| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 86. Sanità | 
| Capitolo: | 86.2 farmaci e presidi medici | 
| Data: | 26/04/2007 | 
| Numero: | 65 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Modifiche all'allegato IX del decreto legislativo n. 46 del 1997 | 
| Art. 2. Definizione | 
| Art. 3. Valutazione della conformità | 
| Art. 4. Disposizioni transitorie | 
| Art. 5. Entrata in vigore | 
§ 86.2.669 - D.Lgs. 26 aprile 2007, n. 65.
Attuazione della direttiva 2005/50/CE relativa alla riclassificazione delle protesi articolari dell'anca, del ginocchio e della spalla.
(G.U. 21 maggio 2007, n. 116)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
     Visto il 
     Vista la 
     Vista la 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 2007;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche all'allegato IX del 
     1. In deroga alle regole di cui all'allegato IX del 
Art. 2. Definizione
1. Ai fini del presente decreto, per protesi dell'anca, del ginocchio e della spalla s'intende un componente impiantabile di un sistema di protesi articolare totale, destinato a svolgere una funzione simile ad un'articolazione naturale dell'anca, del ginocchio o della spalla. Sono esclusi dalla presente definizione i dispositivi complementari (viti, cunei, lastre o strumenti).
Art. 3. Valutazione della conformità
     1. Le protesi dell'anca, del ginocchio e della spalla, sottoposte a una procedura di valutazione della conformità, a norma dell'articolo 11, comma 4, lettera a), del 
     2. Le protesi dell'anca, del ginocchio e della spalla, sottoposte a una procedura di valutazione della conformità a norma dell'articolo 11, comma 4, lettera b), numero 3), del 
Art. 4. Disposizioni transitorie
     1. E' consentita fino al 1° settembre 2009 l'immissione in commercio e la messa in servizio di protesi dell'anca, del ginocchio e della spalla oggetto di una decisione a norma dell'articolo 11, comma 4, lettera a), del 
     2. E' consentita l'immissione in commercio fino al 1° settembre 2010 e la messa in servizio, posteriormente a tale data, di protesi dell'anca, del ginocchio e della spalla oggetto di una decisione a norma dell'articolo 11, comma 4, lettera b), numero 3), del 
Art. 5. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2007.