§ 80.5.10 – D.Lgs.Lgt. 19 ottobre 1944, n. 301.
Revisione delle carriere dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:19/10/1944
Numero:301


Sommario
Art. 1.      Tutte le disposizioni di leggi, di regolamenti e di contratti collettivi che stabiliscono diritti e preferenze, per meriti fascisti, ai fini della nomina a posti, del [...]
Art. 2.      Sono abrogate tutte le disposizioni che comminano sanzioni disciplinari e che prevedono la dispensa dal servizio per comportamento contrario alle direttive politiche del [...]
Art. 3.      Le disposizioni che stabiliscono, in favore del personale coniugato o vedovo avente prole, abbreviazioni dei periodi di servizio prescritti per le promozioni dei [...]
Art. 4.      Salve le disposizioni del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, gli appartenenti ai ruoli delle Amministrazioni dello Stato, i quali abbiano conseguito promozioni [...]
Art. 5.      Salve le disposizioni del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, coloro i quali, nelle graduatorie del merito comparativo e nelle graduatorie di merito contemplate [...]
Art. 6.      La riammissione in servizio prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, è ammessa anche nei casi in cui siano stati adottati provvedimenti di [...]
Art. 7.      Per la riammissione in servizio prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, con la estensione del 1° comma del precedente articolo, nelle [...]
Art. 8.      La ricostruzione della carriera prevista dai comma 3° e 4° dell'art. 6 deve essere effettuata dalle amministrazioni anche per le promozioni dei dipendenti rimasti in [...]
Art. 9.      Le promozioni conferite in base alla facoltà prevista dagli articoli 6 e 8 del presente decreto sono disposte, con decorrenza agli effetti giuridici, dalla data [...]
Art. 10.      Per i riammessi in servizio, il periodo di tempo intercorso dalla data dell'allontanamento dal servizio a quella della riammissione è computato, per intero, utile ai [...]
Art. 11.      Per coloro che sono stati collocati a riposo, dispensati o licenziati per motivi politici o razziali, e non possono essere riammessi in servizio perché non sono più in [...]
Art. 12.      Al personale delle magistrature del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonché al personale del ruolo degli avvocati dell'Avvocatura dello Stato si applicano le [...]
Art. 13.      (Omissis)
Art. 14.      Quando la riammissione in servizio ha luogo per un posto che sia unico nell'organico, colui che attualmente lo ricopre può essere, a sua scelta, collocato in [...]
Art. 15.      Qualora il posto occupato al momento dell'allontanamento dal servizio sia stato soppresso, la riammissione è disposta per altro posto, che a giudizio insindacabile del [...]
Art. 16.      I dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, i quali non poterono ottenere la sistemazione in ruolo, in base a norme speciali in favore del personale non [...]
Art. 17.      Sono abrogati l'art. 9 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, ed il decreto Ministeriale 15 aprile 1942, emanato in applicazione della predetta norma, concernenti i [...]
Art. 18.      In quanto occorrano, saranno emanate su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti, le norme necessarie per adeguare alle [...]
Art. 19.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione della Gazzetta Ufficiale del Regno


§ 80.5.10 – D.Lgs.Lgt. 19 ottobre 1944, n. 301.

Revisione delle carriere dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.

(G.U. 14 novembre 1944, n. 81).

 

     Art. 1.

     Tutte le disposizioni di leggi, di regolamenti e di contratti collettivi che stabiliscono diritti e preferenze, per meriti fascisti, ai fini della nomina a posti, del passaggio a categorie, o gruppi superiori, della progressione nelle carriere, del trattamento economico durante la carriera e del trattamento di quiescenza nelle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, e negli altri enti, sono abrogate.

     Per i dipendenti in attività di servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono revocati i riconoscimenti di anzianità utile per il trattamento di quiescenza attribuiti in dipendenza delle disposizioni abrogate con il precedente comma.

 

          Art. 2.

     Sono abrogate tutte le disposizioni che comminano sanzioni disciplinari e che prevedono la dispensa dal servizio per comportamento contrario alle direttive politiche del cessato regime.

 

          Art. 3.

     Le disposizioni che stabiliscono, in favore del personale coniugato o vedovo avente prole, abbreviazioni dei periodi di servizio prescritti per le promozioni dei dipendenti dalle amministrazioni od enti di cui all'articolo 1 sono abrogate.

     Sono, altresì, abrogate le disposizioni che sanciscono riserva di posti nelle nomine ad impieghi nelle pubbliche amministrazioni e preferenze nelle carriere in favore dei coniugati.

 

          Art. 4.

     Salve le disposizioni del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, gli appartenenti ai ruoli delle Amministrazioni dello Stato, i quali abbiano conseguito promozioni ai gradi 8° di gruppo A, 9° di gruppo B e 11° di gruppo C, con abbreviazioni dei periodi di servizio prescritti per l'ammissione agli esami di idoneità od ai concorsi, ovvero per la scrutinabilità per le promozioni indicate ai precedenti articoli 1 e 3, non possono essere scrutinati per la promozione ad un grado superiore a quello che attualmente rivestono, prima che abbiano raggiunta l'anzianità necessaria per la promuovibilità al medesimo grado coloro che originariamente li precedevano nei ruoli di anzianità, con maggiore o pari anzianità di servizio utile per l'ammissione agli esami, concorsi o scrutini predetti.

     La sospensione degli scrutini di cui al precedente comma non si applica in favore di coloro che, essendo stati scrutinati per le promozioni, siano stati pretermessi, ovvero, avendo partecipato agli esami di idoneità, non abbiano conseguito la idoneità, nonché di coloro che abbiano avute interruzioni di servizio.

 

          Art. 5.

     Salve le disposizioni del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, coloro i quali, nelle graduatorie del merito comparativo e nelle graduatorie di merito contemplate rispettivamente agli articoli 27 e 30 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive estensioni, abbiano riportato un punteggio in base ai coefficienti numerici per benemerenze fasciste previsti dal paragrafo III del decreto Ministeriale 15 aprile 1942, emanato ai sensi dell'art. 9 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27; e siano stati promossi nell'ordine di dette graduatorie prenderanno posto nel ruolo di anzianità secondo l'ordine che risulta dal punteggio già riportato, detraendo da questo i coefficienti suindicati.

     A coloro che in seguito alla revisione delle graduatorie di merito sancita dal precedente comma risultino collocati innanzi alle persone già promosse per l'attribuzione dei coefficienti predetti, quando la anteposizione di queste persone sia stata causa di impedimento della promozione, si applicano le disposizioni del 3° e 4° comma dell'articolo 6. La ricostruzione della carriera deve essere deliberata entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 6.

     La riammissione in servizio prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, è ammessa anche nei casi in cui siano stati adottati provvedimenti di collocamento a riposo o comunque di cessazione del rapporto di impiego, determinati da motivi politici, e nei casi in cui tali provvedimenti siano stati disposti a domanda del dipendente, il quale abbia voluto sottrarsi in tal modo ad imposizioni di carattere politico. Gli effetti economici della riammissione decorrono dal 1° gennaio 1944.

     Coloro i quali sono riammessi in servizio ai sensi del citato articolo 1, e della estensione contenuta nel precedente comma, riprendono il grado che possedevano al momento dell'allontanamento dal servizio. Il collocamento nel ruolo organico, all'atto della riammissione, è disposto in base all'anzianità nel grado. Il tempo intercorso dalla data di allontanamento dal servizio a quella di riassunzione nel posto di ruolo è considerato come servizio effettivamente prestato.

     Nel termine di sei mesi dalla riassunzione, l'amministrazione competente prende in esame la situazione del personale riammesso; tenuto conto dei precedenti di servizio, della preparazione professionale, degli sviluppi di carriera degli altri dipendenti che al momento dell'allontanamento dal servizio avevano il medesimo grado e la medesima anzianità, della natura delle promozioni, delle condizioni richieste per conseguirle, l'amministrazione valuta se e quale promozione il riammesso in servizio avrebbe potuto effettivamente conseguire, in base alla situazione dei ruoli, se fosse rimasto in attività di servizio, e ricostruisce la carriera del riammesso, con le relative anzianità, determinando il grado che spetta e la posizione di ruolo. A tal fine il riammesso, se ufficiale delle Forze armate dello Stato, è considerato appartenente all'aliquota di scrutinio nella quale egli sarebbe stato compreso se fosse rimasto in servizio.

     La promozione di cui al precedente comma, che non può aver luogo, in ogni caso, per un grado superiore a quello rivestito alla data del presente decreto dai dipendenti che già precedevano nel ruolo il riammesso in servizio, può essere conferita anche in soprannumero. Non è però ammessa la promozione in soprannumero a quei gradi per i quali sia previsto un solo posto di ruolo nell'organico.

     (Omissis) [1].

 

          Art. 7.

     Per la riammissione in servizio prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, con la estensione del 1° comma del precedente articolo, nelle amministrazioni i cui ordinamenti prevedono limiti massimi di età varianti a seconda del grado posseduto dai propri dipendenti, il requisito dell'età per la riammissione è valutato in relazione al grado che il dipendente avrebbe potuto effettivamente conseguire, in base alla situazione degli organici, qualora non fosse stato allontanato dal servizio per motivi politici o razziali.

 

          Art. 8.

     La ricostruzione della carriera prevista dai comma 3° e 4° dell'art. 6 deve essere effettuata dalle amministrazioni anche per le promozioni dei dipendenti rimasti in attività di servizio, ma non promossi perché non iscritti al soppresso partito fascista.

     Le promozioni previste dal precedente comma debbono essere conferite entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Nello stesso termine stabilito al precedente comma deve provvedersi alla revoca dei provvedimenti disciplinari applicati per comportamento contrario alle direttive politiche del regime fascista.

     Qualora per effetto di detti provvedimenti disciplinari il dipendente abbia subito ritardi o sia stato pretermesso nelle promozioni, viene ricostruita la carriera nei modi e nei termini stabiliti dai primi due comma.

     I comma 1° e 2° del presente articolo si applicano anche in favore di coloro che sono stati colpiti dalle disposizioni della legge 25 settembre 1940, n. 1405, concernente la designazione per le promozioni del personale celibe.

 

          Art. 9.

     Le promozioni conferite in base alla facoltà prevista dagli articoli 6 e 8 del presente decreto sono disposte, con decorrenza agli effetti giuridici, dalla data risultante dalla ricostruzione della carriera.

     Gli stipendi relativi ai gradi conferiti in base alla ricostruzione della carriera si computano come se fossero stati effettivamente percepiti ai fini della formazione della media per la liquidazione della pensione.

 

          Art. 10.

     Per i riammessi in servizio, il periodo di tempo intercorso dalla data dell'allontanamento dal servizio a quella della riammissione è computato, per intero, utile ai fini del trattamento di quiescenza.

     Relativamente al periodo considerato nel precedente comma, non deve essere operata alcuna ritenuta, per il trattamento di quiescenza, sugli stipendi spettanti successivamente alla riammissione in servizio.

 

          Art. 11.

     Per coloro che sono stati collocati a riposo, dispensati o licenziati per motivi politici o razziali, e non possono essere riammessi in servizio perché non sono più in possesso del requisito dell'età o per sopravvenuta inabilità, deve farsi luogo ad una nuova liquidazione del trattamento di quiescenza, previa ricostruzione della carriera ai sensi dell'art. 6, terzo comma, considerando utile a tal fine il periodo di tempo intercorso dalla data del collocamento a riposo, della dispensa o del licenziamento a quella del raggiungimento del limite di età o a quella in cui risale l'inabilità al lavoro, ed in base agli stipendi che avrebbero percepiti se fossero rimasti in attività di servizio.

     Nel caso di decesso del pensionato, deve farsi luogo ad una nuova liquidazione della pensione di reversibilità, ove spetti.

     La pensione concessa ai sensi dei precedenti comma ha effetto dalla entrata in vigore del presente decreto.

     Quando non risulti espressamente dalla motivazione del decreto di dispensa o di licenziamento che la cessazione dal servizio ebbe luogo per motivi politici, l'accertamento di questa condizione è demandata alla commissione competente per la riassunzione in servizio degli impiegati dispensati o licenziati per motivi politici o razziali.

 

          Art. 12.

     Al personale delle magistrature del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonché al personale del ruolo degli avvocati dell'Avvocatura dello Stato si applicano le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 183.

 

          Art. 13.

     (Omissis) [2].

     Per gli altri dipendenti la riassunzione in servizio è disposta con destinazione alla sede in cui si trovavano all'atto dell'allontanamento del servizio, ovvero, nei casi di assoluta impossibilità, con destinazione ad una sede viciniore della stessa importanza.

 

          Art. 14.

     Quando la riammissione in servizio ha luogo per un posto che sia unico nell'organico, colui che attualmente lo ricopre può essere, a sua scelta, collocato in disponibilità ovvero mantenuto in servizio con il grado immediatamente inferiore a quello rivestito, con la conservazione del trattamento economico già goduto.

 

          Art. 15.

     Qualora il posto occupato al momento dell'allontanamento dal servizio sia stato soppresso, la riammissione è disposta per altro posto, che a giudizio insindacabile del capo dell'amministrazione sia attualmente previsto per servizi corrispondenti od analoghi, anche se di grado inferiore.

     In ogni caso è corrisposto il trattamento economico competente per il grado già rivestito.

 

          Art. 16.

     I dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, i quali non poterono ottenere la sistemazione in ruolo, in base a norme speciali in favore del personale non di ruolo, perché non iscritti al partito fascista, possono a loro domanda, da presentarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, essere nominati ai posti di grado iniziale della carriera cui si riferivano le norme predette, sempre che si trovassero nel possesso di tutti i requisiti prescritti al momento dell'attuazione delle norme medesime, e non li abbiano perduti successivamente, ad eccezione di quello della permanenza in servizio.

     La valutazione delle condizioni stabilite nel precedente comma è demandata alla commissione competente per la riammissione in servizio degli impiegati dispensati o licenziati per motivi politici o razziali. La commissione dovrà esprimere altresì il proprio parere in merito alla sistemazione in ruolo, tenuto conto del servizio prestato dall'interessato.

     La nomina può essere disposta anche in soprannumero, salvo riassorbimento alle successive vacanze.

 

          Art. 17.

     Sono abrogati l'art. 9 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, ed il decreto Ministeriale 15 aprile 1942, emanato in applicazione della predetta norma, concernenti i coefficienti numerici da attribuire nelle promozioni conferibili in base all'art. 8 del regio decreto medesimo.

     Sono altresì abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari contrarie o comunque incompatibili con le norme del presente decreto.

 

          Art. 18.

     In quanto occorrano, saranno emanate su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti, le norme necessarie per adeguare alle disposizioni del presente decreto quelle che regolano la carriera del personale delle Amministrazioni dello Stato con speciali ordinamenti e degli altri Enti pubblici.

 

          Art. 19.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione della Gazzetta Ufficiale del Regno.


[1] Comma abrogato dall'art. 2 del D.Lgs.Lgt. 30 novembre 1945, n. 880.

[2] Comma abrogato dall'art. 20 del D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1945, n. 238.