Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 81. Pubblica sicurezza |
Capitolo: | 81.1 disciplina generale |
Data: | 29/07/2005 |
Numero: | 557 |
§ 81.1.30 - Circolare 29 luglio 2005, n. 557.
Applicazione dell'articolo 109 T.U.L.P.S. - Comunicazione delle persone alloggiate.
(G.U. 30 agosto 2005, n. 201)
MINISTERO DELL'INTERNO
Ai sigg. prefetti della Repubblica
Ai sigg. commissari del Governo di Trento e Bolzano
Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta
Ai sigg. questori della Repubblica e, per conoscenza:
Al Ministero delle attività produttive
Al commissario dello Stato nella regione siciliana
Al rappresentante del Governo nella regione sarda
Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta
Al comando generale dell'Arma dei carabinieri
Al comando generale del corpo della Guardia di finanza
Al fine di garantire uniformi modalità applicative, su tutto il territorio nazionale, dell'obbligo, per coloro che esercitano attività ricettive, di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, disposto dall'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come sostituito dall'art. 8 della
Va avvertito, in proposito, che l'obbligo appare sussistere anche per coloro che esercitano saltuariamente il servizio di alloggio e prima colazione (c.d. «bed and breakfast»), in virtù dell'espresso riferimento, recato nella disposizione surriportata, agli «esercizi non convenzionali». Peraltro, non di rado, anche le leggi regionali, nel disciplinare la specifica attività o altre consimili, non mancano di sottolineare l'applicabilità delle norme di pubblica sicurezza, chiarendo ai destinatari il concorso delle diverse fonti legislative in materia.
Poichè è stato segnalato che non sempre tale obbligo viene osservato dagli esercenti le attività di «bed and breakfast», anche per ignoranza o inesatta interpretazione del precetto normativo, che si interseca con una disciplina regionale talvolta discordante, e poichè si avverte l'esigenza di non lasciare margini di incertezza nella specifica materia, i Prefetti vorranno portare le presenti indicazioni a conoscenza dei comuni delle rispettive province e dei competenti organi provinciali del turismo, facendo presente anche il carattere alternativo dell'obbligo di cui al richiamato art. 109 T.U.L.P.S. rispetto agli altri, rispondenti a finalità in parte analoghe, previsti dall'art. 12 del
I questori, nel procedere alla verifica, vorranno anzitutto accertare il regime autorizzatorio in vigore nelle rispettive regioni al fine di modulare opportunamente le modalità del controllo. Ciò in quanto le facoltà di accesso di cui all'art. 16 del testo unico delle leggi di P.S., con le modalità appropriate alla tipologia di esercizio ricettivo in argomento, potranno essere attivate solo nel caso in cui l'attività ricettiva sia soggetta ad autorizzazione comunale di pubblica sicurezza: in caso affermativo, trattandosi di una prestazione di alloggio nel domicilio dell'interessato, gli accessi saranno effettuati garantendo l'assoluto rispetto delle attività private.
Nel caso negativo, e, comunque, quando risulti impossibile distinguere fra luoghi riservati al privato domicilio e luoghi di esercizio dell'attività autorizzata, ovvero fra attività ricettiva ed altra fattispecie di alloggio, si procederà sulla scorta della documentazione e delle informazioni acquisite, interessando, all'occorrenza, l'autorità competente a conoscere il fatto e ad irrogare la sanzione, in relazione alla norma eventualmente violata.
Su quanto sopra le SS.LL. vorranno impartire accurate direttive agli organi dipendenti.