§ 86.3.30 – L. 22 dicembre 1984, n. 892.
Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie rurali e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 475 e 28 febbraio 1981, n. 34.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.3 farmacie
Data:22/12/1984
Numero:892


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      Il terzo comma dell'art. 104 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente
Art. 5. 
Art. 6.      Il settimo comma dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è sostituito dai seguenti
Art. 7.      Il secondo comma dell'art. 3 della legge 28 febbraio 1981, n. 34, è sostituito dai seguenti


§ 86.3.30 – L. 22 dicembre 1984, n. 892.

Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie rurali e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 475 e 28 febbraio 1981, n. 34.

(G.U. 29 dicembre 1984, n. 356).

 

     Art. 1. [1]

 

          Art. 2. [2]

 

          Art. 3. [3]

 

          Art. 4.

     Il terzo comma dell'art. 104 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 5. [4]

 

          Art. 6.

     Il settimo comma dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 7.

     Il secondo comma dell'art. 3 della legge 28 febbraio 1981, n. 34, è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).


[1] Articolo abrogato dall'art. 15 della L. 8 novembre 1991, n. 362.

[2] Articolo abrogato dall'art. 15 della L. 8 novembre 1991, n. 362.

[3] Articolo abrogato dall'art. 15 della L. 8 novembre 1991, n. 362.

[4] Articolo abrogato dall'art. 15 della L. 8 novembre 1991, n. 362.