Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 11/07/1956 |
Numero: | 734 |
Sommario |
Art. 1. Ferme restando per il periodo 1° luglio 1956-30 giugno 1957 le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, per le cessazioni dal [...] |
Art. 2. L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, è modificato come segue |
Art. 3. L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, è modificata come segue |
Art. 4. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, è modificato come segue |
Art. 5. L'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, è modificato come segue |
Art. 6. L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, è modificato come segue |
Art. 7. Dal 1° luglio 1957, l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, continua, fino a nuova disposizione, ad avere applicazione soltanto per [...] |
Art. 8. Le pensioni ordinarie e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato e delle Amministrazioni indicate nell'art. 1 del decreto del Presidente [...] |
Art. 9. Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa e le pensioni e gli assegni delle categorie indicate all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 [...] |
§ 80.5.188 – L. 11 luglio 1956, n. 734.
Modifiche alle disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.
(G.U. 27 luglio 1956, n. 186).
Ferme restando per il periodo 1° luglio 1956-30 giugno 1957 le norme contenute nel
L'art. 4 del
"Nei casi di cessazioni dal servizio aventi decorrenza compresa fra il 1° luglio 1957 e il 30 giugno 1958, la pensione normale spettante agli impiegati civili che abbiano venti anni di servizio effettivo è pari al 42 per cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione. Per ogni anno di servizio utile, oltre il ventesimo anno di servizio effettivo, la pensione di cui sopra è aumentata dell'1,70 per cento del predetto stipendio, paga o retribuzione e degli altri eventuali assegni utili a pensione, fino a raggiungere il massimo del 76 per cento degli emolumenti sopra specificati a 40 anni di servizio utile.
"Per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1° luglio 1958 in poi, la pensione normale spettante agli impiegati civili che abbiano venti anni di servizio effettivo è pari al 44 per cento dello stipendio e degli altri assegni indicati nel precedente comma. Per ogni anno di servizio utile, oltre il ventesimo anno di servizio effettivo, la pensione di cui sopra è aumentata dell'1,80 per cento dello stipendio e degli assegni predetti, fino a raggiungere il massimo dell'80 per cento degli emolumenti stessi a 40 anni di servizio utile".
L'art. 5 del
"Per la liquidazione della pensione normale agli ufficiali, a qualunque Arma o Corpo appartengano, si osservano le disposizioni contenute nel precedente articolo. E' fatta eccezione per coloro che rivestono un grado per il quale si deve applicare uno dei limiti di età sotto indicati per la cessazione dal servizio permanente, nei cui confronti - fermi restando gli importi della pensione a venti anni di servizio e gli importi massimi stabiliti dal primo e secondo comma del precedente articolo - per ogni anno di servizio successivo al ventesimo la pensione aumenta della seguente percentuale dell'ultimo stipendio integralmente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione:
1) Ufficiali che transitano per la posizione ausiliaria:
Limiti di età |
Cessazioni dal servizio aventi decorrenza compresa fra il 1° luglio 1957 e il 30 giugno 1958 |
Cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1° luglio 1958 in poi |
||
45 anni |
2,65 |
per cento |
2,80 |
per cento |
46 " |
2,45 |
" |
2,60 |
" |
47 " |
2,30 |
" |
2,40 |
" |
48 " |
2,15 |
" |
2,25 |
" |
49 " |
2 —- |
" |
2,15 |
" |
50 " |
1,90 |
" |
2 —- |
" |
51 " |
1,80 |
" |
1,90 |
" |
2) Ufficiali che non transitano per la posizione ausiliaria:
Limiti di età |
Cessazioni dal servizio aventi decorrenza compresa fra il 1° luglio 1957 e il 30 giugno 1958 |
Cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1° luglio 1958 in poi |
||
45 anni |
6,80 |
per cento |
7,20 |
per cento |
46 " |
5,70 |
" |
6 — |
" |
47 " |
4,90 |
" |
5,15 |
" |
48 " |
4,25 |
" |
4,50 |
" |
49 " |
3,80 |
" |
4 —- |
" |
50 " |
3,40 |
" |
3,60 |
" |
51 " |
3,10 |
" |
3,30 |
" |
52 " |
2,85 |
" |
3 —- |
" |
53 " |
2,65 |
" |
2,80 |
" |
54 " |
2,45 |
" |
2,60 |
" |
55 " |
2,30 |
" |
2,40 |
" |
56 " |
2,15 |
" |
2,25 |
" |
57" |
2 —- |
" |
2,15 |
" |
58 " |
1,90 |
" |
2 —- |
" |
59 " |
1,80 |
" |
1,90 |
" |
L'art. 14 del
"Nei casi di cessazioni dal servizio aventi decorrenza compresa fra il 1° luglio 1957 e il 30 giugno 1958, la pensione normale spettante al personale delle Ferrovie dello Stato che abbia venti anni di servizio utile è pari al 42 per cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione. Per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo la pensione di cui sopra è aumentata dell'1,70 per cento del predetto stipendio, paga o retribuzione e degli altri eventuali assegni utili a pensione. La pensione spettante al personale che abbia raggiunto trentasette anni di servizio utile è pari al 76 per cento degli emolumenti sopra specificati, importo massimo che non può in nessun caso essere superato.
"Nei casi in cui la pensione spetta con anzianità inferiore ai venti anni di servizio utile, la percentuale del 42 per cento di cui al precedente comma è ridotta di 1,70 per ogni anno mancante al raggiungimento del ventesimo.
"Per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1° luglio 1958 in poi, le percentuali di cui ai precedenti commi sono elevate dal 42 al 44 per cento, dall'1,70 all'1,80 per cento e dal 76 all'80 per cento".
L'art. 15 del
"Per il personale delle Ferrovie dello Stato le competenze accessorie da sottoporre a ritenuta per il Fondo pensioni ai sensi del regio
"Il sussidio per una sola volta spettante alle vedove dei pensionati delle Ferrovie dello Stato, non aventi diritto alla riversibilità della pensione per mancanza del biennio di matrimonio, si liquida, nel caso di intervenute modifiche nella misura degli stipendi fra la data di cessazione dal servizio e quella di morte del pensionato, prendendo per base, in sostituzione dell'ultimo stipendio integralmente goduto, il corrispondente stipendio contemplato dagli ordinamenti in vigore alla data della morte".
L'art. 16 del
"L'importo massimo delle pensioni ordinarie previsto dall'art. 10, ultimo comma, del
"Ai fini della determinazione del massimo di cui al precedente comma non si computano le competenze accessorie previste dal precedente articolo".
Dal 1° luglio 1957, l'art. 2 del
Le pensioni ordinarie e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato e delle Amministrazioni indicate nell'art. 1 del
Le pensioni e agli assegni di cui al precedente comma, relativi a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1958, sono nuovamente liquidati, con effetto da quest'ultima data, applicando le norme contenute nei precedenti articoli 2, 3 e 4 concernenti le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dalla predetta data del 1° luglio 1958, nonchè i precedenti articoli 5 e 6, ed osservando i criteri stabiliti dal decreto n. 20 sopra citato.
Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa e le pensioni e gli assegni delle categorie indicate all'art. 28 del
Le pensioni e gli assegni di cui al precedente comma non sono soggetti alle riliquidazioni previste dal precedente articolo.