§ 80.4.5 - D.Lgs.Lgt. 18 gennaio 1945, n. 16.
Istituzione dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.4 organizzazione
Data:18/01/1945
Numero:16


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di rendere più rapida l'azione statale nell'esecuzione dei lavori pubblici e nell'attuazione delle provvidenze dirette alla riparazione dei danni causati dalla guerra, agli [...]
Art. 2.      Ai Provveditorati regionali alle opere pubbliche è demandata la gestione tecnica, amministrativa ed economica dei lavori e dei servizi attribuiti alla competenza del Ministero dei lavori [...]
Art. 3.      Il provveditore regionale presenta al Ministro per i lavori pubblici entro il mese di settembre di ciascun anno il programma di massima dei lavori da iniziare nel successivo esercizio [...]
Art. 4.      Il provveditore regionale, sotto la sua personale responsabilità, con proprio decreto approva in linea tecnica i progetti per lavori, forniture e prestazioni sino all'importo di L. 10.000.000 [...]
Art. 5.      Il provveditore regionale ha facoltà, di concludere ed approvare, sotto la propria responsabilità, transazioni relative ai lavori ed alle forniture, compreso l'esonero di penalità stipulate, [...]
Art. 6.      Non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 15 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, quando i provvedimenti di cui agli [...]
Art. 7.      Per l'esame in linea tecnica ed economica dei progetti dei lavori e degli schemi di contratti per prestazioni e forniture, il provveditore regionale convoca di volta in volta un Comitato [...]
Art. 8.      Nel disimpegno della sua attività il provveditore regionale per le opere pubbliche assume la rappresentanza giuridica del Ministero dei lavori pubblici di fronte ai terzi ed in giudizio dinanzi [...]
Art. 9.      Per le opere affidate alla gestione di ciascun Provveditorato regionale sono istituiti distinti capitoli di bilancio per i corrispondenti stanziamenti annuali
Art. 10.      Presso i Provveditorati regionali per le opere pubbliche può essere comandato personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici
Art. 11.      Per le opere e forniture attualmente in corso in base ad autorizzazioni disposte ed impegni di spesa assunti con provvedimento di data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto la [...]
Art. 12.      Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 primo, secondo e terzo capoverso, 5, 6, 7, 8, 9 primo capoverso e successivi, 11 e 14 si applicano anche per quanto concerne le opere pubbliche di [...]
Art. 13.      Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto
Art. 14.      Le disposizioni del presente decreto hanno carattere temporaneo, in rapporto ai bisogni contingenti determinati dallo stato di guerra e dai danni causati da azioni belliche


§ 80.4.5 - D.Lgs.Lgt. 18 gennaio 1945, n. 16. [1]

Istituzione dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

(G.U. 10 febbraio 1945, n. 18)

 

 

     Preambolo.

     In virtù dell'autorità a Noi delegata;

     Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste;

     Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

 

     Art. 1.

     Allo scopo di rendere più rapida l'azione statale nell'esecuzione dei lavori pubblici e nell'attuazione delle provvidenze dirette alla riparazione dei danni causati dalla guerra, agli Ispettorati generali compartimentali del Genio civile istituiti secondo l'ordinamento ora vigente sono conferite le attribuzioni e facoltà indicate nel presente decreto.

     Gli Ispettorati generali compartimentali del Genio civile assumono la denominazione di «Provveditorati regionali alle opere pubbliche».

 

          Art. 2.

     Ai Provveditorati regionali alle opere pubbliche è demandata la gestione tecnica, amministrativa ed economica dei lavori e dei servizi attribuiti alla competenza del Ministero dei lavori pubblici, secondo le disposizioni delle leggi e regolamenti vigenti e con le modalità, e nei limiti stabiliti dagli articoli seguenti.

 

          Art. 3.

     Il provveditore regionale presenta al Ministro per i lavori pubblici entro il mese di settembre di ciascun anno il programma di massima dei lavori da iniziare nel successivo esercizio finanziario, e, nei limiti della approvazione ministeriale e delle relative assegnazioni di fondi, procede all'esecuzione dei lavori.

     Restano invariate le disposizioni vigenti in materia di servizi di pronto soccorso in conseguenza di calamità naturali, nonché in materia di derivazione ed utilizzazione delle acque pubbliche, di navigazione interna, di escavazione nei porti, di conduzione nella energia elettrica e di occupazione di spiagge marittime.

     Il provveditore regionale si pronunzia tuttavia sulle domande di derivazione e di utilizzazione delle acque pubbliche dopo che sia stata esaurita la prescritta istruttoria.

 

          Art. 4.

     Il provveditore regionale, sotto la sua personale responsabilità, con proprio decreto approva in linea tecnica i progetti per lavori, forniture e prestazioni sino all'importo di L. 10.000.000 nonché, sentito il Comitato di cui al successivo art. 7, i progetti di importo non superiore a L. 20.000.000, comprese le somme a disposizione, se intenda provvedere all'appalto mediante trattativa privata ovvero all'esecuzione in economia, e non superiore a L. 30.000.000 se intenda provvedere all'appalto mediante asta pubblica o licitazione privata. Con lo stesso decreto impegna la spesa relativa e autorizza l'esecuzione dei lavori o delle forniture.

     Gli atti relativi agli impegni e i titoli di spesa sono vistati dal funzionario di ragioneria addetto al Provveditorato, sempreché egli nulla trovi da osservare.

     Nel caso contrario, se il provveditore regionale giudichi che l'atto di impegno o il titolo di pagamento debba aver corso, dà ordine scritto al funzionario di ragioneria, che deve eseguirlo. Tale ordine scritto è comunicato alla Corte dei conti con l'atto o titolo cui si riferisce.

     L'ordine non può essere dato né deve essere eseguito quando si tratti di eccedenza o di errata imputazione di spesa.

 

          Art. 5.

     Il provveditore regionale ha facoltà, di concludere ed approvare, sotto la propria responsabilità, transazioni relative ai lavori ed alle forniture, compreso l'esonero di penalità stipulate, quando ciò che si promette, si abbandona o si paga, non superi L. 300.000 concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto e per la esecuzione dello stesso contratto.

     Se ciò che si abbandona o si paga non superi lire 500.000 la stessa facoltà compete al provveditore regionale se alla transazione abbia dato parere favorevole il Comitato di cui al successivo art. 7.

 

          Art. 6.

     Non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 15 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, quando i provvedimenti di cui agli articoli 4 e 5 abbiano riportato l'approvazione a maggioranza assoluta del Comitato.

 

          Art. 7.

     Per l'esame in linea tecnica ed economica dei progetti dei lavori e degli schemi di contratti per prestazioni e forniture, il provveditore regionale convoca di volta in volta un Comitato costituito di un avvocato dello Stato, di due ingegneri capi degli uffici del Genio civile delle provincie ricadenti nella circoscrizione del Provveditorato, del dirigente la ragioneria dell'Intendenza di finanza della provincia in cui ha sede il Provveditorato o di altro funzionario designato dal Ministero del tesoro, e del medico provinciale della provincia stessa o dell'ispettore agrario regionale, in relazione agli affari da esaminare.

     Il Comitato così costituito ha tutte le funzioni ed attribuzioni delle sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici competenti per materia.

 

          Art. 8.

     Nel disimpegno della sua attività il provveditore regionale per le opere pubbliche assume la rappresentanza giuridica del Ministero dei lavori pubblici di fronte ai terzi ed in giudizio dinanzi a qualsiasi giurisdizione ordinaria o speciale.

 

          Art. 9.

     Per le opere affidate alla gestione di ciascun Provveditorato regionale sono istituiti distinti capitoli di bilancio per i corrispondenti stanziamenti annuali.

     Sugli stanziamenti sono accreditati ai provveditori regionali, con ordini tratti sulle varie sezioni di tesoreria comprese nella rispettiva circoscrizione territoriale, a seconda delle necessità di cassa, i fondi occorrenti per provvedere al pagamento delle spese impegnate e liquidate.

     Per far fronte a spese urgenti i provveditori regionali possono emettere ordinativi intestandoli ai dipendenti capi degli uffici esecutivi, i quali di volta in volta ne renderanno conto.

     Delle spese eseguite i provveditori regionali trasmettono rendiconto alla fine di ogni semestre alla Corte dei conti, previo controllo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici. I rendiconti devono essere firmati anche dal titolare della Ragioneria del Provveditorato, il quale risponde della loro regolarità.

     I Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici, ciascuno nella propria competenza, dispongono ispezioni e riscontri ai servizi dei Provveditorati regionali per le opere pubbliche.

 

          Art. 10.

     Presso i Provveditorati regionali per le opere pubbliche può essere comandato personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

 

          Art. 11.

     Per le opere e forniture attualmente in corso in base ad autorizzazioni disposte ed impegni di spesa assunti con provvedimento di data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto la gestione amministrativa e contabile resta nella competenza del Ministero dei lavori pubblici.

     I provveditori regionali assumeranno invece interamente la gestione delle opere e forniture da appaltare in base alle direttive di massima e nei limiti di finanziamento che saranno fissati dal Ministro per i lavori pubblici.

 

          Art. 12.

     Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 primo, secondo e terzo capoverso, 5, 6, 7, 8, 9 primo capoverso e successivi, 11 e 14 si applicano anche per quanto concerne le opere pubbliche di bonifica. Nei riguardi di questi, peraltro, restano attribuite al Ministro e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste le attribuzioni degli articoli stessi demandate al Ministro e al Ministero dei lavori pubblici.

     I progetti delle opere pubbliche di bonifica da eseguire in gestione diretta o in concessione sono approvati in linea tecnica dal provveditore, sentito il Comitato di cui all'art. 7 per quelli di importo superiore a L. 5.000.000.

     Per le opere in gestione diretta entro i limiti di importo fissati al primo comma dell'art. 4, il provveditore con suo decreto impegna la spesa relativa, e autorizza l'esecuzione dei lavori.

     Per le opere in concessione spetta al provveditore di avviare le relative istruttorie, restando in ogni caso riservato all'Amministrazione centrale di promuovere i provvedimenti di concessione.

 

          Art. 13.

     Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 14.

     Le disposizioni del presente decreto hanno carattere temporaneo, in rapporto ai bisogni contingenti determinati dallo stato di guerra e dai danni causati da azioni belliche.

     Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di Concerto col Ministro per il tesoro, sarà fissata la data di cessazione della loro applicazione.

 


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.