Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.4 ferrovie |
Data: | 04/07/1941 |
Numero: | 737 |
Sommario |
Art. 1. Il contributo di centesimi 10 per ogni 100 lire di stipendio lordo mensile, stabilito dal primo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1556, [...] |
Art. 2. Le ritenute del 2 per cento a favore del fondo di garanzia di cui all'art. 9 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e al secondo comma dell'art. 8 della legge 28 dicembre [...] |
Art. 3. La ritenuta del 0,50 per cento per spese di amministrazione di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1199, sull'importo lordo delle cessioni [...] |
Art. 4. Gli agenti delle ferrovie dello Stato che al decimo quinto giorno dopo la pubblicazione della presente legge, hanno raggiunto i limiti di età e di servizio per [...] |
§ 93.4.31 - Legge 4 luglio 1941, n. 737. [1]
Modificazioni ed aggiunte alle vigenti disposizioni sulle cessioni di stipendio del personale delle ferrovie dello Stato
(G.U. 7 agosto 1941, n. 185)
Il contributo di centesimi 10 per ogni 100 lire di stipendio lordo mensile, stabilito dal primo comma dell'art. 3 del regio
Sono estese al personale anzidetto le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto del citato art. 3.
La disposizione di cui al primo comma del presente articolo avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge.
Le ritenute del 2 per cento a favore del fondo di garanzia di cui all'art. 9 della
Per i mutui contratti con l'amministrazione delle ferrovie dello Stato ai sensi dell'art. 10 della
La ritenuta del 0,50 per cento per spese di amministrazione di cui all'art. 4 del regio
Gli agenti delle ferrovie dello Stato che al decimo quinto giorno dopo la pubblicazione della presente legge, hanno raggiunto i limiti di età e di servizio per conseguire titolo al collocamento a riposo ai sensi dell'art. 83, commi a), b) e c) del regolamento del personale approvato con regio
Tale restituzione avviene senza interessi.
L'azione per detto rimborso si prescrive trascorsi due anni a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione dal servizio.
[1] Abrogata dall'art. 24 del