§ 80.5.84 – D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 860.
Norme sul trattamento economico per le missioni dei dipendenti statali in territorio estero.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:07/05/1948
Numero:860


Sommario
Art. 1.      Per il periodo dal 9 settembre 1943 al giorno precedente (2 ottobre 1945) la data di entrata in vigore del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540, le indennità [...]
Art. 2.      Gli aumenti percentuali di cui al precedente art. 1 sono applicabili anche sulle indennità giornaliere previste dal decreto Ministeriale 6 marzo 1927, n. 660, maggiorate [...]
Art. 3.      Sulle indennità giornaliere risultanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2, è concessa una integrazione nelle seguenti misure
Art. 4.      Ai capi delle delegazioni che si recano all'estero per stipulare accordi economici, commerciali o politici, può essere accordato, con obbligo di rendiconto, un fondo in [...]
Art. 5.      Per i componenti delle delegazioni italiane che si recano all'estero per partecipare alle riunioni presso commissioni, enti o comitati internazionali, il rapporto fra le [...]
Art. 6. 
Art. 7.      Le disposizioni di cui agli art. 4, 5 e 6 del presente decreto hanno effetto dal 3 ottobre 1945


§ 80.5.84 – D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 860. [1]

Norme sul trattamento economico per le missioni dei dipendenti statali in territorio estero.

(G.U. 10 luglio 1948, n. 158).

 

     Art. 1.

     Per il periodo dal 9 settembre 1943 al giorno precedente (2 ottobre 1945) la data di entrata in vigore del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540, le indennità giornaliere di cui all'art. 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, maggiorate dell'aggio sull'oro di 6,207, sono aumentate delle seguenti percentuali:

     15% Cina, Svizzera, Portogallo, Svezia, Danimarca;

     30% Turchia, Germania, Austria;

     40% Russia, Bulgaria, Ungheria, Belgio, Olanda, Jugoslavia, Grecia, Cecoslovacchia, Francia, Norvegia, Polonia, Romania;

     45% Inghilterra, Stati Uniti d'America, Messico, Canadà, Repubbliche Sud-Americane, Egitto, Spagna, Tangeri, Algeria, Marocco spagnolo.

     Per i Paesi non previsti nel precedente comma nei quali, nel periodo ivi indicato, risultino effettuate missioni da parte di personale statale, le percentuali di aumento possono essere stabilite con decreti del Ministero del tesoro.

 

          Art. 2.

     Gli aumenti percentuali di cui al precedente art. 1 sono applicabili anche sulle indennità giornaliere previste dal decreto Ministeriale 6 marzo 1927, n. 660, maggiorate dell'aggio sull'oro di 6,207, per il personale delle Ferrovie dello Stato in missione all'estero durante il periodo 9 settembre 1943-2 ottobre 1945. Tale decreto Ministeriale è riportato in allegato alpresente decreto, vistato dal Ministro per il tesoro.

 

          Art. 3.

     Sulle indennità giornaliere risultanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2, è concessa una integrazione nelle seguenti misure:

     del 50% per il periodo 1° gennaio 1944-30 giugno 1944;

     del 70% per il periodo 1° luglio 1944-31 dicembre 1944;

     del 100% per il periodo 1° gennaio 1945-2 ottobre 1945.

 

          Art. 4.

     Ai capi delle delegazioni che si recano all'estero per stipulare accordi economici, commerciali o politici, può essere accordato, con obbligo di rendiconto, un fondo in valuta locale - in misura da determinarsi dal Ministro per il tesoro - per far fronte alle spese di ufficio e di rappresentanza.

 

          Art. 5.

     Per i componenti delle delegazioni italiane che si recano all'estero per partecipare alle riunioni presso commissioni, enti o comitati internazionali, il rapporto fra le diarie base previsto per i vari gradi dall'art. 1 lettera a) del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, può essere, nei singoli casi, opportunamente modificato dal Ministero del tesoro.

 

          Art. 6. [2]

 

          Art. 7.

     Le disposizioni di cui agli art. 4, 5 e 6 del presente decreto hanno effetto dal 3 ottobre 1945.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

 

     Allegato (art. 2)

     Decreto Ministeriale 6 marzo 1927, n. 660, riguardante il trattamento di missione all'estero.

     IL MINISTRO

     Visto il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941;

     Visto l'art. 13 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate col regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405;

     Visto il proprio decreto n. 2521 in data 28 maggio 1925;

     Udita la relazione n. P.A.G. 3728/118644 in data 2 settembre 1926 della Direzione generale (Servizio personale e affari generali);

     Sentito il Consiglio di amministrazione;

     Di concerto col Ministro per le finanze;

     Decreta:

     1. Le indennità giornaliere da corrispondersi al personale in missione all'estero - sia in Europa che negli altri continenti - sono fissate dalla seguente tabella, a seconda della Nazione in cui la missione abbia a svolgersi.

     Il pagamento di tali indennità viene fatto con l'aggiunta del relativo aggio rispetto all'oro, da computarsi sulla media del cambio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia e relativa a ciascun mese di missione.

 

Gradi

Indennità

R.D.L. 405/1925

A

B

C

68

50

40

2° e 3°

63

45

35

4° e 5°

58

40

30

6° e 7°

48

35

27

8°, 9° e 10°

43

30

25

11°, 12° e 13°

35

25

20

14° e 15°

33

23

18

 

     Le indennità sub A si corrispondono nei Paesi la cui valuta legale sia quotata sopra o alla pari con l'oro, ovvero non perda rispetto all'oro più del 2%, nonchè nelle Regioni della Cina.

     Le indennità sub B si corrispondono nei Paesi la cui valuta fa aggio, rispetto alla lira, superiore al 50%, nonchè nella Turchia.

     Le indennità sub C si corrispondono nei Paesi a valuta deprezzata rispetto alla lira o con aggio, sempre rispetto ad essa, non superiore al 50%.

     Per le missioni in Paesi che non hanno sistema monetario proprio viene stabilito il trattamento sub B, salvo a corrispondere il trattamento sub C quando in detti Paesi si faccia prevalentemente uso di valuta a corso inferiore alla pari, o con aggio, rispetto alla lira, non superiore al 50%.

     2. Le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prende imbarco per il ritorno.

     Durante i giorni di navigazione competono:

     a) il doppio decimo del prezzo del biglietto di viaggio (in prima classe per gli agenti dei primi dieci gradi; in 2ª classe per gli altri) aumentato delle spese di vitto;

     b) il rimborso della spesa relativa al vitto normale di bordo inerente al passaggio, qualora non sia compreso nel prezzo del biglietto;

     c) l'indennità di cui al precedente punto 1, sub B, ridotta ad un terzo, senza l'aumento dell'aggio rispetto all'oro.

     Sono inoltre dovute le indennità stabilite per le missioni all'interno del regno per il periodo decorso dalla partenza dalla residenza amministrativa fino alle ore 24 del giorno precedente a quello in cui si passa il confine o si prende imbarco per l'estero, nonchè per il periodo compreso fra le ore 24 del giorno in cui si ripassa il confine o si sbarca in Italia sino all'ora del ritorno in residenza.

     3. Quando per recarsi al luogo di missione si debbono attraversare diversi Paesi, si corrisponde per il periodo di viaggio l'indennità stabilita per il Paese di missione, ma, nel caso di fermata intermedia superiore a 48 ore, si corrisponde l'indennità stabilita per il Paese di fermata.

     4. Agli agenti che facciano parte di delegazioni italiane presso commissioni, enti, o comitati internazionali ed abbiano a recarsi all'estero per partecipare alle relative riunioni, spetta, sulle indennità ai termini del punto 1 e per un periodo non superiore ai 30 giorni, l'aumento del 30%.

     Uguale aumento e per lo stesso periodo di tempo spetta agli agenti che si rechino all'estero in commissione od isolatamente per rappresentanza del regio Governo.

     5. E' ammesso il rimborso delle spese postali, telegrafiche e di passaporto, nonchè delle spese di viaggio che l'agente abbia ad incontrare quando non sia munito del rispettivo biglietto gratuito.

     Nessun rimborso è dovuto per spese personali di trasporto sostenute entro il luogo ove è la sede della missione.

     Ai funzionari di grado superiore al 4° , quando devono viaggiare durante una intera notte, è consentito l'uso della carrozza con letto, come pure è consentito - per tutto il percorso in territorio italiano ed estero - il viaggio in 1ª classe alle categorie di personale comprese nei gradi dall'8° al 10° e il viaggio in 2ª classe alle categorie di personale comprese nei gradi dal 13° al 15° .

     6. In aumento alle indennità ed ai rimborsi sopra stabiliti non è ammessa l'assegnazione di speciali soprassoldi. Viene però concessa, a compenso di qualsiasi spesa accessoria eventualmente sostenuta durante il viaggio per raggiungere la località di missione, una speciale indennità, per ogni km. percorso su linee ferroviarie o carrozzabili, in territorio estero, rispettivamente nella misura di L. 0,15 o di L. 0,10 a seconda che trattasi di agente appartenente ai primi dieci gradi oppure a grado inferiore al decimo.

     7. Ai funzionari che godono di assegni o di indennità nella qualità di addetti ad enti od uffici all'estero o incaricati di servizi all'estero, le indennità giornaliere che loro spetterebbero a sensi del presente decreto, sono ridotte alla metà. Se l'incarico viene adempiuto nello stesso luogo ove ha sede l'ufficio o si svolga il servizio le indennità anzidette, ove siano consentite, sono ridotte ad un quarto.

     Sono pure ridotte ad un quarto le diarie di soggiorno in territorio estero previste nel presente decreto, quando il personale sia ospite dei Governi esteri o quando sia destinato al seguito di Sovrani, di Principi Reali, o comunque fruisca di trattamento gratuito.

     Se il personale fruisce soltanto dell'alloggio gratuito le indennità sono ridotte di un quarto.

     8. L'indennità giornaliera per le missioni all'estero è ridotta a tre quarti della misura stabilita, qualora la permanenza nella stessa località si protragga oltre 180 giorni.

     Agli effetti di tale riduzione il periodo suindicato è, per le missioni in corso, computato dal loro inizio, ma la riduzione non si applica se non dopo un mese dalla entrata in vigore del presente decreto, mentre per il periodo precedente dovrà continuarsi ad applicare la riduzione di un quinto già prevista dall'art. 13delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate col regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

     Quando la missione debba, per causa di servizio, essere interrotta per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni, la sua continuazione nella stessa località è considerata, agli effetti delle indennità, come nuova missione.

     9. Il personale che alla data del presente decreto si trova in missione all'estero, conserva per tutto il quadrimestre successivo il trattamento stabilito a norma delle disposizioni precedentemente in vigore, se più favorevole.

     10. Con decreto Ministeriale potranno essere ridotte le indennità di cui al punto 1 quando la limitata importanza della missione od il luogo ove essa si svolge giustifichino la riduzione.

     11. La decorrenza retroattiva nelle promozioni di grado o nelle sistemazioni a ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennità da corrispondersi per missioni compiute sia all'interno del regno sia all'estero e per periodi di missioni già decorsi alla data di deliberazione della promozione o della sistemazione.

     Le disposizioni del presente decreto - che possono applicarsi anche al personale avventizio - hanno vigore dal 1° luglio 1926, restando in pari data abrogato l'art. 13 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate col regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, nonchè il decreto Ministeriale n. 2521 del 28 maggio 1925.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 17 aprile 1956, n. 561.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2 del D.P.R. 31 marzo 1971, n. 286.