Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 84. Radio e telecomunicazioni |
Capitolo: | 84.6 telefoni |
Data: | 07/03/2006 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. (Definizioni) |
Art. 2. (Oggetto ed ambito di applicazione) |
Art. 3. (Autorizzazione per la fornitura del servizio telefonico accessibile al pubblico) |
Art. 4. (Condizioni e modalità per l’attribuzione di diritti d’uso di numerazione per servizi geografici) |
Art. 5. (Integrazione al piano nazionale di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e relativa disciplina attuativa) |
Art. 6. (Autorizzazione per la fornitura dei servizi di comunicazione vocale nomadici) |
Art. 7. (Condizioni e modalità per l’attribuzione dei diritti d’uso delle numerazioni per servizi di comunicazione vocale nomadici) |
Art. 8. (Accesso ai servizi di emergenza e altre prestazioni obbligatorie) |
Art. 9. (Base dati unica) |
Art. 10. (Modalità di prima attribuzione dei diritti d’uso delle numerazioni per servizi di comunicazione vocale in decade 5) |
Art. 11. (Disposizioni finali) |
Art. 12. (Sanzioni) |
§ 84.6.97 - Deliberazione 7 marzo 2006, n. 11/06/CIR.
Disposizioni regolamentari per la fornitura di servizi VOIP (Voice Over Internet Protocol) e integrazione del Piano nazionale di numerazione.
(G.U. 13 aprile 2006, n. 87 - S.O. n. 95)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
L’Autorità
NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 7 marzo 2006;
VISTA la
VISTO il
VISTA la
VISTA la delibera n. 236/01/CONS, recante " Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 giugno 2001, n. 150;
VISTA la
VISTA la
VISTA la
VISTA la
VISTA la
VISTI i provvedimenti del 23 maggio 2002 e del 15 luglio 2004 del Garante per la protezione dei dati personali con il quale si segnalano e prescrivono a tutti gli operatori le garanzie necessarie per trattare dati personali al fine di formare i nuovi elenchi telefonici e prestare i servizi di informazione all'utenza;
VISTA la
VISTO il
VISTO il decreto del Ministro dell’interno del 16 agosto 2005 recante "Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del
VISTA la
VISTA la determina n. 01/04/CODIP del 5 agosto 2004, recante "Istituzione del gruppo di lavoro sulle problematiche attuative della regolamentazione in materia di accesso disaggregato in modalità condivisa e nuovi servizi";
VISTA la
CONSIDERATE le risultanze dell’attività di monitoraggio svolta dal gruppo di lavoro istituito con determina n. 01/04/CODIP in merito all’espletamento dei servizi di telefonia vocale su protocollo IP (VoIP), che hanno evidenziato la disponibilità sul mercato di diverse modalità di fornitura dei suddetti servizi agli utenti finali sia per quanto riguarda la tipologia dell’offerta sia in merito all’architettura di rete sottostante;
CONSIDERATO che da tali risultanze è emersa la necessità di adottare misure regolamentari in tema di fornitura dei servizi VoIP, con particolare riguardo all’uso della numerazione ed alle garanzie per gli utenti in merito alla sicurezza ed alla qualità del servizio;
VISTO il documento "Linee guida regolamentari per i servizi VoIP", predisposto nell’ambito del gruppo di lavoro di cui alla determina n. 01/04/CODIP e sottoposto alle valutazioni della Commissione per le infrastrutture e le reti nella riunione del 9 marzo 2005, e considerati altresì i commenti ricevuti dai soggetti partecipanti al suddetto gruppo di lavoro;
CONSIDERATO che l’attuazione della portabilità del numero tra operatori (Service Provider Portability), che forniscono i servizi di telefonia su rete fissa è implementata, in base alla normativa vigente, in modalità "onward routing" ;
RITENUTO opportuno consentire in via transitoria, al fine di favorire l’avvio dei servizi Voice over IP, l’adozione di altre soluzioni tecniche per la portabilità del numero concordate tra gli operatori, fino alla realizzazione di una banca dati centralizzata, di cui alla delibera 4/CIR/99, le cui informazioni sono utilizzate dagli operatori autorizzati ai fini della implementazione della portabilità del numero nella modalità tecnica più consona allo sviluppo dei servizi Voice over IP e che verrà stabilita nelle sedi competenti;
RITENUTO opportuno che qualsiasi valutazione in merito alle eventuali misure da porre in capo ad operatori che offrono servizi VoIP in posizione di significativo potere di mercato sia svolta nell’ambito dei procedimenti avviati ai sensi del d.lgs. 259/03 relativamente all’applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto dalla
RITENUTO che anche i fornitori dei servizi in tecnologia VoIP di cui al presente provvedimento debbano adottare le misure di cui all’art. 6 del
SENTITE, in data 1 settembre 2005, le società BT-Albacom, Wind, Vodafone, Eutelia;
SENTITE, in data 2 settembre 2005, le società Telecom Italia, Fastweb e la AIIP;
VISTI i contributi prodotti dai soggetti partecipanti alla consultazione pubblica;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
Il procedimento istruttorio
1. L’Autorità ha avviato il 26 luglio 2005, il procedimento istruttorio "Interventi regolamentari in merito alla fornitura di servizi VoIP (Voice over Internet Protocol)" con comunicazione di avvio del procedimento pubblicata sul sito dell’Autorità in data 18/07/05 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 172 del 26 luglio 2005. L’obiettivo del procedimento è la valutazione di eventuali interventi regolamentari in tema di fornitura dei servizi VoIP, con particolare riguardo all’uso della numerazione ed alle garanzie dei diritti degli utenti finali, tra cui la trasparenza delle informazioni, la qualità del servizio, l’accesso ai servizi di emergenza, la portabilità del numero e la fornitura di prestazioni supplementari;
2. Con la delibera n.26/05/CIR l’Autorità ha avviato la consultazione pubblica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.179 del 3 agosto 2005, concernente alcune proposte di interventi regolamentari in merito alla fornitura di servizi VoIP (Voice over Internet Protocol), al fine di consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento dell’Autorità in merito ai diversi aspetti di carattere tecnico, giuridico ed economico derivanti dall’adozione degli interventi regolamentari in tema di fornitura di servizi VoIP, ivi incluse le modifiche al piano nazionale di numerazione;
3. In risposta alla consultazione pubblica hanno presentato i propri contributi i seguenti operatori e associazioni: Telecom Italia, H3G, Vodafone, Eutelia, Wind, Tiscali, Fastweb, AIIP, Clinet, Unidata, BT-Albacom, Atlanet, MCI, Anuit, Seat Pagine Gialle;
4. Le principali tematiche sollevate nelle risposte alla consultazione pubblica sono state ulteriormente approfondite con gli operatori rispondenti nel corso delle audizioni del 1° settembre 2005 con BT-Albacom, Wind, Vodafone, Eutelia, e del 2 settembre 2005 con Telecom Italia, Fastweb e la AIIP;
5. Ulteriori contributi in relazione a suddetto procedimento istruttorio sono pervenuti dalle associazioni ANFOV e Movimento Difesa del Cittadino;
CONSIDERATO il quadro normativo di riferimento e il confronto a livello europeo sulle condizioni regolamentari di offerta dei servizi VoIP contenuti in allegato A al presente provvedimento;
CONSIDERATE le posizioni espresse dai soggetti intervenuti nell’ambito del procedimento di consultazione pubblica di cui alla delibera n. 26/05/CIR e le valutazioni dell’Autorità, contenute nell’allegato B al presente provvedimento;
UDITE le relazioni dei Commissari Nicola D’Angelo e Roberto Napoli, relatori ai sensi dell’art. 29 del regolamento per l’organizzazione e il funzionamento;
Delibera
Art. 1. (Definizioni)
1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
a. "Servizio telefonico accessibile al pubblico": un servizio accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali e di accedere ai servizi di emergenza tramite uno o più numeri, che figurano in un piano nazionale o internazionale di numerazione, e che può inoltre, se necessario, includere uno o più dei seguenti servizi: l’assistenza di un operatore; servizi di elenco abbonati e consultazione; la fornitura di telefoni pubblici a pagamento; la fornitura del servizio a condizioni specifiche; la fornitura di apposite risorse per i consumatori disabili o con esigenze sociali particolari e la fornitura di servizi non geografici;
b. "Servizio di comunicazione elettronica": i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del
c. "Punto terminale di rete": il punto fisico a partire dal quale l’abbonato ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l’instradamento, il punto terminale di rete è definito mediante un indirizzo di rete specifico che può essere correlato ad un numero o ad un nome di utente finale. Per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete è costituito dall’antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio;
d. "Nomadismo": prestazione associata ad un servizio fornito su rete fissa che permette di svincolare la fornitura del servizio medesimo da una particolare locazione fisica, che può corrispondere al punto terminale di rete fissa presso il sito del cliente indicato nel contratto con l’operatore; tale prestazione consente la fornitura del servizio potenzialmente da un qualsiasi punto terminale di rete sia per comunicazioni entranti che uscenti;
e. "Servizio di comunicazione elettronica nomadico": un servizio di comunicazione elettronica offerto con la prestazione di nomadismo;
f. "Servizio di comunicazione vocale nomadico": servizio che consente all’utente, identificato da uno stesso numero non geografico del piano nazionale di numerazione e/o altro identificativo, di originare e ricevere comunicazioni vocali nazionali, internazionali, da un qualsiasi punto terminale di rete;
g. "Tecnologia Voice over IP": l’insieme di protocolli, tecnologie e infrastrutture di rete che include la commutazione di pacchetto con protocollo IP (Internet Protocol), utilizzate per la fornitura di un servizio di comunicazione vocale, anche integrato con dati, suono e immagini, servizi a valore aggiunto, servizi di condivisione in tempo reale di risorse e informazioni, e che possono consentire l’interoperabilità con reti telefoniche tradizionali;
h. "Piano nazionale di numerazione": Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa di cui all’allegato alla delibera n. 9/03/CIR e successive modificazioni ed integrazioni;
i. "Codice": il "Codice delle comunicazioni elettroniche" adottato con il
j. "autorizzazione generale": il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente al Codice;
k. "Autorità": l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita con la
l. "Ministero": il Ministero delle Comunicazioni.
Art. 2. (Oggetto ed ambito di applicazione)
1. Il presente provvedimento disciplina il rilascio delle autorizzazioni generali per i seguenti servizi:
a. "servizi telefonici accessibili al pubblico" di cui all’art. 1, lettera a), forniti, da postazione fissa, tramite reti con tecnologia a commutazione di circuito, tecnologia Voice over IP o altre tecnologie a commutazione di pacchetto;
b. "servizi di comunicazione vocale nomadici accessibili al pubblico" di cui all’art. 1, lettera f) forniti tramite reti con tecnologia a commutazione di circuito, tecnologia Voice over IP o altre tecnologie a commutazione di pacchetto.
2. Il presente provvedimento stabilisce le integrazioni al piano nazionale di numerazione, di cui alla delibera n. 9/03/CIR e successive integrazioni, ai fini della introduzione della numerazione in decade 5 per servizi di comunicazione vocale nomatici.
3. Il presente provvedimento stabilisce il titolo autorizzatorio richiesto per la attribuzione dei diritti d’uso di numeri per servizi di cui al comma 1, in decade 0 e in decade 5.
4. Gli allegati A e B alla presente delibera recanti, rispettivamente, "Il quadro normativo di riferimento e la situazione internazionale" e "Le posizioni espresse dai soggetti intervenuti nell’ambito del procedimento e le conclusioni dell’Autorita’," ne costituiscono parte integrante.
Art. 3. (Autorizzazione per la fornitura del servizio telefonico accessibile al pubblico)
1. Le imprese che intendono offrire i servizi di cui alla lettera a) comma 1 dell’art. 2 della presente delibera, richiedono al Ministero, ai sensi dell’art. 25 del Codice, qualora non in possesso di una autorizzazione per la fornitura del servizio telefonico accessibile al pubblico o altro titolo autorizzatorio equivalente ai fini della fornitura dei servizi in oggetto, una "autorizzazione generale per la fornitura del servizio telefonico accessibile al pubblico". Ai fini della corresponsione dei diritti amministrativi di cui all’art. 34 del Codice, tale servizio è ricompreso nelle fattispecie dell’art. 1, comma 1, lettera b) dell’Allegato 10 al Codice.
2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 28 del Codice, l’autorizzazione generale per la fornitura di "servizi telefonici accessibili al pubblico", di cui al precedente comma, è assoggettata al rispetto delle condizioni elencate nella parte A dell’allegato n.1 del Codice.
3. I soggetti in possesso dell’autorizzazione generale per la fornitura di "servizi telefonici accessibili al pubblico" di cui al comma 1 del presente articolo, rispettano gli obblighi previsti dalla normativa vigente per i servizi telefonici accessibili al pubblico, tra cui la portabilità del numero tra operatori di cui all’art. 80 del Codice, l’accesso ai servizi d’emergenza ai sensi dell’art. 76 del Codice, l’integrità della rete ai sensi dell’art. 73 del Codice, la identificazione della linea chiamante ai sensi dell’art. 79 del Codice, le prestazioni ai fini di giustizia, di cui all’art. 96 del Codice, sin dall’inizio dell’attività. Sono tenuti inoltre al rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni dell’Autorità sui servizi di telefonia fissa quali la delibera n. 254/04/CSP nell’ambito del quadro generale definito dalla delibera n. 179/03/CSP e successive disposizioni che potranno essere emanate dall’Autorità, ai sensi dell’art. 72 del Codice, in merito alla qualità dei servizi.
4. I soggetti in possesso dell’autorizzazione generale per la fornitura di "servizi telefonici accessibili al pubblico" di cui al comma 1 del presente articolo, sono tenuti all’iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera n. 236/01/CONS e successive modifiche e integrazioni.
Art. 4. (Condizioni e modalità per l’attribuzione di diritti d’uso di numerazione per servizi geografici)
1. Possono richiedere al Ministero l’assegnazione dei diritti d’uso delle numerazioni per servizi telefonici geografici in decade 0 esclusivamente le imprese in possesso dell’autorizzazione per la fornitura del servizio telefonico accessibile al pubblico di cui all’art. 3, comma 1 della presente delibera.
2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di uso delle numerazioni contenute nel piano nazionale di numerazione, l’attribuzione dei diritti d’uso delle numerazioni per servizi telefonici accessibili al pubblico è soggetta alle condizioni di seguito elencate:
a. la finalità esclusiva della fornitura di servizi telefonici accessibili al pubblico, di cui all’art. 3, comma 1 della presente delibera;
b. il rispetto delle condizioni elencate nella parte C dell’allegato n.1 del Codice tra cui si richiama l’obbligo di fornitura della portabilità del numero e di designare il servizio per il quale è utilizzato il numero, ivi compresa ogni condizione, anche tecnica, connessa alla fornitura del servizio;
c. la possibilità, per gli utenti che hanno sottoscritto il servizio, di effettuare e ricevere chiamate dagli utenti di tutte le reti di comunicazione elettronica, nazionali ed estere, ivi incluse le reti di comunicazioni mobili e personali, tramite numeri che figurano in un piano nazionale o internazionale di numerazione;
d. utilizzo nomadico del servizio esclusivamente nell’ambito distrettuale. L’utente viene preventivamente informato in merito al divieto dell’utilizzo nomadico al di fuori del distretto ai sensi della normativa vigente e tale limitazione è sottoposta alla specifica accettazione da parte dell’utente.
3. Il Ministero attribuisce i diritti d’uso delle numerazioni per i servizi di cui al presente articolo in base alla data di presentazione della richiesta
Art. 5. (Integrazione al piano nazionale di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e relativa disciplina attuativa)
1. All’articolo 1, comma 1 della delibera n. 9/03/CIR dopo la lettera m) sono inserite le seguenti definizioni:
n. "Nomadismo": prestazione associata ad un servizio fornito su rete fissa che permette di svincolare la fornitura del servizio medesimo da una particolare locazione fisica, che può corrispondere al punto terminale di rete fissa associato al sito del cliente indicato nel contratto con l’operatore; tale prestazione consente la fornitura del servizio potenzialmente da un qualsiasi punto terminale di rete sia per comunicazioni entranti che uscenti;
o. "Servizio di comunicazione elettronica nomadico": un servizio di comunicazione elettronica offerto con la prestazione di nomadismo;
p. "Servizio di comunicazione vocale nomadico": servizio che consente all’utente, identificato da uno stesso numero non geografico del piano nazionale di numerazione e/o altro identificativo, di originare e ricevere chiamate nazionali, internazionali, da un qualsiasi punto terminale di rete.
2. All’articolo 2, sesta riga dell’elenco, è sostituita la frase
5. "Riservato per esigenze future"
con
5. "Numerazione per servizi di comunicazione elettronica nomadici"
3. Dopo l’articolo 11 della delibera n. 9/03/CIR è inserito il seguente:
Art. 11 bis. (Numerazione per servizi di comunicazione vocale nomadici)
1. La norma di riferimento per le numerazioni di cui al presente articolo è la raccomandazione UIT-T E.164.
2. I codici 5X sono dedicati alla fornitura di servizi di comunicazione vocale nomadici.
3. Le numerazioni di cui al precedente comma hanno la seguente struttura:
a. 55 UUUUUUUU , U=0¸9
4. I rimanenti codici 5X UUUUUUUU, con X diverso da 5, sono riservati per esigenze future.
5. Le numerazioni sono attribuite agli operatori per blocchi di mille numeri contigui, da 000 a 999. In sede di prima richiesta possono essere attribuiti a ciascun operatore non più di 50 blocchi. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 6 del Piano di numerazione, la richiesta di ulteriori attribuzioni di diritti d’uso è soggetta a verifica dell’utilizzo superiore al 50% della numerazione della stessa tipologia precedentemente attribuita.
6. I prezzi delle chiamate verso numerazione in decade 5 sono stabiliti secondo il modello di terminazione e remunerano i costi della originazione, del trasporto e della terminazione ma escludono ogni tipo di sovrapprezzo. Per le chiamate verso tali numerazioni i prezzi massimi sono pari a quelli delle chiamate verso numerazione geografica, per servizi equivalenti, secondo il piano tariffario sottoscritto dal cliente. Nel caso che il piano tariffario preveda la distinzione tra chiamate locali e interurbane la soglia suddetta è pari al due volte il prezzo delle chiamate locali verso numerazione geografica. L’Autorità si riserva di rivedere le soglie di prezzo massimo suddette alla luce della evoluzione della situazione di mercato.
7. La numerazione di cui al presente articolo non può essere utilizzata per la fornitura di servizi a sovrapprezzo.
8. Il richiedente in sede di domanda di attribuzione dei diritti d’uso indica la quantità di numerazione richiesta e le eventuali preferenze.
9. L’attribuzione dei diritti d’uso è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.
10. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di 6 mesi.
Art. 6. (Autorizzazione per la fornitura dei servizi di comunicazione vocale nomadici)
1. Ogni impresa che intende offrire al pubblico i servizi di cui alla lettera b) dell’art. 2 della presente delibera richiede al Ministero, ai sensi dell’art. 25 del Codice, una "autorizzazione generale per la fornitura di un servizio di comunicazione vocale nomadico".
2. Ai fini della corresponsione dei diritti amministrativi di cui all’art. 34 del Codice tale servizio è ricompreso nella fattispecie dell’art. 1, comma 2, dell’allegato 10 al Codice.
3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 28 del Codice, l’autorizzazione generale per la fornitura di servizi di cui al comma 1 del presente articolo, è assoggettata al rispetto delle condizioni, giustificate rispetto alla rete e al servizio in questione, elencate nella parte A dell’allegato n.1 del Codice, ad eccezione dei punti 1, 6, 12, 15.
4. I soggetti in possesso di autorizzazione generale per la fornitura di servizi di cui al comma 1 del presente articolo, rispettano gli obblighi previsti dalla normativa vigente per i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Gli operatori garantiscono inoltre la identificazione della linea chiamante ai sensi dell’art. 79 del Codice, l’accesso ai servizi d’emergenza ai sensi dell’art. 76 del Codice, le prestazioni ai fini di giustizia, di cui all’art. 96 del Codice, sin dall’inizio dell’attività. Sono tenuti inoltre al rispetto delle disposizioni generali dell’Autorità in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazione di cui alla delibera n. 179/03/CSP e successive disposizioni che potranno essere emanate dall’Autorità, ai sensi dell’art. 72 del Codice, in merito alla qualità dei servizi.
5. I soggetti che forniscono i servizi di cui al comma 1 del presente articolo assicurano opportuna informativa all’utente, preventiva alla sottoscrizione del contratto con il fornitore dei servizi in oggetto, in merito alle eventuali limitazioni relative alla localizzazione nella fornitura dell’accesso ai servizi di emergenza, ad altre prestazioni obbligatorie e alla qualità del servizio.
6. I soggetti in possesso dell’autorizzazione generale per la fornitura di "un servizio di comunicazione vocale nomadico" di cui al comma 1 del presente articolo, sono tenuti all’iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera n. 236/01/CONS e successive modifiche e integrazioni.
Art. 7. (Condizioni e modalità per l’attribuzione dei diritti d’uso delle numerazioni per servizi di comunicazione vocale nomadici)
1. Possono richiedere al Ministero l’assegnazione dei diritti d’uso delle numerazioni per servizi di comunicazione vocale nomadici di cui all’art. 5 esclusivamente le imprese in possesso dell’autorizzazione generale per la fornitura del servizio di cui all’art. 6.
2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di uso delle numerazioni contenute nel piano nazionale di numerazione, l’attribuzione dei diritti d’uso delle numerazioni per servizi di comunicazione vocale nomadici di cui all’art. 5 della presente delibera è soggetta alle condizioni di seguito elencate:
a. la finalità esclusiva della fornitura di servizi di cui all’art. 6 della presente delibera;
b. il rispetto delle condizioni elencate nella parte C dell’allegato n.1 del Codice e in particolare l’obbligo di fornitura della portabilità del numero, di cui all’art. 80 del Codice, nell’ambito della stessa decade, e di designare il servizio per il quale è utilizzato il numero, ivi compresa ogni condizione, anche tecnica, connessa alla fornitura del servizio;
c. la possibilità, per gli utenti che hanno sottoscritto il servizio, di effettuare e ricevere chiamate dagli utenti di tutte le reti di comunicazione elettronica, nazionali ed estere ivi incluse le reti di comunicazioni mobili e personali, tramite numeri che figurano in un piano nazionale o internazionale di numerazione;
d. a tale numerazione è sempre associata, nei sistemi dell’operatore, l’informazione riguardo al domicilio del cliente, utilizzato ai fini della sottoscrizione del servizio stesso e della fatturazione;
e. il Ministero attribuisce i diritti d’uso delle numerazioni per servizi di comunicazione vocale nomadici in base alla data di presentazione della richiesta.
Art. 8. (Accesso ai servizi di emergenza e altre prestazioni obbligatorie)
1. Ai sensi dell’art. 76 del Codice, i soggetti autorizzati a fornire servizi di cui alla lettera a) e b) del comma 1 dell’art. 2 della presente delibera, forniscono l’accesso ai servizi di emergenza. Ai sensi dell’art. 76 comma 2 del Codice le informazioni relative all’ubicazione del chiamante sono messe a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso e di protezione civile, da parte del soggetto autorizzato alla fornitura del servizio, nella misura in cui sia tecnicamente fattibile.
2. I soggetti autorizzati a fornire servizi di cui alla lettera a) e b) del comma 1 dell’art. 2 della presente delibera, sono tenuti al rispetto delle norme di cui all’art. 6 del
3. Fermo restando quanto previsto dal Codice, i soggetti che intendono aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche compreso la trasmissione di dati e voce mediante la tecnologia VoIP, esclusi i telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale, sono tenuti al rispetto delle norme sulla disciplina degli esercizi pubblici di telefonia e internet di cui all’art. 7 del
4. Le eventuali limitazioni nella fornitura delle informazioni relative all’ubicazione del chiamante devono essere oggetto di accurata informativa all’utente preventiva alla sottoscrizione dell’offerta commerciale e soggetta a specifica accettazione da parte dell’utente stesso.
5. L’attuazione della portabilità del numero tra operatori (Service Provider Portability) che forniscono i servizi di cui agli artt. 3 e 6 della presente delibera è implementata in base alla normativa vigente. In via transitoria, fino alla definizione delle modalità di implementazione della portabilità del numero nella modalità tecnica più consona allo sviluppo dei servizi VoIP che verrà stabilita dall’Autorità, possono essere concordate tra gli operatori altre soluzioni tecniche.
6. Ai sensi degli art. 4 comma 3, art. 13, art. 41, art. 42 comma 3, art. 45 comma 2, art. 49 del Codice, gli operatori titolari dell’autorizzazione generale per la fornitura dei servizi di cui agli artt. 3 e 6 della presente delibera hanno l’obbligo:
a. di negoziare tra loro l’interconnessione nella modalità più efficiente sul piano tecnologico ed economico, ai fini della fornitura dei servizi di cui agli artt. 3 e 6 della presente delibera, consentendo la piena interoperabilità dei servizi offerti;
b. di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre tecnologie indispensabili per l'interoperabilità dei servizi VoIP;
c. di utilizzare protocolli standard, ove praticabile sulla base di quanto stabilito ai sensi dell’art. 20 del Codice.
Art. 9. (Base dati unica)
1. Gli operatori, cui sono state attribuite risorse di numerazione di cui all’art. 5 della presente delibera, contribuiscono alla realizzazione della base dati unica di cui alle delibere n. 36/02/CONS e n. 180/02/CONS, ed altresì includono nella carta dei servizi e nelle condizioni contrattuali le modalità relative all’inserimento degli utenti negli elenchi generali ai sensi della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali.
2. I soggetti autorizzati a fornire servizi di cui agli artt. 3 e 6 della presente delibera, a cui sono state attribuite risorse di numerazione del piano nazionale di numerazione di cui agli artt. 4 e 5 della presente delibera, garantiscono l’accesso ai servizi di informazioni abbonati di cui all’art. 3 della delibera n. 15/04/CIR.
Art. 10. (Modalità di prima attribuzione dei diritti d’uso delle numerazioni per servizi di comunicazione vocale in decade 5)
1. Il Ministero determina la misura del contributo annuale, di cui all’art. 35 del Codice, per l’attribuzione dei diritti d’uso delle numerazioni per servizi di comunicazione vocale nomadici di cui al presente provvedimento con riguardo ai criteri formulati nell’allegato B al punto 71.
2. Il Ministero, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente delibera, pubblica l’avviso concernente l’espletamento della prima attribuzione dei diritti d’uso delle numerazioni per i servizi di comunicazione vocale nomadici in decade 5. Entro e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione dell’avviso, ciascuna impresa autorizzata alla fornitura dei servizi di comunicazione vocale nomadici, ai sensi dell’art. 25, comma 4, del Codice, può richiedere i diritti d’uso delle numerazioni.
3. Decorso il termine di quindici giorni di cui al precedente comma 2, il Ministero espleta la prima attribuzione delle numerazioni per servizi di comunicazione vocale nomadici entro i termini previsti dall’art. 27, comma 8, del Codice.
Art. 11. (Disposizioni finali)
1. L’Autorità avvia un procedimento istruttorio al fine di stabilire le condizioni tecniche od operative che devono essere soddisfatte, dal fornitore di servizi o dai beneficiari dell’accesso, per l’attuazione degli obblighi di cui all’art. 8, comma 6 della presente delibera. Il procedimento istruttorio, della durata non superiore a 120 giorni, ha per oggetto le problematiche connesse alla definizione di un insieme comune di standard, protocolli di segnalazione e interfacce tecniche, ai fini dell’interconnessione ed interoperabilità per la fornitura dei servizi oggetto della presente delibera, della codifica dei media e della localizzazione nella fornitura dei servizi di emergenza.
Art. 12. (Sanzioni)
1. L’inottemperanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
2. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul Bollettino ufficiale e sul sito web dell’Autorità.
3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.