§ 80.5.299 – L. 3 novembre 1971, n. 1068.
Provvedimenti a favore del personale addetto alla tenuta dell'ex castello reale di Racconigi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:03/11/1971
Numero:1068


Sommario
Art. 1.      Al personale proveniente dalla privata amministrazione degli ex re di Casa Savoia, attualmente addetto presso la tenuta demaniale di Racconigi e trasferito nei ruoli del [...]
Art. 2.      Per il personale anzidetto, il termine di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 5 giugno 1951, n. 376, decorrerà dalla data di entrata in vigore della presente [...]
Art. 3.      Delle suddette norme potrà avvalersi anche il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge sia già cessato dal servizio. La stessa facoltà è [...]
Art. 4.      Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, da valutarsi per l'esercizio 1971 in lire 16 milioni, si provvede mediante prelievo dalla gestione dei proventi [...]


§ 80.5.299 – L. 3 novembre 1971, n. 1068.

Provvedimenti a favore del personale addetto alla tenuta dell'ex castello reale di Racconigi.

(G.U. 18 dicembre 1971, n. 319).

 

     Art. 1.

     Al personale proveniente dalla privata amministrazione degli ex re di Casa Savoia, attualmente addetto presso la tenuta demaniale di Racconigi e trasferito nei ruoli del personale dell'amministrazione finanziaria, è riconosciuto, ai soli fini del trattamento di quiescenza, come servizio non di ruolo reso allo Stato, quello relativo al periodo che va dalla originaria assunzione presso la stessa amministrazione privata sino al 31 dicembre 1947, applicando all'uopo le disposizioni di cui alla legge 26 maggio 1966, n. 372.

     Il contributo di riscatto del 18 per cento sarà calcolato sullo stipendio goduto all'atto dell'inquadramento di detto personale nei ruoli dello Stato.

 

          Art. 2.

     Per il personale anzidetto, il termine di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 5 giugno 1951, n. 376, decorrerà dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 3.

     Delle suddette norme potrà avvalersi anche il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge sia già cessato dal servizio. La stessa facoltà è concessa ai superstiti del personale medesimo.

 

          Art. 4.

     Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, da valutarsi per l'esercizio 1971 in lire 16 milioni, si provvede mediante prelievo dalla gestione dei proventi derivanti dall'amministrazione dei beni già di proprietà dei Savoia, avocati allo Stato, con conseguente versamento sul capitolo 2601 dello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio 1971.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.