§ 80.5.340 – D.P.R. 21 novembre 1978, n. 718.
Corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:21/11/1978
Numero:718


Sommario
Art. 1.      Con decorrenza dal 1° gennaio 1978, agli impiegati civili di ruolo non dirigenti, al personale non di ruolo ed agli operai dello Stato provvisti dell'assegno perequativo [...]
Art. 2.      Per gli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive [...]
Art. 3.      L'importo di L. 10.000 mensili di cui all'art. 1 spetta anche al personale del lotto, compresi i gestori ai quali è attribuito in aggiunta all'aggio, senza essere [...]
Art. 4.      L'importo di L. 10.000 di cui al precedente art. 1, non viene considerato ai fini di quanto previsto dall'art. 2, ultimo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734
Art. 5.      La somma di L. 10.000 e le integrazioni della tredicesima mensilità di cui al presente decreto sono assoggettate alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali
Art. 6.      Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 17 novembre 1978, n. 715


§ 80.5.340 – D.P.R. 21 novembre 1978, n. 718.

Corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato.

(G.U. 21 novembre 1978, n. 325).

 

     Art. 1.

     Con decorrenza dal 1° gennaio 1978, agli impiegati civili di ruolo non dirigenti, al personale non di ruolo ed agli operai dello Stato provvisti dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, escluso quello di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 259, al personale di cui alla legge 26 ottobre 1972, n. 649, ai ricercatori e dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità e ai direttori, direttori di sezione e sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici, con esclusione del personale provvisto di trattamento dirigenziale, nonchè ai direttori e sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria, è corrisposta una somma di lire 10.000 mensili lorde a titolo di acconto sui miglioramenti derivanti dall'attuazione del nuovo ordinamento del personale e del relativo trattamento economico previsti dall'accordo del 23 dicembre 1977 e dalle note aggiuntive a detto accordo del 14 aprile 1978 e del 3 luglio 1978.

     Per l'anno 1978 e fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale, la tredicesima mensilità delle categorie sottoelencate è integrata dai seguenti importi:

     a) L. 55.000 ed una mensilità dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli impiegati civili di ruolo non dirigenti, per il personale non di ruolo e per gli operai dello Stato provvisti di detto assegno, con esclusione del personale di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 259;

     b) L. 45.000 per il personale proveniente dalle cessate gestioni delle imposte di consumo di nomina privata regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 21 aprile 1940, che abbia diritto all'iscrizione nel quadro speciale ad esaurimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649;

     c) L. 45.000 ed una mensilità dell'assegno perequativo pensionabile di cui all'art. 36 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, per il personale proveniente dalle cessate gestioni delle imposte di consumo di nomina comunale che abbia diritto all'iscrizione nel quadro speciale ad esaurimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649;

     d) L. 35.000 ed una mensilità dell'assegno annuo pensionabile di cui alle leggi 20 dicembre 1977, n. 964, 23 gennaio 1975, n. 29 e 30 maggio 1975, n. 170, rispettivamente, per i ricercatori e dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, per i direttori, direttori di sezione e sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici e per i direttori e sperimentatori delle stazioni sperimentali dell'industria. L'integrazione della tredicesima mensilità non compete al personale provvisto di trattamento dirigenziale.

 

          Art. 2.

     Per gli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, la somma di L. 10.000 mensili prevista nel precedente art. 1 è considerata ai fini della determinazione dell'indennità integrativa spettante ai sensi degli articoli 148, 169 e 178 del citato decreto.

     Lo stesso importo di L. 10.000 è considerato inoltre ai fini della determinazione della somma da versare all'erario ai sensi degli articoli 155 e 171 del decreto di cui al precedente comma e successive modificazioni; l'importo stesso non va invece considerato ai fini di quanto previsto dall'art. 153 del medesimo decreto.

     Per l'anno 1978 e fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale, la gratificazione prevista dall'art. 153, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, ed il trattamento minimo garantito di cui al secondo comma dello stesso articolo, sono integrati di un importo di L. 55.000 e di una mensilità dell'accesso perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734.

 

          Art. 3.

     L'importo di L. 10.000 mensili di cui all'art. 1 spetta anche al personale del lotto, compresi i gestori ai quali è attribuito in aggiunta all'aggio, senza essere considerato ai fini della determinazione dell'aggio lordo garantito ai sensi dell'art. 91, primo comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni. Detto importo non è utile a pensione.

     Per l'anno 1978 e fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale, l'importo della tredicesima mensilità del personale indicato al comma precedente è integrato di L. 55.000 e di una mensilità dell'assegno perequativo pensionabile di cui all'art. 18 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

     L'importo di L. 10.000 di cui al primo comma e le integrazioni previste dal secondo comma sono ridotti a due terzi ed a metà, con arrotondamento per eccesso a L. 100, nei casi in cui la prestazione lavorativa è limitata, rispettivamente, a quattro o a tre giorni la settimana.

 

          Art. 4.

     L'importo di L. 10.000 di cui al precedente art. 1, non viene considerato ai fini di quanto previsto dall'art. 2, ultimo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734.

 

          Art. 5.

     La somma di L. 10.000 e le integrazioni della tredicesima mensilità di cui al presente decreto sono assoggettate alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

     L'importo di L. 10.000 mensili si corrisponde in quanto competa lo stipendio, paga o retribuzione ed è ridotto, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione di dette competenze fondamentali. E' corrisposto ad un solo titolo nei casi di consentito cumulo di impieghi.

     Le integrazioni della tredicesima mensilità sono proporzionalmente ridotte nei casi in cui la mensilità stessa non competa in misura intera.

 

          Art. 6.

     Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 17 novembre 1978, n. 715.