Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 22/07/1939 |
Numero: | 1240 |
Sommario |
Art. 1. È istituito presso il Ministero dell'educazione nazionale l'Istituto Centrale del Restauro, allo scopo |
Art. 2. L'Istituto esplica la sua attività, in materia di restauro, anche per opere di proprietà non dello Stato e dietro incarico del Ministero dell'educazione nazionale |
Art. 3. [2] |
Art. 4. La direzione e l'amministrazione dell'Istituto sono affidate rispettivamente ad un soprintendente di 2 classe ai monumenti, gallerie, scavi e antichità e ad un [...] |
Art. 5. Per la parte tecnica e didattica è costituito presso l'Istituto un Consiglio tecnico, composto dal direttore che ne fa la parte di diritto e di quattro membri scelti dal [...] |
Art. 6. Il Consiglio tecnico è convocato dal presidente una volta ogni tre mesi, e, in via straordinaria, quando il presidente lo reputi necessario o uno dei consiglieri ne [...] |
Art. 7. [3] |
Art. 8. [4] |
Art. 9. Per l'insegnamento del restauro è svolto presso l'Istituto un corso triennale, al cui termine è rilasciato a coloro che avranno sostenuto con esito favorevole le [...] |
Art. 10. Nel corso triennale è obbligatorio l'insegnamento delle seguenti materie |
Art. 11. Col regolamento di cui al precedente articolo 9 saranno stabilite le tasse scolastiche d'immatricolazione, ammissione, frequenza, esame e diploma, dovute dagli iscritti [...] |
Art. 12. È vietato istituire scuole di restauro senza l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, al cui controllo è sottoposto l'insegnamento del restauro nel Regno |
Art. 13. Per il funzionamento dell'Istituto Centrale del Restauro è istituito, presso l'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale, il ruolo di cui all'annessa tabella A |
Art. 14. Nella prima applicazione della presente legge il Ministro per l'educazione nazionale può affidare per incarico le funzioni inerenti ai posti del ruolo di restauratori di [...] |
Art. 15. Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale saranno posti a disposizione dell'Istituto Centrale del Restauro |
Art. 16. Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale saranno comandati all'Istituto Centrale del Restauro |
Art. 17. Con decreto reale, da emanare ai sensi della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze, [...] |
Art. 18. Il Gabinetto per il restauro degli oggetti di antichità e d'arte ed il Gabinetto per il restauro dei dipinti, istituiti con gli articoli 29 e 30 del R.D. 31 dicembre [...] |
Art. 19. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore col 1° luglio 1939 |
§ 80.9.28 - Legge 22 luglio 1939, n. 1240. [1]
Creazione dell'Istituto centrale del restauro presso il Ministero dell'educazione nazionale
(G.U. 2 settembre 1939, n. 205)
È istituito presso il Ministero dell'educazione nazionale l'Istituto Centrale del Restauro, allo scopo:
a) di eseguire e controllare il restauro delle opere di antichità e d'arte e di svolgere ricerche scientifiche dirette a perfezionarne ed unificarne i metodi;
b) di studiare i mezzi tecnici per la migliore conservazione del patrimonio storico-artistico nazionale;
c) di esprimere pareri per qualunque lavoro di restauro e conservazione di opere di antichità e d'arte;
d) d'impartire l'insegnamento del restauro.
L'Istituto esplica la sua attività, in materia di restauro, anche per opere di proprietà non dello Stato e dietro incarico del Ministero dell'educazione nazionale.
Nulla è innovato per quanto riguarda la competenza del Ministero dei lavori pubblici ai termini del
Per il conseguimento dei suoi fini l'Istituto è dotato di:
1) un gabinetto di chimica;
2) un gabinetto di fisica;
3) un gabinetto di microbiologia;
4) un gabinetto di tecnologia;
5) un gabinetto fotografico;
6) un gabinetto radiografico;
7) un laboratorio di restauro per ciascun settore delle tecniche artistiche;
8) una attrezzatura scolastica per l'insegnamento del restauro;
9) un archivio per la documentazione dei restauri;
10) un archivio amministrativo;
11) una segreteria;
12) un ufficio amministrativo.
L'Istituto pubblica in un proprio bollettino periodico i risultati delle sue attività.
La direzione e l'amministrazione dell'Istituto sono affidate rispettivamente ad un soprintendente di 2 classe ai monumenti, gallerie, scavi e antichità e ad un funzionario dell'Amministrazione dell'educazione nazionale di gruppo A e di grado non superiore al 9°.
Per la parte tecnica e didattica è costituito presso l'Istituto un Consiglio tecnico, composto dal direttore che ne fa la parte di diritto e di quattro membri scelti dal Ministro per l'educazione nazionale tra persone che abbiano particolare competenza in relazione ai fini dello Istituto.
Il Consiglio tecnico è presieduto da uno dei membri espressamente designati dal Ministro.
Il direttore tiene informato il Consiglio tecnico dell'attività dell'Istituto e li sottopone i problemi d'ordine tecnico e didattico che ritiene opportuno.
Il Consiglio tecnico è convocato dal presidente una volta ogni tre mesi, e, in via straordinaria, quando il presidente lo reputi necessario o uno dei consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata.
Fatta eccezione per il direttore, gli altri membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Le spese di restauro dei beni storico-artistici di proprietà dello Stato e di quelli al cui restauro provvede lo Stato, ivi comprese le spese derivanti dall'acquisto e dalla manutenzione delle attrezzature dei laboratori di restauro indicati dall'articolo 3, graveranno sui fondi degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
Sugli stessi fondi graveranno le spese di viaggio, vitto e alloggio da rimborsarsi agli allievi partecipanti ai turni di lavoro fuori sede, come prescritto dall'articolo 21 del regolamento approvato con
I restauri eseguiti per conto di privati o di enti diversi dallo Stato sono a totale carico del proprietario del bene storico-artistico, e la determinazione preventiva della somma dovuta è fatta dal direttore dell'Istituto e approvata dal Ministero della pubblica istruzione.
I proventi, detratte le spese dei materiali, saranno versati all'erario ed imputati ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
Per l'insegnamento del restauro è svolto presso l'Istituto un corso triennale, al cui termine è rilasciato a coloro che avranno sostenuto con esito favorevole le relative prove, un diploma di idoneità all'esercizio della professione di restauratore.
È svolto inoltre presso l'Istituto un corso annuale di perfezionamento, al termine del quale sarà rilasciato il relativo attestato.
Col regolamento da emanare con decreto Reale, ai sensi della
Nel corso triennale è obbligatorio l'insegnamento delle seguenti materie:
a) storia dell'arte antica, medioevale e moderna;
b) tecnica del restauro;
c) chimica;
d) fisica;
e) scienze naturali;
f) disegno e tecniche pittoriche;
g) legislazione delle antichità e belle arti.
Nel corso di perfezionamento è obbligatorio l'insegnamento, secondo programmi specializzati, delle materie di cui alle lettere a), b), c), d).
Le esercitazioni pratiche verteranno soprattutto sull'esecuzione del restauro e sull'applicazione dei procedimenti scientifici ausiliari.
Col regolamento di cui al precedente articolo 9 saranno stabilite le tasse scolastiche d'immatricolazione, ammissione, frequenza, esame e diploma, dovute dagli iscritti ai corsi di cui allo stesso art. 9.
Le tasse spettano all'Erario.
È vietato istituire scuole di restauro senza l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, al cui controllo è sottoposto l'insegnamento del restauro nel Regno.
Per il funzionamento dell'Istituto Centrale del Restauro è istituito, presso l'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale, il ruolo di cui all'annessa tabella A.
I gradi superiori all'iniziale del nuovo ruolo sono conferiti al personale riconosciuto meritevole in base alle seguenti norme:
a) il chimico ed il fisico possono conseguire il grado 9° dopo tre anni di effettivo servizio ed i due gradi successivi dopo altri due periodi di otto anni ciascuno nel grado immediatamente inferiore;
b) i restauratori dopo sette anni di effettivo servizio possono conseguire il grado 10° ; dopo sette anni di effettivo servizio nel grado 10° , possono conseguire il grado 9° e dopo sei anni di permanenza nel 9° , possono pervenire all' 85 subordinatamente alla vacanza del posto in quest'ultimo grado.
Nella prima applicazione della presente legge il Ministro per l'educazione nazionale può affidare per incarico le funzioni inerenti ai posti del ruolo di restauratori di cui all'annessa tabella A, a personale, anche estraneo all'Amministrazione dello Stato, che abbia particolare competenza in materia di restauro.
La retribuzione di tali incarichi è stabilita di concerto col Ministro per le finanze.
Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale saranno posti a disposizione dell'Istituto Centrale del Restauro:
a) due insegnanti di Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale o tecnica, per ricerche di laboratorio, con funzioni di assistenti;
b) un insegnante di disegno appartenente ai ruoli dell'istruzione media, magistrale o tecnica.
Gli insegnanti, di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, qualora le prestazioni presso l'Istituto non consentano loro il contemporaneo insegnamento presso le scuole medie, alle quali sono assegnati, saranno collocati fuori ruolo ai sensi del
Il servizio prestato presso l'Istituto è utile per la promozione al grado di ordinario e per gli ulteriori sviluppi di carriera nel ruolo di appartenenza.
Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale saranno comandati all'Istituto Centrale del Restauro:
a) due impiegati d'ordine e cinque subalterni dei ruoli del Ministero dell'educazione nazionale;
b) due sottocapi-officina appartenenti ai ruoli dell'istruzione media tecnica.
Con decreto reale, da emanare ai sensi della
Il Gabinetto per il restauro degli oggetti di antichità e d'arte ed il Gabinetto per il restauro dei dipinti, istituiti con gli articoli 29 e 30 del
Le disposizioni della presente legge entrano in vigore col 1° luglio 1939.
TABELLA — Ruolo organico dell'Istituto Centrale del Restauro
Gruppo A
Grado |
Posti |
10°-7° Chimico |
N. 1 |
10°-7° Fisico |
N. 1 |
Totale |
N. 2 |
Gruppo B
Grado |
Posti |
8° Restauratore capo |
N. 1 |
9° Primo restauratore |
|
10° Restauratore |
N. 3 |
11° Aiuto restauratore |
|
Totale |
N. 4 |
[1] Abrogata dall'art. 2 del
[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della
[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 4 della