Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 05/12/1955 |
Numero: | 1214 |
Sommario |
Art. 1. Il terzo comma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1951, n. 489, riguardante il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali, è modificato, [...] |
Art. 2. Gli impiegati dello Stato sono esonerati dalla riconsegna del biglietto ferroviario al termine del viaggio quando questo sia stato effettuato per ragioni di servizio o [...] |
§ 80.5.174 – L. 5 dicembre 1955, n. 1214.
Abolizione degli scontrini per l'acquisto di biglietti ferroviari per viaggi di servizio compensati da indennità.
(G.U. 16 dicembre 1955, n. 289).
Il terzo comma dell'art. 4 della
Il quinto comma dell'art. 13 della legge predetta è modificato, sostituendo alle parole: "devono risultare dallo scontrino di cui al precedente art. 4", le seguenti: "devono risultare dal biglietto ferroviario".
Gli impiegati dello Stato sono esonerati dalla riconsegna del biglietto ferroviario al termine del viaggio quando questo sia stato effettuato per ragioni di servizio o per trasferimento.