§ 80.9.950 - D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 243.
Regolamento recante il riordino dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:29/10/2010
Numero:243


Sommario
Art. 1.  Denominazione
Art. 2.  Compiti
Art. 3.  Organi
Art. 4.  Direttore generale
Art. 5.  Comitato di gestione
Art. 6.  Regolamento di organizzazione
Art. 7.  Amministrazione e contabilità
Art. 8.  Personale
Art. 9.  Fonti di finanziamento
Art. 10.  Abrogazioni
Art. 11.  Disposizioni transitorie e finali


§ 80.9.950 - D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 243. [1]

Regolamento recante il riordino dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

(G.U. 17 gennaio 2011, n. 12)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Vista la legge 26 ottobre 1962, n. 1612;

     Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

     Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

     Visti gli articoli 26 e 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

     Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

     Visto l'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

     Sentite le Organizzazioni sindacali;

     Ritenuto di dover procedere alla razionalizzazione degli organi, alla riduzione della pianta organica ed al contenimento delle spese dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, secondo i criteri del citato articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che risultano applicabili al presente riordino;

     Ritenuto, in particolare, non applicabile il criterio di cui alla lettera i) del citato articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007, dal momento che le funzioni di vigilanza sull'Istituto sono affidate al Ministero degli affari esteri, senza che ad esse sia preposto specificatamente alcun ufficio dirigenziale;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

     Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze dell'8 marzo 2010, 17 maggio 2010 e 20 settembre 2010;

     Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;

     Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Denominazione

     1. L'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze, di seguito denominato: «IAO», di cui alla legge 26 ottobre 1962, n. 1612, di seguito denominato: «legge», è riordinato dal presente regolamento.

     2. Lo IAO è dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile e finanziaria ed è sottoposto alla vigilanza e all'alta direzione del Ministero degli affari esteri, di seguito denominato anche: «Ministero», che impartisce le direttive generali cui l'Istituto si attiene nel perseguimento dei compiti istituzionali, ferma restando l'indipendenza nella scelta dei metodi e nella valutazione dei risultati.

 

     Art. 2. Compiti

     1. Lo IAO svolge i compiti di cui agli articoli 2 e 3 della legge.

     2. Lo IAO in particolare:

     a) svolge attività di consulenza, assistenza e supporto operativo del Ministero nel campo tecnico, scientifico e dello sviluppo economico agrario per esigenze connesse ad interventi di cooperazione e di aiuto allo sviluppo in ambito internazionale;

     b) effettua studi, progettazione, consulenza, assistenza tecnica, implementazione, monitoraggio e valutazione nei settori dello sviluppo rurale, della sicurezza alimentare, della gestione delle risorse naturali e degli aiuti allo sviluppo sostenibile per interventi di cooperazione internazionale;

     c) assicura al Ministero degli affari esteri consulenza e assistenza nel campo dell'agricoltura oltre che l'attuazione e la gestione di iniziative di sviluppo nei settori agro-zootecnico, forestale e agro-industriale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 comma 5, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per gli interventi previsti alle lettere a), c), d), e), i) dell'articolo 2, comma 3 della medesima legge;

     d) programma attività di formazione, aggiornamento e specializzazione in ambito accademico nei settori di competenza e nel rispetto delle normative vigenti in materia di ordinamento degli studi universitari, provvedendo anche alla conservazione e alla valorizzazione del proprio patrimonio archivistico, storico e scientifico mediante ogni opportuna attività di promozione, ivi inclusa quella editoriale.

     3. Nell'ambito delle attività di cui al comma 2, lo IAO collabora, anche su incarico del Ministero, con altri enti, istituzioni, organizzazioni italiane ed estere, nonchè con gli organismi internazionali multilaterali del settore.

 

     Art. 3. Organi

     1. Sono organi dello IAO:

     a) il Direttore generale;

     b) il Comitato di gestione.

 

     Art. 4. Direttore generale

     1. Il Direttore generale è nominato, per un periodo non superiore a cinque anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri.

     2. L'incarico di cui al comma 1 è rinnovabile anche oltre il limite temporale di cinque anni.

     3. Il Direttore generale è scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dello IAO.

     4. Il Direttore generale:

     a) rappresenta lo IAO e lo dirige;

     b) presiede il Comitato di gestione;

     c) propone ed esegue le deliberazioni del Comitato di gestione, tenendone informato quest'ultimo;

     d) dirige gli uffici dello IAO e le relative attività;

     e) conferisce gli incarichi ai dirigenti dello IAO;

     f) svolge le funzioni ed attività amministrative individuate dal Regolamento di cui all'articolo 7.

     5. Il Direttore generale trasmette al Ministro degli affari esteri una relazione annuale sui risultati dell'attività dello IAO.

 

     Art. 5. Comitato di gestione

     1. Il Comitato di gestione è composto da quattro membri, nonchè dal Direttore generale, che lo presiede.

     2. I componenti del Comitato di gestione, nominati con decreto del Ministro degli affari esteri, sono così designati:

     a) due componenti dal Ministro degli affari esteri;

     b) un componente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

     c) un componente dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

     3. I membri del Comitato di gestione durano in carica cinque anni e possono essere rinnovati.

     4. Il Comitato di gestione svolge funzioni di programmazione delle attività dello IAO e di monitoraggio e verifica della loro esecuzione, assicurando prioritariamente l'attuazione degli indirizzi del Ministro degli affari esteri.

     5. In particolare, il Comitato di gestione su proposta del Direttore generale:

     a) verifica la compatibilità finanziaria dei programmi di attività;

     b) delibera i bilanci preventivi e i conti consuntivi;

     c) delibera la pianta organica, gli atti organizzativi e regolamentari generali.

     6. Nessun compenso è dovuto ai membri del Comitato di gestione, fatti salvi eventuali rimborsi per spese di missione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 6. Regolamento di organizzazione

     1. L'organizzazione e il funzionamento dello IAO sono disciplinati con regolamento deliberato dal Comitato di gestione ed approvato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

     2. Il regolamento di cui al comma 1, tra l'altro, definisce, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e semplificazione:

     a) i compiti e il funzionamento degli organi di cui all'articolo 3, nonchè dell'ufficio monocratico di controllo interno;

     b) le attività amministrative, contabili e finanziarie, nonchè la gestione e la conservazione del patrimonio.

 

     Art. 7. Amministrazione e contabilità

     1. Lo IAO provvede alla gestione amministrativa e contabile con regolamento deliberato dal Comitato di gestione ed approvato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

     Art. 8. Personale

     1. Al personale dipendente dall'Istituto agronomico per l'Oltremare si applica la disciplina giuridica ed economica prevista per il personale del comparto Ministeri.

     2. La dotazione organica del personale appartenente allo IAO è determinata dall'allegata tabella A.

 

     Art. 9. Fonti di finanziamento

     1. Al conseguimento dei fini istituzionali lo IAO provvede, ai sensi dell'articolo 12 della legge:

     a) con il contributo dello Stato, da determinare annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri;

     b) con i contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonchè di organizzazioni nazionali e internazionali;

     c) con i redditi di beni costituenti il proprio patrimonio;

     d) con i proventi derivanti dalle attività di promozione, consulenza e collaborazione con soggetti pubblici e privati, nonchè dalla diffusione delle proprie pubblicazioni;

     e) mediante la costituzione e la partecipazione a società miste con soggetti pubblici e privati, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.

 

     Art. 10. Abrogazioni

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati gli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 della legge 26 ottobre 1962, n. 1612.

 

     Art. 11. Disposizioni transitorie e finali

     1. Il Direttore generale dello IAO in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento è confermato nelle funzioni fino al completamento della durata del mandato.

     2. Fino alla nomina del Comitato di gestione, è confermato nelle funzioni il Comitato in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     3. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2010  Ministeri istituzionali, registro n. 21, foglio n. 111

 

 

Tabella A

(prevista dall'art. 8, comma 2)

 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

 

DOTAZIONE ORGANICA DELLE QUALIFICHE DIRIGENZIALI E DELLE AREE PRIMA SECONDA E TERZA DIRIGENTI

DOTAZIONE ORGANICA

 

 

DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA

1

DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA

2

TOTALE

3

 

 

AREA TERZA

 

TOTALE

23

AREA SECONDA

 

TOTALE

10

AREA PRIMA

 

TOTALE

1

 

 

TOTALE QUALIFICHE DIRIGENZIALI

3

TOTALE AREE FUNZIONALI

34

TOTALE COMPLESSIVO

37

 


[1] Abrogato dall'art. 31 della L. 11 agosto 2014, n. 125, con la decorrenza ivi prevista.