Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.3 farmacie |
Data: | 16/03/1990 |
Numero: | 48 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le norme di cui agli articoli 1, primo e terzo comma, e 3 della legge 22 dicembre 1984, n. 892, si applicano per una sola volta anche ai farmacisti che alla data di [...] |
§ 86.3.31 – L. 16 marzo 1990, n. 48.
Norma transitoria in materia di gestione delle farmacie urbane.
(G.U. 19 marzo 1990, n. 65).
1. Le norme di cui agli articoli 1, primo e terzo comma, e 3 della
2. Successivamente all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, ove si verificassero gestioni provvisorie di farmacie urbane o rurali, le stesse devono essere attribuite a coloro che sono risultati idonei all'ultimo concorso per l'assegnazione di farmacie vacanti o di nuova istituzione, secondo l'ordine della graduatoria.