§ 80.9.28 - Legge 22 luglio 1939, n. 1240.
Creazione dell'Istituto centrale del restauro presso il Ministero dell'educazione nazionale


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:22/07/1939
Numero:1240


Sommario
Art. 1.      È istituito presso il Ministero dell'educazione nazionale l'Istituto Centrale del Restauro, allo scopo
Art. 2.      L'Istituto esplica la sua attività, in materia di restauro, anche per opere di proprietà non dello Stato e dietro incarico del Ministero dell'educazione nazionale
Art. 3.  [2]
Art. 4.      La direzione e l'amministrazione dell'Istituto sono affidate rispettivamente ad un soprintendente di 2 classe ai monumenti, gallerie, scavi e antichità e ad un [...]
Art. 5.      Per la parte tecnica e didattica è costituito presso l'Istituto un Consiglio tecnico, composto dal direttore che ne fa la parte di diritto e di quattro membri scelti dal [...]
Art. 6.      Il Consiglio tecnico è convocato dal presidente una volta ogni tre mesi, e, in via straordinaria, quando il presidente lo reputi necessario o uno dei consiglieri ne [...]
Art. 7.  [3]
Art. 8.  [4]
Art. 9.      Per l'insegnamento del restauro è svolto presso l'Istituto un corso triennale, al cui termine è rilasciato a coloro che avranno sostenuto con esito favorevole le [...]
Art. 10.      Nel corso triennale è obbligatorio l'insegnamento delle seguenti materie
Art. 11.      Col regolamento di cui al precedente articolo 9 saranno stabilite le tasse scolastiche d'immatricolazione, ammissione, frequenza, esame e diploma, dovute dagli iscritti [...]
Art. 12.      È vietato istituire scuole di restauro senza l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, al cui controllo è sottoposto l'insegnamento del restauro nel Regno
Art. 13.      Per il funzionamento dell'Istituto Centrale del Restauro è istituito, presso l'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale, il ruolo di cui all'annessa tabella A
Art. 14.      Nella prima applicazione della presente legge il Ministro per l'educazione nazionale può affidare per incarico le funzioni inerenti ai posti del ruolo di restauratori di [...]
Art. 15.      Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale saranno posti a disposizione dell'Istituto Centrale del Restauro
Art. 16.      Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale saranno comandati all'Istituto Centrale del Restauro
Art. 17.      Con decreto reale, da emanare ai sensi della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze, [...]
Art. 18.      Il Gabinetto per il restauro degli oggetti di antichità e d'arte ed il Gabinetto per il restauro dei dipinti, istituiti con gli articoli 29 e 30 del R.D. 31 dicembre [...]
Art. 19.      Le disposizioni della presente legge entrano in vigore col 1° luglio 1939


§ 80.9.28 - Legge 22 luglio 1939, n. 1240. [1]

Creazione dell'Istituto centrale del restauro presso il Ministero dell'educazione nazionale

(G.U. 2 settembre 1939, n. 205)

 

 

     Art. 1.

     È istituito presso il Ministero dell'educazione nazionale l'Istituto Centrale del Restauro, allo scopo:

     a) di eseguire e controllare il restauro delle opere di antichità e d'arte e di svolgere ricerche scientifiche dirette a perfezionarne ed unificarne i metodi;

     b) di studiare i mezzi tecnici per la migliore conservazione del patrimonio storico-artistico nazionale;

     c) di esprimere pareri per qualunque lavoro di restauro e conservazione di opere di antichità e d'arte;

     d) d'impartire l'insegnamento del restauro.

 

          Art. 2.

     L'Istituto esplica la sua attività, in materia di restauro, anche per opere di proprietà non dello Stato e dietro incarico del Ministero dell'educazione nazionale.

     Nulla è innovato per quanto riguarda la competenza del Ministero dei lavori pubblici ai termini del R.D. 18 maggio 1931, n. 544.

 

          Art. 3. [2]

     Per il conseguimento dei suoi fini l'Istituto è dotato di:

     1) un gabinetto di chimica;

     2) un gabinetto di fisica;

     3) un gabinetto di microbiologia;

     4) un gabinetto di tecnologia;

     5) un gabinetto fotografico;

     6) un gabinetto radiografico;

     7) un laboratorio di restauro per ciascun settore delle tecniche artistiche;

     8) una attrezzatura scolastica per l'insegnamento del restauro;

     9) un archivio per la documentazione dei restauri;

     10) un archivio amministrativo;

     11) una segreteria;

     12) un ufficio amministrativo.

     L'Istituto pubblica in un proprio bollettino periodico i risultati delle sue attività.

 

          Art. 4.

     La direzione e l'amministrazione dell'Istituto sono affidate rispettivamente ad un soprintendente di 2 classe ai monumenti, gallerie, scavi e antichità e ad un funzionario dell'Amministrazione dell'educazione nazionale di gruppo A e di grado non superiore al 9°.

 

          Art. 5.

     Per la parte tecnica e didattica è costituito presso l'Istituto un Consiglio tecnico, composto dal direttore che ne fa la parte di diritto e di quattro membri scelti dal Ministro per l'educazione nazionale tra persone che abbiano particolare competenza in relazione ai fini dello Istituto.

     Il Consiglio tecnico è presieduto da uno dei membri espressamente designati dal Ministro.

     Il direttore tiene informato il Consiglio tecnico dell'attività dell'Istituto e li sottopone i problemi d'ordine tecnico e didattico che ritiene opportuno.

 

          Art. 6.

     Il Consiglio tecnico è convocato dal presidente una volta ogni tre mesi, e, in via straordinaria, quando il presidente lo reputi necessario o uno dei consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata.

     Fatta eccezione per il direttore, gli altri membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

 

          Art. 7. [3]

     Le spese di restauro dei beni storico-artistici di proprietà dello Stato e di quelli al cui restauro provvede lo Stato, ivi comprese le spese derivanti dall'acquisto e dalla manutenzione delle attrezzature dei laboratori di restauro indicati dall'articolo 3, graveranno sui fondi degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

     Sugli stessi fondi graveranno le spese di viaggio, vitto e alloggio da rimborsarsi agli allievi partecipanti ai turni di lavoro fuori sede, come prescritto dall'articolo 21 del regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1955, n. 1517.

     I restauri eseguiti per conto di privati o di enti diversi dallo Stato sono a totale carico del proprietario del bene storico-artistico, e la determinazione preventiva della somma dovuta è fatta dal direttore dell'Istituto e approvata dal Ministero della pubblica istruzione.

     I proventi, detratte le spese dei materiali, saranno versati all'erario ed imputati ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

 

          Art. 8. [4]

 

          Art. 9.

     Per l'insegnamento del restauro è svolto presso l'Istituto un corso triennale, al cui termine è rilasciato a coloro che avranno sostenuto con esito favorevole le relative prove, un diploma di idoneità all'esercizio della professione di restauratore.

     È svolto inoltre presso l'Istituto un corso annuale di perfezionamento, al termine del quale sarà rilasciato il relativo attestato.

     Col regolamento da emanare con decreto Reale, ai sensi della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, saranno determinate le condizioni di ammissione ai due corsi, i programmi e gli orari d'insegnamento, le norme relative agli esami ed alla equipollenza dei titoli rilasciati a norma del presente articolo, nonché quelle per il conferimento e la retribuzione degli incarichi d'insegnamento.

 

          Art. 10.

     Nel corso triennale è obbligatorio l'insegnamento delle seguenti materie:

     a) storia dell'arte antica, medioevale e moderna;

     b) tecnica del restauro;

     c) chimica;

     d) fisica;

     e) scienze naturali;

     f) disegno e tecniche pittoriche;

     g) legislazione delle antichità e belle arti.

     Nel corso di perfezionamento è obbligatorio l'insegnamento, secondo programmi specializzati, delle materie di cui alle lettere a), b), c), d).

     Le esercitazioni pratiche verteranno soprattutto sull'esecuzione del restauro e sull'applicazione dei procedimenti scientifici ausiliari.

 

          Art. 11.

     Col regolamento di cui al precedente articolo 9 saranno stabilite le tasse scolastiche d'immatricolazione, ammissione, frequenza, esame e diploma, dovute dagli iscritti ai corsi di cui allo stesso art. 9.

     Le tasse spettano all'Erario.

 

          Art. 12.

     È vietato istituire scuole di restauro senza l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, al cui controllo è sottoposto l'insegnamento del restauro nel Regno.

 

          Art. 13.

     Per il funzionamento dell'Istituto Centrale del Restauro è istituito, presso l'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale, il ruolo di cui all'annessa tabella A.

     I gradi superiori all'iniziale del nuovo ruolo sono conferiti al personale riconosciuto meritevole in base alle seguenti norme:

     a) il chimico ed il fisico possono conseguire il grado 9° dopo tre anni di effettivo servizio ed i due gradi successivi dopo altri due periodi di otto anni ciascuno nel grado immediatamente inferiore;

     b) i restauratori dopo sette anni di effettivo servizio possono conseguire il grado 10° ; dopo sette anni di effettivo servizio nel grado 10° , possono conseguire il grado 9° e dopo sei anni di permanenza nel 9° , possono pervenire all' 85 subordinatamente alla vacanza del posto in quest'ultimo grado.

 

          Art. 14.

     Nella prima applicazione della presente legge il Ministro per l'educazione nazionale può affidare per incarico le funzioni inerenti ai posti del ruolo di restauratori di cui all'annessa tabella A, a personale, anche estraneo all'Amministrazione dello Stato, che abbia particolare competenza in materia di restauro.

     La retribuzione di tali incarichi è stabilita di concerto col Ministro per le finanze.

 

          Art. 15.

     Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale saranno posti a disposizione dell'Istituto Centrale del Restauro:

     a) due insegnanti di Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale o tecnica, per ricerche di laboratorio, con funzioni di assistenti;

     b) un insegnante di disegno appartenente ai ruoli dell'istruzione media, magistrale o tecnica.

     Gli insegnanti, di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, qualora le prestazioni presso l'Istituto non consentano loro il contemporaneo insegnamento presso le scuole medie, alle quali sono assegnati, saranno collocati fuori ruolo ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2958, integrato dal R.D. 10 gennaio 1926, n. 46, ed avranno diritto di conservare la sede che essi occupano all'atto del collocamento fuori ruolo.

     Il servizio prestato presso l'Istituto è utile per la promozione al grado di ordinario e per gli ulteriori sviluppi di carriera nel ruolo di appartenenza.

 

          Art. 16.

     Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale saranno comandati all'Istituto Centrale del Restauro:

     a) due impiegati d'ordine e cinque subalterni dei ruoli del Ministero dell'educazione nazionale;

     b) due sottocapi-officina appartenenti ai ruoli dell'istruzione media tecnica.

 

          Art. 17.

     Con decreto reale, da emanare ai sensi della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze, saranno emanate, a completamento delle disposizioni della presente legge, le norme interpretative ed integrative eventualmente necessarie.

 

          Art. 18.

     Il Gabinetto per il restauro degli oggetti di antichità e d'arte ed il Gabinetto per il restauro dei dipinti, istituiti con gli articoli 29 e 30 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 3164, sono soppressi.

 

          Art. 19.

     Le disposizioni della presente legge entrano in vigore col 1° luglio 1939.

 

     TABELLA — Ruolo organico dell'Istituto Centrale del Restauro

     Gruppo A

 

Grado

Posti

10°-7° Chimico

N. 1

10°-7° Fisico

N. 1

Totale

N. 2

 

     Gruppo B

 

Grado

Posti

8° Restauratore capo

N. 1

9° Primo restauratore

 

10° Restauratore

N. 3

11° Aiuto restauratore

 

Totale

N. 4

 


[1] Abrogata dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata, ad eccezione degli artt. 1 e 2, sottratti all'effetto abrogativo dall'art. 1 del D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 6 febbraio 1973, n. 23.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 6 febbraio 1973, n. 23.

[4] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 6 febbraio 1973, n. 23