| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 80. Pubblica amministrazione | 
| Capitolo: | 80.5 personale | 
| Data: | 30/07/1959 | 
| Numero: | 696 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 13, relative al conglobamento parziale del trattamento economico del personale a [...] | 
| Art. 2. L'indennità di funzione e l'assegno perequativo di cui all'articolo 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130, e successive modificazioni, e l'assegno integratore di cui [...] | 
| Art. 3. Al personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione di cui al decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935, sono estese, in quanto [...] | 
| Art. 4. Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego compete al personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione il trattamento di [...] | 
| Art. 5. Le promozioni alle qualifiche superiori a quelle rivestite sono conferite, a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati che abbiano [...] | 
| Art. 6. Sono esteso al personale a contratto del cessato Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione le disposizioni di cui agli articoli 66, 67, 68, 69, 70 e 71 del [...] | 
| Art. 7. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della [...] | 
§ 80.5.222 – L. 30 luglio 1959, n. 696.
Conglobamento totale del trattamento economico del personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.
(G.U. 7 settembre 1959, n. 214).
     Le tabelle allegate al 
     L'indennità di funzione e l'assegno perequativo di cui all'articolo 10 della 
Al personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione di cui al decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 1, 9, 10, 11, 12 e 16 del decreto del Presidente dalla Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.
     Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego compete al personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione il trattamento di liquidazione già previsto per i dipendenti a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione dalla 
     Al fondo di previdenza di cui alla citata 
Le promozioni alle qualifiche superiori a quelle rivestite sono conferite, a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati che abbiano compiuto nelle attuali qualifiche almeno quattro anni di lodevole servizio.
     Sono esteso al personale a contratto del cessato Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione le disposizioni di cui agli articoli 66, 67, 68, 69, 70 e 71 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con 
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1958-59 e per gli esercizi successivi.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal 1° luglio 1956.
Tabelle
(Omissis)