§ 84.6.37 - D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 289.
Attuazione della direttiva 92/44/CEE concernente l'applicazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision - [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.6 telefoni
Data:02/05/1994
Numero:289


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Campo di applicazione.
Art. 3.  Informazioni.
Art. 4.  Condizioni per la cessazione delle offerte.
Art. 5.  Condizioni di accesso e di utilizzazione.
Art. 6.  Offerta minima di tipi di linee affittate.
Art. 7.  Procedure di controllo.
Art. 8.  Tariffe.
Art. 9.  Rimedi.
Art. 10.  Ordinazione e fatturazione.


§ 84.6.37 - D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 289. [1]

Attuazione della direttiva 92/44/CEE concernente l'applicazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision - ONP) alle linee affittate.

(G.U. 16 maggio 1994, n. 112).

 

     Art. 1. Definizioni.

     1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:

     a) "linee affittate", le infrastrutture di telecomunicazioni fornite nel contesto della costituzione, dello sviluppo e dell'esercizio della rete pubblica di telecomunicazioni che offrano una capacità di trasmissione trasparente tra punti terminali di rete, esclusa la commutazione su richiesta (funzioni di commutazione, che l'utente può controllare nell'ambito della fornitura di linee affittate);

     b) "comitato ONP", il comitato di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 90/387/CEE, trasposta con decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55;

     c) "utenti", gli utenti finali e i fornitori di servizi, ivi inclusi gli organismi di telecomunicazioni che forniscono servizi che sono o possono essere forniti anche da altri;

     d) "semplice rivendita di capacità", la fornitura al pubblico, come servizio distinto, della trasmissione di dati su linee affittate in cui la commutazione, il trattamento, l'archiviazione di dati o la conversione di protocollo sono compresi solo nella misura necessaria per la trasmissione in tempo reale in partenza e a destinazione della rete pubblica commutata;

     e) "organismi di telecomunicazioni", gli enti pubblici o privati ai quali lo Stato italiano concede diritti speciali esclusivi per l'installazione di reti pubbliche di telecomunicazioni e, qualora necessario, per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni;

     f) "diritti speciali o esclusivi", i diritti concessi dallo Stato italiano ad uno o più organismi pubblici o privati mediante ogni strumento legislativo, regolamentare o amministrativo che riservi loro la fornitura di un servizio o la gestione di una determinata attività;

     g) "rete pubblica di telecomunicazioni", l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che permette la trasmissione di segnali fra punti terminali definiti della rete, mediante fili, ponti radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

     h) "servizi di telecomunicazioni", i servizi la cui fornitura consiste totalmente o parzialmente nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione;

     i) "servizi pubblici di telecomunicazioni", i servizi di telecomunicazioni affidati dallo Stato italiano ad uno o più organismi di telecomunicazioni;

     l) "punto terminale di rete", l'insieme delle connessioni fisiche e delle specifiche tecniche d'accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessarie per poter accedere alla rete pubblica di telecomunicazioni e comunicare efficacemente per il suo tramite;

     m) "requisiti fondamentali", i motivi di interesse generale e di natura non economica, che possono indurre lo Stato italiano a limitare l'accesso alla rete pubblica o ai servizi pubblici di telecomunicazioni. Tali motivi sono la sicurezza di funzionamento della rete, il mantenimento della sua integrità e, nei casi in cui sono giustificate, l'interoperabilità dei servizi e la protezione dei dati. La protezione dei dati può comprendere la tutela dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate, nonché la tutela della sfera privata;

     n) "servizio di telefonia vocale", la fornitura al pubblico del trasporto diretto della voce in tempo reale, attraverso una o più reti pubbliche commutate che consentono ad ogni utente di utilizzare l'apparecchiatura collegata ad un punto terminale di una rete per comunicare con un altro utente che utilizza un'apparecchiatura collegata con un altro punto terminale;

     o) "servizio di trasmissione dati a commutazione di pacchetto e di circuito", la fornitura al pubblico del trasporto diretto di dati attraverso una o più reti pubbliche commutate che consentono a un'apparecchiatura collegata ad un punto terminale di una rete di comunicare con un'apparecchiatura collegata ad un altro punto terminale;

     p) "condizioni di fornitura di una rete aperta", il complesso delle condizioni, armonizzate in conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, che riguardano l'accesso aperto ed efficace alle reti pubbliche e, se del caso, ai servizi pubblici di telecomunicazioni nonché l'uso efficace di queste reti e di questi servizi. Senza pregiudizio per la loro applicazione caso per caso, le condizioni di fornitura della rete aperta possono comprendere in particolare condizioni armonizzate relative a:

     1) interfacce tecniche, compresa la definizione e la realizzazione dei punti terminali di rete, laddove richiesto;

     2) condizioni di impiego, compreso l'eventuale accesso alle frequenze;

     3) principi tariffari;

     q) "specifica tecnica", la specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità, le prestazioni, la sicurezza e le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, il marchio e l'etichettatura;

     r) "norma tecnica", la specifica tecnica adottata da un organismo normativo riconosciuto ai fini di un'applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria;

     s) "regola tecnica comune", la regola tecnica derivata da norme tecniche internazionali o europee valide nei Paesi della Comunità e contenente solo i requisiti essenziali, la cui osservanza è obbligatoria;

     t) "apparecchiatura terminale", un'apparecchiatura destinata ad essere collegata mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico, ad una rete pubblica di telecomunicazioni, vale a dire: essere collegata direttamente ad un punto terminale di una rete pubblica di telecomunicazioni, in quanto collegata direttamente o indirettamente ad un suo punto terminale per la trasmissione, il trattamento e la ricezione di informazioni.

 

          Art. 2. Campo di applicazione.

     1. Il presente decreto legislativo stabilisce le condizioni per l'accesso e l'uso delle linee affittate fornite ad utenti su reti pubbliche di telecomunicazioni.

 

          Art. 3. Informazioni.

     1. L'organismo di telecomunicazioni deve comunicare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Segretariato generale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le informazioni riguardanti l'offerta di linee affittate esistente alla medesima data, comprensive dei riferimenti alle tariffe vigenti secondo lo schema di cui all'allegato 1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Segretariato generale, provvede nei trenta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli estremi dei documenti contenenti le informazioni nonché della indicazione delle sedi ove le informazioni stesse sono disponibili.

     2. La modifica delle informazioni di cui al comma 1 nonché le informazioni relative all'offerta di nuovi tipi di linee affittate hanno effetto non prima del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nel rispetto della procedura indicata nel comma 1.

     3. Le modifiche puramente tariffarie, relative ad un'offerta di linee affittate già esistente, hanno effetto dall'entrata in vigore dei corrispondenti decreti tariffari.

 

          Art. 4. Condizioni per la cessazione delle offerte.

     1. L'organismo di telecomunicazioni indica, tra le informazioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, il periodo minimo di tempo durante il quale intende mantenere sul mercato l'offerta di linee affittate.

     2. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni valuta, entro venti giorni, la congruità del termine di cui al comma 1 prima della comunicazione nella Gazzetta Ufficiale prevista dall'art. 3, commi 1 e 2.

     3. La cessazione di un'offerta di linee affittate può essere disposta dall'organismo di telecomunicazioni soltanto previa consultazione degli utenti interessati. Questi, entro trenta giorni dalla comunicazione, formulano le loro osservazioni in merito all'organismo di telecomunicazioni. L'organismo informa gli utenti delle determinazioni adottate e, in particolare, della data di cessazione dell'offerta che, in ogni caso, non deve avvenire prima di dodici mesi dalla comunicazione.

     4. L'utente, oltre ai normali rimedi giurisdizionali, può ricorrere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni avverso la decisione dell'organismo di telecomunicazioni; il Ministero decide nel termine di novanta giorni.

 

          Art. 5. Condizioni di accesso e di utilizzazione.

     1. E' consentito a chiunque l'accesso all'offerta di linee affittate per uso proprio o per offrire a terzi servizi che non sono coperti da diritti speciali o esclusivi con le modalità e le limitazioni stabilite dal decreto legislativo di attuazione della direttiva 90/388/CEE, concernente la concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni, previsto dall'art. 54 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

     2. Le limitazioni all'accesso ed all'uso delle linee affittate possono essere introdotte dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Segretariato generale, per il rispetto dei requisiti essenziali rappresentati:

     a) dalla sicurezza del funzionamento della rete;

     b) dal mantenimento dell'integrità della rete;

     c) dall'interoperabilità dei servizi e dalla protezione dei dati, qualora ricorrano comprovati motivi di interesse pubblico generale non di natura economica.

     3. Nessuna restrizione tecnica può essere introdotta o mantenuta per il collegamento di linee affittate tra di esse nè fra le stesse e le reti pubbliche di telecomunicazioni.

     4. Qualora si verifichino casi eccezionali di forza maggiore, è facoltà dell'organismo di telecomunicazioni di:

     a) interrompere il servizio;

     b) limitare il servizio;

     c) negare l'accesso al servizio.

     5. Nelle situazioni di cui al comma 4, l'organismo di telecomunicazioni, nei limiti del possibile, deve adoperarsi per garantire la continuità del servizio.

     6. Nell'eventualità di cui al comma 4, l'organismo di telecomunicazioni deve comunicare tempestivamente all'utenza ed al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Segretariato generale, l'inizio e la fine presunta della situazione di emergenza nonché la natura e il grado delle restrizioni al servizio.

     7. Le apparecchiature terminali di telecomunicazioni collegate ai punti terminali di rete delle linee affittate devono essere omologate.

 

          Art. 6. Offerta minima di tipi di linee affittate.

     1. L'organismo di telecomunicazioni deve mettere a disposizione degli utenti i tipi di linee affittate indicati nell'allegato 2.

     2. La fornitura di tipi di linee affittate, diversi da quelli di cui al comma 1, non può incidere sull'offerta di cui al medesimo comma 1.

 

          Art. 7. Procedure di controllo.

     1. Nei casi di mancato rispetto da parte degli utenti degli obblighi connessi all'osservanza dei requisiti essenziali di cui all'art. 5, comma 2, e di mancato pagamento dei corrispettivi dovuti dall'utente, l'organismo di telecomunicazioni può rifiutare, sospendere e ridurre la fornitura di linee affittate ovvero sospendere e ridurre la disponibilità delle prestazioni delle linee stesse. L'utente ha facoltà di presentare ricorso al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Segretariato generale.

     2. Nelle ipotesi di mancato rispetto degli obblighi da parte dell'utente, diverse da quelle enunciate al comma 1, ove l'organismo di telecomunicazioni ritenga che debba essere adottato un provvedimento di rifiuto, sospensione e riduzione della fornitura di linee affittate ovvero di sospensione e riduzione della disponibilità delle prestazioni delle linee stesse, deve comunicare la sua intenzione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Segretariato generale, ed all'utente interessato.

     3. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Segretariato generale, convoca le parti entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2. Le parti possono rappresentare i loro punti di vista in forma scritta o orale.

     4. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Segretariato generale, adotta la sua decisione entro trenta giorni dalla data di convocazione delle parti e la comunica alle parti stesse entro una settimana dall'adozione. La decisione è esecutoria dopo la sua comunicazione agli interessati.

     5. Qualora l'organismo di telecomunicazioni utilizzi linee affittate per la fornitura di servizi di telecomunicazioni non coperti da diritti speciali o esclusivi, lo stesso tipo di linee affittate deve essere fornito alle stesse condizioni a chiunque ne faccia richiesta.

     6. Qualora, in risposta ad una richiesta particolare, l'organismo di telecomunicazioni ritenga che sia possibile aderire alla richiesta stessa applicando, però, tariffe e condizioni di fornitura diverse da quelle precedentemente dichiarate e pubblicate, secondo quanto previsto dall'art. 3, deve chiedere l'autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Segretariato generale, per l'applicazione delle anzidette particolari tariffe e condizioni.

 

          Art. 8. Tariffe.

     1. Le tariffe delle linee affittate devono essere orientate ai costi sulla base di un adeguato sistema di calcolo predisposto dagli organismi di telecomunicazioni e devono essere indipendenti dal tipo di applicazione scelto dall'utente.

     2. La tariffa deve normalmente contenere:

     a) un contributo iniziale di allacciamento;

     b) un canone di affitto.

     3. Gli eventuali altri elementi tariffari devono essere trasparenti e basati su criteri obiettivi.

     4. La tariffa deve essere applicata alle risorse fornite tra punti terminali di rete tramite i quali l'utente accede alle linee affittate.

     5. Qualora le linee affittate siano fornite da più organismi di telecomunicazioni possono essere applicate tariffe di semicircuito, cioè da un punto terminale di rete ad un punto intermedio stabilito caso per caso.

     6. Il sistema di calcolo dei costi, di cui al comma 1, deve basarsi sui seguenti criteri:

     a) i costi delle linee affittate devono in particolare includere i costi diretti sostenuti dagli organismi di telecomunicazioni per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, la commercializzazione e la fatturazione di tali linee, nonché la relativa quota di ammortamento degli impianti;

     b) i costi comuni, vale a dire quelli che non possono essere direttamente attribuiti a linee affittate o ad altre attività, vengono imputati come segue:

     1) se possibile, le categorie di costi comuni sono imputate in base all'analisi diretta della loro origine;

     2) se tale analisi non è possibile, esse sono imputate sulla base di un legame indiretto con un'altra categoria o con un altro gruppo di categorie di costi direttamente attribuibili o imputabili; tale legame indiretto deve basarsi su strutture di costi analoghe;

     3) se non è possibile imputare la categoria dei costi nè in modo diretto nè in modo indiretto, si applica un parametro di assegnazione generale, determinato in base al rapporto fra tutte le spese direttamente attribuite o imputate ai servizi forniti in forza di diritti speciali o esclusivi, da un lato, e agli altri servizi, dall'altro.

 

          Art. 9. Rimedi.

     1. L'utente di linee affittate, che ritenga di essere leso da violazioni del presente decreto legislativo, può ricorrere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il quale decide entro novanta giorni.

     2. Avverso la decisione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, fermo restando il ricorso ai normali rimedi giurisdizionali, l'utente, mediante atto notificato, può richiedere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed alla Commissione dell'Unione europea di avviare la procedura di conciliazione presso il Comitato ONP.

     3. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ove ritenga che sussistano i presupposti per un riesame della questione, rinvia il caso al Comitato di cui al comma 2.

     4. Le parti che ricorrono alla procedura di conciliazione sostengono le relative spese.

 

          Art. 10. Ordinazione e fatturazione.

     1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con proprio decreto, dà attuazione all'accordo da conseguire fra gli Stati membri dell'Unione europea in materia di:

     a) procedura comune di ordinazione per le linee affittate in tutta l'Unione;

     b) procedura di ordinazione unica per le linee affittate, da applicare su richiesta dell'utente;

     c) procedura di fatturazione unica per le linee affittate, da applicare su richiesta dell'utente.

 

 

Allegato 1

Informazioni sulle linee affittate (Art. 3, commi 1 e 2).

 

     A. CARATTERISTICHE TECNICHE.

     Le caratteristiche tecniche comprendono le caratteristiche fisiche ed elettriche nonché le specifiche tecniche di prestazioni particolareggiate vigenti per i punti terminali di rete, fatta salva la direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazioni nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. Deve essere fatto chiaro riferimento alle norme tecniche applicate.

     B. TARIFFE.

     Le tariffe sono adottate con provvedimenti ministeriali.

     Nelle tariffe sono indicati distintamente i contributi di allacciamento, i canoni e le eventuali altre voci. Deve essere altresì specificato il caso in cui le tariffe sono differenziate, ad esempio in ragione del livello della qualità del servizio o del numero di linee affittate fornite ad un medesimo utente.

     C. CONDIZIONI.

     Le informazioni riguardanti la fornitura di linee affittate devono contenere:

     - il termine medio di fornitura, calcolato sui tempi occorsi per soddisfare l'80% delle richieste di linee affittate di uno stesso tipo da parte degli utenti. Il calcolo di detto parametro deve essere effettuato sulla base degli effettivi termini di fornitura registrati durante un recente periodo di tempo di congrua durata. Nel calcolo non si deve tener conto dei casi in cui siano stati gli utenti a chiedere dilazioni nei tempi di consegna. Per i nuovi tipi di linee affittate si pubblica il termine di fornitura previsto;

     - il periodo contrattuale, ossia l'indicazione della durata del contratto prevista in linea generale e del periodo contrattuale minimo che l'utente è obbligato ad accettare;

     - il tempo medio di riparazione, ossia il periodo di tempo - decorrente dal momento in cui il guasto viene comunicato all'apposito servizio dell'organismo di telecomunicazioni - entro il quale è stato rimesso in servizio l'80% delle linee affittate di uno stesso tipo. Per i nuovi tipi di linee affittate è pubblicato il tempo di riparazione previsto. Qualora vengano offerte differenti classi di qualità di riparazione per uno stesso tipo di linea affittata, sono pubblicati i corrispondenti tempi medi di riparazione;

     - le modalità di rimborso in caso di guasto della linea affittata.

     D. AUTORIZZAZIONI.

     Le informazioni riguardanti i requisiti, la procedura, il capitolato d'oneri per il rilascio di autorizzazioni ad offrire al pubblico servizi di telecomunicazioni devono comprendere quanto segue:

     1) la descrizione dei servizi per i quali deve essere seguita la procedura di autorizzazione e per i quali l'utente della linea affittata deve attenersi alle condizioni di autorizzazione;

     2) le informazioni riguardanti le condizioni di autorizzazione;

     3) l'indicazione del tempo di validità dell'autorizzazione, nonché dei tempi di rinnovo;

     4) le condizioni derivanti dall'applicazione dei requisiti fondamentali, conformemente all'art. 5;

     5) gli altri obblighi imposti agli utenti di linee affittate in conformità al decreto legislativo di attuazione della direttiva 90/388/CEE per quanto concerne servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito, richiedenti l'accettazione di condizioni di permanenza, di disponibilità e di qualità del servizio;

     6) un chiaro riferimento alle condizioni riguardanti l'applicazione del divieto di fornire servizi per i quali sono previsti diritti speciali o esclusivi;

     7) un elenco di tutti i documenti contenenti le condizioni di autorizzazione che sono imposte agli utenti di linee affittate utilizzate per la fornitura di servizi a terzi.

     E. CONDIZIONI PER L'ALLACCIAMENTO DI APPARECCHIATURE TERMINALI.

     Le apparecchiature terminali da collegare alle linee affittate devono essere omologate.

 

Allegato 2

Offerta minima di tipi di linee affittate (art. 6)

 

 

Tipo di linea affittata

Caratteristiche tecniche (1)

 

Specifiche di interfaccia

A larghezza di banda vocale di qualità ordinaria

analogica 2 o 4 fili

A larghezza di banda vocale di qualità speciale

analogica 2 o 4 fili

Numerica 64 kbit/s (2)

ETS 300 288 (3)

Numerica 2048 kbit/s non strutturata (5)

ETS 300 246 (6)

Numerica 2048 kbit/s strutturata

UIT - T G.703 e G.704 (sezione 5 esclusa) (8)

(1) Le raccomandazioni UIT-T di riferimento sono quelle relative alla versione del 1988. L'ETSI è stato incaricato di condurre ulteriori studi sulla normativa relativa alle linee affittate.

(2) I requisiti di connessione per le apparecchiature terminali che si debbono collegare alle linee affittate sono descritti in una regola tecnica comune (CTR).

(3) Fino al 31 dicembre 1996 le linee affittate possono essere fornite sulla base delle norme UIT-T G.703, X.21 o X.21-bis invece della ETS 300 288.

(5) I requisiti per la connessione delle apparecchiature terminali da collegarsi a tali linee affittate sono descritti nella CTR12.

(6) Fino al 31 dicembre 1996 le linee affittate possono essere fornite in conformità alla norma UIT-T G.703 invece che alla ETS 300 246.

(8) Possono essere effettuati controlli ciclici della ridondanza sulla base della norma UIT-T G.706.

Tipo di linea affittata

Caratteristiche tecniche (1)

 

Caratteristiche di collegamento e specifiche di funzionamento

A larghezza di banda vocale di qualità ordinaria

UIT - T M. 1040

A larghezza di banda vocale di qualità speciale

UIT-T M. 1020/M.1025

Numerica 64 Kbit/s (2)

ETS 300 289 (4)

Numerica 2048 kbit/s non strutturata (5)

ETS 300 247 (7)

Numerica 2048 kbit/s strutturata

Serie di raccomandazioni relative a UIT-T G.800 monitoraggio durante il servizio (9)

(1) Le raccomandazioni UIT-T di riferimento sono quelle relative alla versione del 1988. L'ETSI è stato incaricato di condurre ulteriori studi sulla normativa relativa alle linee affittate.

(2) I requisiti di connessione per le apparecchiature terminali che si debbono collegare alle linee affittate sono descritti in una regola tecnica comune (CTR).

(4) Fino al 31 dicembre 1996 le linee affittate possono essere fornite sulla base della serie di raccomandazioni UIT-T G.800 relative invece della ETS 300 289.

(5) I requisiti per la connessione delle apparecchiature terminali da collegarsi a tali linee affittate sono descritti nella CTR12.

(7) Fino al 31 dicembre 1996 le linee affittate possono essere fornite in base alla relativa serie di raccomandazioni UIT-TG.800 relative invece che alla ETS 300 247.

(9) Il monitoraggio durante il servizio può facilitare una migliore manutenzione da parte dell'organismo di telecomunicazioni.

     Per i tipi di linee affittate di cui sopra, le relative specifiche definiscono anche i punti di terminazione della rete (NTPs), in base alla definizione data nell'art. 2 della direttiva 90/387/CEE.


[1] Abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.