§ 80.5.89 – L. 12 agosto 1948, n. 1179.
Determinazione della misura dell'indennità di carovita spettante ai dipendenti statali e degli altri enti pubblici per il trimestre luglio-settembre [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:12/08/1948
Numero:1179


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 840, si applicano anche per il trimestre luglio-settembre 1948
Art. 2.      L'importo dell'indennità di contingenza, istituita a favore degli invalidi di guerra di prima categoria dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile [...]


§ 80.5.89 – L. 12 agosto 1948, n. 1179.

Determinazione della misura dell'indennità di carovita spettante ai dipendenti statali e degli altri enti pubblici per il trimestre luglio-settembre 1948 e dell'importo dell'indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per il semestre luglio-dicembre 1948.

(G.U. 27 settembre 1948, n. 225).

 

     Art. 1.

     Le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 840, si applicano anche per il trimestre luglio-settembre 1948.

 

          Art. 2.

     L'importo dell'indennità di contingenza, istituita a favore degli invalidi di guerra di prima categoria dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, è determinato, con effetto dalla prima rata con scadenza successiva al 1° luglio 1948 e per un periodo di sei mesi, tenendo conto dell'indice medio del costo dell'alimentazione rilevato dall'Istituto centrale di statistica per il trimestre ottobre-dicembre 1947.