§ 86.1.30 - D.P.C.M. 3 ottobre 2003, n. 297.
Regolamento recante modifica dell'articolo 57 del nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa, approvato con decreto del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.1 croce rossa italiana
Data:03/10/2003
Numero:297


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 57, comma 2, del nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio [...]


§ 86.1.30 - D.P.C.M. 3 ottobre 2003, n. 297.

Regolamento recante modifica dell'articolo 57 del nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, n. 208.

(G.U. 7 novembre 2003, n. 259)

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

I MINISTRI

DELLA SALUTE E DELLA DIFESA

 

     Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali che ha previsto che le Amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici promuovono, con le modalità stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti;

     Visto l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente il riordinamento della Croce Rossa italiana;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 1997, n. 110, concernente il regolamento di approvazione dello statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa;

     Visto l'articolo 5 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2002, n. 56;

     Ritenuta l'opportunità di procedere ad una modifica del nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, n. 208, stante la necessità di assicurare la funzionalità dell'Ente;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Acquisito l'assenso preliminare del Consiglio dei Ministri, nella riunione del 28 agosto 2003;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 settembre 2003;

     Acquisito l'assenso definitivo del Consiglio dei Ministri, nella riunione del 3 ottobre 2003;

     A d o t t a

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. All'articolo 57, comma 2, del nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, n. 208, dopo le parole: «dodici mesi», sono inserite le seguenti: «prorogabili fino a ventiquattro in sede di prima attuazione del presente statuto,».