Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 02/03/1954 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. Le tabelle dell'indennità di funzione e dell'assegno perequativo di cui all'art. 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130, sono sostituite, a decorrere dal 1° luglio 1951, [...] |
Art. 2. A decorrere dal 1° luglio 1951 l'assegno suppletivo di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, è aumentato di lire 1400 per [...] |
Art. 3. Non si applicano all'assegno integratore di cui al secondo comma del precedente art. 2 e all'aumento dell'assegno perequativo e dell'indennità di funzione derivante [...] |
Art. 4. Le disposizioni previste dall'art. 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, sono estese - con la stessa decorrenza del 1° luglio 1951 stabilita dal successivo art. 34 - al [...] |
Art. 5. L'ultimo comma dell'art. 14 della legge 8 aprile 1952, n. 212, è, con effetto dal 1° luglio 1951, sostituito dal seguente |
Art. 6. Alle categorie di personale in attività o in quiescenza per le quali, ai sensi della legge 8 aprile 1952, n. 212, l'indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 [...] |
Art. 7. Le disposizioni di cui al presente provvedimento sono estese, in quanto applicabili, ai segretari provinciali e comunali |
§ 80.5.145 – L. 2 marzo 1954, n. 19.
Trasformazione in aumento dell'assegno perequativo o dell'indennità di funzione dell'assegno personale previsto dai commi secondo e terzo dell'art. 1 della legge 8 aprile 1952, n. 212, recante revisione del trattamento economico dei dipendenti statali.
(G.U. 16 marzo 1954, n. 62).
Le tabelle dell'indennità di funzione e dell'assegno perequativo di cui all'art. 10 della
A decorrere dalla stessa data è aumentata di lire 900 mensili lorde l'indennità di studio spettante al personale insegnante di grado 8° di gruppo B ed al personale di ruolo ispettivo, direttivo ed insegnante delle scuole elementari.
Con effetto dal 1° luglio 1951 sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'art. 1 e l'art. 13 della
A decorrere dal 1° luglio 1951 l'assegno suppletivo di cui all'art. 7 del
A decorrere dalla data predetta è istituito a favore dei sottoindicati personali di ruolo un assegno integratore nelle misure mensili lorde a fianco di ciascuno indicate:
personale civile e militare di grado 11° dei gruppi A e B delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, e personale di grado 9° delle Ferrovie dello Stato che fruisca della indennità di funzione |
L. |
1.050 |
personale di grado 12° di gruppo B |
" |
1.250 |
L'assegno integratore di cui al precedente comma spetta anche al personale insegnante di ruolo e non di ruolo, compreso nei gruppi e gradi sopra indicati.
Non si applicano all'assegno integratore di cui al secondo comma del precedente art. 2 e all'aumento dell'assegno perequativo e dell'indennità di funzione derivante dalla applicazione delle tabelle di cui all'art. 1 della presente legge, le disposizioni previste per l'indennità di funzione e l'assegno perequativo dell'art. 10, commi terzo, quarto, quinto, nono e decimo, della
Le disposizioni previste dall'art. 11 della
L'ultimo comma dell'art. 14 della
"Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 10 del
Alle categorie di personale in attività o in quiescenza per le quali, ai sensi della
La norma di cui al precedente comma si applica anche al personale in attività e in quiescenza di cui alla
Le disposizioni di cui al presente provvedimento sono estese, in quanto applicabili, ai segretari provinciali e comunali.
Le stesse disposizioni possono, con l'osservanza delle condizioni, limitazioni e modalità stabilite rispettivamente, dagli articoli 18 e 19 della
Tabella A
Misura della indennità di funzione per i dipendenti dei ruoli dei gruppi A e B
Personale dei ruoli di gruppo A |
|
Grado statale |
Importo mensile lordo |
1° |
30.000 |
2° |
25.000 |
3° |
21.000 |
4° |
18.000 |
5° |
15.000 |
6° |
13.000 |
7° |
11.000 |
8° |
9.000 |
9° |
7.000 |
10° |
7.000 |
11° |
7.000 |
Personale dei ruoli di gruppo B |
|
6° |
12.400 |
7° |
10.400 |
8° |
7.200 |
9° |
5.400 |
10° |
5.400 |
11° |
5.400 |
12° |
5.400 |
Nota. L'indennità di funzione stabilita in tabella per i gradi di gruppo A spetta anche al personale degli Uffici di gruppo A, dei gradi corrispondenti, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. L'indennità di funzione stabilita in tabella per i gradi di gruppo B spetta anche al personale degli Uffici di gruppo B, dei gradi corrispondenti, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonché al personale esecutivo, degli stessi gradi di detta Amministrazione, il cui stipendio iniziale annuo lordo non sia inferiore a quello iniziale del grado 11° statale previsto dalla tabella n. 1 dell'allegato I alla |
Tabella B
Misura dell'assegno perequativo per il personale dei ruoli di gruppo C
Grado statale |
Importo mensile lordo |
8° |
4.000 |
9° |
4.000 |
10° |
3.400 |
11° |
3.000 |
12° |
3.000 |
13° |
2.900 |
Nota. L'assegno perequativo stabilito in tabella spetta anche al personale degli Uffici di gruppo C e d'ordine, dei corrispondenti gradi dal 6° al 10° dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonché al personale esecutivo dell'Amministrazione medesima di grado 9° ferroviario, con stipendio iniziale annuo lordo inferiore a lire 215.000, e di grado 10°. |
Tabella C
Misura dell’assegno perequativo per il personale subalterno comune a tutte le Amministrazioni
|
Importo mensile lordo |
Commesso capo |
4.000 |
Primo commesso |
3.000 |
Usciere capo |
2.200 |
Usciere |
2.100 |
Inserviente |
2.000 |
Capo agente tecnico |
3.000 |
Agente tecnico |
2.200 |
Nota. L'assegno perequativo stabilito in tabella spetta anche al personale subalterno delle varie Amministrazioni dello Stato, contemplato nelle tabelle dell'allegato II alla |
Tabella D
Misura dell'assegno perequativo per il personale salariato permanente e temporaneo
|
Importo mensile lordo |
Capi operai |
2.200 |
Prima categoria (specializzati) |
2.100 |
Seconda categoria (qualificati) |
2.000 |
Terza categoria (comuni) |
1.900 |
Quarta categoria (manovali) |
1.900 |
Quinta categoria (apprendisti) |
1.900 |
Sesta categoria (operaie specializzate) |
2.000 |
Settima categoria (operaie comuni) |
1.900 |
Nota. L'assegno perequativo stabilito in tabella spetta, nella misura di lire 1900 mensili lorde, anche al personale salariato contemplato nelle tabelle nn. 2 e 3 dell'allegato III alla |
Tabella E
Misura dell'assegno perequativo per il personale del ruolo degli uffici ed esecutivo delle Ferrovie dello Stato
Grado Ferroviario |
Importo mensile lordo |
11° |
2.300 |
12° |
2.200 |
13° |
2.100 |
14° |
2.000 |
Tabella F
Misura dell'assegno perequativo per il personale impiegatizio non di ruolo
|
Importo mensile lordo |
Categoria I a) |
4.100 |
Categoria I b) |
3.500 |
Categoria II |
2.200 |
Categoria III |
2.000 |
Categoria IV |
1.900 |
Nota. L'assegno perequativo stabilito in tabella spetta anche al personale a contratto di cui alla tabella n. 2 dell'allegato VII alla |
Tabella G
Misura dell'assegno perequativo per il personale postelegrafonico
|
Importo mensile lordo |
Ricevitori con retribuzione base oltre le lire 15.000 |
2.600 |
Ricevitori con retribuzione base fino a lire 15.000 |
2.200 |
Supplenti |
2.000 |
Agenti rurali e procaccia |
1.900 |
Fattorini postali e telegrafici, apprendisti, allievi meccanici e cottimisti |
1.800 |
Nota. L'assegno perequativo va corrisposto nelle misure anzidette per il personale che effettua una prestazione giornaliera di 8 ore e in misura ridotta in proporzione al numero delle ore effettuate per il personale che effettua una prestazione giornaliera di durata inferiore. |