§ 80.5.136 – L. 4 aprile 1953, n. 240.
Norme interpretative della legge 5 giugno 1951, n. 376, sui ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:04/04/1953
Numero:240


Sommario
Art. 1.      Il comma settimo dell'art. 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, va inteso nel senso che le promozioni ivi previste in soprannumero sono conferibili nella proporzione [...]
Art. 2.      La proporzione stabilita dall'art. 13, settimo comma della legge 5 giugno 1951, n. 376, è costituita dai termini R : P = T : X
Art. 3.      Nei confronti del personale di cui la promozione per esame sia prevista dai singoli ordinamenti per un grado diverso da quello indicato per i vari gruppi nel settimo [...]
Art. 4.      Per la nomina nei ruoli organici del personale statale di gruppo C in applicazione dell'art. 13, comma terzo, della legge 5 giugno 1951, n. 376, si può prescindere dal [...]


§ 80.5.136 – L. 4 aprile 1953, n. 240. [1]

Norme interpretative della legge 5 giugno 1951, n. 376, sui ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato.

(G.U. 21 aprile 1953, n. 92).

 

     Art. 1.

     Il comma settimo dell'art. 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, va inteso nel senso che le promozioni ivi previste in soprannumero sono conferibili nella proporzione precisata sia agli impiegati del comma primo, sia agli impiegati del comma sesto, fermo peraltro che gl'impiegati del comma primo concorrono alla promozione col beneficio dell'anzianità computabile ai soli fini dell'art. 5 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, mentre gli impiegati di cui al comma sesto possono far valere la propria anzianità speciale anche ai fini della legge 1° dicembre 1949, n. 868.

     Ai fini previsti dal comma precedente, non si applicano le disposizioni che prescrivono, per le promozioni del personale, un minimo di appartenenza al ruolo o di permanenza nel grado inferiore, intendendosi utile, a tali fini, il complesso di anzianità di ruolo ordinario e di ruolo transitorio congiunto con l'anzianità speciale, attribuita a norma dei commi primo e sesto dell'art. 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376.

 

          Art. 2.

     La proporzione stabilita dall'art. 13, settimo comma della legge 5 giugno 1951, n. 376, è costituita dai termini R : P = T : X.

     R rappresenta il numero degli impiegati del ruolo organico appartenenti al grado immediatamente inferiore a quello da conferire per promozione. In questo primo termine non vanno compresi gli impiegati in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939 aventi diritto al beneficio di cui al comma primo o al comma sesto dell'art. 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376.

     P rappresenta:

     1) quando si tratti di applicare la legge 1° dicembre 1949, n. 868, il numero dei posti vacanti nel grado in cui debbano effettuarsi le promozioni;

     2) quando si tratti degli esami per le promozioni ai gradi 8° del gruppo A e 9° del gruppo B, il numero dei posti messi a concorso;

     3) quando si tratti di promozioni al grado 11° del gruppo C, il numero dei posti messi a concorso per esami o il numero dei posti riservati alle promozioni per anzianità congiunta al merito.

     Agli effetti della legge 1° dicembre 1949, n. 868, si intendono vacanti e pienamente disponibili i posti resisi tali al 31 dicembre 1950 e ancora non assegnati al 24 giugno 1951, esclusa qualsiasi riduzione nel loro numero per eventuali riserve di accantonamento non ancora attuate alla data di entrata in vigore dalla legge 5 giugno 1951, n. 376.

     T rappresenta:

     1) quando si tratti di promozioni da conferire in base alla legge 1° dicembre 1949, n. 868, il numero degli impiegati beneficiari dell'anzianità di cui al sesto comma dell'art. 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376;

     2) quando si tratti di promozioni per esame al grado 8° di gruppo A, 9° di gruppo B o di promozione per esame, ovvero per anzianità congiunta al merito, al grado 11° di gruppo C, il numero degli impiegati dei ruoli speciali transitori di cui al comma primo dell'art. 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, e degli impiegati di qualunque grado inferiore di cui al comma sesto successivo.

     3) In quest'ultimo caso concorrono a formare il numero anche quegli impiegati di cui al sesto comma della legge 5 giugno 1951, n. 376, i quali non abbiano goduto i benefici della legge 1° dicembre 1949, n. 868.

     X rappresenta: il numero dei posti di grado 8° del gruppo A, 9° del gruppo B, 11° del gruppo C da conferire in soprannumero agli impiegati di cui al precedente termine T.

 

          Art. 3.

     Nei confronti del personale di cui la promozione per esame sia prevista dai singoli ordinamenti per un grado diverso da quello indicato per i vari gruppi nel settimo comma dell'art. 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, detto comma si applica con riferimento al grado previsto dai suddetti ordinamenti.

 

          Art. 4.

     Per la nomina nei ruoli organici del personale statale di gruppo C in applicazione dell'art. 13, comma terzo, della legge 5 giugno 1951, n. 376, si può prescindere dal possesso del titolo di studio.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.