§ 93.4.31 - Legge 4 luglio 1941, n. 737.
Modificazioni ed aggiunte alle vigenti disposizioni sulle cessioni di stipendio del personale delle ferrovie dello Stato


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:04/07/1941
Numero:737


Sommario
Art. 1.      Il contributo di centesimi 10 per ogni 100 lire di stipendio lordo mensile, stabilito dal primo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1556, [...]
Art. 2.      Le ritenute del 2 per cento a favore del fondo di garanzia di cui all'art. 9 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e al secondo comma dell'art. 8 della legge 28 dicembre [...]
Art. 3.      La ritenuta del 0,50 per cento per spese di amministrazione di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1199, sull'importo lordo delle cessioni [...]
Art. 4.      Gli agenti delle ferrovie dello Stato che al decimo quinto giorno dopo la pubblicazione della presente legge, hanno raggiunto i limiti di età e di servizio per [...]


§ 93.4.31 - Legge 4 luglio 1941, n. 737. [1]

Modificazioni ed aggiunte alle vigenti disposizioni sulle cessioni di stipendio del personale delle ferrovie dello Stato

(G.U. 7 agosto 1941, n. 185)

 

     Art. 1.

     Il contributo di centesimi 10 per ogni 100 lire di stipendio lordo mensile, stabilito dal primo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1556, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 4 in luogo di quello di centesimi 12 stabilito dal regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2272, è rilasciato anche dal personale di ruolo delle ferrovie dello Stato a favore del proprio fondo di garanzia per le cessioni.

     Sono estese al personale anzidetto le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto del citato art. 3.

     La disposizione di cui al primo comma del presente articolo avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge.

 

          Art. 2.

     Le ritenute del 2 per cento a favore del fondo di garanzia di cui all'art. 9 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e al secondo comma dell'art. 8 della legge 28 dicembre 1922, n. 1682, per le cessioni contratte dal personale delle ferrovie dello Stato con gli istituti di credito autorizzati, sono applicate sull'importo delle cessioni a cura degli stessi istituti cessionari e versate all'amministrazione ferroviaria.

     Per i mutui contratti con l'amministrazione delle ferrovie dello Stato ai sensi dell'art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641, dell'art. 1 del regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931, n. 251, e dell'articolo 1 del regio decreto-legge 29 luglio 1933, numero 1109, le suddette ritenute sono effettuate all'atto del pagamento dei mutui stessi.

 

          Art. 3.

     La ritenuta del 0,50 per cento per spese di amministrazione di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1199, sull'importo lordo delle cessioni quinquennali e decennali stipulate con gli istituti di credito autorizzati, estesa al personale delle ferrovie dello Stato con l'art. 2 del regio decreto- legge 28 agosto 1930 n. 1314, è riscossa insieme con le ritenute di cui al primo comma del precedente art. 2.

 

          Art. 4.

     Gli agenti delle ferrovie dello Stato che al decimo quinto giorno dopo la pubblicazione della presente legge, hanno raggiunto i limiti di età e di servizio per conseguire titolo al collocamento a riposo ai sensi dell'art. 83, commi a), b) e c) del regolamento del personale approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni, hanno il diritto, esteso anche ai loro eredi, di ottenere, all'atto della cessazione dal servizio, il rimborso dei contributi rilasciati a favore del fondo di garanzia per le cessioni, in precedenza, a norma dell'art. 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e 7 della legge 13 luglio 1910 n. 444, del regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2272, e dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1922, n. 1682, e successivamente, a norma dell'art. 1 della presente legge, sempre che durante la loro carriera nori abbiano contratto alcuna cessione ai sensi delle dette leggi del 1908 e del 1910 e delle ulteriori disposizioni modificative od aggiuntive.

     Tale restituzione avviene senza interessi.

     L'azione per detto rimborso si prescrive trascorsi due anni a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione dal servizio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.