§ 82.3.4 - Legge 18 novembre 1961, n. 1296.
Adeguamento di alcune voci della tariffa della legge di bollo e di quella sulle tasse per il pubblico registro automobilistico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:82. Pubblici registri
Capitolo:82.3 pubblico registro automobilistico
Data:18/11/1961
Numero:1296


Sommario
Art. 1.      La riduzione d'imposta di bollo per gli atti del procedimento nei giudizi di appello avanti i tribunali prevista dall'art. 43,n. 1, lettera b) della tariffa, allegato A, [...]
Art. 2.      Nei procedimenti avanti gli arbitri, il provvedimento del pretore che rende esecutivo il lodo arbitrale ai sensi dell'art. 825 del Codice di procedura civile è soggetto [...]
Art. 3.      Le note di trascrizione del patto di riservato dominio nelle vendite di macchine di cui all'art. 1524 del Codice civile nonchè quelle relative alla trascrizione del [...]
Art. 4.      L'imposta di bollo sulle copie degli atti delle società da depositarsi ai sensi dell'art. 2435 del Codice civile è stabilita in lire 300 per ogni foglio e può essere [...]
Art. 5.      Le imposte fisse di bollo dovute in caso di uso per gli atti e scritti indicati negli articoli 48 a 61 e 65 della tariffa, allegato A, parte seconda, annessa al decreto [...]
Art. 6.      Per le violazioni delle norme di cui ai precedenti articoli si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492
Art. 7.      La tabella riportata nell'art. 1 del regio decreto-legge 24 aprile 1946, n. 417, è sostituita dalla seguente (Omissis)
Art. 8.      L'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, numero 399, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 9.      Le disposizioni di cui all'art. 5, n. 4, della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni, [...]


§ 82.3.4 - Legge 18 novembre 1961, n. 1296. [1]

Adeguamento di alcune voci della tariffa della legge di bollo e di quella sulle tasse per il pubblico registro automobilistico.

(G.U. 19 dicembre 1961, n. 314)

 

 

     Art. 1.

     La riduzione d'imposta di bollo per gli atti del procedimento nei giudizi di appello avanti i tribunali prevista dall'art. 43,n. 1, lettera b) della tariffa, allegato A, annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, è soppressa.

     Resta ferma la riduzione d'imposta, per gli atti nei giudizi relativi alle controversie individuali di lavoro ed a rapporti di pubblico impiego.

 

          Art. 2.

     Nei procedimenti avanti gli arbitri, il provvedimento del pretore che rende esecutivo il lodo arbitrale ai sensi dell'art. 825 del Codice di procedura civile è soggetto ad imposta speciale di bollo di lire 5.000 se il valore della causa è di competenza del pretore e di lire 20.000 se il valore della causa è di competenza del tribunale.

     L'Imposta è riscossa in modo virtuale all'atto della registrazione del decreto.

 

          Art. 3.

     Le note di trascrizione del patto di riservato dominio nelle vendite di macchine di cui all'art. 1524 del Codice civile nonchè quelle relative alla trascrizione del privilegio di cui al successivo art. 2762, sono soggette ad una speciale imposta fissa di bollo nella misura seguente:

     quando il prezzo supera lire 50.000 e non 250.000 lire 1.000;

     quando il prezzo supera lire 250.000 e non 500.000 lire 2.000;

     quando il prezzo supera lire 500.000 e non 1.000.000 lire 3.000;

     quando il prezzo supera lire 1.000.000 e non 5.000.000 lire 5.000;

     quando il prezzo supera lire 5.000.000 e non 10.000.000 lire 10.000;

     quando il prezzo supera lire 10.000.000 e non 50.000.000 lire 20.000;

     quando il prezzo supera lire 50.000.000 lire 25.000.

     Quando il patto di riservato dominio è stipulato in un contratto di acquisto di macchine al cui finanziamento si provvede con un contributo da parte dello Stato ovvero mediante utilizzo di fondi messi a disposizione dell'Istituto finanziatore da parte dello Stato medesimo, l'imposta fissa di bollo prevista dal comma precedente non è dovuta.

     L'imposta è assolta mediante marche da bollo per cambiali apposte ed annullate a cura del cancelliere sul duplo della nota da custodirsi in archivio ed è dovuta indipendentemente dalla carta bollata impiegata per la scritturazione della nota.

     E' in facoltà del Ministro per le finanze di modificare con proprio decreto il modo di pagamento dell'imposta.

 

          Art. 4.

     L'imposta di bollo sulle copie degli atti delle società da depositarsi ai sensi dell'art. 2435 del Codice civile è stabilita in lire 300 per ogni foglio e può essere assolta con carta bollata, marche e bollo a punzone.

     Se l'imposta è assolta con marche queste devono essere annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.

 

          Art. 5.

     Le imposte fisse di bollo dovute in caso di uso per gli atti e scritti indicati negli articoli 48 a 61 e 65 della tariffa, allegato A, parte seconda, annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, sono stabilite nella misura seguente:

     1) quando si voglia farne uso davanti i seguenti organi giurisdizionali:

     a) Pretori ed ogni altro giudice speciale non indicato nelle lettere seguenti: per ogni foglio lire 100;

     b) Tribunali, Corti di appello, Tribunali delle acque pubbliche, Commissario degli usi civici, nonchè Giunte provinciali amministrative e Consigli di prefettura in sede giurisdizionale: per ogni foglio lire 200;

     c) Corte di cassazione, Tribunale superiore delle acque pubbliche, Consiglio di Stato e Corte dei conti in sede giurisdizionale: per ogni foglio lire 300;

     2) quando si voglia farne uso negli altri casi previsti dall'art. 2 della legge del bollo: per ogni foglio lire 200.

 

          Art. 6.

     Per le violazioni delle norme di cui ai precedenti articoli si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492.

 

          Art. 7.

     La tabella riportata nell'art. 1 del regio decreto-legge 24 aprile 1946, n. 417, è sostituita dalla seguente (Omissis).

     Per la compravendita di automobili usati a favore di titolari di licenza di vendita al pubblico delle medesime, è dovuta la tassa di lire l.000 in luogo delle tasse di cui al precedente comma. Qualora l'autoveicolo non sia rivenduto nel termine di un anno, l'acquirente deve presentare entro venti giorni dallo scadere del termine suddetto apposita dichiarazione all'Ufficio del registro e pagare la differenza fra la tassa fissa, assolta al momento dell'acquisto, e quella devoluta a norma del comma precedente.

     Per la mancata presentazione della dichiarazione si applica una soprattassa pari a sei quinti dell'imposta dovuta.

     Per gli autoveicoli muniti di carte di circolazione per uso speciale e per i rimorchi destinati esclusivamente a servire detti veicoli, semprechè non siano atti comunque al trasporto di cose, la tassa prevista dalle lettere c) e d) è ridotta a 1/4 (un quarto).

     Negli atti di trasferimento devono essere riportati tutti i dati tecnici risultanti dai documenti di circolazione, che riflettano il numero del telaio, la potenza del motore espressa in CV, la portata espressa in quintali per i veicoli e rimorchi destinati al trasporto di cose, e il numero dei posti per i veicoli di cui alla lettera E).

 

          Art. 8.

     L'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, numero 399, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 9.

     Le disposizioni di cui all'art. 5, n. 4, della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni, concernenti l'imposta di bollo sui vaglia cambiari all'ordine delle aziende di credito di cui all'art. 5 della legge bancaria e degli istituti ed enti contemplati dall'art. 41 di detta legge e dall'art. 1 del decreto-legge 23 agosto 1946, n. 370, sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.