Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 15/05/1954 |
Numero: | 277 |
Sommario |
Art. 1. In deroga alle disposizioni degli articoli 2 e 9 della legge 29 aprile 1949, n. 221, gli ufficiali dell'Esercito provenienti dalla posizione di fuori quadro che abbiano [...] |
Art. 2. La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1951 |
Art. 3. Al maggior onere di lire 32.100.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1953-54 sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione degli [...] |
§ 80.5.147 – L. 15 maggio 1954, n. 277. [1]
Norme integrative della legge 29 aprile 1949, n. 221, relative all'adeguamento di pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato.
(G.U. 15 giugno 1954, n. 135).
In deroga alle disposizioni degli articoli 2 e 9 della
La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1951.
Al maggior onere di lire 32.100.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1953-54 sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 245 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio finanziario.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del