Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.2 farmaci e presidi medici |
Data: | 26/04/2007 |
Numero: | 65 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'allegato IX del decreto legislativo n. 46 del 1997 |
Art. 2. Definizione |
Art. 3. Valutazione della conformità |
Art. 4. Disposizioni transitorie |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 86.2.669 - D.Lgs. 26 aprile 2007, n. 65.
Attuazione della direttiva 2005/50/CE relativa alla riclassificazione delle protesi articolari dell'anca, del ginocchio e della spalla.
(G.U. 21 maggio 2007, n. 116)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il
Vista la
Vista la
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 2007;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche all'allegato IX del
1. In deroga alle regole di cui all'allegato IX del
Art. 2. Definizione
1. Ai fini del presente decreto, per protesi dell'anca, del ginocchio e della spalla s'intende un componente impiantabile di un sistema di protesi articolare totale, destinato a svolgere una funzione simile ad un'articolazione naturale dell'anca, del ginocchio o della spalla. Sono esclusi dalla presente definizione i dispositivi complementari (viti, cunei, lastre o strumenti).
Art. 3. Valutazione della conformità
1. Le protesi dell'anca, del ginocchio e della spalla, sottoposte a una procedura di valutazione della conformità, a norma dell'articolo 11, comma 4, lettera a), del
2. Le protesi dell'anca, del ginocchio e della spalla, sottoposte a una procedura di valutazione della conformità a norma dell'articolo 11, comma 4, lettera b), numero 3), del
Art. 4. Disposizioni transitorie
1. E' consentita fino al 1° settembre 2009 l'immissione in commercio e la messa in servizio di protesi dell'anca, del ginocchio e della spalla oggetto di una decisione a norma dell'articolo 11, comma 4, lettera a), del
2. E' consentita l'immissione in commercio fino al 1° settembre 2010 e la messa in servizio, posteriormente a tale data, di protesi dell'anca, del ginocchio e della spalla oggetto di una decisione a norma dell'articolo 11, comma 4, lettera b), numero 3), del
Art. 5. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2007.