Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 14/05/2007 |
Numero: | 78 |
Sommario |
Art. 1. Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie |
Art. 2. Osservatorio unico per il monitoraggio delle attività produttive |
Art. 3. Comitato tecnico per l'innovazione tecnologica |
Art. 4. Commissione Centrale per le Cooperative |
Art. 5. Alto Commissario per la lotta alla contraffazione e Comitato tecnico di supporto |
Art. 6. Nucleo di esperti per la politica industriale |
Art. 7. Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico |
Art. 8. Conferme di organismi diversi |
Art. 9. Riduzione delle spese |
Art. 10. Durata in carica e proroga |
Art. 11. Pari opportunità tra uomini e donne |
Art. 12. Coordinamento normativo |
§ 80.9.739 - D.P.R. 14 maggio 2007, n. 78.
Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo economico, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
(G.U. 21 giugno 2007, n. 142)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della
Visto l'articolo 29 del
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 24 aprile 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie [1]
1. E' istituita, presso la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie, di seguito denominata: "CIRM", nella quale sono accorpati il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, di cui all'articolo 41 della
2. Alla CIRM sono attribuiti i compiti consultivi per la ricerca mineraria di base, nonchè l'espressione dei pareri e lo svolgimento delle valutazioni tecniche per l'attuazione dell'articolo 19, comma 7, del
a) dagli articoli 81 e 82 e dall'articolo 83, ultimo comma, del
b) dall'articolo 42 della
c) dalle norme che fanno rinvio agli organismi accorpati.
3. La CIRM è composta dal direttore generale per l'energia e le risorse minerarie, con funzioni di presidente, dal direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, di seguito denominato UNMI, con funzioni di vicepresidente, da un avvocato dello Stato, da tre dirigenti della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, componenti anche di ciascuna sezione della Commissione, nonchè dai componenti nominati per le singole sezioni ai sensi, rispettivamente, dei commi 5, 6 e 7.
4. La CIRM è articolata nelle seguenti tre sezioni, specializzate secondo le aree di riferimento degli organismi accorpati:
a) Sezione con compiti relativi alle attività di ricerca e coltivazione di risorse minerarie;
b) Sezione con compiti relativi alla sicurezza delle attività di ricerca e coltivazione;
c) Sezione con compiti relativi alla determinazione e versamento delle aliquote di prodotto della coltivazione.
5. La Sezione di cui alla lettera a) del comma 4 è composta da:
a) un funzionario dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, esperto nelle materie di ricerca e coltivazione di risorse minerarie;
b) un dirigente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la salvaguardia ambientale;
c) quattro professori universitari, in materia di geologia, in materia di geofisica applicata al settore minerario, in materia attinente alla coltivazione di idrocarburi e in materia attinente allo stoccaggio di idrocarburi, designati dal Ministero dell'università e della ricerca.
6. La Sezione di cui alla lettera b) del comma 4 è composta da:
a) un dirigente del Ministero dei trasporti, con competenze relative alla sicurezza delle attività in mare;
b) un dirigente di ciascuna Sezione UNMI;
c) due funzionari del Ministero dell'interno, di cui uno della Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica e uno del Dipartimento della pubblica sicurezza;
d) un ufficiale superiore del Ministero della difesa - Marina;
e) un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;
f) un professore universitario in materia di costruzioni navali, designato dal Ministero dell'università e della ricerca;
g) il direttore del Servizio per la sicurezza mineraria della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie;
h) due rappresentanti delle regioni, esperti in materia di sicurezza delle attività di ricerca e coltivazione, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
i) un rappresentante del Registro italiano navale.
7. La Sezione di cui alla lettera c) del comma 4 è composta da:
a) un dirigente di ciascuna Sezione UNMI;
b) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze esperto in materia di determinazione e versamento delle aliquote di prodotto della coltivazione;
c) un esperto in materia di economia delle fonti energetiche.
8. Alle riunioni della CIRM partecipano di volta in volta i rappresentanti della regione interessata, con spese a carico della stessa regione.
9. Il Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie può, per singole tematiche, chiamare a far parte della CIRM anche esperti in specifiche discipline, in numero non superiore a due, nei limiti delle risorse disponibili a seguito dell'applicazione dell'articolo 9.
10. La CIRM è costituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento con decreto del Ministro dello sviluppo economico, con il quale vengono altresì definite le modalità di funzionamento e di organizzazione dei lavori, nonchè i servizi di supporto della CIRM, articolata in sezioni specializzate secondo le aree di riferimento degli organismi accorpati.
11. I compensi dei componenti sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
12. Sono abrogati:
a) l'articolo 41 della
b) i commi da 1 a 4 dell'articolo 83 del
13. Al comma 7 dell'articolo 19 del
Art. 2. Osservatorio unico per il monitoraggio delle attività produttive [2]
1. E' istituito l'Osservatorio unico per il monitoraggio delle attività produttive, nel quale sono accorpati l'Osservatorio siderurgico di cui all'articolo 1-bis del
2. L'Osservatorio unico attende alla rilevazione e all'esame dei dati riguardanti l'andamento generale delle attività produttive ed i diversi settori produttivi e di mercato, compresi il settore chimico ed il sistema moda, con il controllo dell'evoluzione delle capacità produttive, degli investimenti e dell'occupazione nelle diverse aree territoriali interessate e con lo svolgimento degli altri compiti specificamente previsti dall'articolo 1-bis del
3. L'Osservatorio unico è composto da non oltre venticinque unità.
4. L'Osservatorio unico è costituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento con decreto del Ministro dello sviluppo economico, con il quale vengono altresì definite le modalità di funzionamento e di organizzazione dei lavori nonchè i servizi di supporto dell'Osservatorio, articolato in sezioni specializzate riferite alle aree di attività degli organismi accorpati, con presenza paritaria di rappresentanti delle amministrazioni, di gruppi di categoria e di esperti.
5. I compensi dei componenti sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. La determinazione dei compensi riguarda i componenti che già ne beneficiano secondo le vigenti disposizioni.
Art. 3. Comitato tecnico per l'innovazione tecnologica [3]
1. E' confermato e continua ad operare il Comitato tecnico per l'innovazione tecnologica previsto dall'articolo 16 della
2. Il Comitato svolge i compiti attribuiti dall'articolo 16 della
3. Il Comitato è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico ed è composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca, nonchè da non oltre cinque esperti nelle discipline scientifiche e tecniche attinenti alle produzioni industriali. Alle riunioni del comitato sono invitati, per la valutazione dei riflessi relativi all'assetto territoriale, alla riqualificazione professionale, alla occupazione ed ai programmi di sviluppo regionali, i Presidenti delle giunte regionali e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano o loro rappresentanti, quando vengano trattate problematiche che interessano i rispettivi enti, e, in relazione alle questioni da trattare, anche rappresentanti di altre amministrazioni statali eventualmente interessate. I rappresentanti ministeriali devono avere qualifica non inferiore a dirigente generale.
4. Il Comitato è ricostituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento con decreto del Ministro dello sviluppo economico, con il quale vengono altresì definite le modalità di funzionamento e di organizzazione dei lavori, con gli eventuali servizi di supporto.
5. I compensi dei componenti sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Sono o restano abrogati:
a) i commi sesto, settimo, ottavo e nono dell'articolo 4 della
b) l'articolo 2 della
c) l'articolo 4 del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 28 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2005.
7. Al secondo comma dell'articolo 16 della
Art. 4. Commissione Centrale per le Cooperative [4]
1. La Commissione Centrale per le Cooperative di cui al
a) il Ministro dello sviluppo economico che la presiede, salvo delega ad altro componente;
b) il Direttore generale della Direzione generale per gli enti cooperativi del Ministero dello sviluppo economico, il quale ne è componente di diritto;
c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
d) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
e) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture;
f) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
g) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle politiche fiscali;
h) un rappresentante designato da ciascuna delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo legalmente riconosciute, limitatamente al primo rinnovo successivo all'emanazione della presente disciplina. Per i rinnovi successivi, nell'attribuzione del numero dei rappresentanti di ciascuna Associazione si terrà conto dei dati relativi alla rappresentatività delle Associazioni stesse, desunti dall'Albo delle Cooperative, nel limite massimo di due rappresentanti.
2. Con esclusione del Presidente, per ciascun componente della Commissione è designato un supplente.
3. La Commissione Centrale esprime parere:
a) sui progetti di legge o regolamenti interessanti la cooperazione;
b) su tutte le questioni sulle quali il parere della Commissione sia prescritto da legge o regolamenti o richiesto dal Ministro per lo sviluppo economico o dal Direttore generale per gli enti cooperativi;
c) sulle domande di riconoscimento delle Associazioni nazionali di cui all'articolo 3 del
d) in tema di devoluzione dei patrimoni residui degli enti cooperativi iscritti nell'Albo delle Cooperative;
e) in tema di adempimenti relativi all'Albo delle Cooperative.
4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3, a fini istruttori o decisori in caso di urgenza, la Commissione Centrale per le Cooperative può costituire nel proprio seno un Comitato composto:
a) dal Presidente della Commissione;
b) da tre membri scelti tra quelli designati dalle Amministrazioni pubbliche rappresentate nella Commissione Centrale, eletti dalla Commissione stessa;
c) da un rappresentante designato da ciascuna delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.
5. La Commissione è ricostituita con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. In caso di mancata designazione dei rappresentanti del movimento cooperativo o delle Amministrazioni pubbliche, il Ministro dello sviluppo economico provvede direttamente alla nomina dei rappresentanti stessi scegliendoli secondo il criterio della competenza tra le persone con esperienze nel campo della cooperazione. La segreteria della Commissione è assicurata dalla Direzione generale per gli enti cooperativi del Ministero dello sviluppo economico.
6. I componenti nominati in rappresentanza delle Amministrazioni pubbliche devono avere qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o equiparata.
7. L'organizzazione delle attività ed il funzionamento della Commissione, nonchè i compiti del Comitato, ove costituito, sono disciplinati da un regolamento interno deliberato dalla Commissione medesima ed approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Alle sedute della Commissione possono essere invitati esperti, rappresentanti del sistema cooperativo e funzionari di pubbliche amministrazioni, anche locali, sulla base di valutazioni legate alle differenti competenze istituzionali di volta in volta ritenute necessarie dal Ministero dello sviluppo economico.
8. I riferimenti contenuti in atti normativi ed amministrativi alla Commissione Centrale per le Cooperative ed al Comitato Centrale per le Cooperative, di cui al
9. Sono abrogati gli articoli 18, 19, 20 e 21 del
Art. 5. Alto Commissario per la lotta alla contraffazione e Comitato tecnico di supporto
1. E' confermato e continua ad operare l'Alto commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'articolo 1-quater del
2. L'Alto commissario per la lotta alla contraf-fazione svolge i compiti attribuiti dal comma 1 dell'articolo 1-quater del
3. L'Alto commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico.
4. L'Alto commissario si avvale di due Vice alto commissario, nominati dal Ministro dello sviluppo economico.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di composizione e di funzionamento dell'Alto commissario e quelle di organizzazione generale dell'Ufficio di cui al comma 3 dell'articolo 4-bis del
6. Il Comitato tecnico previsto dal comma 2 dell'articolo 4-bis del
7. Il Comitato tecnico di cui al comma 6 è costituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, con il quale viene altresì individuato il relativo Coordinatore.
8. Il Comitato tecnico è composto da non più di 10 unità scelte tra i magistrati amministrativi, contabili e ordinari, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari e gli avvocati del libero foro, nonchè tra esperti di particolare e comprovata qualificazione in materia, ivi compresi quelli di cui alla
9. I compensi dell'Alto commissario, dei Vice alto commissario e dei componenti del Comitato sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
10. Sono abrogati:
a) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1-quater del
b) il comma 4 dell'articolo 4-bis del
11. Il primo periodo del comma 235 dell'articolo 1 della
12. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 4-bis del
Art. 6. Nucleo di esperti per la politica industriale [5]
1. Il numero dei componenti del Nucleo di esperti per la politica industriale, di cui all'articolo 3 della
Art. 7. Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico [6]
1. Il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito con
2. Il numero dei componenti dei Nucleo di cui al comma 1 è ridotto da 14 a 10.
Art. 8. Conferme di organismi diversi
1. Sono confermati e continuano ad operare, per le finalità di cui alle disposizioni per ciascuno di essi richiamate, i seguenti organismi, rientranti nell'ambito di attività del Ministero dello sviluppo economico alla data del 4 luglio 2006:
a) Commissione per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e per la decisione dei reclami (munizioni commerciali per uso civile), di cui all'articolo 8 della
b) Comitato Centrale metrico di cui all'articolo 7 del
c) Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 136 del
d) Comitato per la razionalizzazione e ristrutturazione produttiva dell'industria della difesa, di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 agosto 1995, n. 434 [9];
e) Comitato per la riconversione produttiva nel campo civile e duale dell'industria della difesa, di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 ottobre 1999, n. 462 [10].
Art. 9. Riduzione delle spese
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della
2. Per i componenti degli organismi di cui agli articoli 6 e 7 restano ferme le misure dei compensi, previsti dalle vigenti disposizioni, corrisposti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per l'Alto commissario ed i Vice alto commissario e per i componenti del Comitato tecnico, di cui all'articolo 5, i compensi vigenti sono determinati, rispettivamente, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 11 ottobre 2006 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 1° marzo 2007.
3. In caso di mancata adozione dei decreti di cui al comma 11 dell'articolo 1, al comma 5 dell'articolo 2 ed al comma 5 dell'articolo 3, entro i termini normativamente previsti per il riordino degli organismi ai sensi dell'articolo 29 del
Art. 10. Durata in carica e proroga
1. Gli organismi di cui al presente provvedimento durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, ciascuno degli organismi suddetti presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro dello sviluppo economico, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del
3. Per l'Alto commissario ed i Vice alto commissario e per il Comitato tecnico di cui all'articolo 5, resta ferma la durata triennale dei vigenti incarichi prevista, rispettivamente, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 11 ottobre 2006 e dal decreto ministeriale in data 18 ottobre 2006 di costituzione dello stesso Comitato tecnico.
4. La durata dei rapporti contrattuali dei componenti degli organismi di cui agli articoli 6 e 7 non può eccedere i limiti temporali di proroga degli organismi stessi ai sensi del comma 1.
Art. 11. Pari opportunità tra uomini e donne
1. I componenti degli organismi di cui al presente regolamento sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.
Art. 12. Coordinamento normativo
1. Le disposizioni sul riordino degli organismi, di cui al presente regolamento, sono coordinate con l'assetto degli organi operanti nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico e delle articolazioni organizzative delle strutture ministeriali, mediante regolamento di organizzazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
[1] L'organismo di cui al presente articolo sono stati prorogati per un biennio dall'art. 1 del D.P.C.M. 25 maggio 2011.
[2] L'organismo di cui al presente articolo sono stati prorogati per un biennio dall'art. 1 del D.P.C.M. 25 maggio 2011.
[3] L'organismo di cui al presente articolo sono stati prorogati per un biennio dall'art. 1 del D.P.C.M. 25 maggio 2011.
[4] L'organismo di cui al presente articolo sono stati prorogati per un biennio dall'art. 1 del D.P.C.M. 25 maggio 2011.
[5] L'organismo di cui al presente articolo sono stati prorogati per un biennio dall'art. 1 del D.P.C.M. 25 maggio 2011.
[6] L'organismo di cui al presente articolo sono stati prorogati per un biennio dall'art. 1 del D.P.C.M. 25 maggio 2011.
[7] L'organismo di cui alla presente lettera sono stati prorogati per un biennio dall'art. 1 del D.P.C.M. 25 maggio 2011.
[8] L'organismo di cui alla presente lettera sono stati prorogati per un biennio dall'art. 1 del D.P.C.M. 25 maggio 2011.
[9] L'organismo di cui alla presente lettera sono stati prorogati per un biennio dall'art. 1 del D.P.C.M. 25 maggio 2011.
[10] L'organismo di cui alla presente lettera sono stati prorogati per un biennio dall'art. 1 del D.P.C.M. 25 maggio 2011.