Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 18/04/1994 |
Numero: | 338 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto ed ambito del regolamento |
Art. 2. Motivi dell'incarico e soggetti destinatari |
Art. 3. Richiesta del Ministro ed accettazione dell'incarico |
Art. 4. Decreto di incarico e durata dello stesso |
Art. 5. Consegna dello studio oggetto dell'incarico |
Art. 6. Valutazione dei risultati dell'incarico |
Art. 7. Liquidazione del compenso |
Art. 8. Termine per l'erogazione del compenso |
Art. 9. Abrogazioni |
§ 80.9.335 - D.P.R. 18 aprile 1994, n. 338.
Regolamento recante semplificazione del procedimento di conferimento di incarichi individuali ad esperti da parte dei Ministri.
(G.U. 8 giugno 1994, n. 132, S.O.)
Art. 1. Oggetto ed ambito del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per il conferimento di incarichi individuali ad esperti da parte dei Ministri.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai soggetti individuati dall'art. 7, comma 3, del
Art. 2. Motivi dell'incarico e soggetti destinatari
1. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, i Ministri possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza.
Art. 3. Richiesta del Ministro ed accettazione dell'incarico
1. La richiesta di compiere studi e risolvere particolari problemi va formulata, ai soggetti cui si intende conferire l'incarico, con lettera a firma del Ministro, indicante l'oggetto dell'incarico, l'entità del compenso, il termine per l'accettazione dell'incarico e quello per lo svolgimento dello stesso.
2. Per l'accettazione dell'incarico, l'interessato deve inviare all'amministrazione, con la richiesta documentazione, la dichiarazione espressa, per iscritto, di accettare le condizioni stabilite nella lettera di incarico.
3. La dichiarazione di accettazione dell'incarico, con la documentazione richiesta, deve pervenire entro trenta giorni dalla data di ricevimento della lettera di incarico.
4. Qualora la dichiarazione di cui sopra non pervenga nel termine stabilito, l'amministrazione può considerare tale atteggiamento come rinuncia all'incarico.
5. L'incarico è vincolante per l'amministrazione solo in seguito all'emanazione del decreto di cui all'art. 4.
Art. 4. Decreto di incarico e durata dello stesso
1. L'incarico è conferito con decreto del Ministro entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di accettazione.
2. L'incarico è conferito a tempo determinato e non può superare l'anno finanziario.
3. Nel decreto di incarico sono indicati i nominativi dei membri del comitato di valutazione di cui all'art. 6 del presente regolamento.
Art. 5. Consegna dello studio oggetto dell'incarico
1. L'incaricato deve consegnare i risultati dello studio e le soluzioni ai problemi sottopostigli entro il termine stabilito nella lettera di incarico; ove ciò non avvenga, il Ministro, previa contestazione del ritardo, provvede con proprio decreto a risolvere il rapporto per inadempienza, salvo che non ritenga, su giustificata istanza dell'incaricato, di prorogare il termine per una sola volta e per un periodo da stabilirsi nel decreto di proroga.
2. I risultati dell'incarico devono essere accompagnati da una relazione illustrativa dell'attività svolta e del prodotto finale della stessa.
Art. 6. Valutazione dei risultati dell'incarico
1. La valutazione dei risultati conseguiti, dell'attività svolta e del prodotto della stessa deve essere compiuta da un apposito comitato, composto da tre membri, scelti, di volta in volta, dal Ministro tra dipendenti pubblici ed esperti di provata competenza.
2. Il comitato deve esprimere il giudizio di valutazione entro trenta giorni dalla consegna dei risultati.
3. [1]
4. Qualora gli organi di cui al comma precedente ritengano i risultati non conformi alla richiesta formulata con il decreto di incarico, o del tutto insoddisfacenti, l'amministrazione può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il rapporto per inadempienza.
5. Qualora gli organi suindicati ritengano che i risultati siano solo parzialmente soddisfacenti, l'amministrazione può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione da parte degli organi stessi della attività prestata, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
Art. 7. Liquidazione del compenso
1. Entro venti giorni dal giudizio positivo, l'amministrazione emette l'ordinativo del pagamento e lo trasmette, per l'effettuazione del controllo successivo, alla Ragioneria centrale, dandone comunicazione all'interessato.
2. Il Ministro determina in via generale i criteri di fissazione del compenso da corrispondere all'incaricato, con riferimento al tipo di incarico, al valore, alla durata, alla difficoltà dei problemi da risolvere.
Art. 8. Termine per l'erogazione del compenso
1. Il termine per l'erogazione del compenso relativo all'espletamento dell'incarico è di sessanta giorni, decorrenti dal giudizio positivo degli organi di cui all'art. 6.
2. Dalla scadenza del termine di cui al comma 1, decorrono, sul compenso, gli interessi legali a favore dell'incarico.
Art. 9. Abrogazioni
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della
[1] Comma abrogato dall'art. 10 del