§ 80.9.794 - D.P.R. 21 dicembre 2007, n. 260.
Regolamento di riorganizzazione del Ministero della pubblica istruzione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:21/12/2007
Numero:260


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Ministero della pubblica istruzione e sue articolazioni
Art. 3.  Attribuzioni dei Capi dei Dipartimenti
Art. 4.  Conferenza permanente dei Capi Dipartimento e dei direttori generali
Art. 5.  Dipartimento per l'istruzione
Art. 6.  Dipartimento per la programmazione
Art. 7.  Uffici scolastici regionali
Art. 8.  Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche del personale non dirigenziale
Art. 9.  Disposizioni sull'organizzazione
Art. 10.  Norme finali e abrogazioni


§ 80.9.794 - D.P.R. 21 dicembre 2007, n. 260. [1]

Regolamento di riorganizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

(G.U. 22 gennaio 2008, n. 18)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

     Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, in particolare, l'articolo 4, comma 4;

     Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

     Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni;

     Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 e, in particolare, l'articolo 1, comma 7, con il quale è stato istituito il Ministero della pubblica istruzione, nonchè i commi 10, 23 e 25 del medesimo articolo 1;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2006;

     Visto l'articolo 2, commi 159, 160 e 161, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

     Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'articolo 1, commi da 404 a comma 416, e commi da 601 a 625;

     Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2007;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2007;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2007;

     Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per le riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, dell'interno e per i rapporti con il parlamento e le riforme istituzionali;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Definizioni

     1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:

     a) Ministro: il Ministro della pubblica istruzione;

     b) Ministero: il Ministero della pubblica istruzione;

     c) CNPI: il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

     d) ANSAS: l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, di cui all'articolo 1, commi 610 e 611, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

     e) INVALSI: l'Istituto nazionale di valutazione, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e successive modificazioni;

     f) CNIPA: il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni;

     g) OCSE: l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, di cui alla convenzione firmata a Parigi il 14 dicembre 1960 e ratificata dalla legge 28 marzo 1962, n. 232.

 

     Art. 2. Ministero della pubblica istruzione e sue articolazioni

     1. Il Ministero è articolato a livello centrale, a norma dell'articolo 75, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nei seguenti dipartimenti:

     a) dipartimento per l'istruzione;

     b) dipartimento per la programmazione.

     2. I Dipartimenti sono articolati al loro interno nelle direzioni generali di cui agli articoli 5 e 6.

     3. Il Ministero è articolato, a livello periferico, negli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

     4. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono disciplinati i compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale e periferica.

     5. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti investiti dell'esercizio della funzione ispettiva tecnica, è collocato, a livello di amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal Capo del Dipartimento per l'istruzione, e, a livello periferico, in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, per lo svolgimento dei compiti che la legge attribuisce a tale funzione anche con riferimento ai fenomeni del bullismo, delle devianze giovanili, dell'assiduità della frequenza e della continuità delle prestazioni da parte dei docenti. Le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate con apposito atto di indirizzo del Ministro.

 

     Art. 3. Attribuzioni dei Capi dei Dipartimenti

     1. I Capi dei Dipartimenti svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione e sono responsabili, a norma dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei risultati complessivamente raggiunti, in attuazione degli indirizzi del Ministro, dagli uffici da esso dipendenti. Essi svolgono i compiti previsti dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e provvedono, in particolare, all'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento.

     2. Dal Capo del Dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso. Il Capo del Dipartimento può promuovere progetti che coinvolgono le competenze di più uffici dirigenziali generali compresi nel Dipartimento, affidandone il coordinamento ad uno dei dirigenti preposti a tali uffici. Gli uffici scolastici regionali dipendono funzionalmente dai Capi Dipartimento in relazione alle specifiche materie da trattare.

     3. I Capi dei Dipartimenti possono promuovere la realizzazione di progetti comuni mediante il coordinamento delle rispettive strutture.

 

     Art. 4. Conferenza permanente dei Capi Dipartimento e dei direttori generali

     1. I Capi dei Dipartimenti, i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei Dipartimenti e quelli preposti agli uffici scolastici regionali, si riuniscono in conferenza per trattare le questioni attinenti al coordinamento dell'attività degli uffici centrali e periferici e per formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive, per assicurare il raccordo operativo tra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. La conferenza in seduta plenaria è presieduta dal Ministro che provvede a convocarla periodicamente e comunque, ogni volta che ne ravvisi la necessità. Il Ministro può delegare tali compiti al Vice Ministro o ad un Sottosegretario di Stato.

     2. Il Capo Dipartimento, o i Capi Dipartimento, possono indire adunanze ristrette su specifiche tematiche di loro competenza dandone previa comunicazione al Ministro. Le adunanze ristrette indette da entrambi i Capi Dipartimento sono presiedute alternativamente da uno dei due Capi Dipartimento.

     3. Il servizio di segreteria necessario per i lavori della conferenza è assicurato dalla Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, di cui all'articolo 6, comma 5.

 

     Art. 5. Dipartimento per l'istruzione

     1. Il Dipartimento svolge le funzioni nelle seguenti aree: definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione; organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti, stato giuridico, economico e previdenziale del personale della scuola; definizione di indirizzi generali al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi nel territorio; definizione degli obiettivi generali in materia di autonomia scolastica in raccordo con il Dipartimento per la programmazione; riconoscimento dei titoli di studio e dei titoli costituenti, per il personale della scuola, qualifiche professionali rilasciati da altri Paesi; parità scolastica e scuole paritarie e non paritarie; status dello studente; contrasto della dispersione scolastica ed attività di orientamento; attività di comunicazione istituzionale, nonchè attività e convenzioni editoriali e campagne di comunicazione; rapporti con gli organismi istituzionali aventi attribuzioni in materia di comunicazione; criteri generali per l'organizzazione della rete scolastica nel rispetto delle competenze degli enti territoriali; rapporti scuola-lavoro e percorsi post-secondari ivi compresa la formazione tecnica superiore, in raccordo con gli altri soggetti istituzionali; indirizzi in materia di educazione degli adulti; edilizia scolastica e sicurezza per le competenze attribuite all'amministrazione scolastica; rapporti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con la Conferenza unificata per le materie di propria competenza. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, n. 5 uffici dirigenziali non generali, n. 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza e n. 40 posizioni dirigenziali non generali di funzione tecnico-ispettiva, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 4.

     2. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

     a) direzione generale per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l'autonomia scolastica;

     b) direzione generale per il personale scolastico;

     c) direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione;

     d) direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni.

     3. La direzione generale per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l'autonomia scolastica svolge compiti relativi agli ordinamenti dell'istruzione ed alla definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie in cui si articolano gli ordinamenti stessi; al sistema delle scuole paritarie e non paritarie; alla definizione delle classi di concorso e dei programmi delle prove concorsuali del personale docente della scuola; alla ricerca e alle innovazioni nei diversi gradi e tipologie dell'istruzione avvalendosi a tale fine della collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica; alla determinazione del calendario scolastico per la parte di competenza statale; agli indirizzi in materia di libri di testo; alla valutazione di sistema, in raccordo con la Direzione generale per gli studi, la programmazione e il sistema informativo; alle certificazioni ed al riconoscimento dei titoli di studio e dei titoli costituenti, per il personale della scuola, qualifiche professionali rilasciati da altri Paesi; agli adempimenti ministeriali in materia di esami di Stato al termine dei corsi di studio conclusivi di istruzione secondaria superiore e di quelli per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio delle professioni di geometra, perito agrario, ottico, odontotecnico e perito industriale; alla vigilanza sull'INVALSI, sull'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e sugli altri enti per i quali tale vigilanza sia attribuita al Ministero della pubblica istruzione dalle disposizioni vigenti; alla vigilanza sulla Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258; ai rapporti con il Garante per la protezione dei dati personali e con il Garante per la concorrenza e il mercato; alla gestione delle convenzioni con soggetti esterni operanti con il mondo della scuola; alla definizione, in raccordo con gli altri uffici centrali, degli indirizzi generali di supporto all'autonomia degli istituti scolastici. Nell'ambito della direzione è istituito il servizio di segreteria del CNPI. La direzione generale si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 4.

     4. La direzione generale per il personale scolastico svolge i compiti relativi: alla disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro e alla relativa contrattazione; all'indirizzo e al coordinamento con altre amministrazioni in materia di quiescenza e previdenza; agli indirizzi in materia di reclutamento e selezione dei dirigenti scolastici e ai programmi delle relative prove concorsuali; agli indirizzi in materia di reclutamento del personale docente e di quello amministrativo, tecnico ed ausiliario; alla definizione delle dotazioni organiche nazionali del personale docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e alla definizione dei parametri per la loro ripartizione a livello regionale; alla gestione del contenzioso per provvedimenti aventi carattere generale e alla definizione delle linee di indirizzo per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali; alla promozione e al coordinamento del monitoraggio nazionale sui provvedimenti disciplinari del personale della scuola rilevandone esiti e criticità; alla definizione delle linee di indirizzo e coordinamento della formazione ed aggiornamento del personale della scuola, ivi compresa la formazione a distanza; alla programmazione delle politiche formative a livello nazionale; agli indirizzi in materia di riconversione e riqualificazione del personale docente ed educativo; ai rapporti con l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, in materia di formazione; alla cura dei rapporti con l'INPDAP in materia pensionistica; alla cura delle attività connesse alla sicurezza nelle scuole ed all'edilizia scolastica con particolare riguardo alla gestione degli adempimenti di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed alla normativa collegata, in raccordo con le competenze delle regioni e degli enti locali in materia; all'individuazione delle priorità in materia di valutazione e promozione di appositi progetti. La direzione generale si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali e in n. 3 uffici dirigenziali non generali di studio, ricerca e consulenza, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 4.

     5. La direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione svolge i compiti relativi: alla materia dello status dello studente; ai servizi per l'integrazione degli studenti in situazione di handicap, in situazioni di ospedalizzazione e di assistenza domiciliare, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie; ai servizi di accoglienza e integrazione degli studenti immigrati; agli indirizzi e alle strategie nazionali in materia di rapporti delle scuole con lo sport; alle strategie sulle attività e sull'associazionismo degli studenti; alle politiche sociali a favore dei giovani e, in particolare, alle azioni di prevenzione e contrasto del disagio giovanile; alle attività di orientamento e raccordo con il sistema universitario; agli interventi di orientamento e promozione del successo formativo e al relativo monitoraggio; al supporto delle attività della conferenza nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti; ai rapporti con le associazioni dei genitori e al supporto della loro attività; ai rapporti con altri enti e organizzazioni che sviluppano politiche e azioni a favore degli studenti; alle azioni di contrasto della dispersione scolastica rispetto alle quali cura il coordinamento con ogni altra competenza in materia attribuita ad altri uffici dell'Amministrazione; alle attività di educazione alla sicurezza stradale, alla salute e alla legalità; cura i rapporti con il Dipartimento dell'informazione e dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con gli altri enti ed organi di informazione; coordina la comunicazione istituzionale anche con riguardo agli strumenti multimediali e alla rete intranet; elabora e gestisce il piano di comunicazione in coordinamento con i Dipartimenti; coordina il sito Web dell'amministrazione; promuove attività e convenzioni editoriali e campagne di comunicazione; analizza le domande di servizi e prestazioni attinenti l'informazione e la relativa divulgazione; promuove monitoraggi e indagini demoscopiche; è responsabile dell'ufficio relazioni con il pubblico a livello centrale e indirizza l'attività degli uffici relazioni con il pubblico a livello periferico. La direzione generale si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali e in n. 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 4.

     6. La direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni cura: il sostegno allo sviluppo dell'area dell'istruzione tecnico-professionale, dell'istruzione degli adulti nell'ambito dell'apprendimento permanente e dell'alternanza scuola-lavoro, fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali in materia; le attività istruttorie per i provvedimenti da sottoporre all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata in materia di istruzione e formazione professionale, di istruzione e formazione tecnica superiore, nel quadro dell'alta formazione professionale e del rafforzamento della filiera tecnico-scientifica non universitaria, con particolare riferimento agli istituti tecnici superiori e ai poli tecnico-professionali, nonchè di percorsi e progetti di istruzione, formazione, lavoro. La direzione generale si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 4.

 

     Art. 6. Dipartimento per la programmazione

     1. Il Dipartimento per la programmazione svolge funzioni nelle seguenti aree: studi e programmazione ministeriale, gestione e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero; politica finanziaria, bilancio e monitoraggio del fabbisogno finanziario del Ministero; definizione degli indirizzi generali in materia di gestione delle risorse umane del Ministero, di disciplina del relativo rapporto di lavoro, del reclutamento e della formazione, delle relazioni sindacali e della contrattazione, degli aspetti previdenziali; acquisti e affari generali; elaborazioni statistiche; affari e relazioni internazionali inclusa la collaborazione con l'Unione europea e con gli organismi internazionali in materia di istruzione scolastica; cura l'acquisizione delle risorse finanziarie istituzionali e di quelle di fonte comunitaria. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, n. 4 uffici dirigenziali non generali e n. 2 uffici dirigenziali non generali di studio, ricerca e consulenza, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 4.

     2. Il Dipartimento per la programmazione comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

     a) direzione generale per gli studi e la programmazione e per i sistemi informativi;

     b) direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio;

     c) direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali;

     d) direzione generale per gli affari internazionali.

     3. La direzione generale per gli studi e la programmazione e per i sistemi informativi promuove e svolge attività di indagine, studio e documentazione concernenti il sistema dell'istruzione per gli aspetti quantitativi e qualitativi strumentali al Governo del sistema medesimo; elabora studi ed analisi funzionali all'attività dei Dipartimenti e delle direzioni generali relativamente ad aspetti inerenti le tematiche di rispettiva competenza; concorre, in collaborazione con l'INVALSI ed in raccordo con la direzione generale per gli ordinamenti e del sistema nazionale di istruzione e l'autonomia scolastica, alla valutazione del sistema dell'istruzione e al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative; svolge i compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni, e cura i rapporti con i soggetti che forniscono i servizi concernenti il sistema informativo al fine di assecondare flessibilmente le necessità operative dell'Amministrazione; svolge tutti gli adempimenti contrattuali relativi pianificandoli con riferimento alle applicazioni e agli sviluppi del sistema stesso; cura i rapporti con il C.N.I.P.A.; si rapporta con gli uffici centrali e periferici al fine di verificare la funzionalità delle procedure e raccogliere suggerimenti sulla loro evoluzione; assicura la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni e fornisce consulenza alle scuole in materia di strutture informatiche e tecnologie destinate alla didattica; provvede alla creazione di servizi in rete per le scuole e delle infrastrutture necessarie anche in collaborazione con le regioni, gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati; promuove la formazione dei docenti nell'area informatica e l'arricchimento dell'offerta formativa in materia per gli studenti; attua convenzioni con soggetti pubblici e privati e partecipa ad iniziative comuni con altri ministeri ed organismi anche internazionali. Nell'ambito della direzione generale opera il servizio di statistica istituito a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative, centrali e periferiche, del Ministero. Il predetto servizio si avvale anche degli apporti affluenti al sistema informativo. La direzione generale si articola in n. 9 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 4.

     4. La direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio rileva il fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dal Dipartimento per l'istruzione, dalle altre direzioni generali del Dipartimento per la programmazione e dagli uffici scolastici regionali; in attuazione delle direttive del Ministro e avvalendosi dei dati forniti dal Dipartimento per l'istruzione, dalle altre direzioni generali del Dipartimento per la programmazione e dagli uffici scolastici regionali, cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, la redazione delle proposte per il Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), per la legge finanziaria e per la legge di bilancio; assicura il supporto all'attività finalizzata alla predisposizione del rendiconto; predispone i programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rivenienti da leggi, fondi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste; predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e ai centri di costo; coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; assegna alle istituzioni scolastiche, nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati alla sua gestione, le risorse finanziarie; effettua il monitoraggio dei flussi finanziari dell'Amministrazione e delle istituzioni scolastiche; elabora le istruzioni generali per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; svolge attività di assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predispone gli aspetti contabili delle relazioni tecniche sui provvedimenti normativi e sui contratti integrativi nazionali, sulla base dei dati che gli uffici interessati sono tenuti a fornire. La direzione generale si articola in n. 9 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 4.

     5. La direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, in coordinamento con gli uffici dei Dipartimenti svolge i compiti relativi: all'attuazione delle direttive del Ministro in materia di politiche del personale amministrativo e tecnico, dirigente e non, e all'adeguamento delle posizioni di stato del personale dei ruoli nazionali del Ministero; al reclutamento, alla formazione generale e all'amministrazione del personale; all'attuazione di politiche del personale per le pari opportunità; alle relazioni sindacali e alla contrattazione; all'emanazione di indirizzi alle direzioni regionali per l'applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi decentrati ed alla verifica della loro corretta applicazione; alla mobilità; al trattamento di quiescenza e previdenza con particolare riferimento ai rapporti con l'I.N.P.D.A.P. in materia pensionistica; ai rapporti con il Garante per la protezione dei dati personali e con il Garante per la concorrenza e il mercato; alla pianificazione e allocazione delle risorse umane; alla cura dell'adozione di misure finalizzate a promuovere il benessere organizzativo dei lavoratori del Ministero e fornire indirizzi agli uffici scolastici regionali per lo svolgimento di analoghe azioni con riferimento al contesto territoriale di competenza; alla cura della gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione centrale; alla consulenza all'amministrazione periferica in materia contrattuale al fine di realizzare la coerenza con i contratti integrativi nazionali; ai servizi, alle strutture e ai compiti strumentali dell'amministrazione centrale; alle analisi di mercato; alla consulenza alle strutture dipartimentali e alle direzioni generali su contrattualistica ed elaborazione di capitolati; alla gestione del contenzioso per provvedimenti aventi carattere generale relativi al personale dell'amministrazione e alla definizione delle linee di indirizzo per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali; all'elaborazione del piano acquisti annuale. Nell'ambito della direzione generale opera la segreteria della Conferenza permanente dei Capi Dipartimento e dei direttori generali, di cui all'articolo 4. Organizza incontri con analoghe strutture di altre pubbliche amministrazioni per uno scambio di esperienze e informazioni. La direzione generale si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali e in n. 2 uffici dirigenziali non generali di studio, ricerca e consulenza, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 4.

     6. La direzione generale per gli affari internazionali svolge i compiti relativi alla cura delle relazioni internazionali, in ambito bilaterale e multilaterale, in materia di istruzione scolastica. Collabora alla definizione dei protocolli culturali bilaterali; organizza e cura gli scambi di assistenti di lingua straniera. Realizza gli impegni connessi all'attuazione delle politiche di cooperazione dell'Unione europea. Cura i rapporti con le organizzazioni internazionali in materia di istruzione; rappresenta l'amministrazione nelle diverse sedi internazionali e negli organismi dell'Unione europea. Promuove la partecipazione alle relative attività internazionali; coordina le attività di promozione e gestione dei programmi di cooperazione comunitaria; cura i rapporti con le agenzie nazionali designate alle funzioni di supporto gestionale dei programmi comunitari. Promuove, in collaborazione con le altre direzioni generali, l'elaborazione di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi comunitari e internazionali. Definisce i provvedimenti di orientamento ed indirizzo in materia di cooperazione internazionale e cooperazione europea, cura i rapporti con gli uffici scolastici regionali in materia internazionale; promuove intese con gli enti locali per la realizzazione di progetti ed iniziative di carattere internazionale. Coordina il monitoraggio degli obiettivi europei. Rappresenta l'amministrazione nelle sedi interistituzionali finalizzate alla programmazione delle risorse comunitarie e alla definizione di piani di intervento per il raggiungimento degli obiettivi europei; individua le opportunità di finanziamento a valere su fondi internazionali e comunitari ivi compresa la partecipazione ad avvisi europei e progetti pilota. Predispone la programmazione e cura la gestione dei Fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo ed all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore istruzione; partecipa alla concertazione interistituzionale con le altre amministrazioni centrali, le regioni e le parti sociali in materia e ne cura le relative intese; provvede al controllo, al monitoraggio e alla certificazione finanziaria sulla base dei regolamenti europei. Cura la pianificazione e gestione delle risorse nazionali connesse alle politiche unitarie per la coesione nel settore dell'istruzione, promuovendone l'utilizzo e fornendo la necessaria assistenza alle altre direzioni generali dei dipartimenti e agli uffici scolastici regionali. La direzione generale si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali e in n. 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 4.

 

     Art. 7. Uffici scolastici regionali

     1. In ciascun capoluogo di regione ha sede l'Ufficio scolastico regionale di livello dirigenziale generale che costituisce un autonomo centro di responsabilità amministrativa, al quale sono assegnate le funzioni individuate nel successivo comma 3. Il numero complessivo degli uffici scolastici regionali è di 18.

     2. L'Ufficio scolastico regionale si articola per funzioni e sul territorio a livello provinciale in centri di erogazione di servizi amministrativi, di monitoraggio e di supporto alle scuole, denominati uffici scolastici provinciali.

     3. L'Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati; cura l'attuazione, nell'ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti; provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale adotta, per i dirigenti di seconda fascia, gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro. Formula al Dipartimento per la programmazione proposte per le proprie necessità di risorse finanziarie, strumentali e di personale. Provvede alla gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione regionale. Da esso dipendono gli uffici scolastici provinciali, dei quali assicura l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza dal comma 6. Nella prospettiva della graduale attuazione dell'articolo 117 della Costituzione ed al fine di assicurare la continuità istituzionale del servizio scolastico a salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini, attiva la politica scolastica nazionale sul territorio supportando la flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali; cura i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonchè l'istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti scuola-lavoro; esercita la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonchè sulle scuole straniere in Italia; assegna alle istituzioni scolastiche, nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati alla sua gestione, le risorse finanziarie; svolge attività di verifica e di vigilanza al fine di rilevare l'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche e di valutare il grado di realizzazione del piano per l'offerta formativa; assegna alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale ed esercita, avvalendosi anche degli uffici scolastici provinciali, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale; assicura la diffusione delle informazioni; esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonchè del personale amministrativo in servizio presso gli uffici scolastici periferici.

     4. Presso ciascun ufficio scolastico regionale è costituito l'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

     5. Le proposte di cui all'articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nei confronti di dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali sono formulate dal Capo del Dipartimento per la programmazione, sentito il Capo del Dipartimento per l'istruzione.

     6. L'Ufficio scolastico provinciale, di cui al comma 2, svolge le funzioni relative alla assistenza, alla consulenza e al supporto, agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili; alla gestione delle graduatorie e alla formulazione di proposte al direttore regionale ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; al supporto e alla consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa e alla integrazione con gli altri attori locali; al supporto e allo sviluppo delle reti di scuole; al monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici; allo stato di integrazione degli alunni immigrati; all'utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei; al raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili, alla promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca; al raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico; alla cura delle relazioni con le RSU. Esercita ogni altra funzione che sia stata delegata dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale. Esso è affidato a dirigente di livello dirigenziale non generale. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente comma, anche al fine di assicurare l'uniformità dell'azione amministrativa, il titolare dell'Ufficio scolastico provinciale si rapporta funzionalmente al direttore generale regionale.

     7. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano continuano ad applicarsi, per quanto concerne l'organizzazione dell'amministrazione scolastica, le disposizioni previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione o in base ad essi adottate. Nella Regione siciliana continua ad applicarsi l'articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica istruzione adottate con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.

     8. Gli Uffici scolastici regionali sotto elencati si articolano negli uffici dirigenziali non generali per ciascuno indicati, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui al comma 9:

     a) l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo si articola in n. 8 uffici dirigenziali non generali e in n. 13 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     b) l'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata si articola in n. 5 uffici dirigenziali non generali e in n. 8 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     c) l'Ufficio scolastico regionale per la Calabria si articola in n. 11 uffici dirigenziali non generali e in n. 17 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     d) l'Ufficio scolastico regionale per la Campania si articola in n. 16 uffici dirigenziali non generali e in n. 32 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     e) l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna si articola in n. 18 uffici dirigenziali non generali e in n. 24 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     f) l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia si articola in n. 8 uffici dirigenziali non generali e in n. 13 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     g) l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio si articola in n. 15 uffici dirigenziali non generali e in n. 31 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     h) l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria si articola in n. 8 uffici dirigenziali non generali e in n. 13 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     i) l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia si articola in n. 22 uffici dirigenziali non generali e in n. 32 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     l) l'Ufficio scolastico regionale per le Marche si articola in n. 8 uffici dirigenziali non generali e in n. 13 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     m) l'Ufficio scolastico regionale per il Molise si articola in n. 5 uffici dirigenziali non generali e in n. 8 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     n) l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte si articola in n. 16 uffici dirigenziali non generali e in n. 23 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     o) l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia si articola in n. 13 uffici dirigenziali non generali e in n. 18 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     p) l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna si articola in n. 9 uffici dirigenziali non generali e in n. 13 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     q) l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia si articola in n. 19 uffici dirigenziali non generali e in n. 26 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     r) l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana si articola in n. 20 uffici dirigenziali non generali e in n. 26 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     s) l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria si articola in n. 5 uffici dirigenziali non generali e in n. 8 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     t) l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto si articola in n. 14 uffici dirigenziali non generali e in n. 21 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.

     9. Il Ministro, sentite le organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione, adotta, su proposta avanzata dal dirigente generale preposto all'Ufficio scolastico regionale, previa informativa alle organizzazioni sindacali di categoria nazionali, il decreto ministeriale di natura non regolamentare per la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso ciascun ufficio regionale.

 

     Art. 8. Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche del personale non dirigenziale

     1. Le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali e del personale non dirigente ricompreso nelle aree funzionali del Ministero sono rideterminate secondo l'allegata tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto.

     2. Ferme restando le dotazioni organiche del personale delle qualifiche dirigenziali di cui al comma 1, al Servizio di controllo interno è assegnato n. 1 ufficio di funzione dirigenziale generale, con compiti di studio, ricerca e consulenza, all'Ufficio del Gabinetto del Ministro è assegnato n. 1 ufficio di funzione dirigenziale generale, con compiti di studio, ricerca e consulenza e agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro sono assegnati n. 14 uffici di funzione dirigenziale non generale, con compiti di studio, ricerca e consulenza.

 

     Art. 9. Disposizioni sull'organizzazione

     1. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza e di adeguarne le funzioni ai processi di attuazione, dell'articolo 117 della Costituzione.

 

     Art. 10. Norme finali e abrogazioni

     1. Gli obblighi di cui agli articoli 613, comma 3, e 614, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si intendono riferiti alle sedi dei nuovi uffici periferici dell'amministrazione.

     2. Sono abrogate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, per la parte riguardante le funzioni trasferite al Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

     3. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

     Tabella A

     (Prevista dall'articolo 8, comma 1)

 

DOTAZIONE ORGANICA DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

 

Personale dirigenziale:

Dirigente di prima fascia 30*

Dirigente di seconda fascia, amministrativi 320**

Dirigente di seconda fascia, tecnici; 379

Totale 729

 

*compreso un posto dirigenziale di livello generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo n. 165/2001 e un posto dirigenziale di livello generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

**compresi 14 posti dirigenziali di livello non generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

 

Dotazione organica complessiva del personale non dirigenziale:

Area funzionale C - posizione economica C 3 1.000

Area funzionale C - posizione economica C 2 1.255

Area funzionale C - posizione economica C 1 1.829

Area funzionale B - posizione economica B 3 2.103

Area funzionale B - posizione economica B 2 1.796

Area funzionale B - posizione economica B 1 818

Area funzionale A - posizione economica A 1 583

Totale 9.384

Totale complessivo 10.113


[1] Abrogato dall'art. 14 del D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17.