§ 80.5.344 – D.P.R. 7 giugno 1979, n. 223.
Attribuzione di miglioramenti economici al personale civile dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:07/06/1979
Numero:223


Sommario
Art. 1.      Con decorrenza dal 1° gennaio 1978, agli impiegati civili di ruolo non dirigenti, al personale non di ruolo ed agli operai dello Stato provvisti dell'assegno perequativo [...]
Art. 2.      Con effetto dal 1° gennaio 1978, per gli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre [...]
Art. 3.      A decorrere dal 1° gennaio 1978 per i gestori delle ricevitorie del lotto, ai fini della determinazione dell'aggio lordo garantito ai sensi dell'art. 91, primo comma, [...]
Art. 4.      La somma di L. 800 di cui al precedente art. 1 non viene considerata ai fini di quanto previsto dall'art. 2, ultimo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734
Art. 5.      L'importo di L. 800 di cui al presente decreto è assoggettato alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali
Art. 6.      Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163


§ 80.5.344 – D.P.R. 7 giugno 1979, n. 223.

Attribuzione di miglioramenti economici al personale civile dello Stato.

(G.U. 23 giugno 1979, n. 171).

 

     Art. 1.

     Con decorrenza dal 1° gennaio 1978, agli impiegati civili di ruolo non dirigenti, al personale non di ruolo ed agli operai dello Stato provvisti dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, escluso quello di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 259, ed i segretari comunali, al personale di cui alla legge 26 ottobre 1972, n. 649, è corrisposto l'importo annuo lordo di L. 800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di servizio di ruolo e non di ruolo comunque prestato alle dipendenze dello Stato fino al 31 dicembre 1977.

 

          Art. 2.

     Con effetto dal 1° gennaio 1978, per gli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, ai fini della determinazione dell'indennità integrativa spettante ai sensi degli articoli 148, 169 e 178 dei citato decreto, si considera, nel trattamento economico della qualifica statale presa a riferimento, l'importo di L. 800 annue lorde per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di servizio comunque prestato dall'interessato alle dipendenze dello Stato fino al 31 dicembre 1977.

     L'importo di L. 800 di cui al precedente comma è considerato inoltre ai fini della determinazione della somma da versare all'erario ai sensi degli articoli 155 e 171 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni.

 

          Art. 3.

     A decorrere dal 1° gennaio 1978 per i gestori delle ricevitorie del lotto, ai fini della determinazione dell'aggio lordo garantito ai sensi dell'art. 91, primo comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, si considera, nel trattamento economico della qualifica statale presa a riferimento, l'importo annuo lordo di L. 800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di servizio comunque prestato dall'interessato alle dipendenze dello Stato fino al 31 dicembre 1977.

 

          Art. 4.

     La somma di L. 800 di cui al precedente art. 1 non viene considerata ai fini di quanto previsto dall'art. 2, ultimo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734.

 

          Art. 5.

     L'importo di L. 800 di cui al presente decreto è assoggettato alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

     La somma di L. 800 si corrisponde in quanto competa lo stipendio, paga o retribuzione ed è ridotta, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione di dette competenze fondamentali. E' corrisposta ad un solo titolo nei casi di consentito cumulo di impieghi.

 

          Art. 6.

     Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163.