Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.3 collocamento |
Data: | 21/08/1949 |
Numero: | 586 |
§ 58.3.b - Legge 21 agosto 1949, n. 586.
Modificazioni all'art. 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.
(G.U. 2 settembre 1949, n. 201).
Il primo comma dell'art. 26 della
"Il Ministro per il lavoro e la Previdenza sociale, su proposta della Commissione provinciale, può autorizzare il Prefetto ad istituire, con proprio decreto, presso le Sezioni di collocamento e i collocatori - corrispondenti o incaricati - una Commissione per il collocamento, composta dal dirigente dell'Ufficio del lavoro o da un suo incaricato, in qualità di presidente, da sette rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro, designati, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, dalle organizzazioni sindacali, tenuto conto della loro importanza numerica".
All'ultimo comma dello stesso art. 26 è aggiunto il comma seguente;
"Il prefetto, sentita la Commissione provinciale, può autorizzare il collocatore ad avvalersi di coadiutori per l'avviamento al lavoro nelle frazioni del Comune. I coadiutori sono nominati dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro tra i lavoratori del Comune, sentita la Commissione comunale.
Le eventuali remunerazioni ai coadiutori sono a carico del Comune".