§ 80.6.155 - D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157.
Regolamento recante riordino della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi prevista dall'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.6 procedimento amministrativo
Data:02/08/2007
Numero:157


Sommario
Art. 1.  Funzioni e compiti
Art. 2.  Compensi


§ 80.6.155 - D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157.

Regolamento recante riordino della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi prevista dall'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a norma dell'articolo 1, comma 1346, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(G.U. 21 settembre 2007, n. 220)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

     Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'articolo 1, comma 1346;

     Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 27, che disciplina la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi;

     Ritenuto di dovere provvedere al riordino ed alla razionalizzazione delle funzioni della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi del citato articolo 1, comma 1346, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 4 giugno 2007;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2007;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

E m a n a

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Funzioni e compiti

     1. All'articolo 18, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il secondo periodo è soppresso.

     2. L'articolo 27, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è abrogato.

 

     Art. 2. Compensi

     1. L'articolo 27, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è abrogato.

     2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i compensi spettanti ai componenti ed agli esperti della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     3. Ai fini del contenimento dei costi di cui all'articolo 1, comma 1346, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'esercizio finanziario 2007, rispetto all'esercizio finanziario 2006, i compensi dei componenti della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sono ridotti dell'8,855 per cento ed i compensi degli esperti della medesima Commissione sono ridotti del 2,456 per cento. Per la medesima finalità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2007, non compete alcun compenso al presidente ed al componente di diritto della Commissione.