ne trasmettono copia al ministero della guerra per i conseguenti provvedimenti.

 

 

Sezione IV

 

GIOVANI CHE DEVONO ESSERE AGGIUNTI NELLE LISTE DELLA LEVA IN CORSO

 

Art. 92.

     Sono aggiunti sulla lista della leva in corso:

     a) i rimandati per rivedibilità o per altro legale motivo;

     b) gli omessi;

     c) i cancellati per qualsiasi motivo e i riformati la cui cancellazione o riforma sia stata annullata a termine dell'art. 66 della legge;

     d) i renitenti presentatisi spontanei o arrestati;

     e) coloro che facciano acquisto della cittadinanza italiana dopo la chiamata alla leva della loro classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il cinquantacinquesimo anno di età;

     f) gli iscritti rimandati alla leva successiva, nelle liste della quale non furono aggiunti per dimenticanza;

     g) gli iscritti sulla sorte dei quali il competente organo di leva, per un errore qualsiasi, omise di prendere una decisione;

     h) gli iscritti che hanno scontato la pena alla quale furono condannati come colpevoli dei reati previsti dagli articoli 181, secondo comma, 184 e 185 della legge;

     i) gli iscritti che hanno ricorso ai tribunali ordinari e siano stati rimandati in applicazione del disposto dell'art. 67 della legge;

     l) i cancellati perchè iscritti alla leva di mare o dell'aria che abbiano assunto servizio volontario nel regio esercito prima del giorno stabilito per l'esame personale ed arruolamento quali iscritti alla leva di mare o dell'aria;

     m) i cancellati perchè iscritti alla leva di mare o dell'aria che abbiano titolo per il ripristino alla leva di terra in conformità delle disposizioni legislative della leva marittima o aeronautica;

     n) gli appartenenti alla razza ebraica i quali al tempo della leva sulla loro classe di nascita non furono ammessi alla prestazione del servizio militare in applicazione dell'art. 10 del regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, i quali ottengano la discriminazione in conformità del successivo art. 14 dello stesso regio decreto-legge.

 

Art. 93.

     Per le aggiunzioni di cui alla lettera e) dell'art. 92 l'autorità comunale, appena effettuata l'iscrizione nel registro di cittadinanza, od appena venga a conoscenza dell'acquisto o riacquisto di cittadinanza di giovani, deve darne immediata comunicazione all'ufficio provinciale di leva per le aggiunzioni sulle liste della leva in corso.

     Per costoro il capo dell'amministrazione comunale deve compilare e trasmettere all'ufficio di leva la scheda personale del colore stabilito per la classe cui i giovani stessi appartengono per nascita.

 

Art. 94.

     Se l'acquisto o riacquisto della cittadinanza italiana avvenga per assunzione di un impiego dello Stato, l'ufficio di leva, prima di dar corso all'aggiunzione, deve sottoporre la questione al ministero della guerra.

 

Art. 95.

     Per tutti i giovani aggiunti sulle liste a senso dei precedenti articoli, si indica sulle liste la rispettiva data di nascita e il motivo dell'aggiunzione.

     I giovani aggiunti come sopra, nati in anni anteriori a quello cui le liste si riferiscono, sono iscritti sulle liste, e dal primo degli aggiunti viene iniziata una nuova numerazione.

     Dell'aggiunzione di essi si prende inoltre nota anche sulle liste di leva dell'anno di nascita.

 

 

Capo IV

 

CHIAMATA ALLA LEVA E PRIME OPERAZIONI

 

Sezione I

 

APERTURA DELLA LEVA

 

Art. 96.

     L'ordine di eseguire la leva emana dal ministro della guerra.

 

Art. 97.

     La leva si esegue in due periodi di tempo.

     Nel primo periodo ha luogo la sessione ordinaria, durante la quale i consigli e le commissioni mobili di leva compiono le operazioni tutte inerenti alla leva, alla verificazione definitiva delle liste di leva e all'esame personale ed arruolamento degli iscritti, ammettendoli all'eventuale congedo anticipato cui abbiano titolo.

     Nel secondo periodo i consigli di leva, convocati in sedute straordinarie, procedono all'esame personale ed arruolamento degli iscritti pei quali tali operazioni non poterono aver luogo durante la sessione ordinaria, ed ammettono all'eventuale congedo anticipato gli arruolati che comprovino di avervi titolo dopo la chiusura della sessione stessa.

 

Art. 98.

     Il ministro della guerra stabilisce il giorno in cui deve essere aperta e quello in cui deve essere chiusa la sessione di ciascuna leva, cioè la durata del primo periodo di questa.

     Il secondo periodo di ciascuna leva ha principio il giorno successivo a quello della chiusura della sessione, e dura fino al giorno di apertura della sessione della leva successiva.

 

Art. 99.

     Appena ricevuto l'ordine di cui all'art. 96 gli uffici provinciali di leva ne dànno comunicazione ai presidenti dei rispettivi consigli di leva.

     I presidenti convocano i consigli stessi pel giorno fissato per l'apertura della sessione.

     La convocazione è effettuata mediante invito diretto a ciascuno dei membri del consiglio.

 

Art. 100.

     Nella seduta di apertura della leva i consigli:

     a) dichiarano aperta la sessione;

     b) prendono atto delle aggiunte e cancellazioni introdotte nelle liste dai commissari di leva e apportano alle liste medesime le ulteriori aggiunte e cancellazioni che siano necessarie, disponendo che l'ufficio di leva ne informi i capi delle amministrazioni comunali affinchè introducano le rettifiche nelle liste da loro tenute;

     c) procedono alla costituzione delle commissioni mobili, determinando la composizione e la sfera di giurisdizione di ciascuna di esse e i giorni e i luoghi dove debbono recarsi;

     d) determinano i giorni delle sedute ordinarie e delle sedute suppletive del consiglio di leva.

 

Art. 101.

     Di tutte le deliberazioni prese nella seduta di apertura della leva, il consiglio di leva fa menzione nel relativo verbale, del quale deve essere trasmessa copia al ministero.

 

Art. 102.

     Nella seduta di apertura della leva i consigli di leva non devono procedere ad esame personale di iscritti.

 

Art. 103.

     Per stabilire il numero delle sedute di cui alle lettere c) e d) dell'art. 100, necessarie per le visite degli iscritti da parte dei consigli di leva e delle commissioni mobili, si deve tener presente che in ciascuna seduta debbono essere visitati di norma non meno di 60 e non più di 70 iscritti (il doppio nei consigli di leva che hanno due ufficiali medici).

     Nel fissare il numero di tali sedute, si deve però tener conto delle presumibili assenze, ed a tale scopo gli uffici di leva devono procurarsi in tempo utile le notizie necessarie a determinare approssimativamente il numero degli iscritti, che, per essere sconosciuti, o per essere residenti all'estero, ovvero assenti dall'abituale residenza per causa di lavoro, o detenuti in stabilimenti di pena o per altre cause, saranno impediti dal presentarsi a visita.

     Per raggiungere il numero di iscritti da visitarsi, possono invitarsi per la stessa seduta iscritti appartenenti a diversi comuni.

     Non si tengono sedute nelle feste nazionali, nei giorni festivi e nelle solennità civili stabilite dalla legge.

 

Art. 104.

     Quando nelle sedute fissate per l'esame personale i consigli di leva non abbiano potuto compiere, a riguardo di taluni iscritti, le incombenze tutte stabilite dalla legge o dal presente regolamento, essi possono riunirsi in sedute suppletive prima della chiusura della sessione, per deliberare, nelle medesime, sulla sorte di detti iscritti.

     Ad ogni modo, prima della chiusura della sessione i consigli di leva devono pronunciarsi in modo definitivo sopra tutti gli iscritti la cui sorte fu tenuta sospesa durante la sessione stessa.

 

Art. 105.

     Le sedute suppletive debbono essere fissate in numero proporzionato ai presumibili bisogni. Un certo numero di esse deve aver luogo dopo che la commissione mobile abbia compiuto il proprio giro.

     Per la provincia di Zara deve fissarsi una seduta suppletiva da tenersi in Zara dalla commissione mobile.

 

Art. 106.

     Gli iscritti che furono rimandati alle sedute suppletive, ove non si presentino, senza giustificato motivo, nel giorno per essi stabilito, sono dichiarati renitenti.

 

 

Sezione II

 

PUBBLICAZIONE DEL MANIFESTO DI CHIAMATA ALLA LEVA E PROVVEDIMENTI CONSECUTIVI

 

Art. 107.

     In base alle deliberazioni prese dal consiglio di leva, l'ufficio di leva compila la tabella delle sedute, da inserirsi nel manifesto di cui all'articolo seguente, indicando il luogo, il giorno e l'ora in cui si eseguiranno dal consiglio e dalla commissione mobile le operazioni per ciascun comune e il numero degli iscritti precettati per ogni seduta.

 

Art. 108.

     Gli uffici di leva fanno pubblicare, per mezzo dei capi dei comuni, il manifesto, firmato dal presidente del consiglio di leva e dal commissario capo, conforme allo schema uniforme per tutto il regno, che viene, per ogni leva comunicato dal ministro della guerra, contenente l'ordine di chiamata alla leva e la tabella di cui al precedente articolo.

     Tale manifesto viene diramato a tutti i comuni della provincia e comunicato:

     a) al ministero della guerra, in due esemplari;

     b) ai rispettivi comandi di corpo d'armata e comandi di zone militari o comando di difesa territoriale della Sardegna.

     Il presidente del consiglio di leva, inoltre, comunica ai pretori che devono presiedere le commissioni mobili, il giorno in cui le commissioni stesse dovranno procedere alla visita degli iscritti dei rispettivi mandamenti.

 

Art. 109.

     I capi delle amministrazioni comunali provvedono perchè il manifesto contenente l'ordine di chiamata alla leva sia pubblicato mediante affissione, nei luoghi e modi consueti, per almeno cinque giorni consecutivi, e perchè un esemplare di esso resti affisso all'albo pretorio fino a che non sia chiusa la sessione ordinaria della leva.

     Contemporaneamente poi i capi delle amministrazioni comunali pubblicano l'elenco dei giovani iscritti sulle liste di leva, elenco che deve contenere oltre alle indicazioni di cui al precedente art. 63, anche l'indicazione del numero assegnato a ciascun iscritto nelle liste di leva.

     Della pubblicazione del manifesto e dell'elenco, i capi delle amministrazioni comunali inviano all'ufficio provinciale di leva apposita relazione, da conservarsi fra gli atti della leva cui si riferisce.

 

Art. 110.

     I comandi di corpo d'armata, ricevuto il manifesto di cui alla lettera b) dell'art. 108, provvedono direttamente o per mezzo degli organi dipendenti, alla designazione degli ufficiali delegati, degli ufficiali medici e degli ufficiali dei carabinieri reali che debbono intervenire alle sedute dei consigli e delle commissioni mobili di leva, ed a disporre perchè sia provveduto a destinarvi l'altro personale militare di cui agli articoli 18 e 30.

 

Art. 111.

     Prima della convocazione dei consigli e delle commissioni mobili di leva per l'esame personale degli iscritti, viene comunicata agli uffici provinciali di leva la nomina tanto degli ufficiali delegati, quanto degli ufficiali medici e degli ufficiali dei carabinieri reali destinati presso i rispettivi consigli e commissioni mobili di leva.

 

Art. 112.

     Quindici giorni prima che comincino presso ciascun consiglio o commissione mobile di leva le operazioni per l'esame personale ed arruolamento, i comandanti dei corpi, degli istituti militari del regio esercito, della milizia volontaria per la sicurezza nazionale dell'Africa italiana e della regia guardia di finanza, devono compilare un elenco per comune, conforme all'allegato n. 4 dei giovani che si trovano iscritti nei rispettivi loro corpi od istituti, e che per ragione della loro età concorrano alla leva chiamata.

     Nella dizione "Comandanti di corpo" debbono intendersi inclusi i comandanti delle truppe dell'A.O.I. e della Libia per quanto riguarda i reparti dipendenti (compresi i battaglioni camicie nere d'Africa previsti dagli ordinamenti in vigore).

     Detti elenchi sono comunicati agli uffici di leva della provincia nella cui circoscrizione trovansi i comuni stessi.

     Agli elenchi devono essere unite le copie dei fogli matricolari o degli stati di servizio dei militari suddetti.

 

Art. 113.

     Le comunicazioni prescritte dal precedente articolo devono essere fatte anche dai comandi della milizia forestale, portuaria e stradale, del corpo degli agenti di pubblica sicurezza, del corpo degli agenti di custodia e del corpo degli agenti della polizia dell'Africa italiana, per i giovani rispettivamente incorporati.

 

Art. 114.

     I comandanti, di cui ai precedenti articoli, prima di comprendere nei preaccennati elenchi i militari di truppa sotto le armi stati arruolati come volontari, debbono accertarsi se i medesimi siano in condizione di continuare il servizio militare e, qualora non li ritengano più idonei, non li segnalano negli elenchi stessi ma li propongono subito per la rassegna, avvertendone i rispettivi consigli di leva.

     Se, in seguito a questa rassegna, i detti militari risultino abili al servizio militare, i comandanti li comprendono in elenchi suppletivi.

 

Art. 115.

     I comandanti dei distretti devono nel termine prescritto dal precedente art. 112 mandare agli uffici di leva copia dei fogli matricolari di coloro che, arruolatisi volontari, abbiano già compiuta la ferma assunta o siano morti e gli esemplari originali dei fogli medesimi relativi ai rivedibili in rassegna o prosciolti, dopo avervi trascritto le variazioni relative alle rassegne.

     Nel caso però che alcuni di detti fogli matricolari non siano stati ancora spediti dal corpo al distretto militare, spetta al corpo stesso di trasmetterli all'ufficio di leva.

     Tali trasmissioni devono essere accompagnate da un elenco nominativo in due esemplari, dei quali uno è dall'ufficio di leva restituito al distretto coll'assicurazione che i mandati rivedibili sono stati aggiunti sulle liste di leva.

     Il comandante del distretto che non riceva tale assicurazione, deve accertarsi presso l'ufficio di leva dell'esito della comunicazione fatta.

 

Art. 116.

     Se dopo le comunicazioni di cui agli articoli 112 e 113 e prima del giorno fissato per l'esame personale, altri iscritti della leva in corso vengano arruolati volontari, i comandanti dei corpi o degli istituti ne informano d'urgenza gli uffici provinciali di leva.

 

 

Capo V

 

VIAGGI DEGLI ISCRITTI DI LEVA PER RECARSI ALL'ESAME PERSONALE

 

Sezione I

 

VIAGGI A TARIFFA MILITARE

 

Art. 117.

     Gli iscritti di leva per andare e ritornare dal comune di residenza al luogo ove debbono presentarsi alla commissione mobile, ovvero (per i residenti nella circoscrizione mandamentale del capoluogo di provincia) al consiglio di leva, fruiscono della tariffa dei trasporti militari.

     I capi dei rispettivi comuni sono tenuti a fornire loro i documenti occorrenti per poter fruire di detta tariffa.

 

 

Sezione II

 

MEZZI DI VIAGGIO E INDENNITA' DI SOGGIORNO AGLI ISCRITTI INDIGENTI

 

Art. 118.

     Gli iscritti indigenti chiamati all'esame personale, per ottenere a senso dell'art. 58 della legge i mezzi di viaggio e l'indennità di soggiorno, debbono farne, qualche giorno prima, esplicita domanda scritta o verbale al capo del comune ove risiedono.

 

Art. 119.

     Il capo del comune prende nota delle domande in un elenco che sottopone al parere di apposita commissione, composta del capo del comune stesso, presidente, del comandante locale dei carabinieri reali e del segretario politico del locale fascio di combattimento membri. La commissione si riunisce normalmente qualche tempo prima dell'inizio delle sedute per l'esame personale, e straordinariamente quando sia necessario.

 

Art. 120.

     La commissione dichiara per ciascun iscritto se si trovi in condizioni di indigenza e, in caso affermativo, quale somma debba essergli corrisposta per mezzi di viaggio e per indennità di soggiorno.

     L'elenco, col parere della commissione, e firmato dai componenti di essa, è poi inviato al comandante del distretto militare avente sede nel capoluogo della provincia e, per il capoluogo di provincia che non sia sede di distretto, al comandante del distretto nella cui circoscrizione ha sede il capoluogo medesimo.

 

Art. 121.

     Debbono ritenersi indigenti, ai sensi dell'art. 58 della legge, gli iscritti che, per assoluta povertà loro e delle famiglie, non possono in alcun modo sostenere le spese per recarsi all'esame personale.

     Non basta quindi, a tale effetto, essere nullatenente e trarre i mezzi di sussistenza dal lavoro giornaliero.

 

Art. 122.

     Se gli iscritti indigenti anzichè alla commissione mobile, si presentino al consiglio di leva, possono ottenere i mezzi di viaggio soltanto qualora comprovino che la mancata presentazione alla commissione mobile sia dovuta a legittimo impedimento.

     I documenti comprovanti detto impedimento debbono allegarsi dal capo del comune al rendiconto delle somme pagate.

     Il comando del distretto militare che riceve il rendiconto può fare osservazioni e riferirne, anche in merito alla legittimità dell'impedimento, al ministero della guerra.

 

Art. 123.

     Gli iscritti indigenti, che si trovino fuori del proprio mandamento, possono ottenere i mezzi di viaggio soltanto per recarsi alla visita per delegazione al consiglio o alla commissione mobile di leva del mandamento ove si trovano.

 

Art. 124.

     Gli iscritti residenti in frazioni di un comune possono ottenere i mezzi di viaggio come se partissero dal capoluogo del comune.

 

Art. 125.

     Per la commisurazione dei mezzi di viaggio, si osservano le seguenti prescrizioni, tenendo sempre conto che la distanza da percorrere deve essere superiore, fra andata e ritorno, ai 20 chilometri:

     a) se la distanza è percorsa da ferrovia, tranvie o piroscafi o da altri mezzi di locomozione a tariffa militare, viene pagato il biglietto a tariffa militare per l'intero percorso;

     b) se manchino detti mezzi di locomozione a tariffa militare, viene pagata l'indennità di lire 3 per il primo tratto da 20 ai 30 chilometri di via ordinaria calcolato complessivamente fra andata e ritorno e di lire 1 per ogni successivo tratto di 10 chilometri, non tenendo conto delle frazioni di 10 chilometri;

     c) se la distanza può essere percorsa solo in parte con mezzi di locomozione a tariffa militare, viene pagato il biglietto a tariffa militare per tutto il tratto percorribile coi mezzi suddetti. Per il restante percorso si corrisponde l'indennità di cui alla lettera b) soltanto se il percorso stesso superi, fra andata e ritorno, i 20 chilometri.

 

Art. 126.

     Il computo della distanza si fa per la via più breve, salvo che per altra via esistano mezzi di locomozione pei quali la spesa riesca minore.

 

Art. 127.

     L'indennità di soggiorno è di lire 5. E' di lire 8 per coloro che sono obbligati a trattenersi nel capoluogo del mandamento oltre la mezzanotte, sia perchè debbano rimanere a disposizione del consiglio di leva, sia perchè la partenza del treno, piroscafo, ecc., a tariffa militare, non abbia luogo prima di tale ora a condizione però che essi non possano pernottare in caserma o in altri locali pubblici a cura delle locali autorità militari.

 

Art. 128.

     I comandi dei distretti militari debbono accertare, nel modo migliore che le circostanze di luogo e di tempo permettano, che gli iscritti proposti per la concessione dei mezzi di viaggio e della indennità di soggiorno siano veramente indigenti nel senso indicato dall'art. 121 e che la somma loro assegnata al detto scopo sia esatta. Restituiscono quindi gli elenchi ai capi dei comuni con le loro decisioni avvertendoli che ogni pagamento che essi facessero senza autorizzazione non sarebbe rimborsato.

 

Art. 129.

     I comandanti dei carabinieri reali che fanno parte delle commissioni di cui all'art. 119 qualora ritengano che le commissioni stesse non abbiano osservato scrupolosamente le disposizioni, debbono riferirne al competente comando di distretto militare.

 

Art. 130.

     In base alle decisioni del comando del distretto, il capo del comune anticipa agli iscritti i mezzi di viaggio e le indennità di soggiorno.

     Ai piccoli comuni i quali dichiarino di non poter anticipare le somme per mancanza di fondi, i distretti militari possono, dietro richiesta, inviare la somma presumibilmente necessaria, tenendo conto di ciò nel compilare le richieste di anticipazione.

 

Art. 131.

     Entro venti giorni dalla fine delle sedute ordinarie fissate pel proprio comune, i capi delle amministrazioni comunali inviano al comando del distretto militare il rendiconto delle somme, conforme all'allegato n. 5.

     Controllato tale rendiconto e assicuratosi che gli iscritti in esso elencati si siano effettivamente presentati all'esame personale, il distretto, entro dieci giorni da quello in cui ricevette il rendiconto stesso, provvede al rimborso ai comuni.

 

Art. 132.

     Per gli iscritti che si recano all'esame personale isolatamente dopo le sedute fissate pel rispettivo comune, i capi delle amministrazioni comunali chiedono il rimborso al distretto all'epoca della chiusura della sessione, ovvero, se gli iscritti furono visitati dopo chiusa la sessione, all'epoca della chiusura della leva.

 

Capo VI

 

ESPATRIO DI ISCRITTI DI LEVA E DI ISCRITTI ARRUOLATI ISCRIZIONE NELLE NOTE PREPARATORIE E NELLE LISTE DELLA LEVA MARITTIMA

 

Art. 133.

     I giovani iscritti sulle liste di leva, che dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono il diciottesimo anno di età fino al giorno dell'apertura della leva della propria classe di nascita, ottengono il passaporto per l'estero con la qualifica di lavoratori, possono espatriare senza che occorra alcuna autorizzazione da parte delle autorità militari. Peraltro, le regie questure del regno, incaricate del rilascio del passaporto, debbono applicare su tale documento, incollandolo fra la seconda e la terza pagina, il foglietto bianco a madre-figlia conforme all'allegato n. 6 da riempirsi, a cura delle autorità stesse, completamente tanto nella parte A, destinata a rimanere annessa al passaporto, quanto in quella B, destinata ad essere staccata dalle autorità di confine o dei porti d'imbarco.

     Il detto foglietto bianco allegato n. 6 però, non deve essere applicato sui passaporti concessi ai giovani il cui espatrio si effettua in base a contratto di lavoro stagionale, poichè essi sono tenuti a concorrere alla leva nel regno e non possono essere ammessi alla dispensa temporanea dal servizio.

 

Art. 134.

     All'atto dell'effettiva partenza del titolare del passaporto, le autorità di frontiera o dei porti d'imbarco staccano la parte B del foglietto bianco suddetto, apponendovi la data relativa e la propria firma.

     Tali notificazioni, accuratamente raccolte, devono poi essere trasmesse settimanalmente dalle autorità di frontiera e dei porti d'imbarco in plico raccomandato agli uffici di leva delle province cui appartengono i giovani espatriati, dandone notizia, mediante elenco, al ministero degli affari esteri (direzione generale I. E.).

     Le regie questure devono, dal canto loro, trasmettere ai suddetti uffici provinciali di leva, semestralmente, e precisamente entro il 15 gennaio e il 15 luglio di ciascun anno, un elenco contenente le complete generalità, con l'indicazione del luogo e della data di nascita dei giovani ai quali durante il semestre sia stato rilasciato il passaporto con data compresa fra il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il diciottesimo anno di età ed il giorno precedente a quello dell'apertura della leva sulla loro classe. Nel detto elenco deve essere, inoltre, indicata la durata del passaporto e lo Stato estero per il quale fu rilasciato.

 

Art. 135.

     Gli uffici provinciali di leva, ricevute tali notificazioni, provvedono perchè siano conservate, allegandole subito alle rispettive schede personali degli iscritti cui esse si riferiscono.

 

Art. 136.

     Ai giovani, invece, che, dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono il diciottesimo anno di età fino al giorno dell'apertura della leva della propria classe di nascita, chiedono di recarsi all'estero, senza avere la qualifica di lavoratori, il passaporto non può essere concesso se non in base a nulla osta e per un periodo di tempo limitato.

     Le relative domande devono essere prodotte agli uffici provinciali di leva i quali, dopo avere assunto per mezzo dell'arma dei reali carabinieri le informazioni sulla condotta morale e politica degli interessati, e sull'esattezza dei motivi addotti a giustificazione delle richieste di passaporto, rilasciano la concessione del nulla osta, tenendo presente che:

     a) la concessione deve essere limitata ai soli paesi europei (esclusa la Russia);

     b) la concessione medesima non può protrarsi oltre il quindicesimo giorno antecedente a quello dell'inizio dei corsi premilitari;

     c) per gli iscritti di leva, come per i rivedibili o rimandati a leva successiva, che chiedono di espatriare nel periodo che intercede tra la fine del corso preliminare e la chiamata della leva, la concessione, di massima, non deve essere fatta oltre la data normale dell'apertura della leva.

     Scaduto il periodo di tempo per il quale il passaporto è concesso, gli interessati debbono rientrare nel Regno per soddisfare ai loro obblighi coscrizionali, sotto pena di essere dichiarati renitenti, non potendo essi in nessun caso, data la natura transitoria del nulla osta concesso, aspirare alla dispensa dal servizio, che per legge compete soltanto ai militari espatriati senza limitazioni o regolarmente residenti all'estero.

 

Art. 137.

     Dopo l'apertura di ciascuna leva, il passaporto deve di massima essere negato agli iscritti della leva stessa non ancora visitati, ovvero visitati ma dichiarati rivedibili o rimandati per legali motivi, e ciò fino a quando essi non abbiano più obblighi di ferma, ovvero siano stati riformati.

     Tuttavia agli iscritti, di cui sopra, può, anche dopo l'apertura della leva, essere concesso il passaporto nei casi maggiormente degni di considerazione e soltanto per un periodo di tempo limitato. In tal caso gli iscritti, i rivedibili e i rimandati non ancora visitati, vengono sottoposti a visita anticipata oppure rimandati ad altra seduta da tenersi nel periodo della sessione.

     Ai detti giovani è senz'altro applicabile la norma di cui al terzo comma del precedente articolo.

 

Art. 138.

     I giovani iscritti sulle liste di leva, che intendono recarsi all'estero per compiere gli studi preparatori per le missioni in uno degli istituti cattolici all'estero, possono espatriare fino all'apertura della leva della propria classe.

     A tal fine essi devono produrre domanda in carta bollata da lire 6 al ministero degli affari esteri, allegandovi un certificato dell'autorità ecclesiastica dalla quale dipendono, attestante che essi si recano all'estero per compiere gli studi preparatori per le missioni in uno degli istituti predetti.

 

Art. 139.

     Il ministero degli affari esteri dà notizia dell'avvenuto riconoscimento della qualità di allievo missionario del richiedente all'autorità incaricata del rilascio dei passaporti, la cui concessione ha luogo con le stesse norme di cui all'art. 133; soltanto sul foglietto bianco a madre-figlia conforme all'allegato n. 6 le autorità incaricate del rilascio del passaporto appongono, sia nella parte A, sia nella parte B, la qualifica di allievo missionario in luogo di quella di lavoratore.

 

Art. 140.

     Gli iscritti di leva e i militari i quali hanno compiuto gli studi preparatori per le missioni, possono ottenere il passaporto per recarsi all'estero, previo riconoscimento da parte del ministero degli affari esteri della qualità di missionario cattolico.

     A tal fine essi debbono inoltrare domanda al ministero degli affari esteri, redatta in carta da bollo da lire 6, nella quale debbono indicare la precisa località in cui intendono recarsi e lo scopo che si propongono di raggiungere.

     A tale domanda deve essere allegato un certificato della direzione dell'istituto delle missioni, redatto in carta da bollo da lire 4, attestante che l'interessato è destinato all'estero in qualità di missionario vero e proprio.

 

Art. 141.

     Laddove la qualità di missionario cattolico venga riconosciuta ad un iscritto di leva prima del suo concorso alla leva, il ministero degli affari esteri ne informa l'autorità incaricata del rilascio del passaporto, la cui concessione ha luogo con le stesse norme di cui all'art. 133.

     Soltanto, sul foglietto bianco a madre-figlia conforme all'allegato n. 6, le autorità incaricate del rilascio del passaporto appongono, sia nella parte A, sia nella parte B, la qualifica di missionario in luogo di quella di lavoratore.

 

Art. 142.

     L'inclusione degli iscritti della leva di terra nelle note preparatorie e nelle liste della leva marittima è libera fino al momento della pubblicazione dell'ordine di chiamata della leva sulla loro classe.

 

Art. 143.

     Dopo la pubblicazione dell'ordine di chiamata alla leva, gli iscritti o gli arruolati in congedo illimitato provvisorio in attesa di avviamento alle armi appartenenti per nascita alla classe chiamata, i rivedibili ed i rimandati per ogni altro legale motivo di professione marittimi possono richiedere soltanto un permesso temporaneo di imbarco. Sulle richieste medesime la decisione è presa dagli uffici provinciali di leva oppure dai distretti a seconda dei casi, con le norme di cui agli articoli 137 e 144 del presente regolamento.

 

Art. 144.

     Agli iscritti arruolati dai consigli di leva e che si trovano in congedo illimitato provvisorio in attesa di chiamata alle armi, il nulla osta di espatrio è rilasciato dal competente comando del distretto militare, con norme analoghe a quelle stabilite dal secondo comma dell'art. 136. La durata del nulla osta ai detti arruolati non dovrà andare oltre l'epoca presumibile della chiamata alle armi alla quale essi devono rispondere.

     Per i militari ammessi al ritardo della prestazione del servizio militare quali studenti, la concessione può essere fatta solamente durante il periodo delle vacanze scolastiche e per i militari lasciati in congedo provvisorio per partecipare ai corsi allievi ufficiali di complemento, la concessione stessa può essere fatta fino alla decade antecedente all'inizio dei corsi.

 

Art. 145.

     Le domande di nulla osta d'espatrio per le quali non sono competenti a decidere gli uffici di leva e i distretti militari in applicazione degli articoli 136, 137, 143 e 144, e quelle intese alla concessione di nulla osta collettivi, dovranno essere dirette ai comandi di zona militari, i quali, dopo aver fatto, se del caso, gli accertamenti circa la regolare posizione militare dei giovani, la verità delle ragioni addotte per il temporaneo espatrio e circa la garanzia morale che essi offrono per il tempestivo ritorno in patria, provvedono al riguardo con piena facoltà discrezionale, tenendo presente però che, in nessun caso la concessione può andare oltre l'epoca presumibile della chiamata alle armi alla quale gli interessati sono tenuti a rispondere.

     Nei casi dubbi o di eccezionale gravità, i comandi di zona ne riferiscono al ministero.

     La concessione deve essere fatta, di massima per il tramite degli uffici di leva e dei comandi di distretto affinchè essi possano prenderne nota sui documenti di leva o matricolari.

 

Art. 146.

     Le regie autorità consolari italiane all'estero, ad ogni rinnovazione di passaporto ad iscritti di leva espatriati con qualifica di "lavoratori", "allievi missionari", o "missionari", devono darne comunicazione indicando la data della nuova scadenza del passaporto, ai competenti uffici provinciali di leva.

     La rinnovazione del passaporto però non deve essere accordata ai giovani espatriati temporaneamente dietro nulla osta concesso dall'autorità militare ai sensi degli articoli precedenti.

     Per i casi eccezionali degni di particolare considerazione le regie autorità consolari devono, caso per caso, richiedere, tempestivamente, il rinnovo del nulla osta temporaneo ai comandi di zona militare.

     Coloro che lascino trascorrere il prefisso termine senza rimpatriare, sono considerati come espatriati clandestinamente, in contravvenzione agli obblighi coscrizionali. Ai sensi della circolare n. 14 del 29 maggio 1931 del ministero degli affari esteri, ad essi non può essere rinnovato (o rilasciato) il passaporto, ma soltanto il foglio di vita per il rimpatrio.

 

Art. 147.

     Gli iscritti di leva e quelli arruolati e lasciati in congedo illimitato provvisorio non hanno bisogno del nulla osta da parte dell'autorità militare per ottenere il "lasciapassare" per le colonie.

 

 

Capo VII

 

ESAME PERSONALE DEGLI ISCRITTI - ARRUOLAMENTI - RIVEDIBILITA' - RIFORME

 

Sezione I

 

GENERALITA'

 

Art. 148.

     Qualche tempo prima che abbiano principio le sedute per l'esame personale degli iscritti, i capi dei comuni pubblicano la lista generale degli iscritti tenuti a presentarsi al consiglio od alla commissione mobile di leva, e rinnovano la pubblicazione del manifesto dell'ordine della chiamata alla leva colla tabella che vi fa seguito, indicante i giorni stabiliti per l'esame personale degli iscritti di ciascun comune.

     Dell'eseguimento di tali pubblicazioni i capi delle amministrazioni comunali inviano agli uffici provinciali di leva apposita relazione, che sarà conservata cogli atti della leva cui si riferisce.

 

Art. 149.

     Le indicate pubblicazioni obbligano senz'altro gli iscritti a presentarsi al consiglio o alla commissione mobile nei giorni e nei luoghi fissati per l'esame personale sotto pena di essere dichiarati renitenti.

     Nondimeno, oltre la pubblicazione del manifesto, i capi dei comuni inviano agli iscritti un precetto conforme all'allegato n. 7. La mancanza di questo però non può giammai essere opposta dagli iscritti a fine di sfuggire agli effetti del precetto collettivo suaccennato.

     Per gli iscritti che risultino residenti all'estero il precetto sarà inviato agli interessati per il tramite delle competenti autorità consolari.

 

Art. 150.

     Gli uffici di leva si assicurano per mezzo dei comandi locali dei CC. RR. che i comuni ai quali spetta abbiano provveduto, a senso dell'art. 33, a tener pronti i locali adatti, le suppellettili, la cancelleria e quant'altro occorra per le sedute delle commissioni mobili di leva.

 

Art. 151.

     Il presidente del consiglio di leva, per mezzo dell'ufficio di leva, convoca il consiglio e chiama ad assistervi, mediante avviso per iscritto, tutti i membri che lo compongono, nonchè il perito sanitario e l'ufficiale dei carabinieri reali.

     Egli convoca inoltre le commissioni mobili, facendo le opportune comunicazioni direttamente, o per mezzo del commissario di leva, ai magistrati che debbono presiederle, ai membri delle stesse, ai periti sanitari ed agli ufficiali dei CC. RR. che debbono intervenire alle sedute.

 

Art. 152.

     Le sedute dei consigli e delle commissioni mobili di leva sono pubbliche.

     Durante le sedute nessun membro può assentarsi senza giustificate cause finchè non siano esaurite tutte le operazioni e sia stato redatto il verbale. Le eventuali assenze che si verifichino durante le sedute per giustificate cause devono essere indicate nel verbale.

     Le sedute ordinarie devono svolgersi nel mattino e nel pomeriggio con o senza interruzione.

 

Art. 153.

     Gli ufficiali delegati devono presentarsi almeno cinque giorni prima che abbiano principio le sedute del consiglio o delle commissioni mobili di leva cui furono destinati, al comando del distretto militare nella cui giurisdizione si trova l'ufficio di leva al quale sono destinati e subito dopo all'ufficio di leva stessa, per prendere sufficiente ed esatta cognizione delle speciali funzioni loro affidate.

     Nello stesso termine deve essere fatto presentare agli uffici di leva il personale di scritturazione di cui agli articoli 18 e 30, affinchè possa prendere sufficiente preventiva cognizione dei còmpiti ad esso affidati.

 

Art. 154.

     I membri militari dei consigli e delle commissioni mobili di leva e gli ufficiali del regio esercito che assistono i consigli e commissioni stesse, intervengono alle sedute in divisa e in tenuta ordinaria. I membri del consiglio e delle commissioni mobili di leva appartenenti all'ordine amministrativo intervengono alle sedute in divisa civile, a meno che ne siano stati dispensati. I capi delle amministrazioni comunali o coloro che ne fanno le veci devono fregiarsi della sciarpa tricolore.

 

Art. 155.

     In queste adunanze, prendono posto di regola, alla destra del presidente, il commissario di leva; alla sinistra l'ufficiale delegato.

     Il medico e l'ufficiale dei CC. RR. prendono posto essi pure al banco del consiglio o della commissione, ma, durante le visite sanitarie, il medico può prender posto in tavolo a parte.

     Per il miglior andamento delle operazioni, il presidente può consentire una diversa disposizione dei posti.

     Il capo dell'amministrazione comunale e il segretario comunale hanno diritto a un posto distinto.

 

Art. 156.

     Al presidente spetta di dirigere le operazioni e le discussioni e mantenere l'ordine nella sala e nelle adiacenze.

     L'ufficiale dei CC. RR. fa eseguire nella sala gli ordini disciplinari che siano dati dal presidente.

     Avvenendo disordini, gli autori vengono espulsi e, in caso di reato, arrestati e deferiti all'autorità giudiziaria con apposito processo verbale.

 

Art. 157.

     Il consiglio o la commissione mobile di leva non possono estendere il disposto della legge ad altri casi che per analogia sembrassero loro paragonabili a quelli dalla medesima definiti.

     Nei casi che si ritenessero dubbi ne riferiscono al ministero della guerra.

 

Art. 158.

     Nessun iscritto può essere oggetto, da parte dello stesso consiglio o commissione mobile di leva, di più di una decisione, salvo che nei casi di rimando ed in quelli previsti esplicitamente dal presente regolamento.

 

Art. 159.

     Le decisioni che i consigli e le commissioni mobili di leva devono prendere a seconda dei casi, sono le seguenti:

     a) rimando alle sedute suppletive ed, occorrendo, anche alla ventura leva, degli iscritti che non si sono presentati all'esame personale per malattia debitamente giustificata; degli iscritti ammoniti o assegnati al confino di polizia o sottoposti a misure di pubblica sicurezza di cui all'articolo seguente; degli iscritti detenuti in luogo di pena e di quelli che si trovano in una casa od istituto di correzione pei minorenni; degli iscritti stati deferiti all'autorità giudiziaria, per uno dei reati previsti dalla legge sul reclutamento, il cui procedimento non sia stato ancora ultimato, o che, in caso di condanna, non abbiano espiato la pena; degli iscritti che nei termini e nei casi indicati dall'art. 67 della legge abbiano ricorso ai magistrati ordinari; degli iscritti che possono acquistare la cittadinanza italiana per servizio militare o per opzione;

     b) rimando alla apposita seduta speciale degli iscritti che risultino risiedere all'estero e per i quali non sia pervenuto il modello conforme agli allegati numeri 24 e 25;

     c) rimando alla ventura leva degli iscritti che, sottoposti alla visita, risultino di debole costituzione, o affetti da infermità presunte sanabili e rimando alle sedute suppletive di quegli iscritti che risultino affetti da infermità presunte sanabili in breve spazio di tempo;

     d) rimando alla ventura leva degli iscritti che abbiano o superino la statura di un metro e 48 centimetri, ma non raggiungano quella di un metro e 50 centimetri; di coloro che, per lo stesso motivo o per quello indicato nella precedente lettera c) vennero mandati rivedibili dall'ultima leva e non risultino ancora idonei al servizio militare;

     e) riforma degli iscritti dichiarati inabili al servizio militare;

     f) invio in osservazione degli iscritti affetti dalle infermità e imperfezioni per le quali l'osservazione stessa è prescritta dai relativi elenchi o in quei casi per i quali il consiglio o la commissione mobile di leva lo creda necessario;

     g) denuncia degli iscritti colpevoli dei reati contemplati nel capo XIV della legge;

     h) dichiarazione di renitenza a carico degli iscritti che senza aver giustificato di essere stati legittimamente impediti, non si sono presentati all'esame personale;

     i) arruolamento degli iscritti dichiarati idonei o limitatamente idonei ai servizi militari;

     l) ammissione all'eventuale congedo anticipato di coloro che comprovino di trovarsi nelle condizioni dell'art. 85 della legge;

     m) ammissione a dispensa provvisoria dal servizio militare degli iscritti regolarmente residenti all'estero.

 

Art. 160.

     Gli iscritti ammoniti perchè designati dalla pubblica voce come pericolosi per gli ordinamenti politici dello Stato, giusta l'art. 164 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e i diffamati sottoposti all'ammonizione, o assegnati al confino di polizia, a senso degli articoli 164 e 181, n. 2, del testo unico medesimo, per i motivi previsti dai numeri 1 e 2 dell'art. 165; gli iscritti assegnati al confino di polizia in base all'art. 181, n. 3 del testo unico ripetuto (esclusi quelli assegnati al confino di polizia perchè pericolosi per illecite attività nel campo economico e sociale); gli iscritti sottoposti a misure di sicurezza detentive in base all'art. 215 del codice penale, sono rimandati di leva in leva finchè duri la loro posizione di confinati o sottoposti alle suddette misure di sicurezza.

     Agli effetti del precedente comma, l'autorità di pubblica sicurezza, preposta alla sorveglianza dei confinati, informa il competente ufficio provinciale di leva della posizione in cui trovansi quelli di essi che sono soggetti alla leva, affinchè l'ufficio stesso possa promuovere dal consiglio di leva la decisione di rimando alla leva ventura. Tale comunicazione deve essere rinnovata anche nelle leve successive finchè duri il confino.

     Allorchè questo è prossimo al termine, l'autorità di pubblica sicurezza ne dà notizia all'ufficio di leva affinchè questo possa provvedere alla precettazione.

 

Art. 161.

     Gli iscritti ammoniti o confinati a senso degli articoli 164, 165 e 181, n. 1, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (esclusi gli ammoniti perchè designati dalla pubblica voce come pericolosi socialmente o per gli ordinamenti politici dello Stato e i diffamati ammoniti per le cause previste dai numeri 1 e 2 del detto art. 165); i diffamati assegnati al confino di polizia a senso dell'art. 181, n. 2, del testo unico medesimo, per i motivi di cui ai numeri 3 e seguenti dell'art. 165; gli assegnati al confino di polizia in base all'art. 181, n. 3, dello stesso testo unico per illecite attività nel campo economico e sociale; coloro che si trovino sottoposti a misure di sicurezza non detentive in base all'art. 215 del codice penale, devono essere sottoposti tutti all'esame personale ed arruolamento.

     Gli assegnati al confino di polizia devono essere visitati per delegazione giusta l'art. 388.

 

Art. 162.

     I consigli e le commissioni mobili di leva devono in ciascuna seduta emettere le decisioni sul conto di tutti indistintamente gli iscritti precettati per la seduta medesima.

 

Art. 163.

     Per evitare che gli iscritti da escludersi dal servizio militare siano rimandati di leva in leva fino a che abbiano espiata la relativa pena, gli uffici di leva richiedono copia della sentenza per coloro che risultino condannati definitivamente alla pena della reclusione dai cinque anni inclusivi in poi od a tre anni della stessa pena per i reati di cui agli articoli 314, 315 e 317 codice penale affinchè il consiglio di leva possa eventualmente provvedere subito alla loro esclusione dal servizio militare.

 

Art. 164.

     In qualunque tempo venga a cessare la causa che determinò il rimando degli iscritti di cui alla lettera a) dell'art. 159, l'ufficio di leva dispone che, a cura dei capi delle amministrazioni comunali, sia loro intimato il precetto di presentarsi al consiglio di leva, sotto pena di essere dichiarati renitenti, per essere visitati. I riconosciuti idonei ed arruolati sono provvisti del foglio di congedo illimitato provvisorio e devono presentarsi alle armi con la prima chiamata di classe di leva.

     Ove il mentovato precetto non possa venire intimato personalmente agli iscritti, basta che sia rilasciato nella casa di loro abitazione, e, quando non possa neanche in siffatto modo aver luogo l'intimazione, viene affisso alla porta dell'abitazione stessa degli iscritti od all'albo pretorio.

 

Art. 165.

     Il consiglio di leva, adunato, ove occorra, in seduta straordinaria, procede all'esame personale degli iscritti di cui alla lettera e) dell'art. 92 e, se idonei, al loro arruolamento. Gli arruolati sono inviati in congedo illimitato provvisorio per presentarsi alle armi in occasione della prima chiamata di classe di leva a meno che essi abbiano compiuto o compiano nel frattempo il trentaduesimo anno di età, nel qual caso essi devono essere inviati in congedo illimitato od anche in congedo assoluto, qualora la loro classe di nascita sia stata prosciolta definitivamente.

 

Art. 166.

     Ogni decisione deve essere datata e deve essere scritta e firmata di pugno del presidente sulla scheda personale relativa.

     Le decisioni debbono essere scritte in modo chiaro senza cancellature o abrasioni.

     Soltanto per le decisioni ordinarie, come quelle di arruolamento, di renitenza, ecc., si può far uso di stampiglie con inchiostro indelebile, tranne però per la parte che riguarda l'indicazione dei titoli relativi all'ammissione all'eventuale congedo anticipato.

     Dopo che la decisione sia stata firmata, nessuna correzione può esservi apportata. Le correzioni che occorra introdurre prima della firma devono essere eseguite in modo da poter leggere quanto sia stato scritto precedentemente.

 

Art. 167.

     Fuorchè nei casi di dichiarata idoneità, di arruolamento e di renitenza degli iscritti, in tutte le altre decisioni devono essere indicati i motivi che vi diedero luogo, accennando in virtù di quali articoli della legge o dell'elenco delle infermità furono profferite.

 

Art. 168.

     Le decisioni da prendersi in base ai risultati delle visite in osservazione o per delegazione ed alle partecipazioni consolari possono essere predisposte prima delle sedute dal commissario di leva sulle schede personali e sulle liste, salvo ad essere approvate e completate in seduta con le firme prescritte.

 

Art. 169.

     Le formule che riassumono sinteticamente le decisioni dei consigli e delle commissioni mobili di leva, da riportarsi sulle schede personali e sulle liste di leva, e le corrispondenti formule riguardanti le operazioni matricolari, da riportarsi sui modelli 106, sono le seguenti:

     A) Decisioni delle quali non si deve dare partecipazione al distretto militare

     1. Cancellato perchè morto (o iscritto marittimo o aeronautico - o iscritto nella lista del comune di ..- o di sesso femminile).

     2. Cancellato perchè cittadino estero, dispaccio ministeriale n. ... delli ... 19...

     3. Cancellato perchè trasferito nelle liste di leva del comune di ... a senso dell'art. 77 del regolamento.

     4. Escluso perchè incorso nella interdizione perpetua dai pubblici uffici.

     5. Non ammesso alla prestazione del servizio militare in applicazione dell'art. 10 del regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274.

     6. Mandato rivedibile (o riformato) per ... (indicare la imperfezione o infermità e il relativo articolo della legge o dell'elenco). [a]

     7. Ammesso a visita per delegazione a ...

Riconosciuto inabile in detta visita e mandato rivedibile (o riformato) per ... (indicare la imperfezione o infermità e il relativo articolo della legge o dell'elenco).

     8. Inviato in osservazione.

     In seguito alla osservazione mandato rivedibile (o riformato) per ... (indicare la imperfezione o infermità e il relativo articolo della legge o dell'elenco).

     9. Mandato rivedibile (o riformato) per ... (indicare la imperfezione o infermità e il relativo articolo della legge o dell'elenco), quale renitente presentatosi spontaneo (o arrestato). Deferito all'autorità giudiziaria (ovvero: cancellata in via amministrativa la nota di renitenza, indicandone la ragione).

     10. Mandato rivedibile (o riformato) per ... (indicare la imperfezione o infermità e il relativo articolo della legge o dell'elenco), quale renitente ammesso a regolare la sua posizione all'estero.     Consolato di ... Cancellata in via amministrativa la nota di renitenza.

     11. Rimandato alla seduta suppletiva del giorno ... perchè ...

     12. Rimandato alla seduta speciale perchè all'estero.

     13. Rimandato alla leva ventura perchè ...

     14. Rimandato alla leva ventura perchè residente in località remota e disagiata. Consolato di ...

     15. Dichiarato renitente.

     16. Già in servizio, come volontario della regia marina al n. ... di matricola.

     17. Già iscritto nei ruoli del regio esercito al n. ... di matricola, distretto militare di ... quale volontario ... e congedato per fine di ferma.

     18. Già iscritto nei ruoli del regio esercito al n. ... di matricola, distretto militare di ... quale volontario ammesso alla ferma speciale di sei mesi in applicazione dell'art. 123 del vigente testo unico e congedato al termine di detta ferma.

      [a] Per gli iscritti riformati senza presentazione personale si aggiunger: "senza presentazione personale a senso dell'art. 76 del testo unico delle leggi sul reclutamento" ovvero "a senso dell'art.

     B) Decisioni delle quali deve darsi partecipazione al distretto militare

 

Per la scheda personale e la lista di leva

Pei fogli matricolari mod. 106

1. Abile, arruolato.

Soldato di leva, classe (anno di nascita) distretto ... e lasciato in congedo illimitato provvisorio.

Per coloro che abbiano invocato l'ammissione all'eventuale congedo anticipato, aggiungere una delle seguenti formule:

Aggiungere se del caso, una delle seguenti formule:

a) ammesso all'eventuale congedo anticipato per il titolo di cui all'art. 85, n. ... del testo uniico .....

a) ammesso all'eventuale congedo anticipato per il titolo di cui all'art. 85, n. ... del testo unico .....

b) non ammesso all'eventuale congedo anticipato perchè, pur trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 85, n. ... del testo unico ... manca del requisito premilitare.

b) non ammesso all'eventuale congedo anticipato perchè, pur trovandosi nelle condizioni cui all'art. 85, n. ... del testo unico ... manca del requisito premilitare.

c) respinta la domanda di ammissione all'eventuale congedo anticipato per il titolo di cui all'art. 85, n. ... del testo unico ... perchè ........

 

2. Abile, arruolato quale rivedibile (o rimandato per legale motivo) delle classi ....... oppure: omesso della classe ........

Soldato di leva, classe ......... (anno di nascita) distretto ...... quale rivedibile (o rimandato per legale motivo - oppure: omesso).

 

Sui fogli matricolari degli arruolati quali rivedibili o rimandati per legale motivo oppure omessi la cui classe o contingente non sia stato ancora chiamato alle armi, vanno aggiunte alla formula suddetta le parole: "e lasciato in congedo illimitato provvisorio", e inoltre va apposta la seguente variazione: "deve rispondere alla chiamata della classe ... (indicare quella cui si riferiscono le operazioni di leva in corso)".

3. Ammesso a visita per delegazione a ....... Dichiarato abile in detta visita e arruolato lì ..... (indicare come data di arruolamento quella in cui l'arruolamento stesso fu pronunciato dal consiglio di leva delegato).

Soldato di leva, classe ......... (anno di nascita) distretto ..... e lasciato in congedo illimitato indicare provvisorio lì ... (indicare come data di arruolamento quella in cui l'arruolamento stesso fu pronunciato dal consiglio di leva delegato).

4. Inviato in osservazione. In seguito ad osservazione dichiarato abile e arruolato.

Soldato di leva, classe ..... (anno di nascita) distretto ...... in seguito ad osservazione all'ospedale e lasciato in congedo illimitato provvisorio.

5. (Su giudizio del direttore dell'ospedale militare di ....... in data.....) abile, arruolato e assegnato ai servizi sedentari per ... (infermità) [1].

Soldato di leva, classe ... (anno di nascita) distretto .... (su giudizio del direttore dell'ospedale militare di ... in data ...) assegnato ai servizi sedentari per ... (infermità) lì ... [1] e lasciato in congedo illimitato provvisorio.

6. Abile, arruolato quale renitente della classe .... presentatosi spontaneo (o arrestato). Deferito all'autorità giudiziaria (ovvero: cancellata la nota di renitenza in via amministrativa, indicandone la ragione).

Soldato di leva, classe ... (anno di nascita) distretto ... quale renitente presentatosi spontaneo (o arrestato) classe ... (leva in cui fu dichiarato renitente [2] Deferito all'autorità giudiziaria (ovvero: cancellata la nota di renitenza in via amministrativa, indicandone la ragione).

7. Arruolato e dispensato dal presentarsi alle armi perchè nato e residente all'estero (ovvero: perchè emigrato prima del 1° gennaio dell'anno in cui ha compiuto il 185 anno di età). Regio consolato di ... in data ...

Soldato di leva, classe ... (anno di nascita) distretto ..... e dispensato dal presentarsi alle armi perchè nato e residente all'estero (ovvero: perchè emigrato prima del 1° gennaio dell'anno in cui ha compiuto il 18° anno di età). Regio consolato di ... in data ...

8. Arruolato e dispensato dal presentarsi alle armi in base a notificazione della parte B del mod. 61 di concessione di passaporto per .... (indicare la regione).

Soldato di leva, classe ... (anno di nascita) distretto ... e dispensato dal presentarsi alle armi in base a notificazione della parte B del mod. 61 di concessione di passaporto per ... (indicare la regione).

9. Arruolato e dispensato dal presentarsi alle armi perchè espatriato per ... (indicare lo Stato) per ragioni di lavoro, dopo il 15 gennaio dell'anno in cui ha compiuto il 185 anno di età, ma prima dell'apertura della leva sulla propria classe (foglio n. ... della regia questura di ...).

Soldato di leva, classe ... (anno di nascita) distretto ... e dispensato dal presentarsi alle armi, in base al foglio ...... della regia questura di ... per concessione di passaporto per ..... (indicare lo Stato) come lavoratore.

10. Arruolato quale aggiunto sulle liste di leva come omesso della classe .... (anno di nascita) e dispensato dal presentarsi alle armi perchè nato e residente all'estero (ovvero: perchè espatriato prima del 15 gennaio dell'anno in cui ha compiuto il 18° anno di età). Regio consolato di ........

Soldato di leva, classe ... (anno di nascita) distretto ... come omesso e dispensato dal presentarsi alle armi perchè nato e residente all'estero (ovvero: perchè espatriato prima del 1° gennaio dell'anno in cui ha compiuto il 18° anno di età). Regio consolato di ....

11. Abile arruolato quale reduce dall'estero (indicare lo Stato). (Se nato e residente all'estero, o espatriato prima del 18° anno di età ovvero dopo, ma prima dell'apertura della leva sulla sua classe in qualità di lavoratore e intende riespatriare nei termini prescritti, aggiungere: e dispensato dal presentarsi alle armi perchè nato e residente all'estero, ovvero, perchè espatriato prima del 1° gennaio dell'anno in cui ha compiuto il 18° anno di età, ovvero, perchè espatriato come lavoratore dopo il 1° gennaio dell'anno in cui ha compiuto il 18° anno di età ma prima dell'apertura della leva sulla sua classe e intende espatriare.

Soldato di leva, classe .... (anno di nascita) distretto .... reduce dall'estero (indicare lo Stato) e lasciato in congedo illimitato (ovvero) e dispensato dal presentarsi alle armi perchè nato e residente all'estero, ovvero, perchè espatriato prima del 1° gennaio dell'anno in cui ha compiuto il 18° anno di età, ovvero, perchè espatriato come lavoratore dopo il 1° gennaio dell'anno in cui a compiuto il 18° anno di età ma prima dell'apertura della sua leva sulla classe, e intende riespatriare.

12. Abile arruolato quale renitente residente all'estero (ovvero quale renitente reduce dall'estero, presentatosi spontaneo o arrestato) della classe ... (anno di nascita) e dispensato dal presentarsi alle armi perchè nato nato e residente all'estero, (ovvero perchè espatriato prima del 1° gennaio dell'anno in cui ha compiuto il 18° anno di età. Regio consolato di ... ovvero perchè espatriato come lavoratore dopo il 1° gennaio dell'anno in cui ha compiuto il 18° anno di età ma prima dell'apertura della leva sulla sua classe. Cancellata in via amministrativa la nota di renitenza.

Soldato di leva, classe ... (anno di nascita) distretto ... quale renitente residente all'estero (ovvero quale renitente reduce dall'estero, presentatosi spontaneo o arrestato) e dispensato dal presentarsi alle armi perchè nato e residente all'estero, ovvero perchè espatriato prima del 1° gennaio dell'anno in cui ha compiuto il 18° anno di età. Regio consolato di ... ovvero perchè espatriato come lavoratore dopo il 1° gennaio dell'anno in cui ha compiuto il 18° di età ma prima dell'apertura della leva della sua classe. Cancellata in via amministrativa la nota di renitenza.

13. Abile, arruolato quale rivedibile in rassegna della classe ....

Soldato di leva, classe ... (anno di nascita) distretto ... quale rivedibile in rassegna nella leva della classe... e lasciato in congedo illimitato provvisorio [3].

14. Già in servizio come volontario nel ... (reggimento, corpo o scuola del regio esercito) o nella regia aeronautica, o nella regia guardia di finanza - ramo terra - o nella milizia volontaria per la sicurezza nazionale dell'Africa italiana in servizio permanente effettivo, o nella milizia forestale, portuaria o della strada, o nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza, o nel corpo degli agenti di custodia delle carceri o nel corpo degli agenti della polizia dell'Africa italiana [4].

Ha concorso alla leva con la classe ... (indicare la classe di nascita o quella alla quale il militare avrebbe dovuto normalmente concorrere se non si fosse trovato alle armi), li ...

15. Già riformato della classe.... Rivisitato a sua domanda a mente dell'art. 66 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito. In seguito alla nuova visita dichiarato abile arruolato (ovvero: confermata la riforma perchè permanentemente inabile per ...).

Soldato di leva, classe (anno di nascita) distretto ... quale già riformato, rivisitato a sua domanda a mente dell'art. 66 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito e lasciato in congedo illimitato.

 

      [1] Nei casi di assegnazione ai servizi sedentari senza visita di osservazione, ai sensi dell'art. 219 si devono omettere le parole in parentesi.

      [2] A questa formula vanno aggiunte le parole "e lasciato in congedo illimitato provvisorio" e quindi l'altra formula "deve rispondere alla chiamata alle armi della classe..... (indicare la classe a cui si riferiscono le operazioni di leva in corso)" soltanto per i renitenti arruolati che ottengano la cancellazione in via amministrativa della nota di renitenza oppure che siano stati deferiti all'autorità giudiziaria ma appartengano a classe o contingente non ancora chiamato alle armi.

      [3] Le variazioni vanno apposte sul foglio matricolare esistente o sulla copia mod. 107.

      [4] Tale formula deve essere adottata anche per i militari i quali alla data del concorso alla leva abbiano gi compiuta la ferma volontaria assunta oppure la ferma speciale di sei mesi di cui all'art.123 della legge.

     I renitenti invece deferiti per tale reato all'autorità giudiziaria, che appartengano a classe o contingente già chiamato alle armi e non abbiano titolo a dispensa o esenzione alla prestazione del servizio debbono essere avviati immediatamente alle armi.

 

 

Sezione II

 

ESAME PERSONALE

 

Art. 170.

     Il presidente del consiglio o della commissione mobile di leva dichiara aperta la seduta, e prima di iniziare le operazioni di ciascun comune, fa verificare la lista di leva, mediante il raffronto fra la copia tenuta dall'ufficio di leva e l'originale tenuto dal comune, apportando alla lista le aggiunte e le cancellazioni che risultino necessarie. Tale verificazione può aver luogo anche prima dell'inizio della seduta, e in tal caso il presidente deve accertare che essa sia stata regolarmente effettuata.

 

Art. 171.

     Il presidente fa avvertire gli iscritti che debbono trattenersi a disposizione del consiglio o della commissione mobile anche dopo la visita, fino a che siano nuovamente chiamati per aver comunicazione delle decisioni prese a loro riguardo ed essere provvisti dei documenti relativi, avvertendo che, qualora sia sospesa la seduta ed essi si allontanino dalla sala, devono trovarsi presenti nella seconda parte della seduta stessa allo scopo anzidetto per non incorrere nella dichiarazione di renitenza.

 

Art. 172.

     Alle sedute per l'esame personale debbono intervenire nei giorni designati per ciascun comune tutti gli iscritti tranne:

     a) quelli arruolati volontari che si trovino già sotto le armi, nel regio esercito, nella regia marina, nella regia aeronautica e nei corpi il cui servizio equivale, agli effetti della ferma di leva, come prestato nel regio esercito giusta gli articoli 14 e 15 della legge;

     b) quelli da cancellare perchè soggetti alla leva di mare;

     c) quelli che abbiano fatto risultare nei modi prescritti dai successivi articoli di essere affetti dalle deformità evidenti ed insanabili di cui all'art. 76 della legge;

     d) quelli appartenenti alla razza ebraica non discriminati; nei loro riguardi i consigli e commissioni mobili di leva devono adottare senz'altro la decisione di cui al n. 5 dell'art. 169.

     Tutti gli altri devono presentarsi, e qualora non si presentino senza comprovare di essere stati legalmente impediti, sono dichiarati renitenti.

     Per gli iscritti residenti all'estero provvedono le norme di cui al capo X.

     Gli iscritti di cui alla lettera d) i quali ottengano la discriminazione dopo il loro concorso alla leva e prima che questa sia chiusa, vengono subito precettati dagli uffici di leva, i quali promuovono nei loro riguardi una nuova decisione da parte dei consigli di leva in merito al loro arruolamento.

     Qualora poi la leva alla quale essi appartengono sia chiusa, vengono aggiunti sulle liste della leva in corso in conformità della lettera n) dell'art. 92 e vengono trattati alla stregua degli altri aggiunti. A tale scopo le autorità comunali devono comunicare subito agli uffici provinciali di leva i nomi dei giovani che ottengano la discriminazione dopo il loro concorso alla leva, indicando gli estremi del relativo decreto.

 

Art. 173.

     Tutti gli iscritti che si presentano all'esame personale devono essere muniti del libretto personale premilitare di valutazione dello stato fisico e della preparazione militare, oppure della carta d'identità di cui all'art. 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza o di altro documento equipollente.

     In mancanza, è sufficiente un certificato rilasciato dall'autorità comunale, possibilmente con fotografia, recante la firma dell'iscritto, e ove questi sia analfabeta, le impronte digitali (pollice della mano destra).

     Sulle schede personali devono essere annotati gli estremi del documento di riconoscimento.

 

Art. 174.

     I capi delle amministrazioni comunali o i loro delegati, coadiuvati dai segretari comunali, forniscono al consiglio o alla commissione mobile di leva tutti i chiarimenti occorrenti per agevolarne il compito.

Sono poi sentiti per qualsiasi questione riflettente i loro amministrati.

 

Art. 175.

     Quando un iscritto faccia constare in modo non dubbio della impossibilità fisica in cui si trova, per causa di malattia, di presentarsi nel giorno stabilito pel suo esame personale innanzi al consiglio o alla commissione mobile di leva, deve essere rimandato ad una delle ultime sedute della sessione e, perdurando nella malattia, deve essere rimandato alla prossima ventura leva od anche alla successiva se il bisogno lo richiede, fino a che sia in grado di presentarsi ed ottenere quindi la riforma, se non idoneo, ovvero se abile, essere sottoposto all'arruolamento.

 

Art. 176.

     Gli iscritti sono chiamati secondo l'ordine in cui si trovano registrati nella lista di leva, e si presentano completamente nudi, muniti della scheda conforme all'allegato n. 2 che il presidente del consiglio o della commissione mobile fa consegnare da persona all'uopo incaricata, di mano in mano che gli iscritti stessi vengono introdotti nella stanza della visita.

 

Art. 177.

     L'ufficiale delegato si accerta del grado d'istruzione letteraria degli iscritti, per mezzo di un graduato dell'arma dei carabinieri, il quale li invita a scrivere poche parole e ad apporre la propria firma sulla quarta pagina della scheda personale.

     Gli iscritti dei quali si possa dubitare che non sappiano leggere, sono invitati a leggere ad alta voce qualche parola.

     Gli iscritti analfabeti, i quali abbiano prodotto come riconoscimento il certificato dell'autorità comunale di cui all'art. 173, devono apporre sulla quarta pagina della scheda personale le impronte digitali (pollice della mano destra).

     Dopo di ciò vengono apposte sulla scheda le indicazioni relative al saper leggere e scrivere, e viene consegnata la scheda stessa all'iscritto affinchè con essa si presenti alla misurazione della statura.

 

Art. 178.

     Coloro che denuncino titolo di studio devono limitarsi ad apporre la propria firma sulla quarta pagina della scheda personale per servire come elemento di identificazione personale.

 

Art. 179.

     Per gli iscritti arruolati, appartenenti ai nuovi territori annessi, l'ufficiale delegato deve anche far indicare nell'ultima pagina della scheda, dopo la prova grafica, e sui fogli matricolari, quale lingua o quali lingue siano da ciascuno di essi parlate.

     Nel caso di visita per delegazione, tali indicazioni devono essere annotate sul modello conforme all'allegato n. 23.

 

Art. 180.

     Tutti gli iscritti devono esser visitati, da un medico alla presenza del consiglio o della commissione mobile di leva e dell'ufficiale dei carabinieri reali.

 

Art. 181.

     Nei consigli di leva ai quali assistono due ufficiali medici, le operazioni dell'uno e dell'altro perito hanno luogo contemporaneamente e per modo che il consiglio di leva possa, senza interruzione, pronunciarsi successivamente sulla idoneità di ciascun iscritto.

 

Art. 182.

     La misurazione della statura può essere eseguita, sotto la vigilanza del perito sanitario, da un graduato o milite della arma dei carabinieri. La misura rilevata deve essere segnata sulla scheda di pugno del perito sanitario, il quale deve ripetere la misurazione ogni qualvolta la statura non risulti superiore a un metro e 54 centimetri.

 

Art. 183.

     Gl'iscritti che allegano deficienza di statura devono essere misurati colla massima diligenza.

     Nei casi dubbi, e ad evitare gli inganni, quando gli iscritti visitati non presentino deficienza di statura maggiore di un centimetro, devono essere distesi a terra e misurati supini.

     Però, essendo provato dall'esperienza che l'uomo disteso supino aumenta dalla sua naturale statura, occorre tener presente che gli iscritti misurati in tal guisa, devono eccedere per lo meno di un centimetro la statura stabilita, senza di che vengono riformati o rimandati ad altra leva a seconda dei casi.

 

Art. 184.

     Per la misura della statura degli iscritti e del perimetro del torace, deve farsi uso dell'antropometro e del nastro metrico.

     Tanto l'antropometro quanto il nastro metrico debbono essere sottoposti alle verificazioni periodiche governative, per cura degli uffici di leva.

 

Art. 185.

     Il perito sanitario, prima di procedere alla visita, iscrive o fa iscrivere sulla scheda, avvalendosi degli scritturali militari, i contrassegni personali.

     Per il colore dei capelli, indica se biondo, rosso o castano scuro o castano chiaro o nero, classificando in tali colori anche le tinte intermedie.

     Per la forma dei capelli, se liscia o ondata o ricciuta, cioè se i capelli sono rettilinei in tutta la loro lunghezza, o se presentano delle curve a lungo raggio o se formano degli anelli più o meno piccoli.

     Per il viso, se sporgente o piatto, lungo o corto, o giusto se non vi è predominio di alcuna di tali qualità, evitando altre indicazioni.

     Per il naso, se greco quando sia rettilineo, aquilino quando sia convesso, arricciato quando sia concavo, oppure schiacciato, grosso o piccolo.

     Per il mento, se sporgente o rientrato o giusto, secondo la sua prominenza.

     Per gli occhi, la cui caratteristica è il colore dell'iride, indica se grigi o celesti o castani o neri.

     Per il colore delle sopracciglia valgono le stesse indicazioni che per i capelli.

     Per la fronte, se larga, alta, o se, per contrario, stretta o bassa, oppure giusta.

     Per il colorito, indica se roseo o giallo pallido o bruno, non tenendo conto di fatti (ad esempio l'azione dei raggi solari) che possano averlo transitoriamente alterato. Evita l'espressione: colorito naturale, che è troppo vaga.

     Per la bocca, se grande, piccola o giusta.

     Per la dentatura, se sana o guasta, tenendo conto del suo stato generale in correlazione collo stato delle gengive. La mancanza di alcuni denti non può per sè sola far qualificare guasta una dentatura.

     Per i segni particolari, indica i più importanti e caratteristici, tenendo conto che essi d'ordinario sono i butteri del vaiuolo, i nei, le cicatrici, la mancanza del lobulo d'un orecchio, i segni di tatuaggio o altre particolarità del volto o del collo.

     Possono anche considerarsi come segni particolari talune deformità che siano in altra parte del corpo, come le dita soprannumerarie delle mani o dei piedi, le macchie cutanee estese e congenite, lo sviluppo straordinario generale del sistema peloso.

 

Art. 186.

     Il perito sanitario deve poi personalmente procedere alla misura del perimetro toracico di ciascun iscritto e visitarlo quindi accuratamente per accertare se sia affetto da una delle infermità contemplate negli appositi elenchi di cui all'art. 75 della legge, determinandone l'indole e l'entità. Egli deve prendere in esame non solo le infermità o imperfezioni addotte dagli iscritti, ma anche ogni altra da cui i medesimi si trovassero affetti.

 

Art. 187.

     Nell'esame personale i periti sanitari devono avere riguardo alla ripugnanza ed al pudore degli iscritti.

 

Art. 188.

     I periti sanitari devono scrivere di proprio pugno sulle schede personali il parere sulle condizioni fisiche di ciascun iscritto, apponendovi di volta in volta la propria firma.

     Quando opinano per la idoneità, l'indicano con la parola "idoneo".

     Quando invece opinino per la rivedibilità o per la inabilità, fanno susseguire alla parola "rivedibile" o "inabile", l'indicazione della malattia o del difetto dell'iscritto, citando l'articolo dell'elenco delle infermità o della legge.

     Ove ritengano, infine, necessario l'invio in osservazione presso un ospedale, lo dichiarano con le parole: "da inviarsi in osservazione".

     Dopo ciò, consegnano la scheda al presidente, affinchè il consiglio o la commissione mobile di leva possano prendere sul conto dell'iscritto le deliberazioni del caso.

 

Art. 189.

     I consigli di leva sono autorizzati a visitare ed arruolare in anticipazione al giorno destinato pel loro esame personale, ma durante la sessione, quegli iscritti che lo richiedano per ragioni di necessità debitamente comprovate oppure quegli iscritti che aspirino ad essere assegnati ad un corpo quali musicanti, con immediata partenza per le armi, quando ad essi consigli ne venga rivolta domanda dai comandamenti dei distretti rispettivi.

     Quando questi ultimi sono riconosciuti abili, vengono arruolati e, provvisti del foglio di congedo illimitato provvisorio, sono immediatamente avviati al distretto militare che ne richiese la visita, per essere assegnati, ai corpi nei quali debbono prestare servizio come musicanti.

     I consigli di leva sono parimenti autorizzati a rimandare ad altra seduta da tenersi nel periodo della sessione i giovani i quali lo chiedano per ragioni di necessità debitamente comprovate.

 

Sezione III

 

ARRUOLAMENTI, RIVEDIBILITA', RIFORME

 

Art. 190.

     Per gli iscritti che a mano a mano sono visitati, il consiglio o la commissione mobile statuisce circa l'idoneità al servizio e procede all'arruolamento dei riconosciuti idonei.

     Il parere del perito sanitario non vincola il consiglio o la commissione mobile, che devono pronunciare la loro decisione secondo la propria convinzione.

 

Art. 191.

     Le infermità e i difetti fisici mentovati nell'elenco di cui all'art. 75 della legge, dànno luogo alla immediata riforma, od alla dichiarazione di rivedibilità, od alla assegnazione ai servizi sedentari, tranne nei casi in cui è stabilito o sia ritenuto opportuno di sottoporre l'iscritto ad osservazione in un ospedale militare.

     Per le infermità, per le quali si richiede dal relativo elenco che siano legalmente comprovate, tale prova può essere data con dichiarazione di una autorità da cui risulti in modo non dubbio la malattia o l'imperfezione dell'individuo.

     In mancanza di tale dichiarazione valgono le informazioni dei CC. RR.

 

Art. 192.

     Il commissario di leva trascrive subito testualmente sulle liste di leva, apponendovi la sua firma, le decisioni del consiglio o della commissione mobile a mano a mano che vengono prese.

     Il segretario comunale, a sua volta, trascrive ugualmente le decisioni stesse sulle liste di leva del comune.

     Quelle relative ad iscritti provenienti da leve anteriori devono inoltre essere trascritte, a cura del commissario di leva e dei segretari comunali cui spetta, sulle liste di leva della classe dalla quale essi iscritti provengano, accennandosi alla leva in cui furono pronunciate.

 

Art. 193.

     Il consiglio e la commissione mobile di leva devono accertarsi della identità personale di ciascun iscritto, riscontando i documenti di identificazione personale di cui l'iscritto deve essere fornito in conformità dell'art. 173. Qualora la firma esistente sui documenti predetti risulti differente da quella apposta sulla scheda personale, il presidente del consiglio o della commissione mobile dispone subito opportuni accertamenti per mezzo dell'ufficiale dei CC. RR. presente alla seduta.

 

Art. 194.

     Gli iscritti che, trascorso il periodo di rivedibilità, abbiano raggiunto la piena idoneità fisica al servizio militare, debbono essere senza altro arruolati.

 

Art. 195.

     Gli iscritti che, trascorso il periodo della rivedibilità, risultino, all'esame personale, inabili al servizio militare incondizionato, solo per cause di natura temporanea, devono essere arruolati senza alcuna indicazione di tale loro temporanea minore idoneità, spettando unicamente alle autorità militari determinare l'impiego dei militari secondo le loro attitudini.

 

Art. 196.

     Gli iscritti di leva che risultino affetti da infermità presunte sanabili con il lungo decorso del tempo e che non sia possibile rinviare ad altra seduta del consiglio o della commissione mobile di leva per essere trascorso il periodo della rivedibilità, devono essere riformati.

 

Art. 197.

     Gli omessi, i renitenti ed i rimandati per qualsiasi causa possono essere mandati rivedibili alla ventura leva, non oltre però il 31 dicembre dell'anno in cui compiono il ventiduesimo anno di età, in conformità degli articoli 77 e 79 della legge.

 

Art. 198.

     Gli iscritti i quali si trovino degenti in un manicomio o siano affetti da gravi malattie croniche o da tali infermità che li pongano nell'assoluta impossibilità di presentarsi all'esame personale e pei quali sia trascorso il periodo della rivedibilità, non possono essere rinviati ad altra leva.

     Relativamente agli iscritti degenti nei manicomi, i consigli di leva possono pronunciare senz'altro la decisione di riforma in base ad un regolare certificato del direttore dell'istituto ove sono ricoverati.

     Relativamente agli altri iscritti che non possono assolutamente presentarsi all'esame personale, la decisione di riforma può essere adottata in base a certificati medici e a tutte quelle verifiche e accertamenti che si riterranno opportuni.

     Nel dubbio il consiglio di leva deve disporre per la visita a domicilio dell'iscritto da parte dell'ufficiale medico e in base al suo parere prende la decisione del caso.

 

Art. 199.

     L'iscritto che, precedentemente al suo concorso alla leva, contrasse volontario arruolamento ed ottenne quindi il proscioglimento in seguito a rassegna, non viene, dal consiglio o dalla commissione mobile di leva, solo per ciò riformato, ma deve essere sottoposto a nuovi accertamenti sanitari.

 

Art. 200.

     Gli iscritti i quali sono affetti dalle imperfezioni indicate negli articoli 33, 53, 70, 72, 87, 93 dell'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa d'inabilità al servizio militare, possono essere riformati dal consiglio o dalla commissione mobile di leva senza che occorra la loro presentazione personale, facendone domanda al capo del comune a cui appartengono.

     Il capo del comune si accerta, per mezzo dell'arma dei CC. RR., che il giovane di cui si tratta sia effettivamente affetto da una delle infermità sovra indicate, e che non esista nessun dubbio circa la sua identità col giovane che figura iscritto sulla lista di leva e redige un apposito certificato da trasmettersi, unitamente al rapporto informativo dell'arma dei CC. RR. e ad una dichiarazione del medico condotto al consiglio od alla commissione mobile di leva pei provvedimenti di sua pertinenza.

 

Art. 201.

     Le attestazioni mediche ed i documenti prodotti dagli iscritti per comprovare l'esistenza della loro infermità, non debbono essere, se non con la massima riserva, presi in considerazione dal consiglio o dalla commissione mobile di leva.

 

Art. 202.

     Qualora gli iscritti alleghino infermità di facile simulazione, come sarebbero la balbuzie, la privazione della voce, la mutolezza, la paralisi della lingua, la sordità, la rigidezza di un membro, l'epilessia e simili, devono presentare un atto di notorietà podestarile o giudiziale, redatto nelle forme di legge, attestante l'infermità allegata.

     Il consiglio di leva o la commissione mobile, in base a detto atto notorio, al parere tecnico del perito sanitario che assiste alle sedute ed a tutte le informazioni che ritenga opportuno assumere al riguardo dell'iscritto, decide in merito alla sua idoneità o meno al servizio militare, a meno che per la speciale infermità allegata sia prescritto dall'elenco di cui all'art. 75 della legge l'accertamento con osservazione presso un ospedale militare.

     In tale caso il consiglio, nel disporre per il detto accertamento, dà cognizione all'ospedale degli atti notori prodotti e delle informazioni di cui sopra.

 

Art. 203.

     Il consiglio o la commissione mobile di leva, allorquando nel visitare un iscritto accerti che egli ha simulato una malattia o imperfezione allo scopo di sottrarsi al servizio militare, oppure lo riconosca affetto da infermità od imperfezione che ha motivo di ritenere procurata ad arte, sia che giudichi l'iscritto medesimo abile, sia che lo giudichi non abile al servizio militare, deve sospendere ogni decisione sul di lui conto, determinando che venga dal presidente denunciato all'autorità giudiziaria.

     La sorte del predetto iscritto nella leva viene regolata appena conosciuto l'esito del procedimento penale.

 

Art. 204.

     Gli iscritti, arruolati durante il secondo periodo della leva, qualora gli uomini della leva in corso si trovino già sotto le armi, imprendono il servizio militare con la prima chiamata di classe o contingente di leva salvo quanto è disposto pei renitenti.

 

Art. 205.

     Niuno iscritto può essere assoggettato ad operazione cruenta col fine di renderlo idoneo al servizio militare.

 

Sezione IV

 

VISITE DI OSSERVAZIONE

 

Art. 206.

     Trattandosi di chiarire l'esistenza o la natura di qualche malattia di difficile determinazione e nei casi di fondato sospetto che sia stata simulata o procurata ad arte, il consiglio o la commissione mobile di leva deve mandare l'iscritto in osservazione presso l'ospedale militare.

     Degli iscritti inviati in osservazione deve essere tenuto, a cura degli uffici di leva, un apposito registro nel quale viene indicato il nome e cognome di ciascun iscritto, il comune di appartenenza, il numero della lista e la data dell'invio in osservazione.

     In tale registro deve essere segnata, in apposita casella, a fianco di ogni nome, la data in cui perviene dall'ospedale il risultato della visita. Allo scadere di ogni mese deve essere sollecitata la trasmissione dei risultati delle visite di osservazione che non siano eventualmente pervenuti.

 

Art. 207.

     La visita in osservazione, già subìta in leva precedente presso un ospedale od infermeria presidiaria da un iscritto mandato rivedibile per effetto di tale visita, non esime dall'obbligo di rinviare nuovamente in osservazione l'iscritto stesso se debba pronunciarsi la riforma, in tutti quei casi in cui tale invio è prescritto dall'elenco delle infermità.

     Può invece farsene a meno quando il consiglio o la commissione mobile di leva ne pronunci ancora la rivedibilità.

 

Art. 208.

     Qualora gli iscritti siano inviati in osservazione all'ospedale militare, l'ufficiale delegato, con il concorso del perito, deve stendere una breve relazione della visita, e delle eventuali osservazioni fatte dal consiglio o dalla commissione mobile di leva, e questa relazione viene trasmessa al direttore dell'ospedale presso cui l'iscritto deve essere assoggettato ad esperimento.

     Nei casi però nei quali l'invio in osservazione è tassativamente prescritto dagli appositi elenchi delle infermità è sufficiente che venga indicato il motivo dell'invio stesso.

 

     Art. 209.

     Il direttore dell'ospedale militare, nell'assoggettare ad esperimento l'iscritto, deve tener conto delle eventuali osservazioni fatte dal consiglio o dalla commissione mobile di leva e disporre quelle verificazioni che crederà convenienti. Lo fa inoltre oggetto di accurata e continua sorveglianza, interdicendogli, quando occorra, ogni comunicazione sia diretta che indiretta colle persone estranee allo stabilimento.

 

Art. 210.

     Al termine dell'osservazione, il direttore dell'ospedale militare deve farne conoscere l'esito al consiglio di leva mediante apposita relazione nella quale esprime nettamente il suo parere sulla idoneità o non del giovane al servizio militare.

     Tenuto presente il suddetto parere, il consiglio di leva, senza che occorra procedere a nuova visita dell'iscritto, pronuncia la sua decisione sulla idoneità a servizio incondizionato od a soli servizi sedentari, sulla rivedibilità o inabilità dell'iscritto medesimo al servizio militare.

 

Art. 211.

     In tutti i casi nei quali sia necessario mandare l'iscritto in osservazione presso un ospedale militare, l'ufficiale delegato membro dei consigli di leva o delle commissioni mobili deve compilare il biglietto di invio in osservazione, e, ove non esista nel comune un ospedale militare, deve munire l'iscritto del foglio di viaggio per l'andata, nel quale debbono essere indicati i suoi contrassegni personali, corrispondendogli l'indennità di soggiorno e di trasporto, sia per l'andata sia per il ritorno.

     Il foglio di viaggio per il ritorno, deve essere compilato a cura dell'ospedale.

     Per il ritorno, l'indennità di soggiorno ed il rimborso delle spese di trasporto devono essere corrisposti fino alla sede della commissione o del consiglio di leva, a meno che la distanza dalla sede dell'ospedale al comune di residenza sia più breve, nel qual caso l'indennità deve essere corrisposta fino al comune di residenza.

 

Art. 212.

     A tergo del biglietto di invio in osservazione, l'ufficiale delegato deve trascrivere i contrassegni personali quali risultano dalla scheda, e fare apporre dall'iscritto stesso la propria firma.

     Inoltre, l'ufficiale delegato deve indicare a tergo del biglietto, gli estremi della carta d'identità o dei documenti di riconoscimento, affinchè l'ospedale militare possa tenerne conto agli effetti dell'accertamento dell'identità personale.

     Effettuata che sia l'osservazione, l'ospedale fa apporre la firma dell'iscritto a tergo del certificato contenente l'esito dell'osservazione, indicando anche gli estremi della carta di identità o del documento di riconoscimento.

 

Art. 213.

     Nel caso che l'iscritto da inviare in osservazione in un ospedale militare non sia, a giudizio del consiglio di leva o della commissione mobile, in grado di potervisi recare da solo, la persona incaricata di accompagnarlo viene anche essa provvista, a cura dell'ufficiale delegato, d'indennità di trasporto e di soggiorno, quest'ultima nella stessa misura spettante all'iscritto.

     Per i viaggi delle persone in accompagnamento di iscritti di leva inviati in osservazione non deve usarsi la tariffa militare, bensì quella normale.

 

Art. 214.

     Per l'invio in osservazione presso un ospedale militare, gli ufficiali delegati debbono tener presente quanto segue:

     a) l'osservazione può avvenire anche presso tutte le infermiere presidiarie. L'infermeria presidiaria deve redigere una dettagliata relazione dell'osservazione stessa, inviandola alla direzione dell'ospedale militare da cui dipende, alla quale spetta di esprimere la propria determinazione in merito, da trasmettersi poi al consiglio di leva;

     b) gli iscritti affetti da malattie od imperfezioni oculari od auricolari debbono essere inviati tutti per l'osservazione all'ospedale militare principale del capoluogo del corpo d'armata. Per la provincia di Zara gli iscritti affetti da dette malattie debbono essere inviati all'ospedale di Bologna; quelli delle province di Trieste e del Carnaro, quando il viaggio sia più breve, debbono essere inviati all'ospedale marittimo di Pola; quelli delle province di Spezia e di Apuania possono essere inviati all'ospedale marittimo di Spezia, anzichè a quello di Firenze; quelli della provincia di Matera, possono essere inviati all'ospedale marittimo di Taranto, anzichè a quello di Napoli;

     c) l'osservazione può aver luogo presso gli ospedali militari più vicini (o anche presso infermerie presidiarie) indipendentemente dalla circoscrizione militare e ancorchè i detti enti sanitari dipendano da altre divisioni militari o anche da differente corpo d'armata.

 

Art. 215.

     Le direzioni degli ospedali militari devono mandare tutti indistintamente i risultati delle visite in osservazione ai competenti consigli di leva aventi sede nei capoluoghi di provincia, anche se la visita in osservazione sia stata ordinata da una commissione mobile.

     Per gli iscritti arruolati in seguito ad osservazione, i rispettivi verbali devono essere allegati ai fogli matricolari, e seguire questi nelle successive trasmissioni al distretto e ai corpi.

     Per gli iscritti dichiarati temporaneamente inabili o riformati in seguito ad osservazione, i rispettivi verbali devono essere allegati alle schede personali.

 

Art. 216.

     Nelle visite per delegazione che abbiano richiesto l'invio in osservazione dell'iscritto presso un ospedale militare, la dichiarazione del direttore dell'ospedale, contenente il risultato della visita, deve essere inviata dal consiglio di leva delegato all'ufficio di leva delegante.

     Per gli iscritti, che nel giorno stabilito per la chiusura della leva si trovino ancora in osservazione presso un ospedale militare, la relativa decisione va presa in conto della leva cui essi appartengono.

 

Art. 217.

     L'invio in osservazione è uno dei modi stabiliti dal regolamento sul reclutamento per effettuare l'esame personale ed arruolamento degli iscritti.

     Coloro perciò che, inviati in osservazione ad un ospedale od infermeria presidiaria, non vi si presentano, o che, presentatisi, abbandonano anzi tempo l'ospedale, sono di fatto mancanti all'esame personale ed arruolamento e di conseguenza, a senso delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sul reclutamento, devono essere dichiarati renitenti.

 

Sezione V

 

ASSEGNAZIONE A SERVIZI SEDENTARI

 

Art. 218.

     Gli iscritti che risultino affetti da imperfezioni o da infermità comprese nell'elenco B, approvato con regio decreto 26 settembre 1930, n. 1401, modificato con regio decreto 1° marzo 1937, n. 303 e con regio decreto 25 gennaio 1940, n. 95, le quali limitano l'idoneità al servizio militare, sono, in tempo di pace, assegnati al servizio sedentario.

     In tempo di guerra, sono adibiti a servizi compatibili con le loro condizioni fisiche, che possono essere ulteriormente accertate.

 

Art. 219.

     L'assegnazione al servizio sedentario ha luogo previo giudizio del direttore di un ospedale militare, in seguito ad osservazione, fuorchè nei casi di "debolezza di costituzione" o di "ernia" nei quali l'assegnazione predetta può essere determinata dai consigli o commissioni mobili di leva su proposta del perito sanitario.

 

Art. 220.

     Il direttore dell'ospedale al quale un iscritto sia stato inviato in osservazione dichiara in modo esplicito se esso sia o pur non da assegnarsi ai servizi sedentari.

     Sulla base di tale dichiarazione, il consiglio o la commissione mobile di leva emette la decisione di arruolamento.

 

Sezione VI

 

DENUNCIA DEI TITOLI DI STUDIO

 

Art. 221.

     Gli iscritti che siano muniti di diploma di maturità classica o scientifica, o di titolo di studio equipollente o superiore, debbono, all'atto dell'arruolamento, farne denuncia per iscritto al presidente del consiglio o della commissione mobile di leva a senso del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224.

     La denuncia deve contenere, oltre le generalità del denunciante, la specificazione del titolo di studio, dell'istituto e la data in cui fu conseguito.

     La denuncia predetta deve essere trasmessa dall'ufficiale delegato al rispettivo distretto militare insieme con il foglio matricolare, sul quale deve essere apposta la seguente variazione: "Ha dichiarato di aver conseguito (indicare il titolo di studio) il (data). Ha l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di completamento li ...".

 

Art. 222.

     Al denunciante deve essere rilasciata ricevuta firmata dal presidente od in sua vece dal commissario di leva e della fatta denuncia deve essere presa nota sulla scheda personale.

 

Art. 223.

     Il consiglio o la commissione mobile di leva, venendo a conoscenza che un iscritto in possesso del titolo di studio da cui derivi l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, abbia omesso di fare la prescritta denuncia, deve deferirlo immediatamente all'autorità giudiziaria agli effetti dell'art. 7 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224 .

 

Art. 224.

     Coloro che siano incorsi nel predetto reato, sono esclusi da qualsiasi beneficio relativo agli obblighi del servizio militare, che possa loro derivare dalle disposizioni riguardanti il reclutamento.

 

Sezione VII

 

COMPILAZIONE DEI FOGLI MATRICOLARI E DEI FOGLI RELATIVI AI REQUISITI DEGLI ISCRITTI

 

Art. 225.

     Per gli iscritti che siano stati arruolati, tanto se ciò sia avvenuto in una seduta ordinaria, quanto se sia avvenuto in una seduta suppletiva o straordinaria, l'ufficiale delegato fa compilare durante la seduta medesima o immediatamente dopo in due esemplari il foglio matricolare e caratteristico mod. 106 col sistema a ricalco. Quando ciò non sia possibile presso la commissione mobile per assoluta mancanza di tempo, la compilazione dei fogli matricolari deve essere fatta non appena la commissione mobile rientra nella sede dell'ufficio provinciale di leva.

     Nel foglio matricolare deve farsi speciale menzione, nella variazione di arruolamento, dell'eventuale appartenenza alla razza ebraica e degli estremi del decreto di discriminazione.

     Le decisioni del consiglio o della commissione mobile di leva sono riportate sul foglio matricolare con le formule di cui all'art. 169.

     L'ufficiale delegato deve controllare personalmente la esattezza di tali variazioni ed apporre di seguito ad esse, senza lasciare spazio in bianco, la propria firma.

     Fa anche indicare nei fogli matricolari il luogo di abitazione della recluta (comune o frazione, via e numero) con la indicazione del corrispondente ufficio postale.

 

Art. 226.

     Della compilazione del foglio matricolare è responsabile l'ufficiale delegato. Nessuna ingerenza hanno perciò in essa gli altri membri del consiglio o della commissione mobile.

 

Art. 227.

     Per gli iscritti arruolati provenienti dai rivedibili in rassegna e dai militari arruolatisi volontari o prosciolti, non viene impiantato un nuovo foglio matricolare, ma la variazione di arruolamento è aggiunta sugli esemplari dei fogli matricolari ricevuti dal distretto a senso dell'art. 115.

 

Art. 228.

     I fogli matricolari con gli acclusi documenti di cui agli articoli 215, 221 e 236, sono dall'ufficiale delegato trasmessi al competente comando di distretto militare nello stesso giorno della compilazione o al massimo nel giorno seguente.

     Devono essere trasmessi anche i fogli matricolari dei militari prosciolti o dichiarati rivedibili in rassegna di cui all'art. 115, i quali siano stati riformati.

     I fogli matricolari sono spediti in pieghi raccomandati con elenchi conformi all'allegato n. 8.

     Ogni elenco deve contenere i nomi degli iscritti arruolati nella stessa seduta e devono essere distinti quelli che siano stati ammessi all'eventuale congedo anticipato con indicazione dell'articolo e del numero della legge relativo al titolo loro riconosciuto.

     Il comandamento del distretto, ricevuto l'elenco, ne restituisce la parte seconda, con la dichiarazione dell'eseguita verifica delle generalità degli arruolati, e l'indicazione per gli ammessi all'eventuale congedo anticipato, dell'articolo e del numero della legge relativo al titolo loro riconosciuto.

     Per ciascun foglio matricolare redatto e trasmesso, l'ufficiale delegato deve apporre sulle liste di leva a fianco della decisione ivi trascritta, la seguente annotazione con timbro ad inchiostro grasso: "Compilato e trasmesso al distretto il foglio matricolare in data ... l'ufficiale ...". La firma deve essere da lui apposta a mano.

 

Art. 229.

     Qualora gli iscritti arruolati debbano essere avviati subito al distretto militare per essere incorporati, i fogli matricolari devono essere trasmessi senza indugio al distretto, consegnandoli, ove del caso, al graduato incaricato di accompagnarvi gli iscritti stessi.

 

Art. 230.

     Per gli iscritti già alle armi nel regio esercito o in altri corpi il cui arruolamento importa l'iscrizione nei ruoli matricolari dei distretti, l'ufficiale delegato trasmette al distretto le copie dei fogli matricolari, ricevute a senso degli articoli 112 e 113, dopo avervi aggiunto la variazione prescritta.

 

Art. 231.

     Per gli iscritti di cui all'art. 161 l'ufficiale delegato aggiunge sul foglio matricolare, oltre l'indicazione del comune di confino, anche le parole:

"Confinato a senso dell'art. 181, n. 1, perchè ammonito" oppure "confinato a senso dell'art. 181, n. 2, perchè diffamato per i motivi di cui all'art. 165 (n. 3 e seguenti)" oppure "confinato in base all'art. 181, n. 3, per illecita attività nel campo economico e sociale" oppure "ammonito a senso dell'art. 164" oppure "ammonito a senso dell'art. 165 (n. 3 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)" oppure "sottoposto a misure di sicurezza non detentive a senso dell'art. 215 del codice penale".

 

Art. 232.

     Alla chiusura della sessione, i comandanti dei distretti militari accertano, d'accordo con gli uffici di leva, se il numero degli arruolati iscritti in base alle comunicazioni degli ufficiali delegati corrisponda con le risultanze delle liste di leva e delle schede personali. L'accertamento deve farsi distintamente per i militari tenuti alla normale ferma di leva e per quelli ammessi all'eventuale congedo anticipato, e deve essere rinnovata alla chiusura della leva.

     Esso deve effettuarsi per corrispondenza tra i due enti interessati, tranne che per i distretti che hanno sede nel capoluogo di provincia, dove il controllo deve esercitarsi di persona, secondo le direttive date dal comandante del distretto stesso.

     Qualora riscontrino gravi discordanze, i comandanti dei distretti militari e gli uffici di leva devono riferirne subito al ministero della guerra.

 

Art. 233.

     Per tutti indistintamente gli iscritti che siano arruolati, l'ufficiale delegato o l'ufficiale di cui all'art. 6 compila per conto del distretto militare, e fuori dell'ingerenza del consiglio o della commissione mobile di leva, lo speciale modello prescritto dalle circolari annuali della leva, relativo ai requisiti degli iscritti arruolati e sulle base del quale i comandi dei distretti effettuano l'assegnazione delle reclute alle varie armi e specialità.

     Sulla parte prima del modello deve essere fatta apporre dall'inscritto, che non sia analfabeta, la propria firma.

     E' vietato di comunicare alle reclute le indicazioni apposte nei suddetti modelli.

 

Art. 234.

     La seconda parte del modello di cui all'articolo precedente non deve essere compilata per le reclute che siano in possesso di titoli di studio dai quali deriva l'obbligo della denuncia e della frequenza ai corsi allievi ufficiali di complemento in base al regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224.

     Per costoro viene posta, a mano o con stampiglia, nella seconda parte del modello la indicazione: "obbligato a frequentare i corsi allievi ufficiali".

 

Art. 235.

     Il modello di cui all'art. 233 deve essere compilato anche per gli iscritti inviati in osservazione all'ospedale.

     L'ufficiale delegato, conosciuto l'esito dell'osservazione, annulla il modello medesimo se l'iscritto è stato riformato o dichiarato rivedibile, e, se è stato riconosciuto idoneo, prende nota sul modello dell'esito dell'osservazione.

 

Art. 236.

     I modelli di cui all'art. 233 corredati di tutti i documenti esibiti dagli arruolati per comprovare le loro attitudini professionali, vengono trasmessi dall'ufficiale delegato ai rispettivi distretti insieme con i fogli matricolari.

 

 

Sezione VIII

 

RICHIESTA DEI CERTIFICATI PENALI PER GLI ISCRITTI ARRUOLATI

 

Art. 237.

     Agli effetti di cui all'art. 4 della legge, per gli iscritti arruolati gli ufficiali delegati devono richiedere il certificato di penalità dirigendo le richieste, mediante modello conforme all'allegato n. 9, ai procuratori del Re presso i tribunali civili e penali nella cui giurisdizione si trova il comune di nascita degli iscritti stessi.

     Per gli iscritti dei quali non si conosca con precisione il luogo di nascita o siano nati all'estero o siano stranieri che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana, la domanda è diretta al procuratore del Re presso il tribunale di Roma.

 

Art. 238.

     Tali richieste sono fatte di norma alla fine di ogni seduta e ad ogni modo non oltre il termine delle operazioni di leva di ciascun mandamento.

     Gli ufficiali delegati firmano le richieste: "Per il comandante del distretto militare di ... (indicando il distretto rispettivo)".

     I certificati di penalità stati rilasciati vengono trasmessi dai procuratori del Re ai comandi dei distretti militari, per conto dei quali gli ufficiali delegati ne fecero la richiesta.

 

Art. 239.

     I certificati, essendo rilasciati nell'esclusivo interesse del servizio militare, non debbono servire ad altro scopo, e debbono essere custoditi con la massima riservatezza.

     Devono essere senz'altro distrutti i certificati relativi a militari mandati rivedibili o riformati in rassegna o che, per qualsiasi altra ragione, cessano di appartenere all'esercito.

     Devono essere del pari distrutti i certificati relativi ad aspiranti all'arruolamento volontario o ad altra forma di servizio diversa da quella ordinaria di leva, i quali, per le risultanze dei certificati stessi o per altra causa, non ottengano l'ammissione richiesta.

 

Art. 240.

     I comandanti dei distretti devono aver cura di sollecitare presso le procure del Re l'invio dei certificati che tardino a giungere entro un congruo termine dalla data d'arruolamento e sorgendo inconvenienti, ne riferiscono subito al ministero della guerra.

     Esaminano se le condanne indicate nei certificati importino la esclusione dal regio esercito, giusta le norme del capo XI. In caso affermativo, se si tratti di condanne riportate prima dell'arruolamento, devono trasmettere il certificato all'ufficio di leva, affinchè promuova dal consiglio di leva la decisione di esclusione, previo annullamento di quella di arruolamento; se si tratti invece di condanne riportate dopo l'arruolamento, devono riferirne al ministero perchè si pronunci circa l'esclusione.

 

Art. 241.

     Le richieste di certificati penali, devono essere fatte singolarmente per ciascun arruolato, allo scopo di avere per ogni militare un certificato del casellario giudiziario da poter accludere al foglio matricolare.

 

 

Sezione IX

 

OPERAZIONI FINALI

 

Art. 242.

     Le decisioni dei consigli e delle commissioni mobili di leva sono, al termine di ciascuna seduta, riepilogate nel verbale della seduta stessa che è compilato dal commissario in conformità dell'allegato n. 10.

     In tale verbale dovrà farsi menzione sommaria di tutte le operazioni svoltesi nella seduta indicandone numericamente i risultati in conformità di quanto è specificato nel modello predetto.

Gli arruolati ammessi all'eventuale congedo anticipato, gli iscritti visitati per delegazione e i membri delle famiglie degli iscritti visitati per accertarne l'inabilità a lavoro proficuo o la qualità di mutilato, sono menzionati nominativamente, coll'indicazione per questi ultimi, delle decisioni prese.

 

Art. 243.

     Al termine di ciascuna seduta il presidente fa convocare gli iscritti, e per ciascuno di essi fa dar lettura dal commissario di leva delle loro generalità e delle decisioni prese quali risultano dalle schede personali facendo loro conoscere che, se hanno a porgere ricorso contro le decisioni medesime, purchè non si riferiscano all'idoneità o meno al servizio militare, devono uniformarsi alle disposizioni contenute negli articoli 37 e 67 della legge.

     Seguendo tale lettura, l'ufficiale delegato ed il capo del comune o il segretario comunale, controllano le liste di leva tenute rispettivamente dall'ufficio di leva e dal comune, per vedere se le decisioni vi siano state esattamente riportate.

     L'ufficiale delegato dopo aver accertato che le decisioni riportate sulla lista siano state firmate dal commissario di leva, vi appone anche la propria firma.

     Le liste di leva comunali devono essere firmate dal capo del comune o dal segretario comunale.

 

Art. 244.

     Contemporaneamente alle operazioni di cui al precedente articolo, il presidente del consiglio o della commissione mobile di leva fa consegnare agli iscritti il foglio di congedo illimitato provvisorio conforme all'allegato n. 11 (oppure conforme all'allegato n. 12 per gli ammessi all'eventuale congedo anticipato) o la dichiarazione di rivedibilità conforme all'allegato n. 13 o la dichiarazione di riforma conforme all'allegato n. 14 precedentemente preparati. Il foglio di congedo provvisorio deve essere firmato e consegnato dall'ufficiale delegato. Esso non viene consegnato agli iscritti che debbono essere avviati subito alle armi. Le dichiarazioni di rivedibilità o di riforma sono firmate dal presidente.

 

Art. 245.

     Il presidente del consiglio o della commissione mobile, prima di congedare gli iscritti, li invita a dichiarare se consti loro che sia occorsa qualche omissione di giovani che hanno l'obbligo di concorrere alla leva. In base alle dichiarazioni che vengono fatte, i consigli o le commissioni mobili prendono i provvedimenti del caso.

 

Art. 246.

…..Compiute le operazioni per l'esame personale ed arruolamento degli iscritti di ogni singolo comune, a coloro che sono rimasti iscritti nella lista, compresi gli aggiunti, viene data una numerazione progressiva che viene indicata sulla lista stessa (seconda casella della prima colonna) e sulle schede.

…..Gli aggiunti sulle liste sono indicati sulle schede col numero d'ordine avuto nella prima leva cui concorsero e coi numeri d'ordine avuti nelle leve successive.

…..Quindi il presidente chiude la lista di leva colla seguente formula:

"La lista del comune di ... chiusa e verificata definitivamente, è stabilita in numero di ... iscritti".

…..Il numero degli iscritti deve essere indicato in tutte lettere.

…..Infine, appostavi la data, la lista viene firmata dal presidente, dal commissario di leva e dal capo del comune.

…..Seguita la verificazione definitiva e la sottoscrizione delle liste di leva, esse non possono più essere modificate, salvo le eventuali successive aggiunzioni.

 

…..Art. 247.

…..Nel giorno fissato dal ministro della guerra per la chiusura della sessione, il consiglio di leva dà incarico all'ufficio di leva di formare un elenco nominativo di tutti gli iscritti rimandati alla leva successiva. Tale elenco deve essere compilato nel secondo periodo della leva e trasmesso in estratto ai capi dei rispettivi comuni a cui appartengono i rimandati, per l'aggiunzione di questi iscritti nelle liste della leva successiva.

 

…..Art. 248.

…..Dopo che ogni commissione mobile ha compiuto il proprio giro, il commissario deve fare al rispettivo prefetto una succinta relazione circa il modo col quale le autorità comunali del luogo, dove le commissioni si sono recate, hanno adempiuto agli obblighi che loro incombevano e di essa deve essere inviata copia al ministero della guerra (direzione generale leva sottufficiali e truppa) per mezzo del rispettivo comando di zona.

…..Negli uffici dove esistono più commissari, le relazioni relative alle varie commissioni mobili devono essere trasmesse dal commissario capo rispettivamente al prefetto e al ministero per mezzo del competente comando di zona.

 

…..Art. 249.

…..Nel termine di quindici giorni dalla chiusura della sessione i presidenti dei consigli di leva trasmettono al ministero della guerra una relazione particolareggiata intorno al modo con cui i funzionari e gli impiegati incaricati del servizio della leva concorsero, ciascuno per la parte spettante gli, al regolare andamento del servizio stesso. Si deve far cenno nella relazione di ogni circostanza che sia necessario di riferire confidenzialmente al ministro, onde poter prendere, occorrendo, quei provvedimenti, che, nell'interesse del servizio e della pubblica morale, siano reputati necessari.

 

Capo VIII DELLE AMMISSIONI ALL'EVENTUALE CONGEDO ANTICIPATO

 

Sezione I

 

PERSONE ALLE QUALI SPETTA L'AMMISSIONE ALL'EVENTUALE CONGEDO ANTICIPATO. NORME GENERALI DA SEGUIRSI NELLO STATUIRE SUI TITOLI DI AMMISSIONE ALL'EVENTUALE CONGEDO ANTICIPATO

 

…..Art. 250.

…..Hanno titolo all'ammissione all'eventuale congedo anticipato di cui all'art. 85 della legge gli iscritti e i militari i quali si trovino in una delle condizioni indicate nel detto articolo nel giorno fissato per l'apertura della leva alla quale concorrono o vengano a trovarvisi durante la sessione della leva stessa.

…..Dopo la chiusura della sessione della leva stessa e fino al compimento della ferma di leva acquistano titolo all'ammissione all'eventuale congedo anticipato, i militari i quali vengano a trovarsi in una delle condizioni previste dal suddetto articolo in conseguenza di una delle modificazioni di famiglia di cui all'art. 91 della legge.

 

…..Art. 251.

…..Gli iscritti aggiunti sulle liste quali rimandati da leve precedenti sia per rivedibilità, sia per altro legale motivo, in base agli articoli 63 e 67 della legge, possono ottenere l'ammissione all'eventuale congedo anticipato oltre che, per i titoli esistenti all'apertura della leva o sorti durante la leva alla quale concorrono, anche per quelli esistenti all'apertura della leva sulla loro classe o sorti durante il periodo della rivedibilità o del rimando.

…..Tale assegnazione deve concedersi anche se il titolo sia posteriormente scomparso, fatta eccezione del caso di cui al n. 2 dell'art. 85 della legge, qualora il titolo sia venuto meno per il mancato compimento della ferma di leva da parte di un fratello dell'iscritto aggiunto.

…..L'ammissione all'eventuale congedo anticipato non può essere concessa ai suddetti aggiunti sulle liste, quando durante la loro rivedibilità o il loro rimando, un altro fra i loro fratelli abbia fruito dello stesso beneficio.

 

…..Art. 252.

…..Gli omessi i quali, non essendosi presentati spontaneamente prima della chiusura della leva della propria classe, siano stati giudicati dal consiglio di leva rei di essersi sottratti alla leva, non devono essere segnalati ad alcuna autorità, ma non possono ottenere l'ammissione all'eventuale congedo anticipato.

…..Essi peraltro possono ottenere l'ammissione al detto beneficio per i titoli sorti dopo il loro arruolamento, purchè questi derivino da una delle modificazioni di famiglia di cui all'art. 91 della legge, sopravvenute prima del congedamento della classe con la quale essi avrebbero dovuto essere arruolati.

 

…..Art. 253.

…..Gli omessi i quali, pur non essendosi presentati spontaneamente prima della chiusura della leva della propria classe, non siano stati giudicati dai consigli di leva rei di essersi sottratti alla leva, possono essere ammessi all'eventuale congedo anticipato limitatamente ai titoli che avrebbero potuto invocare se fossero stati tempestivamente iscritti nelle liste di leva e arruolati.

…..Essi però possono godere effettivamente del beneficio suddetto solamente se i militari della classe alla quale appartengono per nascita ne abbiano fruito e nelle medesime proporzioni. Di ciò deve essere fatta esplicita menzione nella decisione del consiglio di leva. Per i titoli sorti dopo il loro arruolamento, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

 

…..Art. 254.

…..I renitenti prosciolti in via amministrativa debbono essere considerati, agli effetti dell'ammissione all'eventuale congedo anticipato, come iscritti rimandati per legale motivo.

 

…..Art. 255.

…..I renitenti assolti o amnistiati possono utilmente invocare i titoli che sussistevano perfetti durante la sessione della leva della classe alla quale appartengono per nascita, o per legittimo rimando, purchè non vi si opponga il fatto che, durante la loro renitenza, un fratello consanguineo abbia ottenuto l'ammissione all'eventuale congedo anticipato.

…..Essi però possono godere effettivamente di tale beneficio soltanto se i militari della classe alla quale appartengono per nascita o per legittimo rimando ne abbiano fruito e nelle medesime proporzioni. Di ciò deve essere fatta esplicita menzione nella decisione del consiglio di leva.

 

…..Art. 256.

…..I renitenti assolti o amnistiati possono anche invocare utilmente i titoli che sorgono dopo il loro arruolamento, purchè ciò avvenga per modificazione di famiglia e purchè al momento in cui il titolo sorge non sia stata ancora congedata la classe con la quale essi avrebbero dovuto essere arruolati.

 

…..Art. 257.

…..Qualora risulti che i renitenti di cui ai due articoli precedenti si siano presentati a tempo debito ad una regia autorità diplomatica o consolare per soddisfare l'obbligo della leva, ovvero che avessero titolo a rimando ad altra leva per legittimi motivi, debbono essere trattati, per quanto riguarda l'ammissione all'eventuale congedo anticipato, come iscritti regolarmente presentatisi o regolarmente rimandati ad altra leva.

 

…..Art. 258.

…..I renitenti condannati possono utilmente invocare l'ammissione all'eventuale congedo anticipato per i titoli che esistevano nel giorno d'apertura della leva della loro classe di nascita e quelli sorti successivamente fino al giorno in cui furono dichiarati renitenti, purchè però si trovino tuttavia nelle condizioni di poter aspirare al detto beneficio per lo stesso titolo di allora o per altro titolo sussistente al tempo del loro arruolamento, e sempre quando non vi si opponga il fatto che, durante la loro renitenza, un fratello consanguineo abbia ottenuto l'ammissione al beneficio stesso. Ad essi si applica il secondo comma dell'art. 255.

 

…..Art. 259.

…..I renitenti condannati possono invocare utilmente anche i titoli che sorgono dopo il loro arruolamento purchè ciò avvenga per modificazioni di famiglia e purchè, al momento in cui il titolo sorge, non sia stata ancora congedata la classe con la quale essi avrebbero dovuto essere arruolati.

 

…..Art. 260.

…..Ai renitenti sia assolti o amnistiati, sia condannati, nati anteriormente al 1916, si applica la disposizione transitoria di cui all'art. 213 della legge.

 

…..Art. 261.

…..I disertori assolti o amnistiati possono utilmente far valere i titoli di ammissione all'eventuale congedo anticipato nei limiti di tempo indicati nell'ultimo comma del successivo art. 264, purchè nel momento in cui il titolo sorge, non sia stata ancora congedata la classe con la quale sono stati arruolati.

…..Qualora però risulti che avessero titolo a ritardo o a rinvio del servizio, ovvero a dispensa come residenti all'estero, o che per altre ragioni non avessero obbligo di presentarsi alle armi quando furono dichiarati disertori, debbono essere trattati, per quanto riguarda l'ammissione all'eventuale congedo anticipato come militari ammessi rispettivamente a ritardo, rinvio, dispensa, ecc.

 

…..Art. 262.

     I militari dichiarati disertori e condannati, non possono in conformità dell'art. 181 della legge ottenere l'ammissione all'eventuale congedo anticipato nè possono conservare tale ammissione qualora l'abbiano precedentemente ottenuta.

 

…..Art. 263.

…..In tutti i casi nei quali l'ammissione all'eventuale congedo anticipato è subordinata alla sentenza di assoluzione, il consiglio o la commissione mobile di leva sospende ogni decisione in merito al diritto invocato, ed in pari tempo il commissario di leva interessa l'autorità giudiziaria a sollecitare il giudizio penale.

…..La decisione deve essere adottata non appena noto l'esito del giudizio.

…..Nei casi invece nei quali il diritto è indipendente dall'esito del giudizio, il consiglio o la commissione mobile di leva prende subito la decisione di sua competenza.

 

…..Art. 264.

…..I titoli di ammissione all'eventuale congedo anticipato debbono essere esposti e comprovati con tutti i documenti prescritti sotto pena di decadenza, dinanzi alla commissione mobile, oppure al consiglio di leva, non oltre la chiusura della sessione della leva alla quale l'iscritto concorre per nascita o per legittimo rimando.

…..Quelli sorti o resisi perfetti durante l'ultimo trimestre della sessione, o posteriormente, possono essere utilmente fatti valere sotto pena di decadenza, dinanzi al consiglio di leva non oltre il novantesimo giorno da quello nel quale si sono verificati.

 

…..Art. 265.

…..I titoli di ammissione all'eventuale congedo anticipato che gli omessi e i renitenti possono utilmente invocare, debbono essere fatti valere, sotto pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dall'arruolamento o fino alla chiusura della sessione qualora tale chiusura si verifichi oltre il detto termine di novanta giorni.

 

…..Art. 266.

…..I giovani i quali siano stati ripristinati nelle liste della leva di terra in seguito a cancellazione da quelle della leva di mare possono utilmente invocare i titoli di ammissione all'eventuale congedo anticipato entro il termine i novanta giorni alla data della loro reiscrizione sulle liste di leva di terra, o fino alla chiusura della sessione, qualora tale chiusura si verifichi oltre il detto termine di novanta giorni.

 

…..Art. 267.

…..Le decisioni che gli organi di leva sono chiamati a prendere in merito a richieste di ammissione all'eventuale congedo anticipato per titoli sorti dopo che sul medesimo iscritto sia stata presa altra decisione, devono essere pronunciate in base a nuovi documenti comprovanti la composizione della famiglia nel giorno nel quale il titolo si è verificato.

…..Si può prescindere dalla rinnovazione di quei documenti già prodotti, che hanno lo scopo di provocare un fatto certo e invariabile, come le nascite, le morti, ecc.

 

…..Art. 268.

…..Per gli iscritti i quali chiedono l'ammissione all'eventuale congedo anticipato per titoli già prefetti, e comprovati dai prescritti documenti, all'atto dell'esame personale ed arruolamento, il consiglio o la commissione mobile di leva deve normalmente decidere appena sia constatata l'idoneità dei richiedenti al servizio militare.

 

…..Art. 269.

…..Il presidente del consiglio o della commissione mobile di leva o in sua vece il commissario di leva devono rivolgere ad ogni iscritto riconosciuto idoneo le domande opportune, per accertare se egli si trovi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 85 della legge, invitandolo, in caso affermativo a produrre al più presto, ove non lo abbia fatto, tutti i documenti prescritti, per non incorrere nella decadenza dei termini entro i quali il titolo può essere fatto valere.

 

…..Art. 270.

…..L'ammissione all'eventuale congedo anticipato è subordinata al possesso del requisito premilitare.

…..Per comprovare di essere in possesso di tale requisito, agli effetti dell'ammissione al beneficio predetto, è sufficiente che gli iscritti producano tempestivamente una apposita dichiarazione rilasciata dai comandi federali della G.I.L. dalla quale risulti che essi hanno frequentato con successo il primo e secondo corso premilitare generale (o il primo corso premilitare generale e il primo corso specializzato) oppure che ne siano stati dispensati o esentati per uno dei motivi previsti dalle disposizioni vigenti.

 

…..Art. 271.

…..I consigli di leva e le commissioni mobili, qualora riconoscano l'esistenza di uno dei titoli di cui all'art. 85 della legge in favore di un iscritto il quale abbia il requisito premilitare debbono pronunciare la seguente decisione da trascriversi sulla scheda personale, sulla lista di leva e sul modulo 106:

"Ammesso all'eventuale congedo anticipato per il titolo di cui all'art. 85, n. ... del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del regio esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329.

 

…..Art. 272.

…..I consigli e le commissioni mobili di leva, nel pronunciarsi sulle domande di ammissione all'eventuale congedo anticipato non devono limitarsi a riconoscere l'esistenza del titolo indicato nella domanda, ma devono anche accertare se dai documenti prodotti risulti eventualmente altro titolo di importanza maggiore, in riguardo all'ordine che i titoli hanno nella legge. Quest'ultimo titolo deve essere riconosciuto indipendentemente dalla domanda, dopo che sia stata eventualmente completata d'ufficio la relativa documentazione.

 

…..Art. 273.

…..I consigli di leva e le commissioni mobili, qualora riconoscano l'esistenza di uno dei titoli di cui all'art. 85 della legge in favore di un iscritto il quale sia sprovvisto, senza giustificato motivo, del requisito premilitare, debbono pronunciare la seguente decisione da trascriversi sulla scheda personale, sulla lista di leva e sul mod. 106:

"Non ammesso all'eventuale congedo anticipato perchè, pur trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 85, n. ... del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del regio esercito approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, manca del requisito premilitare".

 

…..Art. 274.

…..I consigli di leva e le commissioni mobili, qualora riconoscano infondata la domanda di un iscritto per l'ammissione all'eventuale congedo anticipato debbono pronunciare la seguente decisione, da trascriversi sulla scheda personale e sulla lista di leva:

"Respinta la domanda di ammissione all'eventuale congedo anticipato per il titolo di cui all'art. 85, n. ... del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del regio esercito approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, perchè ...".

 

…..Art. 275.

…..Tutte le decisioni negative di cui agli articoli 273 e 274, debbono essere subito notificate agli interessati e all'uopo i commissari di leva al termine di ciascuna seduta, devono comunicare alle competenti autorità comunali tutte le decisioni negative pronunciate nella seduta stessa, per mezzo dei modelli conformi all'allegato n. 15, dopo aver compilato tanto la prima quanto la seconda parte.

…..Tali modelli devono essere consegnati ai rappresentanti delle amministrazioni comunali presenti alla seduta che ne rilasciano subito regolare ricevuta, o spediti ai comuni in pieghi raccomandati accompagnati da un doppio elenco contenente le generalità dei militari, uno dei quali deve essere firmato dal podestà per ricevuta e restituito all'ufficio di leva. I comuni prendono nota delle decisioni sulle liste di leva comunali e provvedono d'urgenza per la loro notifica agli interessati.

…..Tale notifica deve essere fatta a cura del messo comunale, mediante consegna della prima parte del detto modello all'interessato nel suo domicilio, residenza o dimora. In mancanza dell'interessato, la consegna della prima parte del detto modello viene fatta in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 139 e seguenti del codice di procedura civile. La parte seconda del modello, debitamente completata e firmata dal messo comunale viene restituita non oltre dieci giorni dalla notifica, all'ufficio di leva che la conserva nella scheda personale dell'iscritto.

 

…..Art. 276.

…..I consigli e le commissioni mobili di leva non possono pronunciare più di una decisione sullo stesso titolo di ammissione ad eventuale congedo anticipato a meno che esso sorga effettivamente o si perfezioni in seguito ad una delle modificazioni di famiglia di cui all'art. 91 della legge.

…..Peraltro nei casi nei quali abbiano emesso una decisione negativa in merito ad una domanda di ammissione all'eventuale congedo anticipato esclusivamente per mancanza del requisito premilitare, possono pronunciare una nuova decisione qualora successivamente venga prodotta la prova relativa al detto requisito o ne sia giustificata la mancanza. Essi però devono tenere presente gli articoli 91 e 92 della legge.

 

…..Art. 277.

…..Tutte le decisioni in merito a domande d'ammissione all'eventuale congedo anticipato devono essere prese con sollecitudine e di norma non oltre la chiusura della sessione della leva.

…..Qualora non sia possibile prendere entro tale termine qualche decisione per incompleta o irregolare documentazione, gli uffici di leva devono informarne gli interessati per mezzo delle autorità comunali fissando un congruo termine per il completamento o la regolarizzazione dei documenti, trascorso il quale promuovono senz'altro le decisioni del consiglio di leva.

Analogamente devono provvedere gli uffici di leva nei casi in cui le decisioni non possano essere adottate tempestivamente perchè subordinate agli accertamenti sanitari di qualche membro di famiglia.

 

…..Art. 278.

…..Le decisioni dei consigli di leva di cui agli articoli 271 e 273 emesse nei riguardi di iscritti già arruolati in sedute precedenti, debbono essere partecipate a cura degli ufficiali delegati, ai comandi dei distretti mediante il modello conforme all'allegato n. 16 e dai medesimi deve essere apposta sulle liste di leva la seguente annotazione: "compilato e trasmesso al distretto il mod. ..." con la data e la firma.

 

…..Art. 279.

…..Se l'ammissione all'eventuale congedo anticipato venga richiesta a favore di militari alle armi, il consiglio di leva, prima di decidere, deve assicurarsi (richiedendo copia del foglio matricolare del militare o apposita dichiarazione del comando da cui il militare dipende) che i militari stessi non siano incorsi nella diserzione e non siano vincolati ad obblighi speciali di ferma. Le decisioni di cui agli articoli 271 e 273 debbono essere comunicate a cura degli ufficiali delegati, oltre che ai distretti, anche ai corpi nei quali i militari prestano servizio, mediante il modello conforme all'allegato n. 16. Di tali comunicazioni deve essere fatta menzione nelle liste di leva con la seguente annotazione: "compilati i mod. ... e trasmessi rispettivamente al distretto e al corpo". Essa deve essere datata e firmata dall'ufficiale delegato.

 

…..Art. 280.

…..Se la decisione di ammissione all'eventuale congedo anticipato sia presa a favore di un militare nominato, nel frattempo, sottotenente di complemento, la partecipazione relativa deve essere inviata al ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali), cui spetta determinare se e in quale misura detto militare possa effettivamente fruire di riduzione di servizio.

 

…..Art. 281.

L'ufficio di leva, qualora rilevi che un militare, nel cui interesse fu presentata richiesta di ammissione all'eventuale congedo anticipato, ha effettivamente titolo al detto beneficio e potrebbe essere senz'altro congedato in seguito a disposizioni già emanate dal ministro per la guerra se intervenisse subito la decisione, deve procurare che tale decisione sia adottata al più presto dal consiglio di leva. Nel frattempo deve informare il comando del corpo ove il militare presta servizio perchè lo invii in licenza straordinaria senza assegni, non computabile nella ferma, in attesa della decisione suddetta.

 

…..Art. 282.

…..I modelli di cui ai precedenti articoli 278 e 279 sono rilegati in registri numerati, contenenti 100 fogli ciascuno. Ogni foglio è pure numerato ed è costituito da una matrice destinata a rimanere rilegata in volume, e di due parti staccabili da inviarsi al distretto e al corpo. Il distretto o corpo deve poi restituire all'ufficio di leva la seconda parte per ricevuta.

…..Gli uffici di leva tengono nota, in apposito quaderno, dei registri predetti ricevuti in carico e, per ciascuno di essi, del numero e della data di ricevimento del registro stesso.

 

…..Art. 283.

…..E' vietato compilare i modelli conformi all'allegato n. 16 prima che la relativa decisione sia stata presa dagli organi di leva.

 

…..Art. 284.

…..Dei modelli di cui all'articolo precedente non debbono, di massima, compilarsi duplicati. Il commissario di leva, quando si trovi nell'assoluta necessità di compilarli, deve redigere apposita dichiarazione indicando per quali cause è stato necessario compilare il duplicato, e qualora trattisi di smarrimento, quali pratiche siano state fatte per rintracciare l'originale.

…..Tale dichiarazione deve essere conservata nella scheda personale dell'iscritto cui si riferisce.

…..I modelli stessi, inoltre, non debbono contenere cancellature, abrasioni nè sovrapposizioni di nomi.

 

…..Art. 285.

…..Le decisioni adottate dai consigli di leva o dalle commissioni mobili in materia di ammissione all'eventuale congedo anticipato possono essere apposte sulle liste di leva, sui fogli matricolari e sui modelli conformi all'allegato n. 16, con timbro, sotto la personale responsabilità del commissario di leva o dell'ufficio delegato cui spetta firmare il documento.

…..Per la iscrizione delle decisioni sulle schede personali vale il disposto dell'art. 166.

 

…..Art. 286.

…..Il comando del distretto, ricevuta la partecipazione di cui all'art. 278 aggiunge nella matricola del militare la variazione corrispondente.

…..Qualora il militare si trovi in congedo illimitato provvisorio lo stesso comando deve provvedere a commutare all'interessato il foglio di congedo illimitato provvisorio.

…..Il comando del corpo, ricevuta la partecipazione di cui all'art. 279 provvede, oltre che ad iscrivere a matricola le variazioni occorrenti, anche, se del caso, ad inviare in congedo illimitato il militare interessato.

…..Dell'invio in congedo il comando del corpo deve dare comunicazione al comando del distretto.

…..Quest'ultimo comando, qualora non riceva tale comunicazione entro breve tempo, deve assicurarsi presso il comando del corpo che il congedamento abbia avuto luogo.

 

…..Art. 287.

…..Le decisioni di cui agli articoli 271 e 273 in merito a domande di ammissione all'eventuale congedo anticipato che siano state emesse in opposizione alla legge o alle presenti norme, sono annullabili per determinazione del ministero della guerra, inteso il parere della commissione di cui all'art. 37 della legge.

…..Questa facoltà di annullamento può esercitarsi fino alla chiusura della leva successiva a quella in cui dette decisioni furono pronunciate.

 

…..Art. 288.

…..Le decisioni di cui agli articoli 271 e 273 in merito a domande di ammissione all'eventuale congedo anticipato pronunciate in base a documenti falsi o infedeli sono annullabili in ogni tempo per decisione dello stesso consiglio di leva che però deve informarne sempre il ministero. Sono ugualmente annullabili in ogni tempo, da parte del consiglio di leva, le decisioni di cui agli articoli 271 e 273 in merito a domande di ammissione al detto beneficio emesse a favore di iscritti che siano incorsi successivamente nel reato di diserzione e siano stati condannati, oppure che siano incorsi nelle sanzioni penali previste dal capo XIV della legge.

…..Tali decisioni di annullamento devono essere partecipate alle competenti autorità militari a cura degli ufficiali delegati con i modelli conformi all'allegato n. 16.

 

…..Art. 289.

…..I militari a riguardo dei quali sia stata annullata la decisione di ammissione all'eventuale congedo anticipato e che si trovino in congedo illimitato, debbono essere precettati per riassumere servizio per il compimento della ferma di leva in occasione della prima chiamata alle armi. Il ministero della guerra, può, però, ordinare che siano chiamati in servizio anche prima.

 

Sezione II

 

MODI E REQUISITI PER FAR VALERE I TITOLI ALL'EVENTUALE CONGEDO ANTICIPATO

 

…..Art. 290.

…..L'ammissione all'eventuale congedo anticipato deve essere richiesta dal capo di famiglia o dalla persona a favore della quale il titolo è costituito, mediante sottoscrizione della situazione di famiglia.

 

…..Art. 291.

…..Qualora il capo di famiglia o la persona a favore della quale è costituito il titolo per l'ammissione all'eventuale congedo anticipato sia irreperibile o risulti trovarsi nell'impossibilità materiale di firmare la situazione di famiglia per grave malattia od altra causa, l'assegnazione stessa può essere concessa, su richiesta del membro della famiglia, il quale, morendo la persona irreperibile o impossibilitata, diverrebbe capo della famiglia stessa o a cui favore sorgerebbe altro titolo di ammissione all'eventuale congedo anticipato, prima non esistente.

…..Ove peraltro la persona che avrebbe dovuto firmare la situazione di famiglia, reclamasse contro l'ammissione all'eventuale congedo anticipato così concessa, questa deve essere revocata dal consiglio di leva, sempre però che il reclamo venga fatto prima del normale congedamento dei militari con ferma ordinaria della classe cui appartiene l'iscritto.

 

…..Art. 292.

…..L'ammissione all'eventuale congedo anticipato per i titoli di cui ai numeri 6 e 7 dell'art. 85 della legge, deve essere richiesta dal tutore degli orfani o delle orfane minorenni, ed in mancanza del tutore, da tre più prossimi parenti.

…..Qualora, nel caso del titolo di cui al detto n. 7 le orfane siano maggiorenni, la richiesta deve essere fatta da una di esse.

 

…..Art. 293.

…..L'ammissione all'eventuale congedo anticipato per i titoli di cui al n. 8 dell'art. 85 della legge, deve essere richiesta dalla matrigna del militare.

 

…..Art. 294.

…..I diritti di ammissione all'eventuale congedo anticipato devono invocarsi e comprovarsi a seconda dei casi, coi documenti, indicati nelle tabelle che seguono, e con gli altri che fossero di volta in volta necessari secondo la particolarità dei casi.

 

…..Art. 295.

…..Il consiglio di leva ha facoltà di chiedere altri documenti oltre quelli prescritti, e ove creda opportuno, può anche esigere che siano presentati gli estratti conformi degli atti di stato civile in luogo dei certificati.

…..Quando trattisi di figli naturali occorre sempre la produzione del certificato di nascita da cui risulti esplicitamente il riconoscimento oppure la copia per esteso dell'atto stesso e quando trattisi di figli legittimati per susseguente matrimonio è indispensabile la produzione dell'estratto dal registro degli atti di matrimonio da cui risulti esplicitamente l'avvenuta legittimazione oppure copia per esteso dell'atto stesso.

 

…..Art. 296.

…..Le attestazioni e i documenti rilasciati dalle autorità diplomatiche o consolari italiane non possono essere ritenuti validi, se non siano stati legalizzati dal ministero degli affari esteri. Non è però necessaria la legalizzazione quando i documenti siano pervenuti direttamente ai comuni o all'ufficio di leva con lettera delle dette autorità. In tal caso la lettera deve essere sempre unita ai documenti.

 

…..Art. 297.

…..I documenti diretti a comprovare i titoli di ammissione all'eventuale congedo anticipato non possono in genere essere ritenuti dal consiglio di leva come valevoli al detto scopo, se non siano redatti in conformità dei prescritti modelli e se la data, sotto la quale furono rilasciati, sia anteriore all'apertura della leva oppure al giorno nel quale il diritto si è verificato.

…..Peraltro, i documenti che hanno per oggetto di provare un fatto certo ed invariabile, come la nascita e la morte di alcuno dei membri della famiglia dell'iscritto, possono essere ritenuti valevoli qualunque sia la data sotto la quale siano stati rilasciati.

 

…..Art. 298.

…..Ogni qualvolta venga riconosciuta la mancanza o l'irregolarità di qualche documento essenziale, gli uffici o i consigli di leva debbono astenersi dal promuovere o adottare una decisione in merito alla richiesta di ammissione all'eventuale congedo anticipato, limitandosi a restituire ai comuni o agli interessati i documenti irregolari ed a fornire le indicazioni necessarie per la loro rettifica o completamento, conservando nelle schede personali relative i documenti regolari. Le schede dei giovani predetti devono essere tenute in evidenza per gli eventuali solleciti e per le decisioni del caso prima della chiusura della sessione in conformità dell'art. 277.

 

…..Art. 299.

…..I capi dei comuni debbono astenersi dal vidimare o rilasciare i certificati di loro competenza a persone ad essi sconosciute, a meno che intervenga dichiarazione di testimoni, i quali rispondono dell'identità del richiedente.

 

…..Art. 300.

…..Su richiesta degli iscritti o della loro famiglia, i capi dei comuni debbono rivolgersi direttamente alle autorità, sia del regno, sia dell'estero, cui spetti di spedire gli opportuni certificati, perchè questi siano prontamente rilasciati e trasmessi.

 

…..Art. 301.

…..I capi dei comuni debbono porre ogni cura affinchè i documenti richiesti nell'interesse degli iscritti siano redatti con la massima precisione e sollecitudine.

 

…..Art. 302.

…..I documenti rilasciati dai capi dei comuni e quelli che essi si siano procurati, debbono possibilmente essere dai comuni medesimi trasmessi all'ufficio di leva almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'esame personale degli iscritti stessi, e comunque al più presto, ove si tratti di titoli verificatisi dopo tale tempo o di documenti richiesti dopo l'arruolamento.

…..Ove l'iscritto ne faccia richiesta, le amministrazioni comunali devono far consegna al medesimo dei documenti che lo riguardano, perchè possa da se stesso presentarli al consiglio o alla commissione mobile di leva.

 

…..Art. 303.

…..Le dichiarazioni e i documenti riguardanti i militari delle forze armate dello Stato ed occorrenti per la prova dei titoli di ammissione all'eventuale congedo anticipato, debbono essere rilasciati dalla competente autorità militare, a domanda dei capi dei comuni.

…..Le autorità militari sono tenute a corrispondere con la maggiore sollecitudine a tale richiesta.

 

…..Art. 304.

…..Gli atti dello stato civile omessi od inesatti non possono ritenersi suppliti o rettificati, se non mediante sentenze pronunciate dal tribunale civile competente.

…..Per gli scomparsi in guerra, vale però quanto è stabilito dal successivo art. 360.

 

…..Art. 305.

…..La situazione di famiglia, essendo il principale documento per comprovare i titoli all'eventuale congedo anticipato deve essere redatta con la massima precisione, fedeltà e chiarezza.

…..Essa deve essere compilata su di un foglio da staccarsi da un registro madre e figlia conforme all'allegato n. 17.

…..I registri e le situazioni debbono essere numerati progressivamente.

 

…..Art. 306.

…..La situazione di famiglia deve essere rilasciata dal capo del comune, nelle cui liste di leva l'iscritto trovasi compreso, su richiesta di questi o di qualsiasi altro membro della sua famiglia.

Laddove nel suindicato comune non si possa procedere alla redazione della situazione di famiglia per mancanza dei tre testimoni richiesti, tale documento deve essere redatto presso il comune in cui l'iscritto risiede od è conosciuto.

 

…..Art. 307.

…..La situazione di famiglia può essere rilasciata dalla regia autorità consolare:

…..a) quando ambedue i genitori dell'iscritto risiedano all'estero;

…..b) quando ambedue i detti genitori siano morti all'estero;

…..c) quando la madre sia defunta e il padre risieda all'estero;

…..d) quando il padre sia defunto e la madre risieda all'estero;

…..e) in tutti quegli altri casi nei quali si sia verificata all'estero una modificazione nel numero dei componenti la famiglia.

 

…..Art. 308.

…..I capi delle amministrazioni comunali e le regie autorità consolari non possono rifiutare il rilascio della situazione di famiglia e degli altri documenti ai richiedenti, quand'anche ritengano inesistente il diritto dell'iscritto all'ammissione all'eventuale congedo anticipato.

 

…..Art. 309.

…..Prima di procedere alla compilazione della situazione di famiglia, il capo del comune o l'autorità consolare debbono far bene comprendere ai dichiaranti la importanza di tale documento e la responsabilità che essi assumono con le loro dichiarazioni, ammonendoli che, in casi di falsità, verrebbero denunciati all'autorità giudiziaria e puniti ai termini del codice penale, indipendentemente dall'esclusione dell'iscritto dal beneficio di ottenere l'ammissione all'eventuale congedo anticipato.

 

…..Art. 310.

…..La situazione di famiglia deve comprendere, per ordine di data di nascita, tutti indistintamente i membri della famiglia di origine dell'iscritto, maschi e femmine, anche se siano defunti, se abbiano contratto matrimonio o siano religiosi professi, o per qualunque altro motivo vivano fuori della casa paterna.

…..Debbono anche essere compresi nella situazione stessa i fratelli uterini, i patrigni e le matrigne degli iscritti.

…..Per i defunti deve essere indicata la data di morte.

…..Nei casi previsti dai numeri 7 e 8 dell'art. 85 della legge, debbono esservi indicati anche i figli delle sorelle vedove dell'iscritto.

…..Quando trattisi di titoli relativi agli avi, debbono esservi indicati l'avo e l'ava dell'iscritto (paterni o materni, a seconda dei casi) nonchè i figli e le figlie di detti avi e i nipoti tutti.

 

…..Art. 311.

…..I certificati di matrimonio, di nascita e di morte, la cui produzione sia prescritta, non possono mai essere sostituiti da annotazioni sulla situazione di famiglia.

 

…..Art. 312.

…..Le situazioni di famiglia e gli atti notori in genere, rilasciati dai capi dei comuni debbono essere firmati dalla persona che richiede il beneficio in conformità degli articoli 290, 291, 292 e 293, la quale, unitamente ai testimoni o dichiaranti, deve rendersi mallevadore della verità delle circostanze in essi documenti espresse.

…..Qualora i detti individui siano illetterati, basta che il documento sia da essi crocesegnato.

I testimoni o deponenti non debbono essere legati da vincoli di parentela o di affinità con l'iscritto.

 

…..Art. 313.

…..I capi dei comuni, prima di sottoscrivere le situazioni di famiglia e gli atti notori, debbono assicurarsi che le loro risultanze concordino con le risultanze dei registri di stato civile e dei registri anagrafici del comune.

 

…..Art. 314.

…..Tutti i documenti diretti a comprovare l'esistenza dei titoli di ammissione all'eventuale congedo anticipato debbono essere, dalle autorità civili, militari od ecclesiastiche, rilasciati gratuitamente, in forma autentica, e i documenti di stato civile debbono anche debitamente legalizzati.

…..La legalizzazione non è però necessaria quando i documenti vengono usati nell'àmbito della circoscrizione della provincia a cui appartiene il comune che li rilascia.

 

…..Art. 315.

…..I documenti di cui all'articolo precedente sono esenti da tassa di bollo, giusta l'art. 159 della parte III della tariffa allegato A al testo di legge del bollo approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, ma le autorità che li rilasciano, li vidimano o li legalizzano, debbono, a senso del medesimo art. 159, indicarvi l'uso cui sono destinati.

 

Sezione III

 

NORME RELATIVE ALL'AMMISSIONE ALL'EVENTUALE CONGEDO ANTICIPATO NEI VARI CASI DI FILIAZIONE E PARENTELA

 

…..Art. 316.

…..Possono aspirare all'ammissione all'eventuale congedo anticipato gli iscritti di leva che siano figli legittimi. Sotto la denominazione di figli legittimi sono sempre compresi i figli legittimati o per matrimonio dei genitori o per decreto reale.

…..Sono considerati come legittimi i figli concepiti in costanza di matrimonio contratto in buona fede sebbene dichiarato nullo di poi, ed anche il figlio nato prima di esso matrimonio, purchè riconosciuto prima dell'annullamento.

 

…..Art. 317.

…..Allo scopo di costituire i titoli di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 85 della legge, sono computati nel novero dei figli anche i figli naturali legalmente riconosciuti.

 

…..Art. 318.

…..L'esistenza in famiglia di figli naturali non pregiudica i diritti di ammissione all'eventuale congedo anticipato dei figli legittimi.

 

…..Art. 319.

…..I consigli di leva considerano esistente le qualità di figlio naturale riconosciuto quando il riconoscimento sia stato fatto nelle forme prescritte dalla legge e non consti che il figlio sia in alcuna delle condizioni prevedute dagli articoli 249 codice civile e 250 del libro I del codice civile: salvo agli aventi interesse, il ricorso ai tribunali.

 

…..Art. 320.

…..Per fratelli consanguinei agli effetti dell'ammissione all'eventuale congedo anticipato, s'intendono i fratelli uniti da vincoli di consanguineità legittima.

 

…..Art. 321.

…..I figli adottivi possono invocare utilmente i titoli di ammissione all'eventuale congedo anticipato solamente in rapporto alla loro famiglia di origine e non in rapporto a quella dell'adottante.

 

…..Art. 322.

…..I titoli di ammissione all'eventuale congedo anticipato relativi agli avi sussistono sia che si tratti di avi paterni, sia che si tratti di avi materni.

…..Per nipote di avo o di ava si intende il figlio legittimo sia di un figlio sia di una figlia legittimi.

 

…..Art. 323.

…..Agli effetti dell'ammissione all'eventuale congedo anticipato, la vedova rimaritata deve essere considerata come non più esistente nella famiglia del precedente marito.

…..Se però sia divenuta nuovamente vedova, o tale debba essere considerata in quanto il nuovo marito sia da ritenersi inesistente in famiglia ai termini dell'art. 88 della legge, essa si intende formare una sola famiglia con tutti i suoi figli.

 

…..Art. 324.

…..I fratelli e le sorelle consanguinei devono essere considerati come appartenenti ad una sola famiglia, meno però nel caso che il padre sia morto, o sia da ritenersi inesistente ai termini dell'art. 88 della legge, e sia vivente l'ultima moglie di lui; nel qual caso questa coi propri figli deve intendersi formare una famiglia distinta e separata a senso del precedente articolo.

 

…..Art. 325.

…..I fratelli e le sorelle uterini devono considerarsi come appartenenti a famiglie distinte e separate, salvo quanto è disposto nel precedente art. 323.

 

…..Art. 326.

…..La madre eventualmente divorziata sotto l'impero di legislazioni straniere, non può in alcun caso essere considerata vedova finchè sia vivo il marito.

 

…..Art. 327.

…..Non ha titolo all'ammissione all'eventuale congedo anticipato il nipote di avo o di ava paterni se sia in vita il suo genitore, a meno che questi debba considerarsi inesistente in famiglia a senso dell'art. 88 della legge.

…..Invece, il nipote di avo o di ava materni ha titolo all'ammissione all'eventuale congedo anticipato quantunque esistano uno o più generi di costoro, anche se si tratti del padre dell'iscritto.

 

Sezione IV

 

PERSONE DA CONSIDERARSI INESISTENTI IN FAMIGLIA

 

…..Art. 328.

…..Le persone che si dichiarino inabili al lavoro proficuo, agli effetti dell'ammissione all'eventuale congedo anticipato, giusta il n. 1 dell'art. 88 della legge, debbono essere sottoposte a visita davanti al consiglio o alla commissione mobile di leva previa produzione di un certificato medico debitamente legalizzato da conservarsi in atti.

…..Le visite delle donne devono essere fatte sempre ambulatoriamente con gli opportuni riguardi e, possibilmente, in luogo appartato.

 

…..Art. 329.

…..Il consiglio o la commissione mobile di leva decide in merito all'inabilità a lavoro proficuo, sentito il parere del perito sanitario.

…..Tale parere deve essere steso dal perito sulla scheda personale dell'iscritto a favore del quale è richiesta l'ammissione all'eventuale congedo anticipato nella casella riservata alle annotazioni.

 

…..Art. 330.

…..Trattandosi di chiarire l'esistenza o la natura di qualche malattia di difficile determinazione, il consiglio o la commissione mobile di leva può mandare le persone che si allegano inabili in osservazione presso l'ospedale militare più vicino. Le spese di viaggio per la presentazione all'ospedale sono a loro carico.

…..Tale visita di osservazione può essere fatta anche presso una infermeria presidiaria, ma in tal caso deve essere redatta una dettagliata relazione dell'osservazione stessa, inviandola quindi alla direzione dell'ospedale militare da cui dipende, alla quale spetta esprimere il proprio giudizio in merito, da trasmettere poi al consiglio di leva.

 

…..Art. 331.

…..Il consiglio o la commissione mobile di leva può procedere alla visita delle persone che si allegano inabili a lavoro proficuo, anche nel luogo del loro domicilio, recandovisi collegialmente, o delegando per la visita uno dei propri membri, sempre con l'assistenza del perito sanitario.

…..Il consiglio o la commissione mobile, però deve previamente accertare che, in caso di esito positivo della visita, effettivamente spetterà all'iscritto l'ammissione all'eventuale congedo anticipato.

 

…..Art. 332.

…..Per le visite a domicilio di cui all'articolo precedente, occorrono le seguenti condizioni:

…..a) che consti effettivamente della impossibilità delle persone allegate inabili a lavoro proficuo, a muoversi dal luogo della loro dimora;

…..b) che il provvedimento venga espressamente richiesto dall'iscritto o dai congiunti interessati;

…..c) che tutte le spese occorrenti per il trasferimento del consiglio o della commissione mobile, o dei membri all'uopo delegati, insieme col perito, sanitario, vadano a carico della famiglia interessata, che deve depositare in anticipazione la relativa somma presso l'ufficio di leva o la commissione mobile, ovvero, nel caso di indigenza della famiglia stessa, siano eventualmente sopportate dal rispettivo comune.

 

…..Art. 333.

…..Se la persona che si allega inabile dimora fuori della provincia ove l'iscritto concorre alla leva, il consiglio di leva può, dietro domanda degli interessati, delegare il consiglio di leva della provincia ove detta persona dimora a provvedere per la visita e a decidere in merito alla allegata inabilità.

…..Per tali visite devono seguirsi le modalità di cui al capo IX.

 

…..Art. 334.

…..Le persone inferme, che risiedono all'estero, possono essere sottoposte a visita da parte delle regie autorità diplomatiche o consolari, assistite dal sanitario di fiducia.

…..Le suddette autorità fanno compilare dal detto sanitario un particolareggiato rapporto sulle infermità riscontrate, e trasmettono tale rapporto al consiglio di leva, dopo avervi verbalizzato le circostanze di tempo e di luogo in cui la visita fu eseguita, ed il proprio parere sulla allegata inabilità dell'infermo a lavoro proficuo.

 

…..Art. 335.

…..Inabili a lavoro proficuo, ai sensi dell'art. 88, n. 1 della legge, debbono intendersi coloro che, indipendentemente dalle condizioni economiche della loro famiglia, non possono per infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici, attendere in modo costante e continuo ad una qualsivoglia proficua occupazione.

 

…..Art. 336.

…..Per le infermità che non sono di per se stesse causa assoluta di inabilità a lavoro proficuo, a senso dell'articolo precedente, ma solo relativa, il consiglio o la commissione mobile di leva, ove lo ritenga opportuno, può prima di emettere il proprio giudizio, assumere quelle informazioni che creda necessarie, allo scopo di accertare se l'individuo attenda o possa attendere in modo costante e continuo ad una qualsivoglia proficua occupazione.

 

…..Art. 337.

…..Debbono sempre ritenersi causa di inabilità a lavoro proficuo l'idiotismo e il cretinismo, purchè siano bene accertati in visita di osservazione in un ospedale militare, oppure risultino realmente esistenti in seguito alla produzione di un atto notorio municipale compilato possibilmente, col concorso di medico locale, da integrarsi con le informazioni dell'arma dei CC. RR.

 

…..Art. 338.

…..L'epilessia si deve ritenere causa di inabilità a lavoro proficuo:

…..a) quando sia stabilita la reale esistenza della malattia oltre che con la presentazione di un atto notorio municipale, compilato, possibilmente, col concorso di medico locale, per altre prove che il consiglio o la commissione mobile di leva riconosca irrefragabili, o per il risultato della osservazione in un ospedale militare all'uopo anche sufficientemente protratta;

…..b) quando la malattia abbia assunto la forma di frenosi epilettica, così che il malato trovisi ricoverato in un pubblico manicomio: in tal caso basta a stabilire l'entità del fatto l'autentica esplicita dichiarazione del direttore tecnico di quello stabilimento.

 

…..Art. 339.

…..L'alienazione mentale, in tutte le sue forme, deve essere considerata come causa di inabilità a lavoro proficuo anche quando abbia dato luogo a periodi transitori di apparente guarigione.

…..Pertanto coloro che sono o sono stati ricoverati in cura in un manicomio, possono essere considerati senz'altro inabili a lavoro proficuo qualora venga prodotta un'apposita dichiarazione del direttore dello stabilimento comprovante l'alienazione mentale, avvertendo che la firma del direttore deve essere debitamente legalizzata. Per coloro invece che non siano stati degenti in un manicomio, la detta infermità deve essere accertata in modo indubbio in un ospedale militare, previo, ove occorra, adeguato periodo di osservazione.

 

…..Art. 340.

…..Gli individui affetti da alienazione, che risiedono all'estero, possono essere considerati, per detta malattia, inabili a lavoro proficuo soltanto se siano o siano stati ricoverati in un manicomio, e se la loro infermità sia comprovata con apposita dichiarazione del direttore del detto stabilimento, vidimata dalla competente autorità consolare.

 

…..Art. 341.

…..L'ernia costituisce inabilità a lavoro proficuo solamente quando è molto voluminosa, irreducibile, incontenibile, con qualsiasi bene adatto cinto.

 

…..Art. 342.

…..Se la visita medica presso il consiglio o la commissione mobile di leva e l'eventuale visita di osservazione di un ospedale militare delle persone che si allegano inabili a lavoro proficuo abbia esito negativo, il consiglio o la commissione mobile di leva, prima di prendere la decisione sulla domanda di ammissione all'eventuale congedo anticipato del militare, deve interpellare gli interessati per conoscere se intendano invocare una visita medica di appello.

…..Se gli interessati rinunciano alla visita di appello, il consiglio o la commissione mobile di leva può adottare senz'altro la definitiva decisione del caso, indicando nella decisione stessa che l'interessato ha rinunciato alla visita d'appello.

…..Qualora invece gli interessati invochino la visita di appello, il consiglio o la commissione mobile provvede perchè tale visita abbia luogo, e prende poi la sua decisione non appena sia venuto a conoscenza del risultato della visita di appello.

 

…..Art. 343.

…..Le visite di appello avverso l'esito negativo della visita eseguita presso il consiglio o la commissione mobile di leva, oppure in sede di osservazione, debbono aver luogo, nel primo caso, presso un ospedale militare, nel secondo caso presso un collegio medico presieduto dal direttore di sanità.

…..In quest'ultimo caso, l'ufficio di leva deve prendere gli opportuni accordi col direttore di sanità militare, il quale stabilisce il giorno e l'ora della visita.

 

…..Art. 344.

…..La visita di appello presso l'ospedale militare è effettuata sotto la presidenza del direttore dello stabilimento, e ad essa debbono prender parte due ufficiali, medici, dei quali uno almeno di grado non inferiore a capitano. In modo analogo deve essere costituito il collegio medico presieduto dal direttore di sanità.

…..Della visita eseguita deve redigersi una circostanziata relazione, da firmarsi da tutti gli ufficiali che vi hanno preso parte, dalla quale deve risultare esplicitamente se le infermità o imperfezioni riscontrate raggiungano o non gli estremi voluti dalla legge.

…..In caso di divergenza di parere tra gli ufficiali che hanno proceduto alla visita, sono compilate due distinte relazioni che espongano i contrari pareri.

 

…..Art. 345.

…..Il visitando è invitato a presentarsi, munito dei necessari documenti di identificazione di cui al successivo art. 351, allo stabilimento sanitario all'uopo designato, nelle ore antimeridiane di un giorno non festivo, secondo che sarà fissato dalla direzione dello stabilimento stesso.

 

…..Art. 346.

…..Per chiarire l'esistenza o la natura di qualche malattia di difficile determinazione, come pure quando gli ufficiali medici abbiano fondato sospetto che le addotte infermità od imperfezioni siano simulate od artatamente esagerate, ed in ogni altro caso in cui i medici stessi lo reputino opportuno per formarsi un esatto criterio delle condizioni in cui si trova l'individuo sottoposto al loro esame, il direttore dello stabilimento può trattenerlo in osservazione per quel tempo che ritenga strettamente necessario.

 

…..Art. 347.

…..Se l'infermo non sia in grado di trasferirsi all'ospedale militare, l'ufficio di leva può prendere gli opportuni accordi col direttore dell'ospedale affinchè la visita sia eseguita a domicilio da un ufficiale medico dell'ospedale, avente grado non inferiore a quello di capitano.

…..Se l'infermo dimora in località lontana dalla sede dell'ospedale militare, il direttore può provvedere perchè la visita sia effettuata da un ufficiale medico, del presidio più prossimo alla detta località.

…..Il collegio medico giudica in base alla relazione scritta presentata dal suddetto ufficiale.

 

…..Art. 348.

…..Se il visitando è degente in un ospedale civile o detenuto in luogo di pena, la visita di cui al precedente articolo è eseguita dopo che l'ufficio di leva abbia preso accordi con le autorità amministrative competenti.

 

…..Art. 349.

…..Le spese di viaggio per la presentazione degli infermi all'ospedale militare e pel trasporto della persona che, alla occorrenza, debba accompagnarli, e le indennità spettanti agli ufficiali medici che, per compiere le visite debbono allontanarsi dalla loro residenza, sono a carico delle famiglie che hanno chiesto la visita, o delle amministrazioni comunali, quando queste, per le condizioni di indigenza di dette famiglie, ne assumano l'onere.

…..In ambedue questi casi il rimborso delle indennità per gli ufficiali medici (indennità di soggiorno e di trasporto in conformità delle disposizioni vigenti in materia) deve essere preventivamente garantito del comune, ed ha luogo per parte del comune stesso, a visita ultimata, in seguito a richiesta della direzione dell'ospedale militare cui venne deferita la visita.

…..Agli infermi e alle persone che li accompagnano, non spettano, pei trasporti ferroviari, marittimi, ecc., riduzioni di tariffa.

 

…..Art. 350.

…..Contro i risultati delle visite d'appello non sono consentiti ulteriori ricorsi.

…..Peraltro, i congiunti infermi dell'iscritto, possono essere sottoposti a nuova visita sia in primo grado, sia in grado di appello, se alleghino, producendo certificati medici, che le loro infermità si sono aggravate.

 

…..Art. 351.

…..Tutte le autorità che sottopongano a visita le persone delle quali si allega l'inabilità a lavoro proficuo, debbono anzitutto assicurarsi dell'identità delle persone stesse, richiedendo l'esibizione della carta di identità di cui all'art. 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, o di altro documento equipollente.

…..In mancanza, è sufficiente l'esibizione di un certificato (con fotografia) rilasciato dall'autorità comunale.

 

…..Art. 352.

…..L'irreperibilità di cui al n. 2 dell'art. 88 della legge, costituisce inesistenza in famiglia, a partire dal giorno in cui è comprovata a norma dello stesso n. 2.

…..Qualora peraltro le condizioni richieste per poter comprovare l'irreperibilità a norma del n. 2 dell'articolo della legge predetto, siano esistite durante la sessione della leva alla quale appartiene l'iscritto, e la prova dell'irreperibilità non sia stata fornita tempestivamente, senza giustificate cause, deve applicarsi l'art. 92 della legge.

 

…..Art. 353.

…..Ai sensi del n. 3 dell'art. 88 della legge, le donne nubili maggiorenni debbono considerarsi inesistenti in famiglia quando non dispongano di redditi di qualsiasi natura che loro consentano di provvedere o concorrere al mantenimento della famiglia.

…..Tale circostanza deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata dal capo del comune. E' però in facoltà degli organi di leva di compiere ulteriori accertamenti.

 

…..Art. 354.

…..Le norme contenute negli articoli precedenti valgono anche quando si tratti di comprovare una delle condizioni espressamente richieste dalla legge per i titoli di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 8, dell'art. 85 della legge.

 

Sezione V

 

DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE AI TITOLI DI CUI AI NUMERI 1 E 2 DELL'ART. 85 DELLA LEGGE ED A QUELLI DERIVANTI DA BENEMERENZE DEL PADRE O DEL FRATELLO

 

…..Art. 355.

…..Agli effetti del n. 1 dell'art. 85 della legge sono da considerarsi a carico della famiglia, di massima, i figli, maschi e femmine, minorenni, e, dei maggiorenni, quelli che risultino non avere un patrimonio proprio o non esercitare professioni o mestiere che li rendano economicamente indipendenti.

…..Non debbono invece considerarsi a carico i figli, maschi o femmine, se coniugati.

…..Sono anche da considerarsi a carico della famiglia d'origine le vedove che non abbiano figli maggiorenni, non abbiano il godimento di un patrimonio proprio o del defunto marito e non esercitino una professione o un mestiere che le rendano economicamente indipendenti.

 

…..Art. 356.

…..Il titolo di ammissione all'eventuale congedo anticipato di cui al n. 1 dell'art. 85 della legge, spetta al primogenito delle famiglie che si trovino nelle condizioni all'uopo tassativamente stabilite dalla citata disposizione.

…..Peraltro, qualora il primogenito abbia concorso con esito definitivo alla leva, anteriormente a quella sulla classe 1908, con la quale fu istituito il corrispondente titolo a ferma riducibile, oppure qualora le condizioni richieste dal n. 1 dell'art. 85 della legge, si siano verificate dopo la prestazione del servizio militare da parte del primogenito, il titolo all'eventuale congedo anticipato spetta al primo dei fratelli che concorra a leva successiva.

 

…..Art. 357. [7].

…..La condizione, per l'ammissione all'eventuale congedo anticipato per il titolo di cui all'art. 85, n. 2 della legge, che almeno due fratelli dell'iscritto abbiano prestato o prestino servizio militare deve intendersi nel senso che detti fratelli abbiano compiuto o compiano la ferma normale di leva.

…..Pertanto il titolo predetto non può in nessun caso derivare da fratelli dell'iscritto i quali abbiano fruito del congedo anticipato o di uno dei benefici di ferma previsti dalle leggi preesistenti.

     I militari alle armi in servizio di leva o richiamati dal congedo, comunque deceduti alle armi e purché la morte non sia dovuta a condanna penale, si debbono considerare alla stessa stregua dei militari che abbiano compiuto la ferma normale di leva.

 

Art. 358.

     Agli effetti dell'ammissione all'eventuale congedo anticipato sono considerati morti per causa di servizio militare:

     1) i militari che furono riconosciuti morti per causa di servizio con deliberazione del competente consiglio di amministrazione del corpo, ovvero, giusta le norme ora vigenti, della competente commissione medica ospedaliera;

     2) i militari per la cui morte fu accordata alla famiglia una pensione privilegiata o una pensione di guerra;

     3) i militari che risultino morti o dichiarati morti o irreperibili dopo un fatto d'armi, o in prigionia o in una unità sanitaria mobilitata (ospedale da campo, sezione di sanità, ecc.);

     4) i militari (compresi quelli già appartenenti al disciolto esercito austro-ungarico), pei quali, pur non essendo stato redatto l'atto di morte, risulti in uno dei modi determinati dal successivo art. 360, che scomparvero durante lo stato di guerra, mentre prestavano il servizio militare, senza che successivamente sia giunta alcuna notizia sul loro conto.

 

Art. 359.

     Per comprovare che un militare è deceduto per infermità o ferite contratte a causa del servizio militare deve prodursi uno dei seguenti documenti:

     1) copia dell'atto di morte quando da esso risulti che la morte è avvenuta in combattimento o per ferite riportate in guerra, o per infermità dovute ai nuovi mezzi di offesa (gas venefici, liquidi infiammabili, ecc.);

     2) copia del verbale della decisione con cui il consiglio di amministrazione del competente deposito, distretto, ecc., o la competente commissione medica ha riconosciuto e attestato la causa di servizio;

     3) attestazione dell'autorità militare da cui emerga quale sia l'infermità contratta o aggravata in conseguenza del servizio (verbale del consiglio di amministrazione, ovvero, giusta le norme vigenti, della competente commissione medica ospedaliera, dichiarazione di cui all'art. 12 del decreto luogotenenziale n. 1274 del 28 luglio 1918), e dichiarazione dell'ospedale, o del podestà del comune in cui avvenne il decesso (desunta dal referto del medico necroscopo o simile) dalla quale risulti che la morte avvenne per la stessa infermità predetta;

     4) copia del decreto di pensione o altro documento equipollente ai sensi del successivo art. 362, da cui risulti essere stata concessa pensione alla famiglia per la morte del militare, sia dal governo italiano, sia per cittadini delle nuove province) dall'austro-ungarico;

     5) copia delle cartelle cliniche, dei certificati medici rilasciati da ospedali militari e civili, e di tutti gli altri documenti validi, rilasciati da autorità militari dell'ex esercito austro-ungarico, da cui risulti pienamente provata la circostanza della causa di servizio della morte del militare;

     6) eccezionalmente, e solo quando non sia possibile produrre uno dei documenti predetti, atto notorio giudiziale da cui risulti essere pienamente provata la circostanza della causa di servizio della morte di un militare dell'ex esercito austro-ungarico, con la specificazione dei documenti e delle testimonianze in base a cui è stato compilato l'atto notorio medesimo, purchè tali circostanze siano confermate da informazioni da richiedersi ad ufficiali dell'arma dei CC. RR.

 

Art. 360.

     Quando per un militare deceduto durante lo stato di guerra non sia stato redatto l'atto di morte, la prova della morte o della presunta morte per causa di servizio può essere fornita anche con uno dei documenti seguenti:

     1) comunicazione fatta dalla Santa Sede, purchè compiuta con le debite forme e dalle autorità all'uopo autorizzate;

     2) copia autentica della sentenza dichiarativa di morte presunta, emessa dalla competente autorità giudiziaria, ai termini del regio decreto 15 agosto 1919, n. 1467;

     3) copia autentica della dichiarazione di irreperibilità, rilasciata dalla competente autorità militare, per i militari scomparsi dopo un fatto d'armi, o in prigionia, o quando prestavano servizio in campagna di guerra, oppure copia del foglio matricolare in cui sia stata apposta la relativa variazione;

     4) atto notorio giudiziale da cui risulti che, dall'epoca della guerra mancano notizie di un militare appartenente al regio esercito (oppure all'ex esercito austro-ungarico), il quale, anteriormente alla sua scomparsa, prestava servizio in campagna di guerra, o era prigioniero presso il nemico, quando tali circostanze vengano confermate da informazioni da richiedersi ad ufficiali dell'arma dei CC. RR., e non siano eventualmente contraddette da dati esistenti nella rispettiva matricola;

     5) deliberazioni del giudizio distrettuale delle nuove province (regia pretura) dalla quale risulti la morte presunta in combattimento dei militari dell'ex esercito austro-ungarico, in conformità dell'art. 2 del regio decreto 1° maggio 1922, n. 701.

 

Art. 361.

     Agli effetti dell'ammissione all'eventuale congedo anticipato, sono considerati pensionati per ferite o infermità contratte a causa di servizio militare, coloro che, con decisione della corte dei conti o con decreto del competente ministero, abbiano ottenuto, per le ragioni suddette, la pensione privilegiata ordinaria o la pensione di guerra vitalizia, ovvero un assegno rinnovabile di una delle prime otto categorie, del quale stiano tuttora fruendo al momento in cui il titolo all'eventuale congedo anticipato può essere invocato.

 

Art. 362.

     Per comprovare la condizione di pensionato, deve prodursi copia autenticata della decisione della corte dei conti o del decreto del competente ministero che accordò la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile delle prime otto categorie, ovvero un certificato da redigersi dall'autorità comunale, in cui sieno riportate tutte le indicazioni contenute nelle pagine 3 e 4 del certificato d'iscrizione a pensione, o altro documento equipollente da cui risultino le circostanze dell'avvenuta liquidazione della pensione o dell'assegno e, per quest'ultimo, della sua categoria, decorrenza e durata. La semplice proposta di pensione o di assegno rinnovabile, fatta dalle autorità mediche militari, non è di per sè sufficiente perchè il militare possa considerarsi pensionato.

     In calce ai suddetti documenti, o con certificato a parte, il capo del comune deve inoltre, attestare che alla data di apertura della leva ovvero alla data in cui il titolo all'ammissione all'eventuale congedo anticipato viene invocato, la conseguita pensione non era stata revocata.

 

Art. 363.

     Agli effetti dell'ammissione all'eventuale congedo anticipato debbono considerarsi mutilati i militari i quali si trovino in una delle seguenti condizioni:

     1) siano stati debitamente autorizzati a fregiarsi del distintivo d'onore pei mutilati di cui ai regi decreti 21 maggio 1916, n. 640, 28 settembre 1934, n. 1820 e 2 luglio 1936, n. 1712;

     2) abbiano ottenuto pensione vitalizia o assegno rinnovabile di una delle prime otto categorie, perchè affetti da tubercolosi contratta per causa di servizio;

     3) risulti, in seguito ad accertamenti sanitari, che abbiano riportato a causa del servizio militare, una delle imperfezioni di cui all'art. 6 dell'istruzione per la esecuzione del regio decreto 21 maggio 1916, n. 640, e cioè:

     a) la cecità di ambo gli occhi o di uno di essi, nonchè la notevole diminuzione visiva binoculare (semi-cecità);

     b) le asportazioni e notevoli deformazioni delle ossa del cranio e della faccia ed in ogni altra lesione del capo che abbia cagionato gravi alterazioni funzionali;

     c) le cicatrici vaste e profonde e i reliquati delle ferite della faccia e del collo, che abbiano prodotto notevole deformazione o limitino sensibilmente i movimenti del capo;

     d) le lesioni della bocca con perdita totale o parziale della lingua, e grave turbamento delle funzioni boccali e faringee;

     e) le gravi lesioni delle prime vie aeree con permanente, notevole turbamento delle funzioni respiratorie e della parola;

     f) le notevoli deformazioni della colonna vertebrale, le lesioni del midollo spinale con gravi disturbi della sua funzione;

     g) la perdita totale o parziale di un arto o della sua funzione;

     h) le lesioni della mano o del piede che ne alterino gravemente la funzione, o le notevoli deformità dell'una o dell'altro;

     i) le notevoli deformazioni delle grandi articolazioni degli arti, il raccorciamento e le deformità di questi con disturbi notevoli della loro funzione;

     l) gli esiti gravi di lesioni violente del capo, del torce o dell'addome con disturbi notevoli delle funzioni dei visceri entrostanti;

     m) i traumi psichici con esiti permanenti (sordità, mutolezza, epilessia ed altre nevrosi);

     n) tutte le altre lesioni che, isolatamente o complessivamente, abbiano residuato gravi deturpazioni o permanenti disturbi funzionali, equivalenti a quelli contemplati negli articoli precedenti.

 

Art. 364.

     Per comprovare la condizione di mutilato, deve prodursi copia del diploma o del certificato di autorizzazione a fregiarsi del distintivo d'onore di mutilato di cui ai regi decreti 21 maggio 1916, n. 640, 28 settembre 1934, n. 1812 e 2 luglio 1936, n. 1712, od un certificato dell'autorità comunale in cui siano riportati i dati contenuti nel diploma o certificato stesso.

     In mancanza di detti documenti la prova della condizione di mutilato deve aver luogo per mezzo degli accertamenti sanitari di cui al n. 3 dell'articolo precedente da effettuarsi con procedimento analogo a quello previsto per l'accertamento dell'inabilità a lavoro proficuo.

     Prima però di tali accertamenti, gli interessati devono comprovare presso i consigli di leva o commissioni mobili la natura e l'indole delle ferite o infermità per le quali ottennero la pensione, producendo il certificato mod. 69 da richiedersi alla direzione generale per le pensioni di guerra (ministero delle finanze) se si tratti di mutilati di guerra oppure il verbale della visita medica subìta agli effetti della pensione da richiedersi alla direzione dell'ospedale militare presso cui furono compiuti gli accertamenti medico-legali, se si tratta di mutilati in servizio e per causa di servizio ma non di guerra. La richiesta dei documenti predetti deve essere fatta pel tramite delle autorità comunali le quali ne indicano il motivo.

     I tubercolotici debbono essere considerati mutilati senza ulteriori accertamenti, qualora, tale loro infermità risulti esplicitamente e definitivamente accertata in uno dei documenti predetti.

 

Art. 365.

     Agli effetti dell'ammissione all'eventuale congedo anticipato, il servizio prestato da connazionali negli eserciti alleati o associati durante la guerra 1915-1918 deve essere considerato equivalente a quello prestato nel regio esercito. Quindi anche la morte incontrata o la pensione conseguita in dipendenza del servizio prestato, equivalgono alla morte o alla pensione dipendente dal servizio prestato nel regio esercito.

     Sono equiparati, a detti effetti, a coloro che ottennero pensione per ferite o infermità riportate nel regio esercito, coloro che per ferite o infermità riportate durante la guerra 1915-1918 nell'esercito associato americano, ottennero dal governo degli Stati Uniti d'America una polizza di assicurazione, anzichè vera e propria pensione.

     Per i già appartenenti all'ex-monarchia austro-ungarica, avranno, in via di eccezione, lo steso valore la morte o mutilazione subìta o la pensione, conseguenti al servizio prestato nel disciolto esercito austro-ungarico.

 

Art. 366.

     Agli effetti dell'ammissione all'eventuale congedo anticipato, sono equiparati ai morti e ai mutilati e pensionati per causa di servizio militare, i morti e i mutilati e pensionati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

 

Art. 367.

     L'accertamento della dipendenza della morte dalla causa nazionale nelle circostanze di cui all'articolo precedente, quando non sia intervenuta concessione di pensione, è affidata:

     a) alla regia prefettura del luogo ove si svolsero i fatti che provocarono il decesso, se detti fatti avvennero nel regno;

     b) alla regia autorità consolare del luogo ove si svolsero i fatti che provocarono il decesso, se detti fatti avvennero all'estero.

 

Art. 368.

     Per comprovare la morte per ferite o infermità contratte per la causa nazionale, deve essere prodotto il decreto di pensione o altro documento equipollente ai sensi dell'art. 362 da cui risulti essere stata concessa pensione alla famiglia in applicazione della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, e del regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519.

 

Art. 369.

     Se la pensione, di cui all'articolo precedente, non sia stata richiesta, deve essere prodotto apposito certificato della competente regia prefettura o della competente regia autorità consolare, attestante che effettivamente il decesso avvenne in conseguenza di un danno nel corpo o nella salute, riportato nelle circostanze di luogo e di tempo di cui all'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

     La mutilazione poi deve risultare dagli accertamenti sanitari di cui all'art. 363.

 

Art. 370.

     Ai fini dell'art. 87 della legge per l'ammissione all'eventuale congedo anticipato non si deve tener conto dei congedi anticipati o dei benefici in materia di leva preveduti dalle precedenti leggi sul reclutamento del regio esercito concessi a fratelli che prestarono effettivo servizio alle armi per almeno 365 giorni compreso in tale servizio quello prestato in eserciti alleati o associati a causa della guerra 1915-1918, e quello di richiamo. Ugualmente, non si deve tener conto delle ferme minori o dei benefici predetti, concessi a fratelli da considerarsi inesistenti in famiglia a senso dell'art. 88 della legge.

 

Art. 371.

     Per comprovare agli effetti dell'art. 87 della legge che un fratello di un iscritto non sia stato ammesso all'eventuale congedo anticipato o ad uno dei benefici in materia di leva previsti dalle precedenti leggi sul reclutamento del regio esercito, deve prodursi il certificato di esito di leva conforme all'allegato n. 22 rilasciato dal capo delle amministrazioni comunali, e vistato dal commissario di leva, se trattisi di iscritto che non fu arruolato, ovvero dal comandante del distretto se trattisi di un iscritto che fu sottoposto all'arruolamento, ovvero per entrambi i casi dai corrispondenti enti della regia marina e della regia aeronautica.

     Per comprovare che un fratello di un iscritto, pur avendo ottenuta l'ammissione all'eventuale congedo anticipato o ad uno dei benefici in materia di leva previsti dalle precedenti leggi sul reclutamento del regio esercito, non ne abbia fruito, oppure abbia prestato servizio alle armi per almeno un anno deve prodursi la copia o l'estratto del rispettivo foglio matricolare o eventualmente dello stato di servizio.

 

Sezione VI

 

REVOCA DELL'AMMISSIONE ALL'EVENTUALE CONGEDO ANTICIPATO

 

Art. 372.

…..L'ammissione all'eventuale congedo anticipato conseguita da un iscritto in applicazione del n. 2 dell'art. 85 della legge, per avere alle armi un fratello che stia compiendo la ferma di leva, è revocabile fino al normale congedamento dei militari con ferma ordinaria della classe con la quale è stato arruolato l'iscritto stesso qualora il fratello da cui deriva il diritto abbia cessato per qualsiasi ragione dal servizio alle armi senza aver compiuto la ferma, a meno che la cessazione dal servizio sia determinata da decesso.

 

N. d'ordine

Articolo della legge

Specialità dei casi

Documenti da produrre

I

85, n. 1

Primogenito di famiglia che abbia a carico dieci o più figli di nazionalità italiana, o di famiglia che abbia avuto dodici o più figli nati vivi e vitali, di nazionalità italiana, dei quali almeno sei siano ancora a carico.

Situazione di famiglia (modello conforme all'allegato n. 17) redatta secondo le disposizioni dell'art. 310, e firmata dalla persona cui spetta chiedere il beneficio. Certificato di matrimonio dei genitori (modello conforme all'allegato n. 18), qualora esistano dei figli naturali riconosciuti, i certificati di nascita da cui risulti l'avvenuto riconoscimento, oppure copia per esteso degli atti. Atto notorio rilasciato dal podestà (modello conforme all'allegato n. 21) qualora esistano figli maggiorenni, da cui risulti se e quali di essi siano a carico della famiglia. Certificato di cittadinanza possibilmente unico, per tutti i figli compresi nella situazione di famiglia. Dichiarazione relativa al requisito premilitare in conformità dell'art. 270.

II

85, n. 1 e 89 del testo unico delle leggi sul reclutamento

Primogenito naturale riconosciuto di famiglia che abbia a carico dieci o più figli di nazionalità italiana, o di famiglia che abbia avuto dodici o più figli vivi e vitali, di nazionalità italiana, dei quali almeno sei siano ancora a carico.

Situazione di famiglia (modello conforme all'allegato n. 17) redatta secondo le disposizioni dell'art. 310, e firmata dalla persona cui spetta chiedere il beneficio. Atto notorio rilasciato dal podestà (modello conforme all'allegato n. 21) attestante che non esistono figli legittimi maschi. Certificato di nascita dell'iscritto e degli altri figli maschi o femmine naturali, da cui risulti l'avvenuto riconoscimento, oppure copia per esteso degli atti. Atto notorio rilasciato dal podestà (modello conforme all'allegato n. 21) qualora esistano figli maggiorenni, da cui risulti se e quali di essi siano a carico della famiglia. Certificato di cittadinanza possibilmente unico per tutti i figli compresi nella situazione di famiglia. Dichiarazione relativa al requisito premilitare in conformità dell'art. 270.

III

85, n. 2

Figlio di genitori che abbiano procreato altri cinque figli maschi o femmine nati vivi e vitali di nazionalità italiana, anche se siano deceduti, a condizione che almeno due abbiano prestato o prestino servizio militare.

Situazione di famiglia (modello conforme all'allegato n. 17) redatta secondo le disposizioni dell'art. 310 e firmata dalla persona cui spetta chiedere il beneficio. Certificato di matrimonio dei genitori (modello conforme all'allegato n. 18); qualora esistano figli naturali riconosciuti, i certificati di nascita da cui risulti l'avvenuto riconoscimento, oppure copia per esteso degli atti. Certificato di cittadinanza, possibilmente unico, per tutti i figli compresi nella situazione di famiglia. Estratto del foglio matricolare e dello stato di servizio dei fratelli che abbiano prestato o prestino servizio militare. Certificato di esito di leva degli altri fratelli viventi che vi abbiano concorso (modello conforme all'allegato n. 22). Dichiarazione relativa al requisito premilitare in conformità dell'art. 270.

IV

85, n. 2 e 89 del testo unico delle leggi sul reclutamento

Figlio naturale riconosciuto di genitori che abbiano procreato altri cinque figli maschi o femmine nati vivi e vitali di nazionalità italiana, anche se siano deceduti, a condizione che almeno due abbiano prestato o prestino servizio militare.

Situazione di famiglia (modello conforme all'allegato n. 17) redatta secondo le disposizioni dell'art. 310 e firmata dalla persona cui spetta chiedere il beneficio. Atto notorio rilasciato dal podestà (modello conforme all'allegato n. 21) attestante che non esistono figli legittimi maschi. Certificati di nascita dell'iscritto e degli altri figli maschi o femmine naturali, da cui risulti l'avvenuto riconoscimento, oppure copia per esteso degli atti. Estratto del foglio matricolare o dello stato di servizio dei fratelli che abbiano prestato o prestino servizio miliare. Certificato di esito di leva degli altri fratelli, viventi, che vi abbiano concorso (modello conforme all'allegato n. 22). Dichiarazione relativa al requisito premilitare in conformità dell'art. 270.

V

85, n. 3

Unico figlio maschio di padre vivente inabile a lavoro proficuo.

Situazione di famiglia (modello conforme all'allegato n. 17) redatta secondo le disposizioni dell'art. 310 e firmata dalla persona cui spetta chiedere il beneficio. Certificato di matrimonio dei genitori (modello conforme all'allegato n. 18). Dichiarazione relativa al requisito premilitare in conformità dell'art. 270.

VI

85, n. 3 e 89 del testo unico delle leggi sul reclutamento

Figlio naturale riconosciuto che sia unico maschio di padre vivente inabile a lavoro proficuo.

Situazione di famiglia (modello conforme all'allegato n. 17) redatta secondo le disposizioni dell'art. 310 e firmata dalla persona cui spetta chiedere il beneficio. Atto notorio rilasciato dal podestà (modello conforme all'allegato n. 21) attestante che non esistono figli legittimi maschi. Certificato di nascita dell'iscritto da cui risulti l'avvenuto riconoscimento, oppure copia per esteso dell'atto. Dichiarazione relativa al requisito premilitare in conformità dell'art. 270.

VII

85, n. 3

Unico figlio maschio di madre vedova inabile a lavoro proficuo.

Situazione di famiglia (modello conforme all'allegato n. 17) redatta secondo le disposizioni dell'art. 310 e firmata dalla persona cui spetta chiedere il beneficio. Certificato di matrimonio dei genitori (modello conforme all'allegato n. 18). Atto notorio rilasciato dal podestà (modello conforme all'allegato n. 21) attestante la vedovanza della madre. Dichiarazione relativa al requisito premilitare in conformità dell'art. 270.

VIII

85, n. 3 e 89 del testo unico delle leggi sul reclutamento

Figlio naturale riconosciuto che sia unico maschio di madre vedova inabile a lavoro proficuo.

Situazione di famiglia (modello conforme all'allegato n. 17) redatta secondo le disposizioni dell'art. 310 e firmata dalla persona cui spetta chiedere il beneficio. Atto notorio rilasciato dal podestà (modello conforme all'allegato n. 21) attestante che la madre è nubile o vedova senza figli legittimi. Certificato di nascita dell'iscritto da cui risulti l'avvenuto riconoscimento, oppure copia per esteso dell'atto. Dichiarazione relativa al requisito premilitare in conformità dell'art. 270.

IX

85, n. 3

Unico figlio maschio di padre vivente di oltre 64 anni di età , il quale abbia una più figlie viventi.

Situazione di famiglia (modello conforme all'allegato n. 17) redatta secondo le disposizioni dell'art. 310 e firmata dalla persona cui spetta chiedere il beneficio. Certificato di matrimonio dei genitori (modello conforme all'allegato n. 18). Certificato di nascita del padre (modello conforme all'allegato n. 19). Dichiarazione relativa al requisito premilitare in conformità dell'art. 270.

X

85, n. 3 e 89 del testo unico delle leggi sul reclutamento

Figlio naturale riconosciuto che sia unico maschio di padre vivente di oltre 64 anni di età, il quale abbia una o più figlie viventi.

Situazione di famiglia (modello conforme all'allegato n. 17) redatta secondo le disposizioni dell'art. 310 e firmata dalla persona cui spetta chiedere il beneficio. Atto notorio rilasciato dal podestà (modello conforme all'allegato n. 21) attestante che non esistono figli legittimi maschi. Certificato di nascita dell'iscritto e delle figlie naturali del padre, da cui risulti l'avvenuto riconoscimento, oppure copia per esteso degli atti di nascita. Certificato di nascita del padre (modello conforme all'allegato n. 19). Dichiarazione relativa al requisito premilitare in conformità dell'art. 270.

XI

85, n. 3

Unico figlio maschio di madre vedova, la quale abbia una o più figlie viventi.

Situazione di famiglia (modello conforme all'allegato n. 17) redatta secondo le disposizioni dell'art. 310 e firmata dalla persona cui spetta chiedere il beneficio. Certificato di matrimonio dei genitori (modello conforme all'allegato n. 18). Atto notorio rilasciato dal podestà (modello conforme all'allegato n. 21) attestante la vedovanza della madre. Dichiarazione relativa al requisito premilitare in conformità dell'art. 270.

XII

85, n. 3 e 89 del testo unico delle leggi sul reclutamento

Figlio naturale riconosciuto che sia unico maschio di madre vedova la quale abbia una o più figlie viventi.

Situazione di famiglia (modello conforme all'allegato n. 17) redatta secondo le disposizioni dell'art. 310 e firmata dalla persona cui spetta chiedere il beneficio. Atto notorio rilasciato dal podestà (modello conforme all'allegato n. 21) attestante che la madre è nubile o vedova senza figli maschi legittimi. Certificato di nascita dell'iscritto e delle figlie naturali della madre, da cui risulti l'avvenuto riconoscimento, oppure copia per esteso degli atti di nascita. Dichiarazione relativa al requisito premilitare in conformità dell'art. 270.

XIII

85, n. 4

Figlio primogenito di padre vivente inabile a lavoro proficuo.

Situazione di famiglia (modello conforme all'allegato n. 17) redatta secondo le disposizioni dell'art. 310 e firmata dalla persona cui spetta chiedere il beneficio. Certificato di matrimonio dei genitori (modello conforme all'allegato n. 18). Dichiarazione relativa al requisito premilitare in conformità dell'art. 270.

XIV

85, n. 4 e 89 del testo unico delle leggi sul reclutamento

Figlio primogenito naturale riconosciuto di padre vivente inabile a lavoro proficuo.

Situazione di famiglia (modello conforme all'allegato n. 17) redatta secondo le disposizioni dell'art. 310 e firmata dalla persona cui spetta chiedere il beneficio. Atto notorio rilasciato dal podestà (modello conforme all'allegato n. 21) attestante che non esistono figli legittimi maschi. Certificato di nascita dell'iscritto e degli altri figli naturali del padre, da cui risulti l'avvenuto riconoscimento, oppure copia per esteso degli atti di nascita. Dichiarazione relativa al requisito premilitare in conformità dell'art. 270.

XV

85, n. 4

Figlio primogenito di padre vivente di oltre 64 anni di età .

Situazione di famiglia (modello conforme all'allegato n. 17) redatta secondo le disposizioni dell'art. 310 e firmata dalla persona cui spetta chiedere il beneficio. Certificato di matrimonio dei genitori (modello conforme all'allegato n. 18). Certificato di nascita del padre (modello conforme all'allegato n. 19). Dichiarazione relativa al requisito premilitare in conformità dell'art. 270.

 

 

XVI

85, n. 4 e 89 del testo unico delle leggi sul reclutamento

Figlio primogenito naturale di padre vivente di oltre 64 anni di età.

Situazione di famiglia (modello conforme all'allegato n. 17) redatta secondo le disposizioni dell'art. 310 e firmata dalla persona cui spetta chiedere il beneficio. Atto notorio rilasciato dal podestà (modello conforme all'allegato n. 21) attestante che non esistono figli legittimi maschi. Certificato di nascita dell'iscritto e degli altri figli naturali del padre, da cui risulti l'avvenuto riconoscimento, oppure copia per esteso negli atti di nascita. Certificato di nascita del padre (modello conforme all'allegato n. 19). Dichiarazione relativa al requisito premilitare in conformità dell'art. 270.

XVII

85, n. 4

Figlio primogenito di madre vedova

Situazione di famiglia (modello conforme all'allegato n. 17) redatta secondo le disposizioni dell'art. 310 e firmata dalla persona cui spetta chiedere il beneficio. Certificato di matrimonio dei genitori (modello conforme all'allegato n. 18). Atto notorio rilasciato dal podestà (modello conforme all'allegato n. 21) attestante la vedovanza della madre. Dichiarazione relativa al requisito premilitare in conformità dell'art. 270.

XVIII

85, n. 4 e 89 del testo unico delle leggi sul reclutamento

Figlio primogenito naturale di madre vedova.

Situazione di famiglia (modello conforme all'allegato n. 17) redatta secondo le disposizioni dell'art. 310 e firmata dalla persona cui spetta chiedere il beneficio. Atto notorio rilasciato dal podestà (modello conforme all'allegato n. 21) attestante che la madre è nubile o vedova senza figli maschi legittimi. Certificato di nascita dell'iscritto e degli altri figli naturali della madre, da cui risulti l'avvenuto riconoscimento, oppure copia per esteso degli atti di nascita. Dichiarazione relativa al requisito premilitare in conformità dell'art. 270.

XIX

85, n. 5

Nipote unico di avo inabile a lavoro proficuo che non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni nè figlie o nipoti nubili maggiorenni.

Situazione di famiglia (modello conforme all'allegato n. 17) redatta secondo le disposizioni dell'art. 310 e firmata dalla persona cui spetta chiedere il beneficio. Certificato di matrimonio degli avi (modello conforme all'allegato n. 18). Certificato di matrimonio dei genitori (modello conforme all'allegato n. 18). Atto notorio rilasciato dal podestà (modello conforme all'allegato n. 21) attestante che l'avo non ha figli o nipoti maschi maggiorenni nè figlie o nipoti nubili maggiorenni. Dichiarazione relativa al requisito premilitare in conformità dell'art. 270.

XX

85, n. 5

Nipote unico di avo di oltre 64 anni di età che non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni nè figlie o nipoti nubili maggiorenni.

Situazione di famiglia (modello conforme all'allegato n. 17) redatta secondo le disposizioni dell'art. 310 e firmata dalla persona cui spetta chiedere il beneficio. Certificato di matrimonio degli avi (modello conforme all'allegato n. 18). Certificato di matrimonio dei genitori (modello conforme all'allegato n. 18). Certificato di nascita dell'avo (modello conforme all'allegato n. 19). Atto notorio rilasciato dal podestà (modello conforme all'allegato n. 21) attestante che l'avo non ha figli o nipoti maggiorenni nè figlie o nipoti nubili maggiorenni. Dichiarazione relativa al requisito premilitare in conformità dell'art. 270.

XXI

85, n. 5

Nipote unico di ava vedova che non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni nè figlie o nipoti nubili maggiorenni

Situazione di famiglia (modello conforme all'allegato n. 17) redatta secondo le disposizioni dell'art. 310 e firmata dalla persona cui spetta chiedere il beneficio. Certificato di matrimonio degli avi (modello conforme all'allegato n. 18). Certificato di matrimonio dei genitori (modello conforme all'allegato n. 18). Atto notorio rilasciato dal podestà (modello conforme all'allegato n. 21) attestante la vedovanza dell'ava. Atto notorio rilasciato dal podestà (modello conforme all'allegato n. 21) attestante che l'ava non ha figli o nipoti maschi maggiorenni nè figlie o nipoti nubili maggiorenni. Dichiarazione relativa al requisito premilitare in conformità dell'art. 270.

XXII

85, n. 5

Nipote primogenito di avo di oltre 64 anni di età che non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni nè figlie o nipoti nubili maggiorenni.

Situazione di famiglia (modello conforme all'allegato n. 17) redatta secondo le disposizioni dell'art. 310 e firmata dalla persona cui spetta chiedere il beneficio. Certificato di matrimonio degli avi (modello conforme all'allegato n. 18). Certificato di matrimonio dei genitori (modello conforme all'allegato n. 18). Atto notorio rilasciato dal podestà (modello conforme all'allegato n. 21) attestante che l'avo non ha figli o nipoti maschi maggiorenni nè figlie o nipoti nubili maggiorenni. Dichiarazione relativa al requisito premilitare in conformità dell'art. 270.

XXIII

85, n. 5

Nipote primogenito di avo di oltre 64 anni che non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni nè figlie o nipoti nubili maggiorenni.

Situazione di famiglia (modello conforme all'allegato n. 17) redatta secondo le disposizioni dell'art. 310 e firmata dalla persona cui spetta chiedere il beneficio. Certificato di matrimonio degli avi (modello conforme all'allegato n. 18). Certificato di matrimonio dei genitori (modello conforme all'allegato n. 18). Certificato di nascita dell'avo (modello conforme all'allegato n. 19). Atto notorio rilasciato dal podestà (modello conforme all'allegato n. 21) attestante che l'avo non ha figli o nipoti maschi maggiorenni nè figlie o nipoti nubili maggiorenni. Dichiarazione relativa al requisito premilitare in conformità dell'art. 270.

XXIV

85, n. 5

Nipote primogenito di ava vedova che non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni nè figlie o nipoti nubili maggiorenni.

Situazione di famiglia (modello conforme all'allegato n. 17) redatta secondo le disposizioni dell'art. 310 e firmata dalla persona cui spetta chiedere il beneficio. Certificato di matrimonio degli avi (modello conforme all'allegato n. 18). Certificato di matrimonio dei genitori (modello conforme all'allegato n. 18). Atto notorio rilasciato dal podestà (modello conforme all'allegato n. 21) attestante la vedovanza dell'ava. Atto notorio rilasciato dal podestà (modello conforme all'allegato n. 21) attestante che l'ava non ha figli o nipoti maschi maggiorenni nè figlie o nipoti nubili maggiorenni. Dichiarazione relativa al requisito premilitare in conformità dell'art. 270.

XXV

85, n. 6

Primogenito di orfani di entrambi i genitori i purchè non esistano in famiglia altri fratelli o sorelle nubili maggiorenni.

Situazione di famiglia (modello conforme all'allegato n. 17) redatta secondo le disposizioni dell'art. 310 e firmata dalla persona cui spetta chiedere il beneficio. Certificato di matrimonio dei genitori (modello conforme all'allegato n. 18). Certificato di morte del padre e della madre (modello conforme all'allegato n. 20). Atto notorio rilasciato dal podestà (modello conforme all'allegato n. 21) attestante che non esistono in famiglia altri fratelli o sorelle nubili maggiorenni. Dichiarazione relativa al requisito premilitare in conformità dell'art. 270.

XXVI

85, n. 6

Orfano di entrambi i genitori purchè non esistano in famiglia altri fratelli o sorelle nubili maggiorenni.

Situazione di famiglia (modello conforme all'allegato n. 17) redatta secondo le disposizioni dell'art. 310 e firmata dalla persona cui spetta chiedere il beneficio. Certificato di matrimonio dei genitori (modello conforme all'allegato n. 18). Certificato di morte del padre e della madre (modello conforme all'allegato n. 20). Atto notorio rilasciato dal podestà (modello conforme all'allegato n. 21) attestante che a prescindere dal fratello che si allega inabile a lavoro proficuo, non esistono in famiglia altri fratelli o sorelle nubili maggiorenni. Dichiarazione relativa al requisito premilitare in conformità dell'art. 270.

XXVII

85, n. 7

Fratello unico di sorelle orfane di entrambi i genitori minorenni nubili, o se maggiorenni o vedova senza figli maggiorenni, che non siano in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia.

Situazione di famiglia (modello conforme all'allegato n. 17) redatta secondo le disposizioni dell'art. 310 e firmata dalla persona cui spetta chiedere il beneficio. Certificato di matrimonio dei genitori (modello conforme all'allegato n. 18). Certificato di morte del padre e della madre (modello conforme all'allegato n. 20). Atto notorio rilasciato dal podestà (modello conforme all'allegato n. 21) attestante lo stato nubile delle sorelle qualora abbiano raggiunto il quattordicesimo anno di età. Dichiarazione del podestà, qualora esistano sorelle maggiorenni, attestante che le medesime non si trovano in condizione di provvedere o di concorrere al mantenimento della famiglia. Dichiarazione relativa al requisito premilitare in conformità dell'art. 270. Se esistono sorelle vedove senza figli maggiorenni dovranno prodursi anche i seguenti documenti: Certificato di matrimonio delle sorelle vedove e di morte dei loro mariti (modelli conformi agli allegati numeri 18 e 20). Atto notorio rilasciato dal podestà (modello conforme all'allegato n. 21) attestante la vedovanza delle sorelle, che esse non hanno figli maggiorenni e che non si trovano in condizione di provvedere o concorrere al mantenimento della famiglia.

XXVIII

85, n. 8

Orfano di entrambi i genitori che sia unico fratello consanguineo di orfani soltanto di padre a condizione che i maschi siano minorenni e che le femmine siano minorenni nubili, o, se maggiorenni o vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizioni di provvedere al mantenimento della famiglia.

Situazione di famiglia (modello conforme all'allegato n. 10) redatta secondo le disposizioni dell'art. 310 e firmata dalla persona cui spetta chiedere il beneficio. Certificati dei matrimoni del padre (modello conforme all'allegato n. 18). Certificati di morte del padre e della madre dell'iscritto (modello conforme all'allegato numero 20). Atto notorio rilasciato dal podestà (modello conforme all'allegato n. 21) attestante lo stato nubile delle sorelle qualora abbiano raggiunto il quattordicesimo anno di età. Dichiarazione del podestà, qualora esistano sorelle maggiorenni, attestante che le medesime non si trovano in condizione di provvedere e di concorrere al mantenimento della famiglia. Dichiarazione relativa al requisito premilitare in conformità dell'art. 270. Se esistono delle vedove senza figli maggiorenni dovranno prodursi anche i seguenti documenti: Certificato di matrimonio delle sorelle vedove e di morte dei loro mariti (modelli conformi agli allegati numeri 18 e 20). Atto notorio rilasciato dal podestà (modello conforme all'allegato n. 21) attestante la vedovanza delle sorelle, che esse non hanno figli maggiorenni e che non si trovano in condizione di provvedere o concorrere al mantenimento della famiglia.

XXIX

85, n. 9

Figlio o fratello di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite o infermità contratte a causa di servizio militare, ovvero per la causa nazionale.

Situazione di famiglia (modello conforme all'allegato n. 17) redatta secondo le disposizioni dell'art. 310 e firmata dalla persona cui spetta chiedere il beneficio. Certificato di matrimonio dei genitori (modello conforme all'allegato n. 18). Certificato di esito di leva dei fratelli viventi (modello conforme all'allegato n. 22). Documenti attestanti, a norma del regolamento, che il padre o il fratello, a seconda dei casi, sono morti per ferite o infermità contratte a causa di servizio militare o per la causa nazionale. Dichiarazione relativa al requisito premilitare in conformità dell'art. 270.

 

 

XXX

85, n. 9

Figlio naturale riconosciuto di padre morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite o infermità contratte a causa di servizio militare ovvero per la causa nazionale.

Situazione di famiglia (modello conforme all'allegato n. 17) redatta secondo le disposizioni dell'art. 310 e firmata dalla persona cui spetta chiedere il beneficio. Atto notorio rilasciato dal podestà (modello conforme all'allegato n. 21) attestante che non esistono figli maschi legittimi del padre. Certificato di nascita dell'iscritto da cui risulti l'avvenuto riconoscimento, oppure copia per esteso dell'atto di nascita. Certificato di esito di leva dei fratelli riconosciuti viventi (modello conforme all'allegato n. 22). Documenti attestanti, a norma del regolamento, che il padre è morto per ferite o infermità contratte a causa di servizio militare o per la causa nazionale. Dichiarazione relativa al requisito premilitare in conformità dell'art. 270.

XXXI

85, n. 10

Figlio o fratello di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare ovvero per la causa nazionale.

Situazione di famiglia (modello conforme all'allegato n. 17) redatta secondo le disposizioni dell'art. 310 e firmata dalla persona cui spetta chiedere il beneficio. Certificato di matrimonio dei genitori (modello conforme all'allegato n. 18). Certificato di esito di leva dei fratelli viventi (modello conforme all'allegato n. 22). Documenti attestanti, a norma del regolamento, che il padre o il fratello, a seconda dei casi, sono mutilati e pensionati a causa di servizio militare o per la causa nazionale. Dichiarazione relativa al requisito premilitare in conformità dell'art. 270.

XXXII

85, n. 10 e 89

Figlio naturale riconosciuto di padre mutilato e pensionato a causa di servizio militare ovvero per la causa nazionale.

Situazione di famiglia (modello conforme all'allegato n. 17) redatta secondo le disposizioni dell'art. 310 e firmata dalla persona cui spetta chiedere il beneficio. Atto notorio rilasciato dal podestà (modello conforme all'allegato n. 21) attestante che non esistono figli legittimi del padre. Certificato di nascita dell'iscritto da cui risulti l'avvenuto riconoscimento, oppure copia per esteso dell'atto di nascita. Certificato di esito di leva dei fratelli riconosciuti, viventi (modello conforme all'allegato n. 22). Documenti attestanti, a norma del regolamento, che il padre è mutilato e pensionato a causa di servizio militare o per la causa nazionale. Dichiarazione relativa al requisito premilitare in conformità dell'art. 270.

 

…..Art. 373.

…..Agli effetti di cui al precedente articolo, gli uffici di leva debbono tener nota, in un apposito registro, degli iscritti e dei fratelli che han procurato loro l'ammissione all'eventuale congedo anticipato i quali stiano compiendo la ferma di leva. Debbono, inoltre, fare opportune comunicazioni ai comandanti dei distretti, cui questi fratelli appartengono, informandoli che essi hanno procurato ad un iscritto l'ammissione all'eventuale congedo anticipato per l'art. 85, n. 2, della legge. Se i detti fratelli appartengono alla regia marina o alla regia aeronautica la comunicazione deve essere fatta rispettivamente alle capitanerie di porto o ai centri leva e reclutamento.

 

…..Art. 374.

…..I comandi dei distretti, delle capitanerie di porto e dei centri di leva e reclutamento, ricevuta la partecipazione di cui all'articolo precedente, devono tener nota in apposito registro, distinto per ogni leva, dei militari che hanno procurato ad un fratello l'ammissione all'eventuale congedo anticipato e qualora alcuno di essi cessi per qualsiasi ragione dal servizio prima del congedamento normale dei militari della classe cui appartiene il detto fratello ammesso all'eventuale congedo anticipato, debbono immediatamente informare gli uffici di leva competenti.

 

…..Art. 375.

…..In seguito alla comunicazione agli uffici di leva della cessazione dal servizio di un militare che abbia procurato ad un iscritto l'ammissione all'eventuale congedo anticipato prima del normale congedamento dei militari della classe cui appartiene l'iscritto, l'ufficio stesso promuove da parte del consiglio di leva la revoca dell'ammissione all'eventuale congedo anticipato concessa.

 

…..Art. 376.

…..La nuova decisione deve essere subito partecipata all'interessato per mezzo del capo del comune cui appartiene per fatto di leva ed alle autorità militari con i modelli conformi all'allegato n. 16.

 

…..Art. 377.

…..Qualora il militare non sia alle armi, il comandante del distretto provvede, a seconda dei casi, alla sostituzione del foglio di congedo illimitato provvisorio del militare, oppure a precettarlo per presentarsi alle armi con la prima classe o contingente da chiamare, per completare la ferma.

 

Capo IX

 

VISITE E ARRUOLAMENTI PER DELEGAZIONE NEL REGNO

 

…..Art. 378.

…..Gli iscritti che dimorano in un mandamento diverso da quello in cui concorrono alla lega, possono ottenere di essere sottoposti a visita per delegazione dinanzi al consiglio od alla commissione mobile del mandamento ove si trovano.

 

…..Art. 379.

…..Alla visita per delegazione possono essere ammessi sia gli iscritti che concorrono alla leva per ragione di età, sia gli aggiunti sulle liste, sia anche i renitenti e gli omessi di leve precedenti.

 

…..Art. 380.

…..Le domande di visita per delegazione debbono essere redatte su carta bollata da lire 4 ed essere dirette, qualche tempo prima del giorno fissato per la visita, all'ufficio di leva della provincia ove gli iscritti si trovano a dimorare.

…..Nelle domande devono essere chiaramente indicate tutte le generalità dell'interessato (cognome, nome, paternità, maternità, date e luogo di nascita), il comune nelle cui liste egli è iscritto e l'indirizzo.

 

…..Art. 381.

…..Per autorizzare le visite per delegazione di iscritti i quali dimorano in provincia diversa da quella in cui concorrono alla leva, gli uffici di leva fanno uso di modelli conformi all'allegato n. 23 i quali sono costituiti di una matrice, destinata a rimanere rilegata in registro, e di due parti, contenenti, rispettivamente, l'autorizzazione alla visita e la partecipazione del risultato della stessa.

…..I fogli del registro hanno una numerazione progressiva.

 

…..Art. 382.

…..Il commissario di leva, se si tratta di un giovane appartenente per leva ad altro mandamento della stessa provincia, dispone, ove nulla osti, perchè la visita abbia luogo, informandone l'interessato.

…..Questi viene, di regola, visitato insieme con gli iscritti del comune ove egli dimora.

 

…..Art. 383.

…..Se trattasi di un giovane appartenente ad altra provincia, l'ufficio di leva trasmette la domanda all'ufficio di leva della provincia cui l'iscritto appartiene.

…..Quest'ultimo ufficio, ove nulla osti, autorizza per conto del consiglio di leva, la visita, compilando la matrice e la prima parte del modello conforme all'allegato n. 23, e trasmette questa, unitamente alla seconda parte, all'ufficio di leva delegato.

…..L'iscritto in tal caso, viene precettato, dall'ufficio di leva che provvede alla visita, a presentarsi nel giorno all'uopo fissato.

 

…..Art. 384.

…..Ove la visita non venga autorizzata, l'ufficio di leva della provincia cui l'iscritto appartiene, ne informa l'altro ufficio, perchè possa intimare all'iscritto di presentarsi all'esame personale insieme con gli altri iscritti del suo comune.

 

…..Art. 385.

…..La concessione della visita per delegazione deve essere subordinata all'obbligo che il visitando produca al consiglio o commissione delegati, la carta di identità di cui all'art. 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, od altro documento equipollente.

…..Gli uffici di leva devono preavvertire di tale obbligo coloro che chiedono la visita per delegazione.

 

…..Art. 386.

…..Qualora si presentino per essere visitati per delegazione individui girovaghi o senza fissa dimora, la visita viene effettuata presso i consigli di leva o le commissioni mobili previa richiesta telegrafica della autorizzazione, rivolta all'ufficio di leva della provincia dove detti individui dichiarano essere iscritti, ed in mancanza all'ufficio della provincia di nascita. Il modello conforme all'allegato n. 23 può essere compilato d'ufficio.

…..In questo caso, e in quello dell'articolo precedente, in mancanza della carta d'identità o di documento equipollente, i consigli e le commissioni mobili di leva devono assicurarsi dell'identità personale del visitando in altro modo idoneo.

 

…..Art. 387.

…..I renitenti presentatisi spontanei od arrestati possono essere ammessi a visita per delegazione presso il consiglio o commissione mobile di leva, diversa da quella cui appartengono per fatto di leva.

 

…..Art. 388.

…..Gli iscritti confinati di cui all'art. 161 sono sottoposti a visita per delegazione, da parte del consiglio o della commissione mobile di leva, più vicino al luogo ove sono confinati.

…..L'ufficio provinciale di leva deve prendere preventivi accordi con l'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza dei confinati, perchè la suddetta visita possa aver luogo, e perchè gli iscritti stessi siano fatti presentare, mediante traduzione per mezzo dell'arma dei CC. RR., al consiglio o alla commissione mobile di leva, e siano rimandati poi al luogo di confino.

…..Analoghi accordi devono essere presi tra gli uffici provinciali di leva e l'autorità di pubblica sicurezza, per gli ammoniti e i sottoposti a misure di sicurezza non detentive di cui all'art. 161 che debbano essere sottoposti all'esame personale ed arruolamento.

…..Gli iscritti suddetti si devono presentare alle armi alla chiamata della propria classe o contingente.

 

…..Art. 389.

…..La delegazione della visita non comprende la facoltà di pronunciarsi circa titoli di ammissione all'eventuale congedo anticipato e pertanto, ove i giovani visitati per delegazione invochino tali titoli, il consiglio o la commissione delegati, si limitano ad invitare gli interessati a produrre i necessari documenti al proprio consiglio di leva.

 

…..Art. 390.

…..La delegazione della visita innanzi al consiglio o alla commissione mobile di leva del mandamento in cui gli iscritti risiedono, trae con sè, nel caso di dichiarazione di abilità dell'iscritto, la delegazione altresì dell'arruolamento innanzi al consiglio o alla commissione stessa.

…..Lo speciale modello relativo ai requisiti degli iscritti di cui all'art. 233 deve essere compilato dall'ufficiale delegato addetto al consiglio o alla commissione mobile che ha provveduto alle visite e trasmesso all'ufficio di leva delegante insieme con i documenti di cui agli articoli 221 e 236.

 

…..Art. 391.

…..Per gli iscritti arruolati in seguito a visita per delegazione, l'arruolamento deve decorrere dal giorno in cui esso fu pronunciato dal consiglio o dalla commissione mobile di leva delegati alla visita, e non già dal giorno in cui il consiglio di leva delegante ne prese atto.

 

…..Art. 392.

…..Per gli iscritti che siano riconosciuti rivedibili, il consiglio o la commissione delegati alla visita devono pronunciare senz'altro il rimando alla ventura leva.

 

…..Art. 393.

…..Qualora gli iscritti siano giudicati inabili al servizio militare, il consiglio o la commissione mobile delegati devono limitarsi a dichiarare l'infermità o l'imperfezione riscontrata negli iscritti, ma non possono addivenire a decisioni di riforma, non potendo questa essere pronunciata che dal consiglio di leva della provincia a cui appartengono gli iscritti, salvo nei casi e per gli iscritti di cui agli articoli 394 e 395.

…..Gli iscritti devono essere avvertiti che la visita subìta non è definitiva, e che perciò essi devono tenersi a disposizione per potere essere informati se debbono recarsi o non al proprio consiglio di leva per essere rivisitati.

 

…..Art. 394.

…..Per gli iscritti che nella visita per delegazione siano riconosciuti inabili al servizio per alcuna delle imperfezioni evidenti ed insanabili di cui all'art. 76 della legge, ovvero in seguito ad osservazione in un ospedale militare, i consigli o le commissioni mobili delegati, pronunciano senz'altro la riforma.

 

…..Art. 395.

…..Per gl'iscritti, di cui all'art. 388, il consiglio di leva delegato alla visita pronuncia, occorrendo, anche la riforma, rilasciando la relativa dichiarazione.

 

…..Art. 396.

…..Il presidente del consiglio o della commissione mobile presso cui ha avuto luogo la visita per delegazione, deve informarne, nel giorno stesso, il consiglio di leva delegante, restituendogli la seconda parte del modello conforme all'allegato n. 23, debitamente riempito di tutte le indicazioni richieste dal modulo stesso, e firmato dal presidente. Fa risultare pure che l'iscritto ha prodotta la carta di identità o altro documento di riconoscimento, citandone gli estremi.

…..Per gli iscritti arruolati, appartenenti ai nuovi territori annessi, si indica sul modello predetto anche quale lingua o quali lingue siano da ciascuno parlate.

 

…..Art. 397.

…..Fuori dei casi previsti dagli articoli 394 e 395, per tutti gli altri iscritti, riconosciuti nella visita per delegazione inabili al servizio militare, il presidente del consiglio di leva delegato, nel fare le comunicazioni di cui al precedente articolo al presidente del consiglio di leva della provincia cui appartengono gli iscritti stessi, gli chiede se nulla osti, per parte sua, a che essi vengano dispensati dall'obbligo di recarsi alla visita del proprio consiglio di leva.

…..Il presidente del consiglio, ricevuto tale avviso, assume ove occorra, informazioni sul loro conto, e nel caso che non creda di concedere la dispensa dalla seconda visita, ne informa subito il presidente del consiglio delegato alla visita, onde avverta l'iscritto dell'obbligo di presentarsi al proprio consiglio.

…..Nel caso, invece, in cui conceda la dispensa dalla seconda visita, rilascia la dichiarazione di riforma conforme all'allegato n. 14 e la trasmette, per la consegna, all'ufficio di leva presso cui la visita fu delegata.

 

…..Art. 398.

…..Gli iscritti che devono essere visitati dal proprio consiglio di leva, a senso del secondo comma del precedente articolo, hanno facoltà di presentarsi per la visita in qualunque giorno, purchè prima della chiusura della sessione di leva, ed il consiglio si riunisce, per tale effetto, volta per volta, occorrendo, anche in apposita seduta.

…..Non presentarsi nel limite di tempo sopraindicato, vengono, nel giorno della chiusura della sessione, e non prima, dichiarati renitenti.

 

…..Art. 399.

…..I fogli di congedo provvisorio e le dichiarazioni di rivedibilità o di riforma per gli iscritti visitati per delegazione, sono compilati a cura del consiglio di leva delegante, il quale provvede a farli consegnare ai titolari dall'ufficio di leva della provincia ove fu delegata la visita.

…..I fogli matricolari, compilati dall'ufficiale delegato presso il consiglio di leva delegante, sono inviati, a cura dell'ufficiale stesso al comando del distretto militare.

 

…..Art. 400.

…..Le decisioni prese in conseguenza delle visite per delegazione debbono essere comunicate ai capi dei comuni affinchè le registrino sulle proprie liste di leva.

 

…..Art. 401.

…..I consigli di leva devono astenersi dal visitare quegli iscritti che abbiano ottenuto di essere visitati per delegazione da altro consiglio di leva, se prima non si siano accertati che la visita stessa non abbia avuto luogo o che, se ebbe luogo, gli iscritti visitati per delegazione siano stati giudicati inabili al servizio militare.

 

…..Art. 402.

…..Se la visita per delegazione non abbia più luogo perchè l'iscritto non si è presentato o non ha comprovato la sua identità personale, ovvero se il consiglio o la commissione mobile delegati si sono per altro motivo astenuti dal prendere una decisione, il presidente del consiglio o della commissione mobile delegati, ne informa per mezzo del commissario il consiglio di leva delegante e gli restituisce il modello conforme all'allegato n. 23, affinchè, all'occorrenza, possa l'iscritto essere dichiarato renitente.

 

…..Art. 403.

…..Delle visite eseguite per delegazione, i consigli e le commissioni mobili di leva debbono far menzione nel verbale della seduta indicandovi il cognome e nome dell'iscritto, la provincia cui egli appartiene per leva e l'esito della visita.

 

Capo X

 

LEVA E SERVIZIO MILITARE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

 

Sezione I

 

REGIE AUTORITA' CUI E' AFFIDATO ALL'ESTERO IL SERVIZIO DELLA LEVA

 

…..Art. 404.

…..All'estero il servizio della leva per i nazionali ivi residenti è affidato ai regi consoli e vice-consoli.

…..Nelle località ove esiste un'ambasciata o legazione e manca l'ufficio consolare, è affidato all'ambasciata o legazione.

 

…..Art. 405.

…..Le regie autorità sovramenzionate attendono al servizio della leva in qualità di delegati dei consigli di leva.

 

…..Art. 406.

…..Le regie autorità diplomatiche e consolari, affinchè i nazionali residenti in località poste a notevole distanza dalla sede rispettiva abbiano modo di regolare più agevolmente la loro posizione di leva, hanno facoltà di affidare ai regi agenti consolari o ad altri incaricati di loro piena fiducia il còmpito di prestare gratuitamente assistenza ai nazionali medesimi.

…..Gli agenti o incaricati predetti debbono limitarsi a prestare assistenza agli iscritti di leva che la richiedano, attenendosi alle disposizioni del presente capo, ma debbono astenersi da pronunciare qualsiasi decisione, che è riservata all'autorità diplomatica o consolare da cui dipendono.

…..A tal fine i regi agenti consolari e gli incaricati trasmettono d'urgenza la partecipazione conforme, a seconda dei casi, agli allegati 24 oppure 25 opportunamente completata di tutte le notizie richieste, all'autorità diplomatica o consolare la quale vi appone la propria decisione firmata, e il sigillo del proprio ufficio, e, dopo averla annotata nel registro-protocollo, trasmette gli atti, pel tramite del ministero della guerra, all'ufficio di leva provinciale del regno per gli ulteriori provvedimenti.

…..I documenti da rilasciarsi ai giovani per effetto di tali decisioni, vengono compilati dalle autorità diplomatiche e consolari, e fatte recapitare agli interessati per mezzo dei regi agenti consolari e delegati competenti.

 

…..Art. 407.

…..L'incarico e l'assistenza di cui al precedente articolo non devono importare onere alcuno nè all'erario nè agli interessati.

 

Sezione II

 

ISCRIZIONE SULLE LISTE DI LEVA DEI GIOVANI NATI O RESIDENTI ALL'ESTERO

 

…..Art. 408.

…..I nazionali all'estero debbono, nel mese di gennaio dell'anno in cui compiono il diciottesimo anno di età, chiedere all'autorità diplomatica o consolare nella cui giurisdizione si trovano, di essere iscritti nelle liste di leva della classe a cui appartengono per ragione di età; ma indipendentemente dalla loro richiesta, essi devono essere iscritti di ufficio a cura delle autorità municipali del regno.

…..Per i nati e residenti all'estero l'iscrizione ha luogo sulle liste di leva del comune di origine del loro padre, o se questi sia ignoto, della loro madre, o su quelle del comune in cui il padre o la madre tenne da ultimo il domicilio nel regno.

…..Nel caso in cui tali comuni non siano noti, possono essere iscritti sulle liste di leva del comune che essi designeranno; in mancanza di tali indicazioni, sono iscritti d'ufficio sulle liste di leva del comune di Roma.

 

…..Art. 409.

…..Le autorità diplomatiche e consolari provvedono a notificare ai nazionali residenti nella rispettiva giurisdizione, con tutti i mezzi che hanno a loro disposizione, l'obbligo di farsi iscrivere sulle liste di leva. A tal uopo esse tengono permanentemente affisso negli uffici rispettivi un esemplare del manifesto conforme all'allegato n. 26 e nel mese di dicembre di ogni anno pubblicano anche appositi avvisi nei più diffusi quotidiani locali.

 

…..Art. 410.

…..Le autorità diplomatiche e consolari, in base agli elementi in loro possesso e alle dichiarazioni degli interessati, e con quegli altri mezzi che siano possibili, compilano gli elenchi conformi all'allegato n. 27 dei nazionali che si trovano nel territorio di loro giurisdizione, i quali, compiendo nell'anno il diciottesimo anno di età, devono essere iscritti sulle liste di leva.

…..In detti elenchi devono essere compresi anche i nazionali nati anteriormente all'anno a cui gli elenchi stessi si riferiscono, e che furono omessi in quelli degli anni precedenti. Inoltre devono esservi compresi pure coloro che, sebbene abbiano perduta la cittadinanza italiana, si trovino in condizioni di poterla riacquistare, e quelli nati negli Stati in cui sono ritenuti propri cittadini per nascita.

…..Tali elenchi, che debbono essere tanti quante sono le province del regno alle quali i giovani appartengono per leva, debbono essere trasmessi ai competenti uffici provinciali di leva, i quali d'accordo con le autorità comunali, fanno aggiungere i giovani di cui trattasi nelle liste di leva qualora non vi siano stati già iscritti.

 

…..Art. 411.

…..La leva per gli iscritti regolarmente residenti all'estero, indipendentemente dai termini stabiliti per la leva nel regno, si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dell'anno in cui essi compiono il ventesimo anno di età.

 

…..Art. 412.

…..Sono da considerarsi regolarmente residenti all'estero agli effetti della leva:

…..1) i giovani nati all'estero e che vi abbiano avuto sempre l'abituale residenza, o che vi si siano trasferiti anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui compiono il diciottesimo anno di età;

…..2) i giovani espatriati con regolare passaporto con la qualifica di lavoratori dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono il diciottesimo di età fino al giorno dell'apertura nel regno della leva della loro classe.

…..Non sono da considerarsi regolarmente residenti all'estero agli effetti della leva i cittadini italiani residenti nella Repubblica di S. Marino, i quali devono essere trattati come gli altri cittadini residenti nel regno, salvo la facoltà di chiedere a uno degli uffici di leva delle province limitrofe la visita per delegazione.

…..Peraltro, qualora essi siano manifestamente inabili al servizio militare o infermi in modo da non potersi recare presso gli organi di leva delle province limitrofe, possono chiederne la constatazione alla regia autorità consolare nella Repubblica di S. Marino, la quale in tal caso compilerà il prescritto modello (n. 25) con proposta di riforma.

 

…..Art. 413.

…..Le autorità diplomatiche e consolari debbono tenere un registro-protocollo delle operazioni di leva, conforme all'allegato n. 28 nel quale debbono iscrivere i nazionali soggetti ad obblighi di leva trascrivendo per ciascun iscritto tutti i provvedimenti presi in materia di leva o di servizio militare.

…..Le pagine del registro-protocollo, prima che di esso si inizi l'uso, devono essere numerate progressivamente e firmate dal titolare dell'ufficio consolare.

 

Sezione III

 

DECISIONI DELLE AUTORITA' DIPLOMATICHE E CONSOLARI RELATIVE AGLI ISCRITTI RESIDENTE ALL'ESTERO

 

…..Art. 414.

…..I giovani di cui al n. 1 dell'art. 412 hanno l'obbligo di regolare la loro posizione all'estero durane la leva della loro classe, o presentandosi personalmente all'autorità diplomatica o consolare nella cui giurisdizione risiedono, per chiedere di essere arruolati senza visita medica, se essi si presumano abili al servizio; ovvero inoltrando alla suddetta autorità una lettera, da essi sottoscritta, contenente analoga richiesta.

…..L'autorità diplomatica o consolare può esigere che tale lettera sia autenticata nelle debite forme a cura ed a spese di chi la rilascia.

 

…..Art. 415.

…..Gli iscritti di cui all'art. 412, quelli espatriati per compiere gli studi preparatori per le missioni o in qualità di missionari e quelli che si trovino all'estero dopo aver ottenuto il nulla osta di espatrio per un periodo di tempo limitato, qualora si ritengano inabili al servizio militare possono presentarsi personalmente all'autorità diplomatica o consolare del luogo di loro residenza per essere sottoposti a visita medica a loro spese, ed essere quindi, se riconosciuti inabili, mandati rivedibili o anche riformati.

 

…..Art. 416.

…..La retribuzione dovuta al medico o alle direzioni degli ospedali per le visite e le osservazioni degli iscritti, è, ai sensi dell'art. 72 della legge, a carico degli interessati, e deve essere pagata prima che abbia luogo la visita o l'osservazione.

 

…..Art. 417.

…..Il servizio delle visite mediche all'estero è posto sotto la diretta responsabilità delle autorità diplomatiche e consolari, le quali sono le sole competenti a designare il medico o i medici che devono eseguirle.

…..Le autorità predette possono disporre che in un medesimo giorno lo stesso medico visiti più individui, in modo che la spesa possa essere ridotta al minimo per ciascun iscritto, e che gli indigenti possano essere visitati gratuitamente.

 

…..Art. 418.

…..Nelle località marittime le autorità diplomatiche e consolari sono autorizzate a valersi, per le visite degli iscritti, dell'opera degli ufficiali medici della regia marina e del regio esercito, imbarcati sulle regie navi, ovvero su bastimenti in servizio di emigrazione, i quali debbono prestare gratuitamente l'opera loro.

 

…..Art. 419.

…..Le visite degli iscritti debbono aver luogo nella sede dell'ufficio diplomatico o consolare e debbono essere eseguite alla presenza del titolare dell'ufficio, o alla presenza del funzionario incaricato di farne le veci.

…..Soltanto nel caso in cui per le visite sia richiesto l'uso di special strumenti che non siano in possesso dell'ufficio diplomatico o consolare, esse possono eccezionalmente aver luogo in casa del medico, sempre però alla presenza del titolare dell'ufficio o del funzionario incaricato di farne le veci.

 

…..Art. 420.

…..Prima di procedere alla visita l'autorità diplomatica o consolare deve accertare in modo rigoroso l'identità personale dell'iscritto, sia mediante accurato esame del passaporto e degli altri documenti da lui a tal fine esibiti, sia mediante dichiarazioni testimoniali di persone degne di fede.

 

…..Art. 421.

…..Ove sorgano sospetti di fraudolenta sostituzione di persona o di simulazione di infermità, o di infermità procurata ad arte, l'autorità diplomatica o consolare, ricevuta la relativa dichiarazione del medico, si astiene dal pronunciare qualsiasi decisione, e trasmette al ministero della guerra (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) un particolareggiato rapporto sulle circostanze rilevate e sui dubbi sorti, allegandovi il verbale sottoscritto dal medico.

…..Analogamente deve procedersi allorchè l'iscritto produca qualche documento che debba ritenersi infedele o falso, ed allorchè qualche persona abbia tentato di procurare indebitamente l'esenzione, sotto qualsiasi titolo, dagli obblighi coscrizionali ad un iscritto.

 

…..Art. 422.

…..L'iscritto deve essere visitato completamente nudo. Speciale cura deve esser posta nel rilevare tutti i contrassegni personali, e nella misurazione della statura e del perimetro toracico avendo all'uopo presenti le norme stabilite negli elenchi delle imperfezioni e delle infermità riguardanti la attitudine fisica al servizio militare.

…..Il medico deve visitare accuratamente l'iscritto per accertare se sia affetto da una delle infermità contemplate dagli elenchi suddetti, interrogando anche opportunamente l'iscritto circa malattie precedentemente sofferte o esistenti in atto.

 

…..Art. 423.

…..In base ai risultati della visita il medico redige sulla partecipazione conforme all'allegato n. 25 l'apposita dichiarazione, da lui sottoscritta, attestante se ha riconosciuto l'iscritto abile o inabile al servizio; e se inabile, deve non soltanto specificare chiaramente la natura ed il grado della imperfezione o dell'infermità, con esatta citazione dell'articolo degli elenchi di cui al precedente articolo, ma deve anche dichiarare se, per tale natura o grado delle infermità, l'iscritto debba essere mandato rivedibile alla ventura leva ovvero riformato. Il parere del medico deve essere da lui trascritto e firmato anche sul registro-protocollo.

 

…..Art. 424.

…..Se l'autorità diplomatica o consolare non crede di poter uniformare la propria decisione al parere del medico, ne riferisce espressamente, fornendo tutti gli elementi, al ministero della guerra (direzione generale di leva, sottufficiali e truppa) per le decisioni che il ministero stesso riterrà di adottare, sentita, ove occorra, la suprema autorità sanitaria militare.

 

…..Art. 425.

…..In dipendenza di quanto è disposto dalla presente sezione, le autorità diplomatiche e consolari pronunciano:

…..1° la decisione di arruolamento e di dispensa dal presentarsi alle armi, con la formula seguente: "Idoneo (o Si presume idoneo) arruolato. Dispensato dal presentarsi alle armi in tempo di pace, ai sensi dell'art. 119 della legge".

…..Agli iscritti che si dichiarino abili o che siano riconosciuti tali in seguito a visita medica, le autorità predette rilasciano la dichiarazione conforme all'allegato n. 29;

…..2° la decisione di rivedibilità o di riforma, a seconda dei casi. Le autorità predette rilasciano agli interessati la dichiarazione di rivedibilità conforme all'allegato n. 31 o quella di riforma conforme all'allegato n. 30 dopo che la decisione sia stata ratificata dal consiglio di leva a senso del successivo art. 433.

 

…..Art. 426.

…..Con le stesse norme di cui ai precedenti articoli, procedono le regie agenzie consolari o gli incaricati di cui all'art. 406, che però, dovendo astenersi dal pronunciare qualsiasi decisione, trasmettono le partecipazioni conformi all'allegato n. 25 all'autorità consolare da cui dipendono, la quale, ove non abbia nulla in contrario, vi appone il proprio visto, dopo avervi trascritto la relativa decisione.

 

…..Art. 427.

…..Le decisioni di arruolamento e di dispensa dal presentarsi alle armi, quelle di rivedibilità o di riforma pronunciate nei casi previsti dai precedenti articoli, sono dalle autorità diplomatiche e consolari comunicate, con la maggiore sollecitudine, ai rispettivi uffici provinciali di leva del regno, pel tramite del ministero della guerra, mediante le partecipazioni conformi agli allegati numeri 24 e 25.

 

…..Art. 428.

…..Le autorità diplomatiche e consolari, salvo quanto è stabilito dall'art. 410, spediscono la corrispondenza in materia di leva, non appena possibile, mediante piego raccomandato e chiuso al ministero della guerra (direzione generale di leva, sottufficiali e truppa), indicando con la massima precisione l'autorità a cui ciascun documento è diretto.

…..Il ministero della guerra provvede per la distribuzione alle diverse autorità del regno delle dette partecipazioni conformi agli allegati numeri 24 e 25 dopo avervi apposto il bollo di ufficio.

 

Sezione IV

 

PROVVEDIMENTI DEI COSNIGLI DI LEVA A RIGUARDO DI ISCRITTI DI LEVA RESIDENTI ALL'ESTERO

 

…..Art. 429.

…..Dopo l'apertura della leva per gli iscritti residenti nel regno, gli uffici provinciali di leva debbono accertare con tutti i mezzi che hanno a loro disposizione quali degli iscritti della leva stessa risiedano all'estero, oltre quelli pei quali esista nella scheda personale la notificazione parte B del modello conforme all'allegato n. 6 di aver conseguito il passaporto per l'estero a senso del primo comma dell'art. 16 della legge.

…..Per determinare quali degli iscritti siano espatriati prima del 1° gennaio dell'anno in cui compiono il diciottesimo anno di età, o siano nati e residenti all'estero, gli uffici provinciali di leva, oltre alle notizie da desumere dagli elenchi di cui all'art. 410, assumono informazioni per mezzo dei comuni e dell'arma dei CC. RR.

…..Per tutti gli iscritti che risultino risiedere regolarmente all'estero, i consigli di leva e le commissioni mobili annotano sulle liste di leva la variazione: "residente all'estero".

…..Se si venga comunque a conoscere che qualche iscritto, pel quale non esista la notificazione di espatrio, possa essere espatriato nelle condizioni di cui al n. 2 dell'art. 412, l'ufficio di leva deve accertare presso la regia questura competente lo scopo per cui fu concesso il passaporto, per quale Stato ed in quale data avvenne l'espatrio. Se dagli accertamenti venga a risultare che l'iscritto sia espatriato nelle condizioni anzidette, il consiglio di leva, deve provvedere a senso del n. 1 dell'art. 433 facendo richiamo alla comunicazione della regia questura.

 

…..Art. 430.

…..Per gli iscritti che, in base agli elenchi raccolti in conformità di quanto è prescritto dall'articolo precedente, risultino risiedere regolarmente all'estero, i consigli di leva e le commissioni mobili pronunciano, durante le sedute per l'esame personale ed arruolamento, la decisione di rimando alla seduta speciale da tenersi al 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui gli iscritti medesimi compiono il ventesimo anno di età.

…..Se, nel frattempo, gli iscritti suddetti rimpatriano, devono essere immediatamente precettati a presentarsi al consiglio di leva per regolare la loro posizione; e così pure se, dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono il ventesimo anno di età e prima del 31 gennaio dell'anno successivo giungesse dall'estero la partecipazione di una decisione assunta dall'autorità diplomatica o consolare, i consigli di leva si pronunciano senz'altro in merito.

 

…..Art. 431.

…..I consigli di leva, avute le partecipazioni di decisioni adottate all'estero, verificano anzitutto se esse, giusta quanto è stabilito dall'art. 428 portino il bollo del ministero della guerra; e quindi accertano se i giovani a cui esse si riferiscono siano iscritti sulle liste di leva.

…..In caso negativo, li aggiungono sulle liste di leva in corso quali omessi presentatisi spontaneamente; e provvedono perchè tutti gli atti dello stato civile rilasciati da autorità estere e prodotti dagli interessati siano trascritti, se già non vi figurino, nei registri dello stato civile.

 

…..Art. 432.

…..In rapporto alle decisioni di arruolamento in seguito a visita medica, di rivedibilità o di riforma partecipate col modello conforme all'allegato n. 25, i consigli di leva, quando non le ritengano conformi alle prescrizioni degli elenchi di cui all'art. 75 della legge, si astengono dal confermarle; e dopo avere pronunciato la decisione di rimando alla seduta speciale del 31 gennaio, od anche, se occorra, alla leva successiva, trasmettono subito la partecipazione predetta al ministero della guerra (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) il quale decide, sentito il parere della suprema autorità sanitaria militare.

 

…..Art. 433.

…..Nella seduta del 31 gennaio, alla quale gli iscritti regolarmente residenti all'estero sono rimandati, i consigli di leva, ove già non abbiano provveduto in conformità di quanto è disposto dal secondo comma dell'art. 430:

…..1° pronunciano la decisione di arruolamento e di dispensa dal presentarsi alle armi a riguardo degli iscritti espatriati con regolare passaporto con qualifica di lavoratori, e pei quali esista la notificazione parte B del modello conforme all'allegato n. 6 di concessione di passaporto, o per i quali la sussistenza delle condizioni predette risulti da informazioni da assumersi presso le regie questure, in conformità dell'ultimo comma dell'art. 429.

Agli iscritti predetti, gli uffici provinciali di leva fanno tenere per mezzo dell'autorità consolare la dichiarazione conforme all'allegato n. 29 compilata dall'ufficiale delegato;

…..2° pronunciano la decisione di arruolamento per gli iscritti espatriati con regolare passaporto con qualifica di allievi missionari o missionari pei quali esista la notificazione di concessione di passaporto.

…..Per gli allievi missionari ordinari in sacris o religiosi con voti e per i missionari pronunciano pure la decisione di dispensa dal presentarsi alle armi, qualora pervenga da parte della direzione dell'istituto delle missioni un certificato attestante che gli iscritti continuano a risiedere all'estero (con indicazione della località) in qualità di allievi missionari o di missionari veri e propri;

…..3° prendono atto delle decisioni di arruolamento, di rivedibilità e di riforma partecipate coi moduli conformi agli allegati numeri 24 e 25 semprechè non debba essere provveduto in conformità di quanto è disposto dall'articolo precedente.

…..La ratifica delle decisioni di rivedibilità o di riforma deve essere subito comunicata alle competenti autorità diplomatiche o consolari.

…..L'arruolamento, ratificato dal consiglio di leva, decorre, a tutti gli effetti, dalla data della decisione consolare e non dalla data di ratifica del consiglio. Ciò deve risultare esplicitamente nelle variazioni sui documenti di leva e matricolari, dovendo l'arruolato seguire le sorti della classe la cui leva era aperta alla data della decisione consolare e non già quella della classe la cui leva era in corso all'atto della decisione del consiglio;

…..4° pronunciano la decisione di renitenza per coloro che risultano espatriati anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui compirono il diciottesimo anno di età, e per i nati e residenti all'estero, quando per gli uni e per gli altri non risulti pervenuta alla data suddetta del 31 gennaio alcuna partecipazione di decisione presa sul loro conto da un'autorità diplomatica o consolare, e se gli interessati non si siano nel frattempo costituiti nel regno per regolare la loro posizione di leva.

 

…..Art. 434.

…..I consigli di leva hanno facoltà di sottoporre a visita di controllo gli iscritti reduci dall'estero che siano stati, su proposta di una autorità diplomatica o consolare, dichiarati rivedibili o riformati: i primi non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui fu pronunciata la rivedibilità; i secondi entro due anni dalla conseguita riforma.

…..Dell'esito della visita, nell'uno e nell'altro caso, informano il ministero della guerra (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) per le decisioni del caso.

 

…..Art. 435.

…..Gli iscritti di leva regolarmente residenti all'estero, i quali rientrino nel regno durante la leva sulla loro classe od anche successivamente, senza avere ancora regolarizzata la loro posizione coscrizionale, devono essere immediatamente precettati per essere sottoposti a visita medica dinanzi ai consigli di leva, o alle commissioni mobili che pronunciano sul loro conto, a seconda dei casi, la decisione di arruolamento, o di rivedibilità o di riforma.

…..Quelli di essi che siano arruolati ed intendano far ritorno all'estero, devono essere ammessi a dispensa dalla presentazione alle armi e muniti dall'ufficiale delegato di dichiarazione conforme all'allegato n. 29.

…..Detti militari hanno facoltà di trattenersi nel regno, ai sensi dell'art. 121 della legge, un anno se provenienti da paesi transoceanici, e sei mesi o tre mesi, secondo che provengano da paesi del bacino mediterraneo od europei.

…..Trascorso tale periodo di tempo, qualora i militari predetti non facciano ritorno all'estero, vengono dai competenti comandi di distretto militare dichiarati decaduti dalla dispensa con le norme di cui al successivo art. 449.

…..Quelli di essi che siano stati dichiarati rivedibili e che si trattengano nel regno oltre i limiti di tempo suindicati, sono considerati alla stessa stregua dei rivedibili residenti nel regno, pei quali è vietato in via di massima l'espatrio.

 

Sezione V

 

PROVVEDIMENTI DEI COMANDI DEI DISTRETTI MILITARI

 

…..Art. 436.

…..Gli iscritti che, trovandosi nelle condizioni previste dal precedente art. 412 sono arruolati dai consigli di leva, sono in tempo di pace dispensati dal presentarsi alle armi fino a che duri la loro residenza all'estero.

 

…..Art. 437.

…..Giusta l'art. 133 della legge, i militari i quali siano allievi missionari ordinati in sacris o religiosi con voti e quelli i quali, compiuti gli studi preparatori per le missioni, si rechino o si trovino all'estero, nei possedimenti, ovvero nelle colonie italiane, in qualità di missionari cattolici, sono dispensati in tempo di pace dal presentarsi alle armi fino a che duri la loro residenza all'estero e la qualità di allievo missionario o di missionario.

 

…..Art. 438.

…..I militari, di cui ai due articoli precedenti, in caso di mobilitazione, sono obbligati a presentarsi alle armi nel regno con quelle eccezioni che verranno allora stabilite in relazione alla possibilità in cui si trovino di rimpatriare in tempo utile.

 

…..Art. 439.

…..I comandi dei distretti militari devono tenere un registro conforme all'allegato n. 32 nel quale segnano tutti i militari dispensati dal servizio alle armi in tempo di pace, e compilano gli estratti di tale registro, da comunicarsi ai competenti comandi di stazione dei CC. RR., compresi nella propria circoscrizione.

…..L'arma dei CC. RR. vigila attentamente se i militari compresi negli estratti di cui al precedente comma rimpatrino, ed, in tal caso, ne dà subito comunicazione al comando del distretto militare, inviandogli anche la dichiarazione di dispensa conforme all'allegato n. 29 esibita dal militare, sulla quale deve essere indicata la data precisa in cui il titolare giunse nel suo comune.

…..Il distretto militare ne prende nota sul ruolo matricolare e sul registro predetto.

 

…..Art. 440.

…..Gli allievi missionari ordinati in sacris o religiosi con voti e i missionari residenti all'estero, ammessi come tali alla dispensa dal presentarsi alle armi, per continuare a fruire di tale beneficio, devono, fino a che non abbiano compiuto i trentaduesimo anno di età, provvedere direttamente o per mezzo della direzione dell'istituto delle missioni a far pervenire annualmente, e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, al comando del distretto militare competente un certificato attestante che essi continuano a risiedere all'estero in qualità di missionari veri e propri.

…..Da tale obbligo sono esclusi gli allievi missionari e i missionari ammessi come tali a dispensa, i quali abbiano ottenuto l'esenzione dal servizio militare in applicazione dell'art. 3 del concordato con la S. Sede, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929-VII, n. 810.

 

…..Art. 441.

…..I distretti militari, laddove non ricevano il certificato prescritto dall'articolo precedente provvedono entro 6 mesi, a dar corso alla dichiarazione di diserzione nei riguardi dei militari stessi.

 

…..Art. 442.

…..I militari residenti all'estero, dispensati dal servizio alle armi, che rimpatriano prima del compimento del trentaduesimo anno di età per fissare la propria residenza nel regno, hanno obbligo di presentarsi alle armi entro il termine fissato per la presentazione dei provenienti dall'estero con la circolare concernente l'ultima classe chiamata alle armi, per compiere la ferma loro spettante, sotto pena di essere, in caso di inadempienza, dichiarati disertori.

…..Ove tale termine sia scaduto, essi devono presentarsi alle armi con la prima classe chiamata.

…..I militari predetti, nel caso in cui dovrebbero attendere la prima chiamata di una classe di leva per essere inviati alle armi, possono ottenere a domanda, di essere subito incorporati in uno dei corpi indicati nelle ultime tabelle di assegnazione, qualora risultino sprovvisti di mezzi di sussistenza, e sempre che sia stata già aperta, in Italia, la leva sulla loro classe.

…..I rimpatri definitivi devono essere subito segnalati dalle autorità diplomatiche e consolari ai competenti distretti di leva con modello conforme all'allegato n. 33.

 

…..Art. 443.

…..Dall'obbligo di compiere la ferma possono soltanto essere dispensati quelli di detti militari rimpatriati prima del trentaduesimo anno di età che, essendo nati in paesi ove pel fatto della nascita sia loro imposta la cittadinanza locale, abbiano prestato, nell'esercito regolare del paese stesso, un periodo di effettivo servizio sotto le armi, equivalente ad un completo periodo di istruzione, tenendo conto però di quanto possa essere stabilito da accordi internazionali.

…..Tale dispensa non compete quindi a coloro che, pur essendo nati all'estero, non siano però considerati dallo Stato estero suoi cittadini per nascita; ovvero, sebbene investiti della cittadinanza locale, abbiano avuto o abbiano tuttavia la facoltà di declinarla; ed a quelli che, nati in Italia, abbiano assunto servizio militare in uno Stato estero.

 

…..Art. 444.

…..Per ottenere la dispensa di cui al precedente articolo, gli interessati devono farne domanda al ministero della guerra (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) pel tramite del comando del distretto militare e produrre documenti autentici rilasciati dalla competente autorità militare straniera atti a provare la natura e la durata del servizio prestato.

…..Ove detto servizio non sia riconosciuto equivalente ad un intero periodo di istruzione, il ministero della guerra determina se gli interessati debbano compiere alle armi l'intera ferma, ovvero un servizio più breve.

 

…..Art. 445.

…..I militari dispensati dal servizio alle armi che rimpatriano dopo il compimento del trentaduesimo anno di età, sono dispensati dal compiere la ferma, ma hanno l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate alle armi della loro classe di leva.

…..I comandi dei distretti militari, devono d'ufficio annotare a matricola e sul registro conforme all'allegato n. 32 l'avvenuto rimpatrio dopo il trentaduesimo anno di età, e la dispensa definitiva dall'obbligo della ferma.

 

Sezione VI

 

RIMPATRIO DI MILITARI AMMESSI ALLA DISPENSA DAL SERVIZIO ALLE ARMI

 

…..Art. 446.

…..Gli italiani nati all'estero o espatriati nei termini e nelle condizioni previste dai numeri 1 e 2 dell'art. 412 non perdono il diritto ad ottenere l'arruolamento con dispensa dal presentarsi alle armi in tempo di pace fino a che duri la loro residenza all'estero a norma del successivo art. 433, o il diritto alla dispensa ottenuta, se già arruolati, qualora si rechino nel regno, nelle isole italiane dell'Egeo o nelle colonie italiane per compiere un regolare corso di studi, di qualsiasi natura e durata, o per gli altri motivi previsti dal successivo art. 448 e per i periodi di tempo specificati nell'articolo stesso.

…..I motivi del rimpatrio devono essere comprovati al consiglio di leva o al comando del distretto militare (per i già arruolati). Per questi ultimi la ragione del rimpatrio deve risultare dal visto da apporsi sul modulo conforme all'allegato n. 29 dalle autorità diplomatiche o consolari che rilasciano il permesso di temporaneo rimpatrio.

…..Chi non torni all'estero al termine degli studi per i quali rimpatriò o alla scadenza dei termini di cui al sopracitato art. 448 perde i benefici che gli spettavano per la sua qualità di residente all'estero, salvo la possibilità di riacquistarli qualora si verifichi un nuovo espatrio nelle condizioni previste dai numeri 1 e 2 del precedente art. 412.

 

…..Art. 447.

…..A tutti i militari dispensati che si trovino in Italia a compiere studi, giusta il precedente articolo, il comando del distretto militare, di anno in anno, richiede i certificati comprovanti che essi proseguono negli studi intrapresi; e alla fine degli studi medesimi, o nel caso che questi non siano proseguiti, vigila perchè gli interessati espatrino entro un congruo termine. Nel caso che l'espatrio non avvenga, provvede per la loro presentazione alle armi con la prima chiamata di reclute, dichiarando subito la decadenza della dispensa.

 

…..Art. 448.

…..I nazionali residenti all'estero e come tali dispensati dal servizio alle armi in tempo di pace, possono ottenere dalle regie autorità diplomatiche o consolari il permesso di rimpatriare per ragioni di famiglia, di salute o di commercio, senza perdere il diritto a tale beneficio.

…..Essi possono trattenersi nel regno per un periodo di dodici mesi, o di sei, o di tre, secondo che provengano da paesi transoceanici, o del bacino mediterraneo od europei.

 

…..Art. 449.

…..Le autorità diplomatiche e consolari avvertono i militari ai quali è stato concesso il permesso di cui al precedente articolo che essi hanno l'obbligo, appena giunti in Italia, di dar subito notizia del loro arrivo al comando dei CC. RR. del comune al quale sono diretti. Esse inoltre annotano la concessione sul modello conforme all'allegato n. 29 e informano subito del concesso permesso, mediante il modello conforme all'allegato n. 33, il comando del distretto militare competente, il quale prende menzione sull'apposito registro conforme all'allegato n. 32 delle date di arrivo nel regno e di partenza per l'estero dei militari stessi: e qualora essi non facciano ritorno all'estero allo spirare del termine stabilito, provvede per la loro precettazione alle armi.

 

…..Art. 450.

…..In casi eccezionali, allorchè allo spirare del termine suddetto, i militari si trovino nell'assoluta necessità di trattenersi qualche tempo ancora nel regno, possono chiedere l'autorizzazione al ministero della guerra, pel tramite del competente distretto militare, che accompagna la domanda con un opportuno rapporto dell'arma dei CC. RR. sulle circostanze in essa esposte e con la copia del foglio matricolare.

 

…..Art. 451.

…..I militari residenti all'estero, dispensati dal presentarsi alle armi, possono chiedere, ai sensi dell'art. 122 della legge di essere ammessi ad assumere servizio nel regio esercito per compiervi una ferma speciale di sei mesi, facendone domanda alla autorità diplomatica o consolare, o, se si trovano temporaneamente nel regno, al comando del distretto militare.

…..Alla domanda deve essere unita una attestazione di buona condotta morale, civile e politica, rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare.

 

…..Art. 452.

…..I nazionali nati all'estero in paesi, ove per fatto della nascita viene loro imposta la cittadinanza locale, e che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, possono, prima dell'apertura della leva sulla loro classe, chiedere, ai sensi dell'art. 123 della legge di essere arruolati nel regio esercito per compiervi la stessa ferma speciale di sei mesi di cui all'articolo precedente.

…..A tal fine, essi debbono produrre all'autorità diplomatica o consolare, se residenti all'estero, o al comando del distretto militare, se si trovano nel regno, regolare domanda corredata dei seguenti documenti:

…..1° certificato di nascita;

…..2° certificato di cittadinanza italiana;

…..3° certificato di stato celibe;

…..4° certificato di penalità rilasciato dal casellario centrale presso il ministero di grazia e giustizia;

…..5° attestazione di buona condotta morale, civile e politica, rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare;

…..6° atto di consenso all'arruolamento rilasciato dal padre, o in mancanza di esso, dalla madre, ovvero in mancanza di entrambi, dal tutore autorizzato dal consiglio di famiglia.

 

…..Art. 453.

…..Tanto i militari dispensati di cui all'art. 451, quanto i nazionali di cui all'art. 452, che risiedono all'estero possono, ai sensi dell'art. 125 della legge, ottenere dalle autorità diplomatiche o consolari adeguate facilitazioni per i viaggi di rimpatrio.

…..A tal fine le autorità predette, prima di dar corso alla relativa concessione, sottopongono ad accurata visita medica i richiedenti, per accertare che essi siano perfettamente abili al servizio militare ed immuni da qualsiasi infermità od imperfezione che possa importare la loro eventuale inabilità o la loro limitata idoneità al servizi stesso.

…..Le spese occorrenti per tale visita medica sono a carico degli interessati, semprechè non possa essere eseguita gratuitamente ai sensi dei precedenti articoli 417 e 418.

 

…..Art. 454.

…..Le domande coi relativi documenti di cui è cenno negli articoli 451 e 452 e con l'esito della visita medica, sono trasmesse in plico raccomandato al ministero della guerra per gli ulteriori provvedimenti di sua competenza.

 

…..Art. 455.

…..I giovani che, ai sensi dei precedenti articoli 451 e 452 sono ammessi a compiere la ferma speciale di sei mesi, possono trattenersi nel regno per un periodo massimo complessivo di due anni, se provenienti da paesi transoceanici, o di un anno e mezzo, se provenienti da paesi del bacino mediterraneo, o di un anno e tre mesi se provenienti da paesi europei, non computando in tali periodi di tempo i sei mesi di servizio alle armi.

…..I comandi di distretto militare si accertano per mezzo dell'arma dei CC. RR. che l'espatrio di tutti i nazionali predetti avvenga nei limiti di tempo suindicati; ed in caso contrario, provvedono per la loro precettazione ed il loro incorporamento.

 

…..Art. 456.

…..I militari ammessi alla ferma speciale di sei mesi in seguito a domanda presentata per il tramite delle autorità diplomatiche o consolari, per far ritorno all'estero, possono ottenere adeguate facilitazioni di viaggio facendone domanda al ministero degli affari esteri, un mese prima del termine della ferma, per il tramite del corpo in cui prestano servizio.

…..Il corpo stesso trasmette al ministero della guerra, per conoscenza, copia dell'elenco col quale invia la detta domanda al ministero degli affari esteri.

 

…..Art. 457.

…..Ai sensi dell'art. 126 della legge, i governi delle singole colonie italiane o delle isole italiane dell'Egeo possono consentire ai militari residenti all'estero, dispensati dal servizio alle armi e che si trasferiscano nei rispettivi territori, di trattenervisi per qualsiasi tempo senza decadere dalla dispensa del servizio alle armi.

 

Sezione VII

 

RASSEGNA DEI MILITARI IN CONGEDO O DISPENSATI DAL PRESENTARSI ALLE ARMI RESIDENTI ALL'ESTERO

 

…..Art. 458.

…..I militari, regolarmente residenti all'estero, quando per gravi malattie o mutilazioni ritengono di essere divenuti inabili al servizio militare, possono chiedere di essere sottoposti a visita medica presso l'autorità diplomatica o consolare, per essere, se riconosciuti inabili, sottoposti a rassegna.

 

…..Art. 459.

…..Per le spese dell'esecuzione della predetta visita si osservano le norme stabilite per le visite degli iscritti di leva dagli articoli 416 e seguenti.

…..Se in seguito a tale visita il militare viene riconosciuto inabile, l'autorità diplomatica e consolare compila il verbale di visita conforme all'allegato n. 34 da trasmettersi al ministero della guerra (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) che lo invia al competente distretto militare per gli ulteriori incombenti relativi alla rassegna, la quale deve effettuarsi con le stesse norme stabilite per i militari residenti nel regno, salvo che il giudizio del collegio medico sarà espresso in base al verbale predetto, senza la presenza dell'interessato.

 

Sezione VIII

 

RENITENTI AMMESSI A REGOLARE LA LORO POSIZIONE ALL'ESTERO

 

…..Art. 460.

…..I renitenti da considerarsi regolarmente residenti all'estero per esservi nati o per esservisi trasferiti anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui compiono il diciottesimo anno di età, che non siano stati dichiarati tali durante la mobilitazione del regio esercito, possono in tempo di pace, ai sensi dell'art. 73 della legge, essere ammessi a regolare la loro posizione di leva, per ottenere quindi la cancellazione in via amministrativa della nota di renitenza, presentandosi in qualsiasi tempo alle autorità consolari nella cui giurisdizione risiedono; o anche, se rientrati nel regno, presentandosi a tal fine ai propri consigli di leva entro un mese dal loro arrivo in Italia.

 

…..Art. 461.

…..Le autorità diplomatiche e consolari devono attenersi, per ciò che riguarda la decisione da prendere sul conto dei renitenti di cui all'articolo precedente, alle stesse norme stabilite dagli articoli 414 e seguenti per gli iscritti residenti all'estero; e i consigli di leva alle norme di cui agli articoli 429 e seguenti, sia per quel che concerne le decisioni da prendersi in base alle partecipazioni conformi agli allegati numeri 24 e 25 delle autorità diplomatiche o consolari, e sia per le visite da effettuare per i renitenti regolarmente residenti all'estero che si presentino ai consigli medesimi entro un mese dal loro rimpatrio.

 

…..Art. 462.

…..Il consiglio di leva, assunte per mezzo dell'arma dei CC. RR. le informazioni dirette a stabilire che i renitenti sono da considerarsi come regolarmente residenti all'estero, secondo il n. 1 dell'art. 412, provvedono ad aggiungere sulle liste della leva in corso i renitenti medesimi, e cancellano in via amministrativa la nota di renitenza figurante a loro carico.

 

Sezione IX

 

AMMISSIONE ALL'EVENTUALE CONGEDO ANTICIPATO DEGLI ISCRITTI RESIDENTI ALL'ESTERO

 

…..Art. 463.

…..I residenti all'estero possono utilmente invocare i titoli di ammissione all'eventuale congedo anticipato senza limiti di tempo finchè risiedono all'estero. Rimpatriando definitivamente possono farli valere entro il termine di novanta giorni dalla data del rimpatrio o fino alla chiusura della sessione della leva qualora tale chiusura si verifichi oltre il detto termine di novanta giorni e si tratti di militare arruolato con la leva in corso.

…..I residenti all'estero che rimpatriano temporaneamente, si considerano rimpatriati definitivamente alla scadenza dei termini previsti dall'art. 121 della legge per la libera permanenza nel regno senza perdere il diritto a dispensa.

 

Capo XI

 

DELLE ESCLUSIONI DAL SERVIZIO MILITARE E DELLE ESPULSIONI DAL REGIO ESERCITO

 

…..Art. 464.

…..Per effetto dell'art. 4 della legge, debbono essere esclusi dal servizio militare od espulsi dall'esercito se già arruolati, gli individui che in applicazione del codice penale comune, siano incorsi nella interdizione perpetua dai pubblici uffici, o per effetto della condanna riportata, o per effetto della dichiarazione di tendenza a delinquere, o di abitualità o professionalità nel reato.

 

…..Art. 465.

…..Sono esclusi dal servizio militare od espulsi dal regio esercito anche coloro che siano incorsi nella interdizione perpetua dai pubblici uffici in base a sentenza penale straniera, alla quale sia stato dato riconoscimento nello Stato.

 

…..Art. 466.

…..Ogni qualvolta i capi delle amministrazioni comunali vengano a conoscenza che un iscritto il quale non ha ancora concorso alla leva si trovi o possa trovarsi nelle condizioni previste dalla legge per essere escluso dal servizio militare, debbono richiedere al procuratore del Re un estratto della sentenza di condanna, e trasmetterlo poi all'ufficio provinciale di leva.

…..Per le dichiarazioni di abitualità o professionalità del reato pronunciate dopo la sentenza di condanna, occorre richiedere copia autentica del provvedimento.

 

…..Art. 467.

…..Ogni qualvolta gli uffici di leva vengano a conoscenza che un iscritto di leva si trovi nella condizione di essere escluso dal servizio militare, devono subito richiedere, qualora non l'abbiano già ricevuto, l'estratto della sentenza o copia autentica della dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato di cui al capoverso dell'articolo precedente.

 

…..Art. 468.

…..Agli effetti di cui ai precedenti articoli, gli estratti di sentenze da richiedersi devono contenere le seguenti indicazioni:

…..a) tribunale o corte che pronunciò la sentenza, e data di questa;

…..b) cognome, nome, paternità, luogo, data di nascita del condannato;

…..c) specie del reato e qualità ed entità della pena;

…..d) se la pena sia accompagnata dalla interdizione "perpetua" dai pubblici uffici;

…..e) se la sentenza sia passata in giudicato.

 

…..Art. 469.

…..Le questioni di esclusione dal servizio militare vengono esaminate e decise dal consiglio o dalla commissione mobile di leva. Le decisioni devono essere annotate sulle schede e sulle liste di leva con la formula prescritta dall'art. 169, senza procedere alla visita dell'iscritto.

 

…..Art. 470.

…..Delle decisioni di esclusione degli iscritti dal servizio militare, i commissari di leva devono, caso per caso, informare immediatamente il ministero della guerra, trasmettendogli tutti gli atti in base ai quali ciascuna decisione sarà stata pronunciata.

 

…..Art. 471.

…..Spetta al ministero della guerra di decidere circa la espulsione dei militari dal regio esercito.

 

…..Art. 472.

…..Sono espulsi dal regio esercito, senza che occorra speciale determinazione del ministro della guerra, i militari contro i quali sia stata pronunciata dai tribunali militari una sentenza che a tenore del codice penale per l'esercito, li renda indegni di appartenere all'esercito.

 

…..Art. 473.

…..I procuratori generali e i procuratori del Re trasmettono al comando del distretto militare di leva gli estratti delle sentenze che importano la interdizione perpetua dai pubblici uffici, quando la data in cui le sentenze stesse sono divenute esecutive è anteriore al 31 dicembre dell'anno in cui il condannato compie il cinquantacinquesimo anno di età.

 

…..Art. 474.

…..I comandi dei distretti trasmettono al ministero della guerra gli estratti delle sentenze ricevute a norma dell'articolo precedente riguardanti militari, assicurandosi prima che la condanna sia divenuta esecutiva e che questa circostanza sia dalla cancelleria espressa in calce agli estratti. A questi uniscono copia del foglio matricolare dei militari condannati.

…..Se le condanne riguardano militari riformati in rassegna i comandi di distretto ne prendono nota sui ruoli matricolari. Se essi riguardano individui non iscritti sui ruoli medesimi, trasmettono gli estratti delle sentenze ai competenti uffici di leva affinchè questi ne prendano nota sulle liste di leva e sulle schede personali.

 

…..Art. 475.

…..I comandanti dei corpi e dei distretti eseguono le cancellazioni dai ruoli ordinate dal ministro della guerra e quelle derivanti dalle sentenze dei tribunali militari, di cui all'art. 472. I comandi dei distretti ne dànno partecipazione ai capi dei comuni per l'annotazione sui loro ruoli.

 

Capo XII

 

DEI RICORSI AI TRIBUNALI

 

…..Art. 476.

…..Gli iscritti che si credano lesi nei loro diritti per uno dei motivi specificati nell'art. 67 della legge possono adire i tribunali perchè sia deciso sul punto controverso.

 

…..Art. 477.

…..A richiesta degli iscritti, gli uffici di leva rilasciano loro un estratto della decisione, con l'indicazione della data in cui venne pronunciata.

 

…..Art. 478.

…..Il ricorso ai tribunali deve essere fatto nei dieci giorni posteriori a quello in cui l'iscritto ebbe comunicazione della decisione del consiglio o della commissione mobile di leva mediante la consegna del foglio di congedo illimitato provvisorio.

…..Tale ricorso non sospende gli effetti dell'arruolamento se viene fatto dopo il predetto termine di dieci giorni, come pure se non abbia per oggetto uno dei motivi indicati nell'art. 67 della legge.

 

…..Art. 479.

…..I commissari di leva, appena sieno citati avanti ai tribunali, ne informano il ministro della guerra per le opportune direttive, comunicandogli a tale effetto tutti gli atti con le occorrenti spiegazioni e deduzioni.

…..Quando poi sono state pubblicate le relative sentenze, ne trasmettono subito copia al ministro della guerra.

 

…..Art. 480.

…..Spettano ai commissari di leva il rimedio dell'appello contro le sentenze dei tribunali e il ricorso per cassazione contro la pronuncia della corte d'appello, dopo di aver consultato in ogni caso il ministero della guerra al quale essi riferiscono sui motivi dell'appello o del ricorso per cassazione.

 

…..Art. 481.

…..I commissari di leva si rivolgono all'avvocatura dello Stato competente per essere rappresentati e assistiti nel giudizio.

 

…..Art. 482.

…..L'ufficio di leva, appena iniziato il giudizio promosso in tempo utile per uno dei motivi specificati nell'art. 67 della legge, ne avverte il comandante del distretto militare, affinchè tenga sospesi riguardo all'iscritto gli effetti dell'arruolamento sino all'emanazione della sentenza.

 

…..Art. 483.

…..Qualora il tribunale pronunci una sentenza che importi l'arruolamento, questa deve avere, giusta l'art. 68 della legge, immediata esecuzione agli effetti dell'arruolamento anche se contro di essa gli interessati propongano appello.

…..In tal caso il consiglio di leva convocato, ove occorra, in seduta straordinaria deve stabilire sulla sorte dell'iscritto in esecuzione, agli effetti della leva, della sentenza del tribunale: salvo a riprendere in esame la questione quando anche il ricorso in appello dell'interessato abbia avuto esito, ed eventualmente un'altra volta ancora, quando abbia avuto esito il ricorso in cassazione.

 

…..Art. 484.

…..Se la sentenza del tribunale non importi l'arruolamento, il consiglio di leva deve deliberare sulla sorte dell'iscritto soltanto quando la sentenza stessa sia passata in giudicato.

 

…..Art. 485.

…..Sulla scheda personale e sulle liste di leva deve sempre farsi menzione del ricorso ai magistrati ordinari, dell'esito della sentenza e della definitiva decisione del consiglio di leva.

 

…..Art. 486.

…..Per il pagamento delle spese e degli onorari degli avvocati e dei procuratori dovuti sostenere per i giudizi, di cui ai precedenti articoli, l'ufficio di leva trasmette al ministero della guerra apposita nota specifica, liquidata dalla competente avvocatura dello Stato.

 

Capo XIII

 

DEI RICORSI AL MINISTRO DELLA GUERRA CONTRO LE DECISIONI DEI CONSIGLI E DELLE COMMISSIONI MOBILI DI LEVA

 

…..Art. 487.

…..Gli iscritti e le loro famiglie, che si ritengano gravati dalle decisioni dei consigli e delle commissioni mobili di leva, in materia di benefici di ferma, possono ricorrere contro le medesime al ministro della guerra entro novanta giorni dalla notifica di cui all'art. 275. I ricorsi prodotti dopo tale termine sono dichiarati dal ministero irricevibili.

…..E' parimenti in facoltà di ogni membro del consiglio o della commissione mobile di leva e dell'ufficiale dei CC. RR. intervenuto alla seduta, di appellarsi direttamente al ministero della guerra contro quelle decisioni che reputassero emesse in violazione della legge, entro novanta giorni dalla decisione.

 

…..Art. 488.

…..Nei ricorsi si devono sempre indicare gli articoli della legge dei quali si richiede l'applicazione.

 

…..Art. 489.

…..Non sono ammessi ricorsi contro le decisioni dei consigli o delle commissioni mobili di leva per denegata riforma, poichè gli iscritti arruolati debbono essere sottoposti a nuova visita presso il distretto, e presso il corpo cui verranno assegnati.

 

…..Art. 490.

…..A norma dell'art. 37 della legge, i ricorsi contro le decisioni dei consigli o delle commissioni mobili di leva, non sospendono gli effetti delle decisioni impugnate. Di conseguenza i ricorrenti, debbono obbedire senza indugio agli ordini che siano emanati per gli iscritti e arruolati della loro classe di leva.

 

…..Art. 491.

…..I ricorsi, redatti in carta libera, debbono essere inoltrati al ministero per mezzo dell'ufficio provinciale di leva, il quale vi appone il proprio visto e bollo, e la data di presentazione.

…..Debbono essere sottoscritti dall'iscritto di leva o da un membro della sua famiglia o da chi lo rappresenti legalmente.

 

…..Art. 492.

…..L'ufficio di leva non può, per alcun motivo, opporsi alla trasmissione del ricorso al ministero.

 

…..Art. 493.

…..Nel trasmettere al ministero il ricorso l'ufficio di leva vi allega, insieme con un estratto della lista di leva contenente integralmente la decisione impugnata, tutti i documenti che siano stati prodotti a favore dell'iscritto. Allega inoltre un rapporto che chiarisca gli elementi di fatto e di diritto della questione, e contenga tutte le indicazioni e le considerazioni ritenute opportune e necessarie.

 

…..Art. 494.

…..Se i ricorsi vengono consegnati ai comuni, questi devono trasmetterli, indicando la data di presentazione, all'ufficio provinciale di leva, che provvede poi per la trasmissione al ministero.

 

…..Art. 495.

…..Se trattisi di ricorsi contro l'ammissione all'eventuale congedo anticipato, indebitamente accordata, e occorra per la risoluzione di essi che sia rivisitato alcuno dei membri della famiglia dell'iscritto, che abbia dichiarato di essere inabile a lavoro proficuo, la visita medica viene disposta dal ministero prima di trasmettere i ricorsi medesimi alla commissione di cui all'art. 37 della legge.

 

…..Art. 496.

…..Le spese di viaggio (indennità di soggiorno e trasporto in ferrovia e su piroscafo) per recarsi alla visita disposta a senso del precedente articolo, sono a carico dell'amministrazione militare, e sono pagate:

…..per la presentazione all'ospedale, dai distretti militari;

…..per l'invio a casa, dagli ospedali militari.

…..Qualora si ritenga necessario trattenere in osservazione presso l'ospedale l'individuo visitato, le spese di mantenimento sono sostenute dall'amministrazione militare.

 

…..Art. 497.

…..Il ministero della guerra trasmette, per il parere, i ricorsi con i rapporti e i documenti allegativi, alla commissione consultiva di cui all'art. 37 della legge.

…..Il parere, sottoscritto dai membri della commissione, è comunicato al ministero della guerra, con la restituzione dei ricorsi e dei documenti comunicati.

 

…..Art. 498.

…..Il ministero della guerra, tenuto presente il parere della commissione consultiva, pronuncia la sua determinazione. Contro questa determinazione non è ammesso ricorso, salvo che al consiglio di Stato nei casi previsti dal testo unico delle leggi relative.

 

…..Art. 499.

…..Le determinazioni del ministero della guerra sono comunicate agli uffici di leva perchè le notifichino agli interessati per mezzo delle autorità comunali. Qualora esse abbiano modificato le decisioni dei consigli o delle commissioni mobili di leva, gli uffici di leva devono prenderne nota sulle schede personali e sulle liste di leva e comunicarle ai rispettivi capi dei comuni perchè le registrino sulle liste di leva tenute dagli uffici comunali.

…..Qualora, per effetto delle determinazioni suddette, debbano introdursi delle variazioni sui ruoli matricolari, provvede il ministero della guerra a impartire le occorrenti disposizioni ai comandanti dei distretti militari e dei corpi.

 

Capo XIV

 

VISITE STRAORDINARIE DI RIFORMATI E RIVEDIBILI

 

…..Art. 500.

…..La riforma degli iscritti non è irrevocabile, ed è riservata al ministro della guerra, giusta l'art. 66 della legge, la facoltà di sottoporli nuovamente a visita rimandandoli, muniti dei mezzi di viaggio, innanzi ad altro consiglio o commissione mobile di leva entro il periodo di due anni dal giorno in cui la riforma stessa fu pronunciata.

 

…..Art. 501.

…..Il ministro della guerra può disporre che gli iscritti e gli aggiunti sulle liste, mandati alla leva successiva come rivedibili, siano sottoposti a nuova visita così nel primo, come nel secondo periodo della leva alla quale hanno concorso, e tanto innanzi al proprio consiglio di leva, quanto ad altro, delegato da esso ministro.

 

…..Art. 502.

…..Il presidente del consiglio designato per la visita, fissa il giorno e l'ora in cui la visita stessa deve aver luogo avendo cura che siavi un congruo tempo per far precettare gli iscritti, e perchè questi abbiano campo di presentarsi, e ne dà subito comunicazione per mezzo del commissario all'ufficio di leva della provincia a cui essi appartengono per fatto di leva.

 

…..Art. 503.

…..L'ufficio di leva, ricevuta tale comunicazione, dispone perchè, a cura dei capi dei comuni in cui risiedono gli iscritti di cui trattasi, sia a questi intimato il precetto, conforme all'allegato n. 35 per presentarsi al consiglio di leva designato per la loro visita.

 

…..Art. 504.

…..Lo stesso ufficio di leva provvede perchè gli iscritti siano, dal capo del rispettivo comune, muniti, qualora non lo siano, della carta di identità personale o di altro documento equipollente, e perchè quelli di essi che avessero da allegare alcune delle infermità di cui è cenno nell'art. 202 siano forniti, ove sia il caso, dell'atto di notorietà indicato dall'articolo stesso, da esibirsi ugualmente al consiglio designato per la visita.

…..Il capo del comune ha cura di chiedere in tempo al distretto i mezzi pel viaggio degli iscritti alla sede ove dovrà effettuarsi la visita.

 

…..Art. 505.

…..Eseguite le disposizioni di cui ai precedenti articoli, l'ufficio di leva della provincia cui gli iscritti appartengono per fatto di leva, trasmette subito al consiglio di leva designato per la visita, per ciascuno degli iscritti, oltre un estratto della lista di leva, anche il modello conforme all'allegato n. 23 opportunamente modificato, facendovi risultare che trattasi di visita straordinaria disposta dal ministero.

 

…..Art. 506.

…..Il consiglio di leva designato per la visita, constatata la identità personale degli iscritti, procede al loro esame, seguendo le norme del capo VII del regolamento.

 

…..Art. 507.

…..Il consiglio o la commissione mobile di leva designati per la visita non deve soltanto limitarsi ad accertare se sussista tuttora il difetto o la infermità che provocò la riforma o la rivedibilità, ma procede ad una visita generale, avvalendosi ove lo creda necessario, anche della facoltà d'inviare l'individuo in osservazione all'ospedale.

 

…..Art. 508.

…..Agli iscritti sottoposti a nuova visita in forza dell'art. 66 della legge e giudicati in modo assoluto e permanente inabili al servizio militare oppure riconosciuti temporaneamente inabili, ma per i quali sia trascorso il periodo della rivedibilità, viene confermata la decisione di riforma; e in tal caso il presidente del consiglio di leva designato per la loro visita rilascia loro, in sostituzione della dichiarazione di riforma che hanno presentato, un'altra dichiarazione di riforma su uguale modello, nella quale è fatta risultare la decisione con cui fu confermata la loro riforma in seguito all'applicazione del citato articolo.

 

…..Art. 509.

…..Gli iscritti per cui non sia trascorso il periodo della rivedibilità, i quali, sottoposti a nuova visita per l'art. 66 della legge, siano giudicati rivedibili, sono rimandati alla prima ventura leva. In base a tale decisione l'ufficio di leva della provincia cui appartengono li aggiunge nelle liste di detta leva.

 

…..Art. 510.

…..Gli iscritti rivedibili sottoposti a nuova visita in applicazione dell'art. 501, i quali non siano dal consiglio di leva giudicati idonei al servizio militare, non devono essere riformati, ma continuano a restare nella loro posizione di mandati rivedibili alla leva successiva a quella a cui hanno concorso.

…..Ad essi non deve essere rilasciata alcuna dichiarazione.

 

…..Art. 511.

…..Gli iscritti rivisitati tanto ai termini dell'art. 66 della legge che dell'art. 501 del regolamento, i quali siano giudicati idonei al servizio militare, devono essere arruolati dal consiglio di leva designato per la loro visita.

…..Essi possono far valere i titoli all'eventuale congedo anticipato di cui siano in possesso. A tale riguardo essi vengono considerati come aggiunti. Però, l'ammissione all'eventuale congedo anticipato deve essere pronunciata dal consiglio di leva della provincia in cui concorsero alla leva.

 

…..Art. 512.

…..Gli iscritti hanno diritto ai mezzi di viaggio per ritornare al comune di residenza. Questi mezzi di viaggio devono essere corrisposti dal comando del distretto militare locale per mezzo dell'ufficiale delegato.

 

…..Art. 513.

…..Gli iscritti rivisitati che sono giudicati idonei al servizio militare ed arruolati, vengono lasciati in libertà, salvo speciali disposizioni del ministero a loro riguardo, per imprendere servizio con la prima chiamata alle armi.

 

…..Art. 514.

…..Dopo che il consiglio di leva designato per la nuova visita ha pronunciato la sua decisione circa gli iscritti rivisitati, l'ufficio di leva rinvia a quello della provincia a cui detti iscritti appartengono, la seconda parte del modello conforme all'allegato n. 23, debitamente completato, il foglio matricolare compilato dall'ufficiale delegato e, quando ne sia il caso, il modello di cui all'art. 233, il foglio di congedo illimitato provvisorio e la dichiarazione di riforma presentata dagli iscritti, la quale deve essere conservata in quell'ufficio di leva.

 

…..Art. 515.

…..Ricevuta comunicazione degli atti di cui all'articolo precedente, l'ufficio di leva provvede perchè le decisioni pronunciate dal consiglio di leva che ha effettuato la visita siano fatte risultare, mediante apposita annotazione, sulle liste e sulle schede personali, e ne dà notizia al capo del comune a cui ciascun iscritto rivisitato appartiene.

…..Invia in pari tempo al distretto il foglio matricolare ricevuto dal consiglio di leva che ha eseguita la visita.

 

…..Art. 516.

…..L'ufficio di leva dispone inoltre perchè agli iscritti dichiarati idonei ed arruolati e lasciati in libertà, venga, per mezzo del capo del comune di loro residenza, rimesso con tutta sollecitudine il rispettivo foglio provvisorio di congedo illimitato.

 

…..Art. 517.

…..Gli iscritti chiamati a nuova visita, che non si presentano senza giustificare di esserne legittimamente impediti, vengono dichiarati renitenti dal consiglio di leva designato per detta visita.

…..L'ufficio di leva ne dà subito partecipazione a quello della provincia a cui essi iscritti appartengono, il quale provvede perchè la detta dichiarazione sia annotata sulle liste di leva, e sulle schede personali, e promuove, quando lo creda opportuno, dal presidente del consiglio di leva l'ordine di arresto dei renitenti predetti.

…..I predetti renitenti, che si presentino o siano arrestati, devono essere visitati dal consiglio di leva designato per la nuova visita, a cui spetta di giudicare sulla loro idoneità al servizio militare ed anche di determinare se sia il caso di proscioglierli dall'imputazione di renitenza.

…..Quelli ai quali è mantenuta la nota di renitenza, devono, dopo la visita suindicata, essere deferiti all'autorità giudiziaria dal presidente del proprio consiglio di leva.

 

…..Art. 518.

…..Nel caso che gli iscritti chiamati a nuova visita dichiarino di essere per malattia impediti a presentarsi nel giorno stabilito, l'ufficio di leva della provincia designato per la nuova visita ne informa l'ufficio provinciale di leva di appartenenza degli iscritti, il quale deve in conseguenza accertarsi delle condizioni reali in cui si trovano gli iscritti medesimi e provvedere a tempo opportuno perchè siano di nuovo precettati a recarsi alla visita avanti il consiglio di leva suddetto nel giorno che sarà di nuovo stabilito.

 

…..Art. 519.

…..Delle decisioni emesse e dei provvedimenti presi in seguito alle precedenti disposizioni relative a nuove visite degli iscritti, gli uffici di leva devono di volta in volta dare partecipazione sollecita al ministero.

 

…..Art. 520.

…..Gli iscritti riformati i quali non abbiano superato il cinquantacinquesimo anno di età hanno facoltà di chiedere agli uffici provinciali di leva di essere sottoposti a proprie spese a nuova visita per ottenere la revoca della riforma se riconosciuti idonei.

 

…..Art. 521.

…..Le visite di cui all'articolo precedente sono effettuate dai consigli di leva o dalle commissioni mobili con le norme del capo VII del regolamento.

…..Gli iscritti vengono aggiunti sulle liste della leva in corso e, se giudicati idonei al servizio militare, sono arruolati e ammessi a far valere i titoli all'eventuale congedo anticipato di cui siano in possesso.

…..L'ufficiale delegato deve compilare a loro riguardo il foglio matricolare.

…..Se invece sono giudicati in modo assoluto e permanente inabili al servizio militare, deve essere confermata la decisione precedente, e ad essi viene rilasciata una nuova dichiarazione di riforma.

 

…..Art. 522.

…..Gli iscritti rivisitati a domanda e riconosciuti idonei al servizio militare devono essere lasciati in libertà.

…..Quelli che sono in possesso, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti per conseguire, a domanda, la nomina a sottotenente di complemento, devono essere muniti del foglio di congedo illimitato provvisorio e sono tenuti a frequentare a suo tempo gli appositi corsi d'istruzione stabiliti dal ministero.

…..Quelli che non abbiano i requisiti per conseguire la nomina a sottotenente di complemento e alla data di arruolamento non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età devono essere ugualmente muniti del foglio di congedo illimitato provvisorio per imprendere il normale servizio militare con la prima chiamata alle armi.

…..Quelli infine che non abbiano i requisiti per conseguire la nomina a sottotenente di complemento e alla data di arruolamento abbiano superato il ventiseiesimo anno di età, vengono ammessi da parte dei consigli di leva alla dispensa dal compiere la ferma salvo speciali disposizioni del ministro o esplicita rinuncia da parte degli interessati.

…..In questi ultimi casi essi devono essere muniti del foglio di congedo illimitato provvisorio per imprendere il normale servizio militare con la prima chiamata alle armi.

 

…..Art. 523.

…..Gli iscritti riformati, i quali siano stati rivisitati a domanda e riconosciuti nuovamente inabili in modo permanente al servizio militare, non possono essere sottoposti a loro richiesta a ulteriori accertamenti sanitari da parte dei consigli di leva se non in seguito a speciale autorizzazione del ministero.

 

…..Art. 524.

…..La visita straordinaria di militari riformati, disposta dal ministero della guerra in forza dell'art. 82 della legge, è effettuata da un collegio medico presieduto dal direttore di sanità.

 

…..Art. 525.

…..Il ministro per la guerra può anche ordinare che siano sottoposti a visita straordinaria presso un collegio presieduto dal direttore di sanità, i militari assegnati ai servizi sedentari.

…..Tale facoltà può esercitarsi nel termine e nei casi specificati dagli articoli 82 e 83 della legge.

 

Capo XV

 

DELLE ISPEZIONI AGLI UFFICI DI LEVA

 

…..Art. 526.

…..Le ispezioni di leva sono ordinarie e straordinarie.

…..Le ispezioni ordinarie vengono compiute per delegazione del ministero dai comandanti di zona militare agli uffici provinciali di leva esistenti nel territorio della propria giurisdizione.

…..Le ispezioni straordinarie, ordinate dal ministro, sono affidate a funzionari civili del ministero.

 

…..Art. 527.

…..Le ispezioni ordinarie debbono svolgersi in modo che tutti gli uffici di leva siano ispezionati almeno una volta all'anno. Le ispezioni però vanno anche ripetute nello stesso anno là ove la vigilanza esige maggiore continuità.

 

…..Art. 528.

…..Scopi delle ispezioni agli uffici provinciali di leva sono l'esame e il controllo del funzionamento degli uffici e di tutte le operazioni di leva, la pronta eliminazione degli inconvenienti relativi, la sollecita repressione di qualsiasi irregolarità e la raccolta di ogni elemento utile per l'azione correttiva dell'autorità centrale.

 

…..Art. 529.

…..Nelle ispezioni agli uffici di leva:

…..1° si procede alla verifica dell'andamento dell'ufficio nel suo complesso, della tenuta dell'archivio, dei materiali, dei registri prescritti ed al controllo dei vari documenti, allo scopo di accertare la regolarità delle decisioni dei consigli e delle commissioni mobili. Sugli atti controllati l'ispettore appone il proprio visto;

…..2° si eseguono le indagini necessarie per regolare e stabilire posizioni di iscritti ed operazioni di leva che apparissero dubbie, come pure per chiarire atti compiuti dall'ufficio di leva;

…..3° si effettuano controlli fra le liste di leva ed i ruoli matricolari tenuti dai distretti militari;

…..4° si richiedono, ove occorra, gli elementi necessari:

…..a) al prefetto della provincia, al quale può anche domandarsi che promuova presso i comuni verifiche o che consenta all'ispettore di compierle direttamente circa la formazione e la regolare tenuta delle liste comunali di leva e la compilazione dei documenti per l'ammissione all'eventuale congedo anticipato;

…..b) all'arma dei CC. RR., per tutte le indagini che per qualsiasi motivo si ritenessero opportune;

…..c) alla procura del Re, per verificare se tutte le denunce ordinate dal consiglio di leva o dalle commissioni mobili per i renitenti presentatisi od arrestati, siano state effettuate dall'ufficio di leva;

…..5° si esamina e controlla quanto riflette le spese ed il maneggio dei fondi inerenti al funzionamento dell'ufficio di leva ed a quello dei consigli di leva e delle commissioni mobili;

…..6° si assumono riservatamente informazioni sul modo con cui procede la concessione della indennità di soggiorno e delle spese di viaggio agli iscritti indigenti, per rendersi conto delle ragioni che possono avere influito sulle eventuali diversità di criteri nei vari comuni.

 

…..Art. 530.

…..Nei casi in cui si rilevino irregolarità nelle decisioni dei consigli di leva e delle commissioni mobili, l'ispettore:

…..a) se si tratti di decisioni difettose di documentazione o errate soltanto nella forma, può, ove ciò non richieda troppo tempo, procedere sul posto al completamento della documentazione e promuovere, per delegazione del ministero, direttamente dal consiglio la rettifica o l'emendamento di forma delle decisioni stesse, dandone o facendone dare comunicazione al ministero. Ove il completamento delle documentazioni richieda maggior tempo, l'ispettore incarica l'ufficio di leva di procedere a quanto occorra e di riferire a documentazione completa: l'ispettore si regola poi, di conseguenza, o prendendo atto dell'eseguito completamento ovvero promuovendo rettifica, se possibile; altrimenti, riferendone al ministero;

…..b) se si tratti di decisioni viziate nella sostanza, per le quali sieno comunque ancora possibili la revoca o speciali provvedimenti, ne fa denuncia al ministero inviando gli incartamenti relativi;

…..c) se si tratti di decisioni irregolari ma non più suscettibili di revoca o di altri provvedimenti, si limita a farne relazione al ministero, indicando le circostanze atte a rendere una chiara idea della riscontrata irregolarità e della sua rilevanza.

 

…..Art. 531.

…..Qualora dall'esame degli atti emergessero indizi di reato, l'ispettore, fatti all'uopo gli accertamenti del caso, ne riferisce e comunica gli elementi raccolti al ministero, al quale spetta la eventuale denuncia all'autorità giudiziaria.

 

…..Art. 532.

…..L'ispettore ha anche facoltà di assistere alle sedute dei consigli di leva e delle commissioni mobili, allo scopo di poter riferire al ministero sul modo come procedono le operazioni che vi si compiono. Egli, però, non può mai intervenire nelle decisioni. E', peraltro, in sua facoltà di dare al commissario di leva e all'ufficiale delegato tutte le indicazioni necessarie per il buon andamento delle operazioni.

 

…..Art. 533.

…..Le ispezioni, comunque svolte, non debbono in alcun modo turbare il normale andamento degli uffici di leva, i quali continuano a corrispondere direttamente col ministero.

 

…..Art. 534.

…..I comandanti di zona e i funzionari cui viene dato incarico dal ministro per la guerra di procedere alle ispezioni straordinarie, hanno il diritto di esaminare tutte le carte, tutti i registri e tutti gli oggetti esistenti nell'ufficio di leva.

…..Il commissario di leva deve prestarsi a tutte le richieste che a tale oggetto gli vengano fatte, come pure è obbligato di dare tutte le spiegazioni che agli ispettori ed ai funzionari incaricati della ispezione possano occorrere.

 

…..Art. 535.

…..Appena compiuta l'ispezione annuale presso un ufficio di leva, il comandante di zona ne riferisce al ministero con relazione da redigersi secondo uno schema comune, e da inviarsi per via gerarchica. Vi allega, in foglio separato, il proprio giudizio, in triplice esemplare, circa le attitudini, le qualità, l'attività e la condotta in ufficio dei singoli commissari di leva addetti all'ufficio stesso.

…..Le relazioni delle ispezioni ripetute in uno stesso anno o parziali, possono essere redatte in uno scritto più succinto e ad esse non deve essere unito il foglio contenente il giudizio sui commissari di leva, a meno che il generale ispettore ritenga di dover apportare variazioni al riguardo.

 

…..Art. 536.

…..I comandanti di zona hanno facoltà di volgere quesiti al ministero, specialmente nei casi in cui giovi conseguire unicità di indirizzo fra i singoli uffici di leva.

 

…..Art. 537.

…..I funzionari incaricati dal ministro di ispezioni ad uffici di leva, riferiscono i risultati dell'ispezione stessa con apposita relazione, al capo della direzione generale leva sottufficiali e truppa, il quale, ove lo ritenga opportuno, ne dà comunicazione al ministro.

 

…..Art. 538.

…..I comandanti delle zone militari, al principio di ogni anno, e non oltre il 5 gennaio, devono far pervenire al ministero (direzione generale leva sottufficiali e truppa) un rapporto informativo particolareggiato, relativo al servizio prestato durante l'anno precedente e cioè fino al 31 dicembre, dai commissari di leva soggetti alle loro ispezioni ordinarie.

 

…..Art. 539.

…..Tutte le indennità, le competenze ed i premi previsti dal presente regolamento, sono da sottoporre alla doppia riduzione del 12 per cento, ai sensi dei regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561.

 

     Allegati

     (Omissis)

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Articolo abrogato dall’art. 73 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409.

[3]  Articolo abrogato dall’art. 73 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409.

[4]  Articolo abrogato dall’art. 73 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409.

[5]  Comma così sostituito dall’art. 18 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 1106.

[6]  Articolo così sostituito dall’art. 18 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 1106.

[7]  Articolo così sostituito dall’art. unico del R.D. 26 febbraio 1942, n. 238.