§ 80.9.392 - Legge 17 agosto 1999, n. 288.
Disposizioni per l'espletamento di compiti amministrativo-contabili da parte dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121
(G.U. 20 agosto 1999, n. 195)
Art. 1. Provvidenze per l'Amministrazione civile dell'interno
1. Per soddisfare le esigenze di cui all'articolo 36, primo comma, I), della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di assicurare l'adempimento dei compiti di sicurezza pubblica ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nell'ambito delle procedure di programmazione e di autorizzazione di cui al medesimo articolo 39, si provvede all'assunzione di un contingente di personale dell'Amministrazione civile dell'interno non superiore a cinquemila unità, nei limiti delle dotazioni organiche del medesimo personale come complessivamente determinate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e successive modificazioni, e da ultimo incrementate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217. Alle assunzioni si dà corso nel triennio 1999-2001 con le seguenti modalità, ferme restando le riserve previste dalle disposizioni di legge in vigore:
a) riserva, in deroga alle disposizioni dell'articolo 14-bis del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, fino al 35 per cento dei posti nelle diverse qualifiche funzionali a favore del personale della Polizia di Stato con almeno 50 anni di età che, entro il mese di febbraio di ciascun anno, chieda di transitare nelle predette qualifiche; l'inquadramento nelle qualifiche funzionali di corrispondente professionalità è disposto, su parere favorevole del consiglio di amministrazione, dopo che il richiedente abbia superato una prova pratica inerente alla qualifica a cui aspira; a tale personale è attribuito, con assegno ad personam riassorbibile, il trattamento economico in godimento, se più favorevole;
b) copertura nel limite del 25 per cento dei posti delle qualifiche funzionali fino alla quinta mediante procedure di mobilità secondo la normativa vigente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
c) copertura del restante 40 per cento dei posti e di quelli non coperti con le modalità di cui alle lettere a) e b), mediante utilizzazione delle graduatorie dei concorsi espletati alla data di entrata in vigore della presente legge e in corso di espletamento alla stessa data, nonché, ove occorra, anche mediante l'espletamento di nuovi concorsi; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, la validità di tutte le graduatorie che scadono nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1999 e la data di entrata in vigore della presente legge è prorogata sino a quest'ultima data.
2. Al fine di assicurare l'adempimento dei compiti di sicurezza pubblica di cui al comma 1, nell'ambito delle procedure di programmazione e di autorizzazione di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ed in particolare di quanto disposto da ultimo con l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 1999, in tema di programmazione trimestrale delle assunzioni nelle amministrazioni pubbliche, la graduatoria di merito degli idonei del primo concorso straordinario per l'accesso alle qualifiche iniziali del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, bandito ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, rimane efficace per la copertura di posti già disponibili alla data del 31 agosto 1996 e non messi a concorso, sino al raggiungimento del prescritto limite massimo del cinquanta per cento delle vacanze complessive, nonché per la copertura del cinquanta per cento dei posti resisi disponibili dopo il 31 agosto 1996 e sino alla data del bando del concorso stesso. Resta fermo ed impregiudicato quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, della citata legge n. 85 del 1997, per il bando di nuovi concorsi straordinari, previsti dalla norma stessa per le vacanze verificatesi successivamente alla data del 31 agosto 1996.
Art. 2. Assunzioni per chiamata diretta
1. All'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico".