| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 82. Pubblici registri | 
| Capitolo: | 82.3 pubblico registro automobilistico | 
| Data: | 27/09/1963 | 
| Numero: | 1316 | 
| Sommario | 
| Art. unico. Gli atti che a' termini del n. 3 dell'art. 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, devono essere prodotti al Pubblico registro automobilistico per la prima [...] | 
§ 82.3.b - Legge 27 settembre 1963, n. 1316. [1]
Abrogazione dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, recante modificazioni del trattamento tributario e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al Pubblico registro automobilistico.
(G.U. 4 ottobre 1963, n. 260).
     Gli atti che a' termini del n. 3 dell'art. 6 del 
     E' abrogato l'art. 1 del 
Il venditore ha tuttavia facoltà di produrre al competente ufficio del Pubblico registro automobilistico gli atti di cui al primo comma entro dieci giorni dalla data in cui è stata effettuata la prima iscrizione del veicolo a seguito della presentazione di idonea autocertificazione, provvisoriamente sostitutiva degli atti predetti, e della contestuale corresponsione di tutti gli importi a qualsiasi titolo dovuti; l'iscrizione è cancellata d'ufficio se gli atti non sono prodotti nel termine. [2]
[1] Abrogata dall'art. 24 del 
[2] Comma inserito dall'art. 80 della