Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 12/01/1954 |
Numero: | 128 |
Sommario |
Art. 1. La ricostruzione della carriera nei confronti del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. [...] |
Art. 2. La ricostruzione della carriera è effettuata nel gruppo al quale il dipendente apparteneva alla data in cui cessò di far parte del personale telefonico della [...] |
Art. 3. La ricostruzione della carriera del personale telefonico interessato è effettuata fino alla data del presente decreto, ovvero fino al giorno precedente la cessazione dal [...] |
Art. 4. I collocamenti nei gradi conferiti per ricostruzione di carriera ai sensi del precedente articolo, saranno disposti applicando, ove occorra, il criterio di cui all'art. [...] |
Art. 5. I singoli provvedimenti di ricostruzione saranno adottati con riserva di anzianità nei riguardi del collocamento nei ruoli |
Art. 6. Il personale che alla data di cui al primo comma dell'art. 2 apparteneva ad un ruolo tecnico o amministrativo e che sia stato poi nell'Azienda di Stato per i servizi [...] |
Art. 7. Il personale che, inquadrato nei ruoli di gruppo C in base al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, cessò dal servizio a seguito del passaggio dei telefoni [...] |
Art. 8. Qualora, dopo avere effettuato la ricostruzione di carriera secondo le norme del presente decreto, risulti che l'interessato ha raggiunto, al di fuori della [...] |
Art. 9. Le norme del presente decreto relative alle promozioni in sede di ricostruzione di carriera valgono anche per l'eventuale retrodatazione dell'anzianità nel grado già [...] |
Art. 10. Per gli avanzamenti che saranno deliberati per il periodo anteriore al 1° giugno 1948, sarà fatto riferimento, ove occorra, ai gruppi, gradi e qualifiche delle tabelle [...] |
Art. 11. Nella valutazione dell'anzianità di servizio ai fini della ricostruzione di carriera, il servizio prestato fino al 31 maggio 1948 nell'Azienda di Stato per i servizi [...] |
Art. 12. Salvo le disposizioni particolari contenute nei successivi articoli, quando gli avanzamenti da effettuarsi in sede di ricostruzione di carriera siano subordinati a [...] |
Art. 13. Ogni volta che le presenti norme stabiliscono la formazione di una graduatoria o la scelta di meritevoli fra personale di un determinato grado, s'intendono compresi fra [...] |
Art. 14. Ai soli fini della ricostruzione di carriera, l'eventuale periodo intercorso fra la cessazione dal servizio statale in dipendenza della cessione dei telefoni [...] |
Art. 15. Gli intercalamenti nel ruolo del personale cui sarà stata ricostruita la carriera al 1° giugno 1948, saranno effettuati in relazione al grado ed all'anzianità a ciascuno [...] |
Art. 16. A favore del personale telefonico che all'atto della cessazione dal servizio nell'Amministrazione postale telegrafica apparteneva al gruppo A, sarà effettuata la [...] |
Art. 17. La Commissione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, considerate le singole posizioni di grado e di anzianità possedute dagli interessati [...] |
Art. 18. Al personale che, con la ricostruzione di cui ai precedenti articoli 16 e 17, verrà considerato meritevole di promozione al grado 5°, sarà attribuita la promozione [...] |
Art. 19. Il personale telefonico già inquadrato nel ruolo di gruppo B a norma del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, partecipa con il personale di gruppo C alla [...] |
Art. 20. Il personale proveniente dal ruolo di gruppo B di cui al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed avente diritto alla ricostruzione, che alla data del 1° maggio 1940 [...] |
Art. 21. Fra il personale telefonico proveniente dal ruolo di gruppo B del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed avente diritto alla ricostruzione, che alla data del 1° [...] |
Art. 22. Fra i funzionari aventi diritto alla ricostruzione, già appartenenti al gruppo B di cui al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e pervenuti al grado 8° sia durante [...] |
Art. 23. I posti da conferire per ricostruzioni nei gradi 8° e 7° del ruolo di gruppo B non potranno superare alla data del 1° giugno 1948 il numero rispettivamente di quindici e [...] |
Art. 24. Il personale telefonico già inquadrato, a norma del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nei gradi inferiori al 10° del ruolo contabile ed esecutivo di gruppo C, [...] |
Art. 25. Il personale di cui al precedente art. 24, nonchè quello inquadrato al grado 10° dello stesso ruolo contabile ed esecutivo di gruppo C del regio decreto 11 novembre [...] |
Art. 26. La Commissione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, prenderà in esame la posizione del personale avente diritto alla ricostruzione nel ruolo [...] |
Art. 27. La Commissione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, proporrà fra gli impiegati aventi diritto alla ricostruzione nel ruolo contabile ed [...] |
Art. 28. Al personale che, ai sensi del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, fu inquadrato nel ruolo tecnico di gruppo C, si applicano, ai fini della ricostruzione di [...] |
Art. 29. I posti da conferire per ricostruzione nei gradi 9° ed 8° del ruolo di gruppo C non potranno superare alla data del 1° giugno 1948 il numero rispettivamente di [...] |
Art. 30. Il personale telefonico avente diritto alla ricostruzione che in applicazione del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, fu assegnato nell'Amministrazione delle poste [...] |
Art. 31. I subalterni inquadrati nel grado di commesso a norma del precedente art. 30 saranno, se ritenuti non demeritevoli, considerati promossi al grado di primo commesso al [...] |
Art. 32. Fra i subalterni ai quali sia attribuito il grado di capo commesso di 2ª classe in base ai precedenti articoli 30 e 31, la Commissione di cui all'art. 9 del decreto [...] |
Art. 33. Il personale inquadrato dal 1° giugno 1948 nei ruoli di cui al decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, che era alle dipendenze del Ministero delle poste e dei [...] |
§ 80.5.144 – D.P.R. 12 gennaio 1954, n. 128.
Norme e modalità per la ricostruzione della carriera del personale dell'Azienda di Stato per i Servizi telefonici di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, ratificato, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 1953, n. 328.
(G.U. 3 maggio 1954, n. 100).
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
La ricostruzione della carriera nei confronti del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di cui all'art. 10 del
Il personale cessato dal servizio nei due mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento e gli aventi causa dei dipendenti morti nello stesso periodo potranno presentare la domanda di ricostruzione della carriera entro il termine di sessanta giorni decorrente rispettivamente dalla data di cessazione dal servizio o dalla data di morte dell'avente diritto.
La ricostruzione della carriera è effettuata nel gruppo al quale il dipendente apparteneva alla data in cui cessò di far parte del personale telefonico della Amministrazione delle poste e dei telegrafi.
Chi prima dell'entrata in vigore del presente decreto abbia fatto passaggio ad altro gruppo, avrà facoltà di rinunciare alla ricostruzione stessa entro trenta giorni dalla notifica dei suoi risultati.
In caso di omissione di dichiarazione di rinuncia si intenderà che l'interessato abbia accettato di occupare il posto assegnatogli con la ricostruzione.
La ricostruzione della carriera del personale telefonico interessato è effettuata fino alla data del presente decreto, ovvero fino al giorno precedente la cessazione dal servizio o morte dell'avente diritto qualora tale evento si sia verificato fra il 1° giugno 1948 e la data del presente decreto.
Per il periodo di ricostruzione anteriore al 1° giugno 1948, si applicano, oltre alle presenti norme generali, quelle particolari contenute nella parte seconda del presente decreto.
Per il periodo successivo e fino alla data del presente decreto, viene presa in esame la posizione raggiunta al 1° giugno 1948 dal personale interessato in seguito alla ricostruzione di cui al comma precedente, e, tenuto conto del grado e relativa anzianità ad esso attribuiti alla data stessa del 1° giugno 1948, si applicano per analogia le norme e condizioni di cui al terzo comma dell'art. 6 del
I provvedimenti di ricostruzione di carriera hanno effetto economico non anteriore al 1° giugno 1948.
I collocamenti nei gradi conferiti per ricostruzione di carriera ai sensi del precedente articolo, saranno disposti applicando, ove occorra, il criterio di cui all'art. 6, quarto comma, prima parte, del
In corrispondenza dei posti attribuiti con tale criterio, saranno lasciati disponibili altrettanti posti nei gradi inferiori dello stesso ruolo fino all'assorbimento da effettuarsi in ragione di metà delle successive vacanze nel grado conferito per ricostruzione di carriera.
In tale grado potranno effettuarsi promozioni soltanto nel limite dei posti non assorbiti a norma del comma precedente.
I singoli provvedimenti di ricostruzione saranno adottati con riserva di anzianità nei riguardi del collocamento nei ruoli.
Il personale che alla data di cui al primo comma dell'art. 2 apparteneva ad un ruolo tecnico o amministrativo e che sia stato poi nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici immesso o passato d'autorità rispettivamente in una categoria di impiego corrispondente invece al ruolo amministrativo o tecnico dello stesso gruppo, potrà chiedere nella domanda di cui all'art. 1 che la ricostruzione di carriera venga effettuata nel ruolo di provenienza.
Il personale che, inquadrato nei ruoli di gruppo C in base al
Il personale già appartenente all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi con la qualifica di subalterno, per il quale fu dall'Amministrazione stessa successivamente disposta la sistemazione nei ruoli del gruppo C in applicazione del
Qualora, dopo avere effettuato la ricostruzione di carriera secondo le norme del presente decreto, risulti che l'interessato ha raggiunto, al di fuori della ricostruzione stessa, una posizione più favorevole, o almeno uguale, per grado o per anzianità di grado, rispetto a quella che gli spetterebbe in base alla detta ricostruzione, la posizione raggiunta si intende acquisita, salvo quanto disposto dal precedente art. 2.
Le norme del presente decreto relative alle promozioni in sede di ricostruzione di carriera valgono anche per l'eventuale retrodatazione dell'anzianità nel grado già raggiunto dagli aventi diritto al di fuori della ricostruzione stessa.
Titolo II
DISPOSIZIONI COMUNI AI TITOLI III, IV, V, VI E VII
Per gli avanzamenti che saranno deliberati per il periodo anteriore al 1° giugno 1948, sarà fatto riferimento, ove occorra, ai gruppi, gradi e qualifiche delle tabelle annesse al
Nella valutazione dell'anzianità di servizio ai fini della ricostruzione di carriera, il servizio prestato fino al 31 maggio 1948 nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici con funzioni inerenti a gruppi diversi da quello in cui la carriera è ricostruita viene valutato come segue:
per la ricostruzione di carriera nei ruoli di gruppo A, per due terzi se prestato in funzioni equiparate a quelle del gruppo B, per metà se in funzioni equiparate a quelle del gruppo C
per la ricostruzione di carriera nei ruoli di gruppo B, per due terzi se prestato in funzioni equiparate a quelle del gruppo C
per la ricostruzione di carriera nei ruoli di gruppo C, per due terzi se prestato nelle mansioni del personale subalterno.
La Commissione di cui all'art. 9 del
Salvo le disposizioni particolari contenute nei successivi articoli, quando gli avanzamenti da effettuarsi in sede di ricostruzione di carriera siano subordinati a valutazioni comparative, la Commissione di cui all'art. 9 del
I requisiti di cui al precedente comma saranno di volta in volta valutati con riferimento alla data alla quale si riferisce lo scrutinio, ed in base agli elementi risultanti dalle registrazioni matricolari e dagli atti personali degli interessati.
Ogni volta che le presenti norme stabiliscono la formazione di una graduatoria o la scelta di meritevoli fra personale di un determinato grado, s'intendono compresi fra il personale da esaminare anche gli aventi diritto alla ricostruzione che raggiunsero nell'Azienda il grado stesso non posteriormente alle date risultanti dall'applicazione delle presenti norme per il conferimento di esso grado in sede di ricostruzione di carriera.
Ai soli fini della ricostruzione di carriera, l'eventuale periodo intercorso fra la cessazione dal servizio statale in dipendenza della cessione dei telefoni all'industria privata e l'assunzione nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si computa come servizio prestato nell'Azienda stessa con le mansioni del gruppo di provenienza.
Gli intercalamenti nel ruolo del personale cui sarà stata ricostruita la carriera al 1° giugno 1948, saranno effettuati in relazione al grado ed all'anzianità a ciascuno attribuiti a tale data, applicandosi, per quanto riguarda l'anzianità, le norme dell'art. 8 del
Titolo III
PERSONALE PROVENIENTE DAL GRUPPO A
A favore del personale telefonico che all'atto della cessazione dal servizio nell'Amministrazione postale telegrafica apparteneva al gruppo A, sarà effettuata la ricostruzione della carriera in modo che il grado 10° risulti attribuito con data non anteriore al raggiungimento dell'anzianità di cinque anni valutabile nel grado inferiore, i gradi 9° e 8° con data non anteriore al raggiungimento dell'anzianità complessiva di dieci anni valutabile dall'ammissione al ruolo di 1 categoria o al gruppo A ed i gradi 7°, 6° e 5° con data non anteriore al raggiungimento dell'anzianità di tre anni in ciascuno dei gradi immediatamente inferiori.
I posti da conferire in sede di ricostruzione non potranno alla data del 1° giugno 1948 superare il numero di tre nel grado 5° e di sette rispettivamente nei gradi 6° e 7°.
La Commissione di cui all'art. 9 del
Nelle promozioni sino al grado 9° compreso, sarà tenuta in maggiore considerazione l'anzianità; in quelle ai gradi superiori si terrà conto particolare del merito.
Al personale che, con la ricostruzione di cui ai precedenti articoli 16 e 17, verrà considerato meritevole di promozione al grado 5°, sarà attribuita la promozione nell'ordine di valutazione di cui all'art. 17 con l'anzianità dal 1° luglio 1929 per il primo posto da conferire e del 16 marzo 1946 per gli altri due.
Ai funzionari ai quali, a norma dell'art. 2 del regio
Gli impiegati meritevoli di promozione al grado 6° saranno assegnati a tale grado nell'ordine di valutazione stabilito con i criteri indicati nell'art. 17 e con l'anzianità rispettivamente del 1° luglio 1926, 1° maggio, 1934, 16 giugno 1936, 16 dicembre 1938, 1° giugno 1940, 1° aprile 1946, 16 dicembre 1947.
Nello stesso modo si procederà per gli impiegati da assegnarsi al grado 7°, attribuendo loro nell'ordine l'anzianità del 1° luglio 1926, 1° ottobre 1935, 16 dicembre 1938, 1° gennaio 1939, 16 maggio 1940, 15 maggio 1946 (due posti).
Le date di cui ai precedenti commi, saranno dalla Commissione di cui all'art. 9 del
Il personale che, in sede di ricostruzione di carriera, non possa conseguire uno dei gradi di cui ai precedenti commi, sarà promosso, se ne abbia titolo, ai gradi 8°, 9° e 10° con decorrenza non anteriore a quella del raggiungimento dell'anzianità complessiva valutabile, indicata per i detti gradi nell'art. 16, sempre che tale anzianità risulti maturata anteriormente al 1° giugno 1948.
Titolo IV
PERSONALE PROVENIENTE DAL GRUPPO B
Il personale telefonico già inquadrato nel ruolo di gruppo B a norma del
Da tale data il personale stesso sarà considerato collocato nel gruppo B, con assegnazione al grado conseguito in base al primo comma del presente articolo, e con precedenza nel ruolo per quello fornito del titolo di studio di cui all'art. 16 lettera b) del citato
Nella determinazione dell'anzianità ai fini dell'applicazione dell'art. 24 saranno osservate le norme vigenti per l'analogo personale postale telegrafico all'epoca cui la ricostruzione si riferisce.
Il personale proveniente dal ruolo di gruppo B di cui al
Fra il personale telefonico proveniente dal ruolo di gruppo B del
La promozione al predetto grado avrà decorrenza non anteriore al 1° maggio 1940 per coloro che alla data stessa vantino almeno un triennio di anzianità nel grado 9°, e per gli altri non anteriore alla data di compimento del triennio stesso, sempre che tale data sia operante agli effetti dell'art. 3, comma secondo, del presente decreto.
Fra i funzionari aventi diritto alla ricostruzione, già appartenenti al gruppo B di cui al
Gli iscritti in detta graduatoria saranno considerati promossi al grado 7° del gruppo B da data non anteriore a quella del 1° maggio 1940.
Analogo accertamento dei meriti per la promozione al grado 7° del gruppo B, sarà effettuato per gli impiegati che risulteranno aver raggiunto la prescritta anzianità di grado 8° dopo il 1° maggio 1940. In tale caso, la promozione avrà effetto da data non anteriore a quella di raggiungimento della prescritta anzianità, sempre che tale data sia operante agli effetti dell'art. 3, comma secondo, del presente decreto.
I posti da conferire per ricostruzioni nei gradi 8° e 7° del ruolo di gruppo B non potranno superare alla data del 1° giugno 1948 il numero rispettivamente di quindici e di sei.
Titolo V
PERSONALE PROVENIENTE DAL GRUPPO C
Il personale telefonico già inquadrato, a norma del
Il personale di cui al precedente art. 24, nonchè quello inquadrato al grado 10° dello stesso ruolo contabile ed esecutivo di gruppo C del
La Commissione di cui all'art. 9 del
Per coloro ai quali la Commissione medesima riconoscerà ora per allora la idoneità al disimpegno delle funzioni specifiche corrispondenti a quelle del grado 9° del quadro contabile ed esecutivo di gruppo C, formerà una graduatoria secondo l'ordine di merito in base ai criteri di cui al precedente art. 12, valutando preminentemente la cultura e l'abilità professionale.
Il detto personale sarà considerato promosso al grado 9° del gruppo C con effetto da data non anteriore a quella del 1° maggio 1940.
Gli impiegati che, ai sensi del primo comma del presente articolo, hanno raggiunto l'anzianità di quindici anni nel grado 10° successivamente al 1° maggio 1940, e fino al 31 maggio 1948, saranno altresì scrutinati e, se riconosciuti idonei ed in possesso degli altri requisiti di cui al secondo comma del presente articolo, promossi con le stesse norme al grado 9° del gruppo C con effetto da date da stabilirsi dalla Commissione comunque non anteriori a quelle di raggiungimento della prescritta anzianità, nè posteriori al 1° giugno 1948.
La Commissione di cui all'art. 9 del
La stessa Commissione prenderà poi in esame la posizione degli impiegati non promossi a norma del comma precedente e di quelli aventi diritto alla ricostruzione suddetta promossi al grado 9° del gruppo C successivamente alla costituzione dell'Azienda, sia per normale avanzamento che per ricostruzione di carriera, fra i quali, tenuto conto anche della data di raggiungimento del grado 9°, proporrà quelli meritevoli di promozione al grado 8° con effetto dal 1° luglio 1930, 1° luglio 1935, 1° gennaio 1938, 1° luglio 1939 e 1° gennaio 1943.
Non potrà però essere promosso al grado 8° del gruppo C, per ricostruzione di carriera, il personale pervenuto al grado 9° dopo la data del 3 febbraio 1937, salvo che non provenga da quello assunto, per esame, nei ruoli del personale p.t.t. di seconda categoria anteriormente alla emanazione del
Al personale che, ai sensi del
Per le promozioni al grado 9°, la Commissione di cui all'art. 9 del
Le promozioni al grado 8° del gruppo C del personale tecnico saranno conferite, agli impiegati aventi diritto alla ricostruzione e ritenuti meritevoli, con decorrenza posteriore di almeno tre anni a quella dalla quale ciascuna unità conseguì il grado 9° per normale carriera od a quella dalla quale, per effetto della ricostruzione, acquisisce il diritto ad essere considerata appartenente al grado 9°, sempre che tale decorrenza sia operante agli effetti del disposto dell'art. 3, comma secondo, del presente decreto.
I posti da conferire per ricostruzione nei gradi 9° ed 8° del ruolo di gruppo C non potranno superare alla data del 1° giugno 1948 il numero rispettivamente di settantasei e di diciotto per quanto riguarda il quadro contabile ed esecutivo, ed il numero rispettivamente di dieci e di quattro per quanto concerne il quadro tecnico.
Titolo VI
PERSONALE PROVENIENTE DA QUELLO SUBALTERNO
Il personale telefonico avente diritto alla ricostruzione che in applicazione del
Uguale trattamento sarà fatto ai primi commessi e ai commessi considerandoli inquadrati nei gradi corrispondenti con riferimento a quelli del ruolo predetto.
Tra i dipendenti indicati nel primo comma del presente articolo, la Commissione di cui all'art. 9 del citato decreto legislativo n. 504, designerà, in base ai meriti di servizio, un capo commesso di 2ª classe da promuovere al grado superiore con decorrenza dal 1° luglio 1926.
I subalterni inquadrati nel grado di commesso a norma del precedente art. 30 saranno, se ritenuti non demeritevoli, considerati promossi al grado di primo commesso al raggiungimento dell'anzianità di otto anni di grado; i subalterni inquadrati o successivamente pervenuti per ricostruzione al grado di primo commesso, saranno, sempre se giudicati non demeritevoli, considerati promossi al grado di capo commesso di 2ª classe al raggiungimento dell'anzianità di dodici anni di grado.
Il periodo di anzianità eccedente i predetti limiti di otto o di dodici anni è valutato agli effetti del successivo eventuale avanzamento.
Fra i subalterni ai quali sia attribuito il grado di capo commesso di 2ª classe in base ai precedenti articoli 30 e 31, la Commissione di cui all'art. 9 del
Titolo VII
PERSONALE PROVENIENTE DA QUELLO NON DI RUOLO
Il personale inquadrato dal 1° giugno 1948 nei ruoli di cui al
La ricostruzione di carriera avverrà secondo le norme del presente decreto, considerando il personale in questione come inquadrato dal 1° luglio 1925 nel grado iniziale del gruppo in cui si effettua la ricostruzione, dopo l'ultima unità già appartenente di diritto a quel grado e gruppo.
Si applica a tale personale, se considerato inquadrato nel gruppo C, l'abbuono di anzianità previsto dall'art. 24, ridotto alla metà.