Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 25/05/1945 |
Numero: | 413 |
Sommario |
Art. 1. La facoltà, concessa dall'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, ai soci di cooperative edilizie a contributo statale, di chiedere la [...] |
Art. 2. Restano ferme, nei riguardi del personale di cui all'articolo precedente, tutte le altre disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425 |
Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno |
§ 80.5.21 – D.Lgs.Lgt. 25 maggio 1945, n. 413. [1]
Estensione agli esonerati per motivi politici del decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, relativo alla decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie.
(G.U. 31 luglio 1945, n. 91).
La facoltà, concessa dall'art. 4 del
La facoltà di cui al comma precedente deve essere esercitata entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto.
Restano ferme, nei riguardi del personale di cui all'articolo precedente, tutte le altre disposizioni del
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.
Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione, o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.
[1] Abrogato dall'art. 2 del