§ 80.9.745 - D.P.R. 14 maggio 2007, n. 88.
Regolamento di riordino degli organismi esistenti presso l'Amministrazione della difesa alla data del 4 luglio 2006, emanato ai sensi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:14/05/2007
Numero:88


Sommario
Art. 1.  Riordino di organismi indispensabili al conseguimento degli obiettivi istituzionali del Ministero della difesa
Art. 2.  Durata e relazione di fine mandato
Art. 3.  Riordino del Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza.
Art. 4.  Durata e relazione di fine mandato del Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza.
Art. 5.  Riduzione di spesa
Art. 6.  Soppressione della Commissione di congruità di cui all'articolo 3, comma 112, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.


§ 80.9.745 - D.P.R. 14 maggio 2007, n. 88. [1]

Regolamento di riordino degli organismi esistenti presso l'Amministrazione della difesa alla data del 4 luglio 2006, emanato ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

(G.U. 9 luglio 2007, n. 157)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che prevede, al comma 1, una riduzione del 30% della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005 dalle amministrazioni pubbliche, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati operanti alla data del 4 luglio 2006 e, al comma 2, l'emanazione di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per riordinare detti organismi quando siano previsti e disciplinati da legge o regolamento;

     Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25;

     Visto il regio decreto 30 marzo 1933, n. 422, e successive modificazioni, recante organizzazione della funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare, e in particolare l'articolo 1, istitutivo della Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare;

     Vista la legge 26 luglio 1974, n. 330, recante l'istituzione di ricompense al valore e al merito dell'Esercito, e in particolare l'articolo 6, istitutivo della Commissione consultiva per la concessione delle ricompense al valore o al merito dell'Esercito;

     Visto il regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla concessione di ricompense al valor di Marina, e in particolare l'articolo 13, istitutivo della Commissione consultiva per la concessione delle ricompense al valore o al merito di Marina;

     Vista la legge 11 maggio 1966, n. 367, recante l'istituzione della medaglia al merito aeronautico e soppressione della medaglia commemorativa di imprese aeronautiche, e in particolare l'articolo 4, istitutivo della Commissione consultiva per il conferimento della medaglia al merito aeronautico;

     Visto il decreto del Ministro della difesa 8 ottobre 2001, n. 412, e successive modificazioni, concernente il regolamento recante disposizioni in materia di ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri, e in particolare l'articolo 6, istitutivo della Commissione consultiva per il conferimento delle ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri;

     Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, e successive modificazioni, recante delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile, e in particolare l'articolo 1, nella parte in cui istituisce il Comitato consultivo per l'inserimento del personale volontario femminile nelle Forze armate;

     Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione delle procedure contrattuali dell'Amministrazione della difesa, a norma dell'articolo 54, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e in particolare l'articolo 2, istitutivo del Comitato consultivo in materia contrattuale;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri, e in particolare l'articolo 41, istitutivo del Comitato pari opportunità;

     Vista la legge 23 maggio 1980, n. 242, concernente delega al Governo per la ristrutturazione dei servizi di assistenza al volo, e in particolare l'articolo 3, istitutivo del Comitato di coordinamento operativo e del Comitato di coordinamento generale;

     Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, ed in particolare l'articolo 3, comma 112, lettera c), istitutivo della Commissione di congruità;

     Visti l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2006;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'8 gennaio e 5 marzo 2007;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 aprile 2007;

     Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per l'attuazione del programma di Governo e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Riordino di organismi indispensabili al conseguimento degli obiettivi istituzionali del Ministero della difesa

     1. Sono organismi collegiali ad elevata specializzazione tecnica indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali dell'Amministrazione della difesa:

     a) la Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare, di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 marzo 1933, n. 422;

     b) la Commissione consultiva per la concessione delle ricompense al valore o al merito dell'Esercito, di cui all'articolo 6 della legge 26 luglio 1974, n. 330;

     c) la Commissione consultiva per la concessione delle ricompense al valore o al merito di Marina, di cui all'articolo 13 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324;

     d) la Commissione consultiva per il conferimento della medaglia al merito aeronautico, di cui all'articolo 4 della legge 11 maggio 1966, n. 367;

     e) la Commissione consultiva per il conferimento delle ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro della difesa 8 ottobre 2001, n. 412;

     f) il Comitato consultivo in materia contrattuale, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496;

     g) il Comitato pari opportunità, di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;

     h) il Comitato di coordinamento operativo e Comitato di coordinamento generale, di cui all'articolo 3 della legge 23 maggio 1980, n. 242.

     2. Gli organismi di cui al comma 1, già operanti alla data del 4 luglio 2006 e comportanti per l'amministrazione oneri di modesta incidenza sulla spesa pubblica, continuano a svolgere le loro attribuzioni nelle medesime composizioni e modalità di funzionamento determinate dalle vigenti disposizioni di riferimento.

 

     Art. 2. Durata e relazione di fine mandato

     1. Gli organismi di cui all'articolo 1 durano in carica tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, gli organismi di cui all'articolo 1 presentano una relazione sull'attività svolta al Ministro della difesa che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità degli stessi e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti degli organismi di cui all'articolo 1 restano in carica fino alla scadenza del termine di durata e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata dell'organismo a cui essi appartengono.

 

     Art. 3. Riordino del Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza.

     1. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, le parole da: ", entro trenta giorni" fino a: "di quattro anni rinnovabile," e da: "composto da undici" fino a: "pari opportunità tra uomo e donna" sono soppresse.

     2. Il comitato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, è composto da sette membri, dei quali almeno quattro donne, in possesso di adeguate esperienze e competenze nelle materie attinenti ai settori di interesse del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze, con il compito di assistere il Capo di stato maggiore della difesa ed il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza nell'azione di indirizzo, coordinamento e valutazione dell'inserimento e della integrazione del personale femminile nelle strutture delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza. Quattro membri del Comitato consultivo sono scelti dal Ministro della difesa con proprio decreto e un membro è scelto dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità designa i restanti due membri, uno dei quali è indicato dalla Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna.

     3. L'importo del gettone di presenza corrisposto ai componenti del Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza, previsto dall'articolo 5, del decreto interministeriale del 19 giugno 2000, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, è ridotto del cinquanta per cento.

 

     Art. 4. Durata e relazione di fine mandato del Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza.

     1. Il Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza è prorogato fino al 14 luglio 2008.

     2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, il Comitato presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro della difesa che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dello stesso e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti del Comitato restano in carica fino alla scadenza del termine di durata e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata del Comitato stesso.

 

     Art. 5. Riduzione di spesa

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente provvedimento, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 e il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.

 

     Art. 6. Soppressione della Commissione di congruità di cui all'articolo 3, comma 112, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

     1. La Commissione di congruità di cui all'articolo 3, comma 112, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con sede presso la Direzione generale dei lavori e del demanio, è soppressa.


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.