Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 84. Radio e telecomunicazioni |
Capitolo: | 84.6 telefoni |
Data: | 09/02/1993 |
Numero: | 55 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le condizioni armonizzate per l'accesso e l'uso della rete pubblica di telecomunicazioni e dei servizi di telecomunicazioni offerti in esclusiva dal gestore pubblico sono approvate con [...] |
Art. 2. 1. Le condizioni di fornitura della rete aperta e dei servizi di telecomunicazioni garantiscono obiettività, trasparenza e parità di accesso. |
Art. 3. 1. E' consentito a chiunque l'accesso e l'uso della rete pubblica di telecomunicazioni e, se necessario, dei servizi pubblici di telecomunicazione per offrire al pubblico i predetti servizi alle [...] |
§ 84.6.35 - D.Lgs. 9 febbraio 1993, n. 55. [1]
Attuazione della direttiva 90/387/CEE concernente istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni.
(G.U. 9 marzo 1993, n. 56).
1. Le condizioni armonizzate per l'accesso e l'uso della rete pubblica di telecomunicazioni e dei servizi di telecomunicazioni offerti in esclusiva dal gestore pubblico sono approvate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
1. Le condizioni di fornitura della rete aperta e dei servizi di telecomunicazioni garantiscono obiettività, trasparenza e parità di accesso.
2. Le condizioni di fornitura sono definite per fasi successive in conformità del progresso delle attività di normalizzazione e di armonizzazione concernenti i seguenti settori:
a) linee affittate;
b) servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito;
c) rete numerica integrata nei servizi;
d) servizio di telefonia vocale;
e) servizio telex;
f) servizi mobili;
g) nuovi tipi di accesso alla rete di telecomunicazioni ed accesso alle nuove funzioni intelligenti della rete;
h) accesso alla rete a larga banda.
3. L'elenco dei settori di cui al comma 2 può essere modificato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
1. E' consentito a chiunque l'accesso e l'uso della rete pubblica di telecomunicazioni e, se necessario, dei servizi pubblici di telecomunicazione per offrire al pubblico i predetti servizi alle condizioni, con le modalità e con le limitazioni stabilite dalla legge, in attuazione della
2. L'osservanza delle norme tecniche nazionali che traspongono le corrispondenti norme europee armonizzate relative alle interfacce tecniche, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, comporta la presunzione di conformità alle esigenze fondamentali rappresentate:
a) dalla sicurezza di funzionamento della rete pubblica;
b) dal mantenimento dell'integrità della rete stessa;
c) nonchè, per motivi di interesse generale, dall'interoperabilità dei servizi di telecomunicazioni e dalla protezione dei dati.
3. I riferimenti delle corrispondenti norme nazionali, individuate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Abrogato dall'art. 218 del